Language of document : ECLI:EU:T:2013:441

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

16 settembre 2013(*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo GOLDEN BALLS – Marchio comunitario denominativo anteriore BALLON D’OR – Somiglianza dei segni – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Domanda di annullamento proposta dall’interveniente – Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Portata dell’esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso – Obbligo di statuire sull’integralità del ricorso – Articolo 8, paragrafo 5, articolo 64, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T‑437/11,

Golden Balls Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da M. Edenborough, QC, e S. Smith, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Intra-Presse, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia), rappresentata da P. Péters, T. de Haan e M. Laborde, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 maggio 2011 (procedimento R 1310/2010‑1), relativa ad un’opposizione tra la Intra-Presse e la Golden Balls Ltd,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da J. Azizi (relatore), S. Frimodt Nielsen e M. Kancheva, giudici,

cancelliere: T. Weiler, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2011,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2011,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2011,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 marzo 2012,

in seguito all’udienza del 30 aprile 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 1° ottobre 2007 la Golden Balls Ltd, ricorrente, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo GOLDEN BALLS.

3        I prodotti per cui è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 16, 21 e 24 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché»;

–        classe 21: «Utensili e recipienti per la casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi»;

–        classe 24: «Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; copriletto e copritavoli, asciugamani, copripiumini».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 8/2008, del 18 febbraio 2008.

5        Il 16 maggio 2008 la Intra-Presse, interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati al precedente punto 3.

6        L’opposizione era basata, in particolare, sul marchio comunitario denominativo anteriore BALLON D’OR, depositato il 24 dicembre 2004 e registrato il 7 novembre 2006 con il numero 4226148, che contrassegna i prodotti e i servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 e 41, corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici (non per uso medico), nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio); apparecchi e strumenti per l’insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; compact disc (CD), supporti di registrazione magnetici e ottici, dischi acustici; videocassette, audiocassette, apparecchi radio, televisori, apparecchi telefonici, distributori automatici e meccanismi per apparecchi a prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici; estintori; apparecchi e apparecchiature d’elaborazione dati, computer, software (programmi registrati), apparecchi e strumenti di telecomunicazione, apparecchi e strumenti per la trasmissione e la ricezione d’immagini, suoni e dati, agende elettroniche, maschere per immersione, articoli ottici, occhiali, occhiali da sole»;

–        classe 14: «Metalli preziosi e loro leghe, tranne quelli per uso odontoiatrico; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso e da tasca, orologi da parete, sveglie, cronometri, spille, quadranti solari, medaglie, statuette in metalli preziosi, portasigari, portasigarette e accendini in metalli preziosi, portacenere in metalli preziosi, portachiavi fantasia»;

–        classe 16: «Carta e cartone (grezzo, semilavorato o per la cartoleria); stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); carta per imballaggio; sacchi, sacchetti e fogli per imballaggio di carta o di materie plastiche; caratteri tipografici; cliché, giornali, libri, riviste»;

–        classe 18 : «Cuoio e sue imitazioni e articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste, articoli di selleria»;

–        classe 25: «Indumenti (abbigliamento), calzature (ad eccezione delle scarpe ortopediche); cappelleria; abbigliamento per automobilisti; costumi da nuoto e cuffie per il nuoto; accappatoi; basco; bluse; giustacuori (body); berretti; stivali; bretelle; mutande; berretti; cinture; scialli; vestaglie; maglioni; cappelli; calzini; scarpette di lana per neonati; scarpette da calcio; scarponi da sci; scarpe per lo sport; camicie; maglie della salute; collant; tute da sci nautico; abiti; abbigliamento per ciclisti; sciarpe; scarpe con suola di sparto; foulard; gabardine (indumenti); panciotti; scarpe da ginnastica; impermeabili; sottovesti; fasce per neonati; cappotti; pantaloni; pantofole; soprabiti; parka; accappatoi; pullover; pigiama; vestiti; vestaglie; zoccoli (calzature); grembiuli (indumenti); uniformi; giacche; abbigliamento da ginnastica; abbigliamento in pelle o in finta pelle; visiere [cappelleria]»;

