Language of document : ECLI:EU:T:2009:129

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

29 aprile 2009 (*)

«Ricorso di annullamento – Non imputabilità dell’atto impugnato al Consiglio – Irricevibilità parziale»

Nella causa T‑408/08,

S.F. Turistico Immobiliare Srl, con sede in Orosei (Italia), rappresentata dall’avv. L. Marcialis,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A. Lo Monaco e dal sig. F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra E. Righini e dal sig. D. Grespan, in qualità di agenti,

convenuti

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/854/CE, relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 – applicazione abusiva dell’aiuto N. 272/98 » (GU L 302, pag. 9),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Il 2 luglio 2008 la Commissione emanava la decisione 2008/854/CE, relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 – applicazione abusiva dell’aiuto N. 272/98» (GU L 302, pag. 9, in prosieguo: la «decisione impugnata»), con cui dichiarava incompatibile con il mercato comune taluni aiuti concessi dalla Repubblica italiana in base al detto regime di aiuto e ne ordinava il recupero.

2        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2008, la ricorrente, S.F. Turistico Immobiliare Srl, ha proposto il presente ricorso.

3        Nell’ambito di uno dei motivi di ricorso la ricorrente deduce, sulla base dell’art. 241 CE, l’inapplicabilità del punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9, in prosieguo: gli «orientamenti»).

4        Con separato atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2008, il Consiglio ha sollevato eccezione di irricevibilità ex art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

5        La ricorrente non ha presentato osservazioni sull’eccezione di irricevibilità entro il termine impartitole al riguardo dal Tribunale.

6        La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato comune l’intero regime di aiuto e dispone il recupero delle somme versate, senza fare salvo l’aiuto relativo ai costi da essa sostenuti prima della presentazione della domanda di aiuto, che risulta contenuto entro i limiti previsti dalle disposizioni in tema di aiuti de minimis;

–        in via di ulteriore subordine, da un lato, annullare il punto 4.2 degli orientamenti, nella parte in cui esclude l’ammissibilità dell’intero aiuto previsto a favore dei beneficiari, senza fare salva la parte di aiuto relativa agli investimenti effettuati successivamente alla presentazione della domanda e che presentano autonomia funzionale o strutturale, nonché, dall’altro, annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui dispone il recupero integrale, da parte della Repubblica italiana, delle somme erogate, senza fare salvo l’aiuto relativo ai costi sostenuti dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e relativi a parti funzionalmente o strutturalmente autonome del progetto intrapreso;

–        condannare la Commissione alle spese.

7        Nella propria eccezione di irricevibilità, il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto contro il Consiglio medesimo;

–        condannare la ricorrente alle spese relative all’eccezione di irricevibilità da esso sollevata.

 In diritto

8        A termini dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del successivo n. 3, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa e non ritiene necessario avviare la fase orale del procedimento.

9        A sostegno della propria eccezione di irricevibilità, il Consiglio deduce che, alla luce del ricorso, l’unico elemento dal quale emerge la sua legittimazione passiva è dato dal fatto che esso sarebbe l’autore degli orientamenti e, segnatamente, della disposizione del punto 4.2, con riguardo alla quale la ricorrente ha sollevato eccezione di illegittimità. Il Consiglio osserva, a tal riguardo, di non essere minimamente l’autore degli orientamenti che, a suo parere, sono stati emanati dalla Commissione.

10      Il Tribunale rileva, anzitutto, che gli orientamenti non contengono, nella loro versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, alcuna identificazione formale, segnatamente, una sottoscrizione da parte dell’istituzione da cui provengono. È tuttavia possibile, come sostenuto dal Consiglio, dedurre dal loro contenuto che essi siano stati emanati dalla Commissione.

11      Inoltre, nel proprio controricorso, la Commissione ha chiaramente dichiarato di essere l’autore degli orientamenti.

12      Infine, come correttamente rilevato dal Consiglio, dal ricorso non emerge alcun altro elemento per il quale esso sarebbe stato convenuto, se non quello di essere l’autore degli orientamenti.

13      Ciò premesso, senza che occorra pronunciarsi, in questa fase del procedimento, sulla precisa natura giuridica degli orientamenti, il ricorso va dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro il Consiglio.

 Sulle spese

14      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dal Consiglio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro il Consiglio dell’Unione europea.

2)      La S.F. Turistico Immobiliare Srl sopporterà le spese del Consiglio nonché le proprie spese relative alla fase del procedimento riguardante l’eccezione di irricevibilità.

Lussemburgo, 29 aprile 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Lingua processuale: l'italiano.