SentenTribunale del 12 aprile 2013 – Artisjus / Commissione
(Causa T-411/08)1
(«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»)Lingua processuale: l'inglese
o 81 CE – Ripartizione del mer
cato g
eografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multit
erritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»)
articolo
3 della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte riguar
dante la Arti
sjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C (2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Artisjus.La Commissione europea è condannata alle spese relative al procedimento principale.La Commissione europea e la Artisjus sopporteranno ciascuna le spese relative al procedimento sommari
ella decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC)Dispositivo L’articolo 3 della decisione C (2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 – CISAC), è annullato nella parte riguardante la Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C (2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all’articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Artisjus.La Commissione europea è condannata alle spese relative al procedimento principale.La Commissione europea e la Artisjus sopporteranno ciascuna le spese relative al procedimento sommario.