–        classe 28: «Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport (tranne gli indumenti, i tappeti e le calzature); decorazioni per alberi di Natale; deltaplani; camere d’ aria per palloni da gioco; pistole ad aria compressa (giocattoli); esche artificiali per la pesca; capsule fulminanti [giocattoli]; giocattoli per animali domestici; anelli da gioco; decorazioni per alberi di Natale (eccetto gli apparecchi per illuminazione e i dolciumi); basamenti per alberi di Natale; alberi di Natale in materia sintetica; materiale per il tiro con l’arco; archi per tiro con l’arco; scherzi ed articoli per feste; altalene; palle e palloni da gioco; guanti da baseball; piscine [articoli da gioco o per lo sport]; biciclette fisse per allenamento; palline, stecche, tavoli da biliardo; biglie per giochi; guidoslitte; bocce da gioco; guantoni da pugilato; budelli per racchette; canne da pesca; mazze da golf; maschere da carnevale; aquiloni; camere per bambole; cavalli a dondolo; bersagli; costruzioni giocattolo; attrezzi per esercizi fisici; borse per il cricket; mazze da golf (club); borse per mazze da golf con o senza ruote; mazze da hockey; apparecchi per la ginnastica; gioco della dama; dadi; dischi per lo sport; giochi di domino; set completi per il gioco degli scacchi; armi; guanti e maschere per la scherma; imbragature per scalate; estensori; reti (articoli sportivi); attacchi di sci; freccette; fioretti per la scherma; galleggianti per la pesca; tavoli per calcio da sala; fucili lancia-arpioni (articoli per lo sport); guanti da golf; manubri (ginnastica); ami; sonagli; gettoni per giochi; giochi automatici ed elettronici tranne quelli a prepagamento e quelli concepiti per essere utilizzati soltanto con ricevitori televisivi; mah-jongs; marionette; modellini di veicoli; pinne da nuoto; orsacchiotti di peluche; parapendio; pattini da ghiaccio; pattini a rotelle; arnesi per la pesca; skate board; tavole a vela; tavole da surf; bambole; imbottiture di protezione [parti dell’abbigliamento sportivo]; protezioni per gomiti, ginocchia e stinchi (articoli per lo sport); birilli (gioco); mazze da gioco; sci; sci d’acqua; sci nautici; giochi di società; tavoli da ping-pong; toboga [gioco]; trottole (giocattoli); slitte [articoli per lo sport]; trampolini (articoli sportivi); monopattini; veicoli giocattolo; volani [giochi]; vestitini per bambole; carte da gioco»;

–        classe 38: «Telecomunicazioni; trasmissione d’immagini, suoni e dati mediante telefono, terminali per computer, una rete globale di comunicazione (Internet) o locale (Intranet), mediante satellite, posta elettronica; trattamento, controllo, emissione e ricezione di dati, segnali, immagini e informazioni elaborati da computer o apparecchi e strumenti di telecomunicazione; trasmissione d’informazioni contenute in banche dati e banche d’immagini; servizi di diffusione d’informazioni mediante mezzi elettronici, agenzie di stampa e d’informazioni (notizie); comunicazioni tramite reti a fibre ottiche; servizi di comunicazione radiofonica, telefonica o telegrafica; diffusione di programmi televisivi; radiodiffusione; emissioni televisive, spedizione di dispacci; radiodiffusione; trasmissione satellitare; telematica; televisione via cavo»;

–        classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; cronometraggio di manifestazioni sportive, organizzazione di competizioni sportive e di consegne di trofei, servizi di club di divertimento e di club sportivi, divertimento radiofonico e televisivo, gestione d’impianti sportivi, gestione di parchi di divertimento e per il tempo libero; pubblicazione di libri, riviste e giornali, montaggio di programmi radiofonici e televisivi, locazione d’attrezzature per lo sport (esclusi i veicoli); organizzazione e conduzione di conferenze, simposi e dibattiti; insegnamento della ginnastica, parchi d’attrazioni, organizzazione di concorsi (in materia d’istruzione o divertimento), produzione di spettacoli, corsi di perfezionamento sportivo, produzione di film, locazione di stadi».

7        I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli elencati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009].

8        In data 19 maggio 2010 la divisione d’opposizione ha respinto integralmente l’opposizione. I prodotti e i servizi designati dai segni in conflitto sarebbero in parte identici e in parte differenti. I segni sarebbero visivamente e foneticamente diversi e concettualmente esiste una leggera somiglianza per una parte del pubblico di riferimento. Poiché i segni sono nel complesso differenti, non esisterebbe alcun rischio di confusione tra di essi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Quanto al motivo relativo alla notorietà del marchio anteriore, dato che i segni sono diversi, l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non sarebbe applicabile.

9        Il 15 luglio 2010 l’interveniente ha proposto ricorso all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione.

