Language of document : ECLI:EU:F:2007:62

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

29 marzo 2007

Causa F‑31/05

Michael Cwik

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione per il 2003 — Ricorso di annullamento — Eccezione di illegittimità — Errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Cwik chiede, da un lato, l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 e, in quanto necessario, della decisione 24 gennaio 2005 recante rigetto del suo reclamo rivolto contro il rapporto summenzionato e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento, a titolo simbolico, di un euro.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Massime

1.      Dipendenti — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Dipendenti — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Dipendenti — Molestie psicologiche — Nozione

1.      Nell’ambito della redazione dei rapporti di evoluzione della carriera, la libertà di giudizio dei valutatori nella valutazione concreta dei funzionari non può essere considerata limitata dall’esistenza di una media-obiettivo.

Infatti, in primo luogo, questa media non limita la facoltà concessa ai valutatori di variare gli apprezzamenti formulati individualmente sulle prestazioni di ciascun funzionario secondo il grado di scostamento, verso l’alto o verso il basso, delle sue prestazioni rispetto alla detta media.

In secondo luogo, per rispettare la media-obiettivo, i valutatori non sono obbligati a compensare i punteggi superiori a tale media con punteggi inferiori. Infatti, il sistema della media-obiettivo tiene conto della realtà più comunemente osservata, ossia di una ripartizione omogenea dei funzionari valutati attorno a un livello medio di merito rappresentato dalla media‑obiettivo. Inoltre, il sistema introdotto dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto, adottate dalla Commissione, consente ai valutatori, quando la situazione specifica di un servizio si discosta da questa realtà comune, di discostarsi parimenti dalla media-obiettivo. Infatti, come risulta dall’art. 4, n. 3, di dette disposizioni generali di esecuzione, nessuna conseguenza è collegata al superamento di un punto della media‑obiettivo. Inoltre, dall’art. 4, nn. 4 e 5, di tali disposizioni generali di esecuzione emerge che, in caso di superamento di più di un punto, la direzione generale interessata, qualora giustifichi validamente l’eccedenza, può adire il gruppo paritetico di esame delle domande di deroga, il quale può decidere in merito ad un’eventuale riduzione, totale o parziale, della penalità.

È certamente vero che la media-obiettivo, fissando un limite alla possibilità del valutatore di valutare ogni persona in astratto, prescindendo dai meriti di altri funzionari che possano essergli comparati, impone taluni vincoli al sistema di valutazione. Tuttavia, tali vincoli, istituiti nel contesto della politica di gestione del personale della Comunità per addivenire ad una valutazione rappresentativa dei funzionari, non sono in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 43 dello Statuto. Infatti, l’indicazione di una media-obiettivo pari a 14, su una scala di punti tra 0 e 20, consente di evitare il rischio di abuso della valutazione media, che avrebbe l’effetto di ridurre la banda di punti effettivamente utilizzata dai valutatori e, pertanto, pregiudicherebbe la funzione della valutazione, la quale è quella di riflettere il più fedelmente possibile i meriti dei funzionari valutati e di consentire un confronto effettivo. Inoltre, l’indicazione di una media-obiettivo permette parimenti di ridurre il rischio di una disparità tra le medie delle valutazioni condotte dalle varie direzioni generali della Commissione che non sia motivata da considerazioni oggettive collegate ai meriti dei funzionari valutati.

(v. punti 45-49)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 ottobre 2005, causa T‑51/04, Leite Mateus/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 56); 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punti 51, 54 e 55); 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 183)

2.       Nell’ambito della redazione dei rapporti di evoluzione della carriera, i commenti illustrativi contenuti in tale rapporto hanno lo scopo di giustificare gli apprezzamenti espressi in punti. Questi commenti illustrativi servono da base all’effettuazione della valutazione, che ne costituisce la traduzione numerica, e consentono al funzionario di comprendere il punteggio ottenuto. Di conseguenza, nell’ambito di siffatto rapporto, i commenti illustrativi devono essere coerenti con gli apprezzamenti espressi in punti. Alla luce dell’amplissimo potere discrezionale riconosciuto ai valutatori nei giudizi relativi al lavoro delle persone che essi sono incaricati di valutare, un’eventuale incoerenza nell’ambito di un rapporto di evoluzione della carriera può tuttavia giustificare il suo annullamento solo se tale incoerenza è manifesta.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2006, causa T‑173/04, Carius/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑243 e II‑A‑2‑1269, punto 106)

3.      Il funzionario che si dichiari vittima di molestie psicologiche deve, indipendentemente dalla percezione soggettiva che può aver avuto dei fatti allegati, dedurre un insieme di elementi idonei a dimostrare che ha subìto un comportamento obiettivamente diretto a screditarlo o a degradare deliberatamente le sue condizioni di lavoro.

A tal proposito, nel caso di un funzionario che sostiene che il proprio rapporto di evoluzione della carriera è un’ulteriore manifestazione delle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima da diversi anni, i ripetuti conflitti con il suo superiore, menzionati dall’interessato e relativi, segnatamente, ai suoi precedenti rapporti informativi, alla prolungata mancanza di promozioni nonché al suo isolamento professionale non costituiscono elementi tali da fornire la prova che il rapporto di evoluzione della carriera impugnato sia stato redatto al fine di molestarlo psicologicamente.

(v. punti 94 e 95)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 febbraio 2001, cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185, punto 286); 8 luglio 2004, causa T‑136/03, Schochaert/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑957, punto 41); 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑465, punto 64)