Ricorso proposto il 5 agosto 2011 - Golden Balls / UAMI - Intra-Presse (GOLDEN BALLS)
(Causa T-437/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Golden Balls Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e S. Smith, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intra-Presse (Boulogne-Billancourt, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 maggio 2011, nel procedimento R 1310/2010-1, nella parte in cui dichiara che il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso è accolto per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla classe 16.
Condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso o, in subordine, condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese sostenute dalla ricorrente in occasione di questo ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo "GOLDEN BALLS" per prodotti appartenenti alle classi 9, 21 e 24 - Richiesta di marchio comunitario n. 6324164
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 4226148 del marchio denominativo "BALLON D'OR", per, tra l'altro, prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 14, 16, 25 e 41
Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e parziale accoglimento dell'opposizione e del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussista un conflitto percepito tra il marchio comunitario richiesto e il marchio anteriore.
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