10      Con decisione del 26 maggio 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha, in parte, accolto il ricorso, vale a dire per i prodotti della classe 16, e, in parte, lo ha respinto per quanto concerne i prodotti delle classi 21 e 24. In particolare, essa ha considerato quanto segue:

–        il pubblico di riferimento sarebbe il grande pubblico dell’Unione europea (paragrafo 12 della decisione impugnata);

–        per quanto riguarda il confronto dei prodotti, la commissione di ricorso ha confermato la valutazione della divisione di opposizione, che non è stata contestata dalle parti. Così, essa ha ritenuto che i prodotti designati dal marchio richiesto rientranti nella classe 16 fossero identici a quelli contrassegnati dal marchio anteriore appartenenti alla medesima classe, e che quelli delle classi 21 e 24 fossero diversi dai prodotti designati dal marchio anteriore (paragrafi da 13 a 16 della decisione impugnata);

–        quanto al confronto visivo e fonetico dei segni, la commissione di ricorso ha confermato il ragionamento della divisione di opposizione e ha considerato i segni visivamente e foneticamente diversi (paragrafo 18 della decisione impugnata). Riguardo al confronto concettuale, contrariamente alla divisione di opposizione, la commissione di ricorso ha concluso per un’identità «o, perlomeno,» per una forte somiglianza concettuale (paragrafo 22 della decisione impugnata);

–        alla luce delle considerazioni sopraesposte, la commissione di ricorso ha concluso per l’esistenza di un rischio di confusione o di associazione tra i segni in conflitto per i prodotti identici, vale a dire per i prodotti della classe 16, nonché per l’assenza di un rischio di confusione per i prodotti differenti delle classi 21 e 24 (paragrafi da 23 a 32 della decisione impugnata);

–        quanto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso non ha ritenuto necessario esaminarlo (paragrafo 33 della decisione impugnata).

 Conclusioni delle parti

11      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata in relazione ai prodotti della classe 16;

–        condannare l’UAMI o, in subordine, l’interveniente alle spese.

12      La ricorrente, inoltre, nella replica depositata conformemente all’articolo 135, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, chiede che quest’ultimo voglia «respingere il controricorso» dell’interveniente depositato ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, di detto regolamento.

13      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge la sua opposizione diretta contro i prodotti designati dal marchio richiesto appartenenti alle classi 21 e 24;

–        condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle indispensabili che essa ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.

 In diritto

 Elementi preliminari

15      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, a sostegno di una domanda di annullamento proposta in forza dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente deduce un motivo unico relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 64, paragrafo 1, e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

 Sul motivo attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 dedotto dalla ricorrente

16      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

17      La ricorrente contesta sostanzialmente la conclusione della commissione di ricorso secondo cui esiste un rischio di confusione tra i segni in conflitto per i prodotti della classe 16. In particolare, essa contesta la somiglianza concettuale e globale tra i segni in conflitto presa in considerazione dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.

18      L’UAMI e l’interveniente contestano la fondatezza del motivo sollevato dalla ricorrente e fanno valere l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto per i prodotti identici della classe 16.

19      Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

20      Come riconosciuto da costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione ai sensi della citata disposizione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il rischio di confusione deve essere valutato complessivamente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc. pag. II‑2821, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

21      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza dei marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Racc. pag. II‑43, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata].

22      La valutazione del rischio di confusione presso il pubblico di riferimento dipende da numerosi fattori e deve realizzarsi complessivamente prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenze della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc. pag. I‑4529, punti 34 e 35, e del 3 settembre 2009, Aceites del Sur‑Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Racc. pag. I‑7371, punti 59 e 60 nonché giurisprudenza ivi citata). Inoltre, essa implica una certa interdipendenza dei fattori che entrano in considerazione, di modo che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza della Corte del 17 aprile 2008, Ferrero Deutschland/UAMI, C‑108/07 P, non pubblicata nella Raccolta, punti 44 e 45, e sentenza easyHotel, punto 21 supra, punto 41).

 Sul pubblico di riferimento

23      Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

24      In proposito, la ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso di aver definito il livello di attenzione del pubblico di riferimento come inferiore al normale, mentre essa avrebbe dovuto tener conto di un livello di attenzione normale.

25      Orbene, si deve constatare, al pari dell’UAMI e dell’interveniente, che tale addebito si basa su un’erronea interpretazione della decisione impugnata da parte della ricorrente.

26      Infatti, la commissione di ricorso, al paragrafo 12 della decisione impugnata, ha rilevato che il pubblico di riferimento per i prodotti delle classi 16, 21 e 24 era costituito da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti, e che determinati prodotti, vale a dire il «materiale per artisti» della classe 16 nonché i « materiali per la fabbricazione di spazzole» e il «vetro grezzo o semilavorato» della classe 21, si rivolgevano anche a professionisti. Inoltre, essa ha constatato che, nel caso in cui il pubblico di riferimento fosse costituito sia da consumatori medi sia da professionisti, il rischio di confusione doveva essere valutato rispetto alla parte del pubblico avente il livello di attenzione meno elevato, vale a dire i consumatori medi nell’Unione, e non i professionisti, come riconosciuto altresì dalla giurisprudenza [sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, Yorma’s/UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

27      Pertanto, la commissione di ricorso, in realtà, e correttamente, ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito nella fattispecie dai consumatori medi dell’Unione, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti. Essa, quindi, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, si è basata su un pubblico avente un livello di attenzione normale.

