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Ricorso proposto il 30 settembre 2008 - GEMA / Commissione

(Causa T-410/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Bechtold e I. Brinker)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Annullare, a termini dell'art. 231, primo comma, CE, gli artt. 3 e 4, n. 2, e - nella parte in cui rinvia all'art. 3 - 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, nella parte riguardante la ricorrente;

condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è volto contro la decisione emanata dalla Commissione in data 16 luglio 2008 nel procedimento COMP/C2/38.698 - CISAC, in cui la Commissione ha dichiarato incompatibili con gli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE talune pratiche concertate inerenti alla concessione reciproca di diritto d'autore sulle opere musicali tra società di gestione collettiva di diritti d'autore aderenti alla Confédération international des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC). La ricorrente contesta l'addebito di una pratica concertata, formulato nell'art. 3, nonché gli obblighi di porre termine all'infrazione indicati nell'art. 4, nn. 2 e 3 della decisione impugnata.

A sostegno del ricorso vengono dedotti quattro motivi.

In primo luogo la ricorrente deduce che la decisione della Commissione non risponde ai requisiti di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 1. La decisione si pone in contrasto, a suo parere, con il principio di determinatezza, in quanto non emergerebbe chiaramente quali condotte sarebbero oramai vietate, in quanto sussisterebbero contraddizioni ed in quanto la decisione stessa sarebbe inoltre contraria alla prassi amministrativa della Commissione. La ricorrente deduce parimenti la violazione del principio di proporzionalità nonché lo sviamento di potere, considerato che, nella detta decisione, la Commissione si sarebbe lasciata guidare da considerazioni estranee ai criteri attinenti al diritto della concorrenza oltrepassando, in tal modo i limiti dei propri poteri.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un vizio procedurale sostanziale laddove ha motivato la decisione in modo insufficiente, venendo quindi meno all'obbligo cui l'istituzione è tenuta ai sensi dell'art. 253 CE.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione si fondi su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe dedotto l'esistenza di una pratica concertata dalla sola struttura del mercato, operando in tal modo, a sfavore della ricorrente, un'inversione illegittima dell'onere della prova legalmente previsto.

In quarto luogo la ricorrente deduce l'erroneità giuridica dell'affermazione della Commissione relativa alla sussistenza di una violazione dell'art. 81 CE, in quanto l'istituzione avrebbe omesso di considerare il fatto che la mutua concessione, nell'ambito degli accordi di rappresentanza reciproca conclusi dai membri della CISAC conformemente al contratto tipo della CISAC stessa, di diritti limitati al territorio nazionale costituirebbe un elemento essenziale ed indispensabile della gestione collettiva dei diritti a livello internazionale nonché l'espressione di un principio del diritto d'autore generalmente riconosciuto, vale a dire il principio di territorialità, senza costituire pertanto una restrizione alla concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli att. 81 e 82 del Trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).