28      Di conseguenza, si deve constatare che la valutazione della commissione di ricorso riguardo al pubblico di riferimento e al suo livello di attenzione non è errata.

 Sul confronto dei prodotti

29      Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o tali servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione [v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc. pag. II‑2579, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata].

30      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato la valutazione della divisione di opposizione sul confronto dei prodotti designati dai segni in conflitto, la quale, inoltre, non era stata contestata dalle parti. Così, i prodotti contrassegnati dai segni in conflitto rientranti nella classe 16 sarebbero identici, mentre quelli delle classi 21 e 24 sarebbero differenti (paragrafi da 13 a 16 della decisione impugnata).

31      Nella fattispecie, le conclusioni della commissione di ricorso riguardanti il confronto dei prodotti, in particolare per quanto concerne i prodotti della classe 16 di cui trattasi, non sono contestate dalle parti. Poiché, inoltre, nessun elemento del fascicolo consente di sollevare dubbi su tale valutazione, quest’ultima deve essere presa in considerazione.

 Sul confronto dei segni

32      Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Racc. pag. II‑4335, punto 30, confermata con ordinanza della Corte del 28 aprile 2004, Matratzen Concord/UAMI, C‑3/03 P, Racc. pag. I‑3657]. Come accertato dalla giurisprudenza, sono rilevanti gli aspetti visivo, auditivo e concettuale (sentenze della Corte dell’11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Racc. pag. I‑6191, punto 23, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Racc. pag. I‑3819, punto 25).

33      La valutazione globale del rischio di confusione, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza UAMI/Shaker, punto 22 supra, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto fossero differenti sotto l’aspetto visivo e fonetico, e ha confermato il ragionamento della divisione di opposizione (paragrafo 18 della decisione impugnata). Tuttavia, sul piano concettuale, i segni in conflitto sarebbero identici o, perlomeno, fortemente simili (paragrafo 22 della decisione impugnata). I termini «golden» e «balls» farebbero parte del vocabolario elementare della lingua inglese – conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento – e sarebbero intesi nel senso di riferirsi ad un «pallone dorato» o ad un «pallone d’oro» o «in oro» (paragrafo 21 della decisione impugnata).

35      La ricorrente conferma l’assenza di somiglianza visiva o fonetica tra i segni in conflitto, ma contesta la loro somiglianza concettuale constatata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. A suo parere, anche la persona meno osservatrice o informata capirebbe che il marchio richiesto è in lingua inglese e quello anteriore è in lingua francese. Questa differenza fondamentale garantirebbe che un marchio non potrebbe mai essere comunque confuso con l’altro. Inoltre, i segni in conflitto non costituirebbero né una traslitterazione né una traduzione esatta l’uno dell’altro. In tal senso, anzitutto, il termine inglese «balls» sarebbe al plurale e farebbe pensare a vari palloni, mentre il termine francese «ballon» sarebbe al singolare e darebbe l’idea di un unico pallone. Inoltre, il termine francese «ballon» non sarebbe esattamente l’equivalente del termine inglese «ball», che potrebbe significare altresì «dirigibile», e i segni non sarebbero identici. Infine, il marchio anteriore BALLON D’OR si tradurrebbe in inglese con «balloon of gold» o «ball of gold» e non con «golden ball».

36      L’UAMI e l’interveniente non contestano le differenze visive e fonetiche tra i segni in conflitto, ma, contrariamente alla ricorrente, fanno valere un’identità o una quasi identità sotto il profilo concettuale tra i segni in conflitto e una somiglianza globale tra tali segni.

37      Il Tribunale dichiara che la valutazione della commissione di ricorso sul confronto visivo e su quello fonetico dei segni in conflitto – che, inoltre, non è contestata dalle parti – è corretta.

38      Infatti, sotto l’aspetto visivo, i segni in conflitto condividono unicamente il gruppo di lettere «ball», che si trova all’inizio del segno nel marchio anteriore e alla fine del segno nel marchio richiesto. Detti segni, per il resto, sono visivamente diversi. Infatti, oltre al gruppo di lettere «ball», il marchio anteriore contiene il gruppo di lettere «on» e l’elemento «d’or» alla fine del segno e il marchio richiesto inizia con l’elemento «golden» e finisce con la lettera «s». Di conseguenza, i segni in conflitto sono, nel complesso, visivamente differenti.

39      Dal punto di vista fonetico, i segni in conflitto si pronunciano in modo completamente diverso, in lingue differenti, e pertanto sono anche diversi.

40      Di conseguenza, occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i segni in conflitto sono diversi sotto l’aspetto visivo e fonetico.

41      Per quanto concerne, inoltre, la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i segni in conflitto sono concettualmente identici o, perlomeno, fortemente simili, il Tribunale rileva, anzitutto, che detti segni, da un punto di vista oggettivo e lasciando da parte talune differenze dettagliate (v. punto 47 qui di seguito), evocano certamente, in linea di massima, lo stesso contenuto semantico o la medesima idea, vale a dire un pallone dorato o una palla dorata o in oro. In tale contesto si deve rilevare che la ricorrente, in risposta ad un quesito del Tribunale in udienza, non poteva citare alcun esempio di una traduzione nei giornali inglesi dell’espressione «ballon d’or» diversa dall’espressione «golden ball».

42      Tuttavia, ai fini di una valutazione della somiglianza concettuale presso il pubblico di riferimento, segnatamente il pubblico anglofono e francofono medio, si deve tenere in debito conto il fatto che il marchio anteriore è in lingua francese, mentre quello richiesto è in lingua inglese, di modo che i segni in conflitto si distinguono riguardo alla lingua che consente l’accesso alla loro rispettiva comprensione concettuale.

43      In proposito, contrariamente a quanto sembra suggerire la ricorrente, una differenza linguistica tra segni non può essere automaticamente sufficiente per escludere l’esistenza di una somiglianza concettuale dal punto di vista dei consumatori pertinenti. Ciò non toglie che una differenza siffatta – poiché richiede una traduzione nella mente del consumatore – possa in maggiore o minor misura ostacolare un ravvicinamento concettuale immediato nella percezione del pubblico pertinente, in funzione, segnatamente, della conoscenza linguistica di quest’ultimo, del grado di parentela tra le lingue di cui trattasi e dei termini stessi utilizzati dai segni in questione [v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 28 giugno 2011, Oetker Nahrungsmittel/UAMI – Bonfait (Buonfatti), T‑471/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 82, e del 26 settembre 2012, Serrano Aranda/UAMI – Burg Groep (LE LANCIER), T‑265/09, punto 66].

44      Ciò considerato, è giocoforza constatare che, in tal caso, non è dimostrato che il significato del marchio richiesto costituito dai termini «golden» e «balls» sarà compreso immediatamente dal pubblico pertinente, vale a dire dal grande pubblico dell’Unione, in particolare dal pubblico francofono, il quale comprende l’espressione francese «ballon d’or» che costituisce il marchio anteriore.

45      Infatti, anche ammettendo, al pari della commissione di ricorso, che le parole «golden» e «ball» facciano parte del vocabolario elementare della lingua inglese e che siano, pertanto, in quanto tali, comprensibili per il consumatore medio, incluso il consumatore medio francofono, ciò non significa che tale consumatore, il quale possiede generalmente una scarsa conoscenza della lingua inglese, come riconoscono le parti, comprenderà spontaneamente detti termini nella loro combinazione specifica «golden balls» come una traduzione in inglese dell’espressione francese «ballon d’or» che costituisce il marchio anteriore.

46      In proposito, va rilevata l’esistenza di differenze tra i segni in conflitto che ostacolano un siffatto ravvicinamento concettuale immediato.

47      In primo luogo, dato che la ricorrente fa valere che il segno GOLDEN BALLS non costituisce una traduzione esatta del segno BALLON D’OR, poiché il termine francese «ballon» non è esattamente l’equivalente del termine inglese «ball» e l’espressione francese «ballon d’or» si traduce correttamente con l’espressione inglese «gold ball» o «ball of gold» piuttosto che con l’espressione inglese «golden ball», occorre considerare, al pari dell’UAMI e dell’interveniente, che tali inesattezze di traduzione, anche supponendo che esistano, sono irrilevanti, in quanto sottigliezze linguistiche simili sfuggirebbero alla percezione del pubblico pertinente, in particolare a quella del consumatore francofono, il quale ha una conoscenza limitata dell’inglese. Tuttavia, il Tribunale, contrariamente alla valutazione della commissione di ricorso, ritiene che la situazione sia diversa per quanto concerne il fatto che il segno GOLDEN BALLS si distingue dal segno BALLON D’OR per l’utilizzo del plurale. Si tratta in tal caso di un elemento grammaticale abbastanza basilare che può essere conosciuto e percepito anche dal pubblico francofono, tanto più che, come rilevato giustamente dalla ricorrente, il plurale delle parole si forma allo stesso modo in inglese e in francese. Così, anche un consumatore medio, segnatamente francofono, il quale, come sostengono l’UAMI e l’interveniente, possiede una conoscenza limitata dell’inglese, ma sufficiente per comprendere le parole «golden» e «balls», si accorgerà dell’utilizzo del plurale.

48      In secondo luogo, si deve osservare la posizione differente degli elementi «golden» e «d’or», rispettivamente, all’inizio del segno per l’uno e alla fine di quest’ultimo per l’altro, nonché le origini nettamente diverse del termine inglese «gold» al quale il primo elemento rinvia e del termine francese «or» al quale rinvia il secondo elemento. Se è vero che queste differenze rendono solo leggermente più difficile la traduzione di detto termine inglese verso il francese e quella del citato termine francese verso l’inglese, ciò non toglie che differenze del genere possano ostacolare il riconoscimento spontaneo del significato nascosto simile dei segni in conflitto sia per il consumatore francofono sia per quello anglofono mediamente attento.

49      Pertanto, anche supponendo che i consumatori francofoni abbiano, in linea di principio, una conoscenza sufficiente dell’inglese per comprendere il senso dell’espressione «golden balls» e, nonostante il fatto che si tratti di un semplice atto di acquisto riguardante prodotti di consumo corrente, comincino a tradurre detto segno per avvicinarlo al significato sotteso al marchio BALLON D’OR, risulta improbabile che il risultato di una simile analisi sorga spontaneamente nella mente del consumatore medio interessato (v., in tal senso, sentenza Buonfatti, punto 43 supra, punto 82).

50      Di conseguenza, occorre concludere che la commissione di ricorso ha ritenuto, a torto, che i segni in conflitto presentassero una forte somiglianza o un’identità sul piano concettuale. Detti segni presentano infatti, tutt’al più, un grado di somiglianza concettuale debole – o addirittura molto debole ‑ per il pubblico pertinente, segnatamente francofono, mediamente informato e attento.

51      Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si deve constatare che nella fattispecie non esiste alcuna somiglianza visiva o fonetica tra i segni di cui trattasi e che, tutt’al più, esiste tra di essi una somiglianza concettuale debole, che abbisogna di una previa traduzione.

52      Pertanto, occorre valutare complessivamente se, nel caso di specie, tale somiglianza concettuale sia sufficiente a creare un rischio di confusione, così come ritenuto dalla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 9 marzo 2005, Osotspa/UAMI – Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, Racc. pag. II‑763, punto 62, e del 13 giugno 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI – Garmo (HELLIM), T‑534/10, punto 43].

 Sulla valutazione globale del rischio di confusione tra i segni in conflitto

53      Va ricordato, da un lato, che, secondo una costante giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Non si può quindi escludere che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzano segni che concordano nel loro contenuto semantico possa creare un rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore abbia un carattere distintivo particolare, o intrinsecamente o a motivo della sua notorietà sul mercato [sentenza SABEL, punto 32 supra, punto 24, e sentenza del Tribunale del 18 febbraio 2004, Koubi/UAMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Racc. pag. II‑719, punto 50; v. sentenza Hai, punto 52 supra, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

54      D’altro lato, secondo la stessa giurisprudenza, la semplice somiglianza concettuale tra i marchi non è sufficiente tuttavia a creare un rischio di confusione in circostanze in cui il marchio anteriore non gode di particolare notorietà e consiste in un segno recante pochi elementi di fantasia (sentenze SABEL, punto 32 supra, punto 25, e Hai, punto 52 supra, punto 55).

55      La commissione di ricorso, ai paragrafi 31 e 32 della decisione impugnata, ha considerato che l’identità dei prodotti di cui trattasi, combinata ad un’identità o ad una somiglianza concettuale molto forte, era tale da compensare le differenze visive e fonetiche e che, di conseguenza, esisteva un rischio di confusione o di associazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra i segni in conflitto per i prodotti identici della classe 16 contrassegnati dal marchio richiesto. In proposito, pur osservando che l’interveniente aveva prodotto un numero quanto meno impressionante di documenti diretti a dimostrare la notorietà del marchio BALLON D’OR riguardo ad una «competizione sportiva», la commissione di ricorso ha constatato che, nell’ambito dell’analisi del rischio di confusione ai sensi di detta disposizione, la notorietà e, di conseguenza, il carattere distintivo del marchio erano presi in considerazione solo quando tale notorietà era dimostrata nei confronti dei prodotti di cui trattasi (paragrafi 27 e 28 della decisione impugnata).

56      La ricorrente contesta l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto. In particolare, essa fa valere un carattere distintivo normale del marchio anteriore per i prodotti della classe 16 e contesta l’identità o la forte somiglianza concettuale dei segni in conflitto.

57      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. L’interveniente fa valere inoltre un carattere distintivo elevato e la notorietà del marchio anteriore.

58      Per quanto concerne la valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale, come dichiarato ai precedenti punti 50 e 51, rileva anzitutto che i segni in questione non presentano un’identità o una somiglianza concettuale molto forte, ma, tutt’al più, una debole somiglianza. Così, contrariamente a quanto considerato dalla commissione di ricorso al paragrafo 31 della decisione impugnata, si deve rilevare che, anche alla luce dell’identità dei prodotti di cui trattasi, tale somiglianza concettuale debole – o addirittura molto debole –, che abbisogna di una previa traduzione, non può essere sufficiente a compensare le differenze visive e fonetiche esistenti.

59      In tale contesto, vero è che dalla giurisprudenza costante, richiamata ai precedenti punti 53 e 54, risulta che non si può escludere che una semplice somiglianza concettuale tra due marchi possa creare un rischio di confusione nel caso di una somiglianza di prodotti, a condizione, tuttavia, che il marchio anteriore abbia un carattere distintivo elevato. Orbene, è sufficiente constatare che un simile carattere distintivo particolare del marchio BALLON D’OR non è stato dimostrato nel caso di specie in relazione ai prodotti interessati. Inoltre, anche supponendo che tale marchio goda di un carattere distintivo elevato, pur tenendo conto dell’identità dei prodotti in questione, la somiglianza concettuale molto debole, che abbisogna di una previa traduzione, non può essere sufficiente, nelle circostanze del caso di specie, a creare, di per sé sola, un rischio di confusione presso il pubblico considerato (sentenza Hai, punto 52 supra, punti 61, 64 e 65).

60      Pertanto, occorre constatare che la commissione di ricorso ha, a torto, concluso per l’esistenza di un rischio di confusione presso il pubblico pertinente per i prodotti identici designati dai segni in conflitto e appartenenti alla classe 16. Infatti, data la sussistenza di lingue differenti dei segni in conflitto, si crea una palese distinzione tra questi ultimi, di modo che, come rilevato ai precedenti punti da 44 a 48, il consumatore medio non li associa immediatamente senza comportare un processo intellettuale di traduzione (v., in tal senso, sentenza Buonfatti, punto 43 supra, punto 87).

61      Di conseguenza, si deve concludere che la decisione impugnata deve essere annullata per quanto riguarda il primo paragrafo del suo dispositivo, nella parte in cui essa ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha accolto l’opposizione per i prodotti designati dal marchio richiesto appartenenti alla classe 16, per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

 Sul motivo relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 64, paragrafo 1, e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dedotto dall’interveniente

62      L’interveniente ha proposto una domanda fondata sull’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

63      Essa deduce sostanzialmente un motivo indipendente basato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 64, paragrafo 1, e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata nella parte in cui respinge l’opposizione per i prodotti delle classi 21 e 24 contrassegnati dal marchio richiesto nel secondo paragrafo del suo dispositivo. A suo parere, la commissione di ricorso avrebbe dovuto valutare il motivo attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento, relativo ai prodotti delle classi 21 e 24. Si tratterebbe della violazione di una formalità sostanziale nonché di un errore di diritto.

64      La ricorrente contesta gli argomenti dell’interveniente. La commissione di ricorso non avrebbe giustamente ritenuto necessario pronunciarsi sull’argomento – poiché manifestamente infondato – relativo all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 dedotto dall’interveniente.

65      L’UAMI, che non si era avvalso della possibilità di presentare una memoria di contestazione delle conclusioni e dei motivi formulati per la prima volta, sul fondamento dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, nel controricorso dell’interveniente, ha riconosciuto sostanzialmente in udienza che la mancata pronuncia da parte della commissione di ricorso sul motivo attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 costituirebbe una violazione di una formalità sostanziale.

66      Il Tribunale rileva che l’interveniente, con la sua richiesta di respingere il ricorso della ricorrente e di annullare la decisione impugnata nella parte in cui rigetta la sua opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti delle classi 21 e 24, si avvale della possibilità, concessale dall’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di formulare, nel controricorso, conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata su un punto non sollevato nel ricorso [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04, Racc. pag. II‑239, punto 50].

67      L’interveniente, facendo valere nell’ambito del presente motivo la violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 64, paragrafo 1, e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, contesta la legittimità della decisione impugnata in quanto la commissione di ricorso non ha esaminato il motivo di opposizione basato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

68      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha rilevato, a differenza della divisione di opposizione, che i segni in conflitto erano complessivamente simili e ha concluso per l’esistenza di un rischio di confusione per i prodotti identici della classe 16 in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Alla luce di tale conclusione, essa non ha ritenuto necessario esaminare i motivi sollevati dall’interveniente sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (paragrafo 33 della decisione impugnata), nonostante il fatto che l’oggetto della controversia includesse altresì prodotti differenti delle classi 21 e 24 designati dal marchio richiesto, che non erano coperti dalla valutazione del rischio di confusione relativo ai prodotti della classe 16 considerati identici.

69      In proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, «[i]n seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso». La commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell’opposizione, tanto in diritto quanto in fatto [sentenza della Corte del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, Racc. pag. I‑2213, punto 57, e sentenza del Tribunale del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Racc. pag. II‑711, punto 96]. Secondo la giurisprudenza, detto obbligo di esame del merito del ricorso deve essere inteso nel senso che la commissione di ricorso è tenuta a statuire su ogni capo delle conclusioni formulato dinanzi ad essa, nella sua totalità, sia accogliendolo sia respingendolo in quanto irricevibile sia respingendolo nel merito. Poiché la violazione di tale obbligo può incidere sul contenuto della decisione della commissione di ricorso, essa costituisce una violazione di una formalità sostanziale [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011, Ergo Versicherungsgruppe/UAMI – DeguDent (ERGO), T‑382/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].

70      Tuttavia, in tal caso, occorre sottolineare che dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 risulta che anche l’identità o la somiglianza dei segni in conflitto costituisce una delle tre condizioni cumulative dell’applicazione di detto articolo [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 maggio 2005, Spa Monopole/UAMI – Spa‑Finders Travel Arrangements (SPA‑FINDERS), T‑67/04, Racc. pag. II‑1825, punto 30].

71      Va altresì ricordato come dalla giurisprudenza emerga che le violazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, a causa del quale il pubblico di riferimento opera un accostamento tra i marchi stessi, vale a dire stabilisce un nesso tra loro (v., in tal senso, sentenza della Corte del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Racc. pag. I‑8823, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

72      Orbene, in considerazione delle valutazioni formulate ai precedenti punti da 41 a 51, si deve constatare che i segni in conflitto non hanno la somiglianza richiesta ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Pertanto, la commissione di ricorso sarebbe stata comunque obbligata a respingere l’opposizione relativa ai prodotti delle classi 21 e 24, anche se avesse esaminato il motivo dedotto dall’interveniente vertente sulla violazione di detta disposizione.

73      Ne consegue che l’opposizione doveva essere in ogni caso respinta integralmente per la mancanza sia di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia di rischio di vincolo a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

74      Ciò considerato, anche ritenendo che la commissione di ricorso abbia erroneamente omesso di statuire sul motivo relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto rientranti nelle classi 21 e 24, non occorre annullare il secondo paragrafo del dispositivo della decisione impugnata, poiché detto errore, nelle circostanze peculiari del caso in esame, non poteva incidere su detta parte del dispositivo della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 9 luglio 2008, Alitalia/Commissione, T‑301/01, Racc. pag. II‑1753, punto 307 e giurisprudenza citata).

75      Pertanto, il motivo dell’interveniente relativo alla violazione degli articoli 8, paragrafo 5, 64, paragrafo 1, e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, dedotto a sostegno della domanda di parziale annullamento della decisione impugnata nella parte concernente i prodotti designati dal marchio richiesto appartenenti alle classi 21 e 24, deve essere respinto in quanto inconferente. Di conseguenza, la domanda di annullamento presentata dall’interveniente deve essere respinta.

76      Dall’insieme delle considerazioni sopraesposte risulta che dev’essere annullato unicamente il primo paragrafo del dispositivo della decisione impugnata.

 Sulle spese

77      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

78      Da un lato, l’UAMI, risultato soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima. Dall’altro, si deve dichiarare che l’interveniente, rimasta soccombente nella sua domanda di annullamento fondata sull’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente relativamente a detta domanda, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il primo paragrafo del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 maggio 2011 (procedimento R 1310/2010‑1) è annullato.

2)      La domanda di annullamento presentata dalla Intra-Presse è respinta.

3)      L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Golden Balls Ltd, ad eccezione delle spese che quest’ultima ha sostenuto relativamente alla domanda di annullamento fondata sull’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

4)      La Intra-Presse sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Golden Balls Ltd relativamente alla domanda di annullamento fondata sull’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Azizi

Frimodt Nielsen

Kancheva

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.