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Ricorso proposto il 19 agosto 2009 - Evropaïki Dynamiki / Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

(Causa T-340/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuto: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'OPOCE di rigettare l'offerta della ricorrente, presentata in occasione del bando di gara d'appalto con procedura aperta n. 10017 "CORDIS" Lotto B "Servizi di editoria e di pubblicazione" e lotto C "Fornitura dei nuovi servizi d'informazione digitali" e di scegliere l'offerta del ricorrente presentata in risposta al bando di gara d'appalto con procedura aperta n. 10017 "CORDIS" Lotto E "Sviluppo e manutenzione di servizi di base" per l'aggiudicazione dei contratti di appalto di cui sopra in quanto terzo contraente nel meccanismo a cascata (GU 2008/S 242-321376, rettifica in GU 2009/S 40-057377), comunicata alla ricorrente con lettera 9 giugno 2009 e tutte le decisioni successive collegate dell'OPOCE inclusa quella di aggiudicare i rispettivi contratti ai concorrenti risultanti vincitori;

ordinare all'OPOCE di risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d'appalto di cui trattasi per un importo di EUR 7 215 405 (EUR 5 291 935 per il lotto B ed EUR 975 000 per il lotto C e EUR 948 470 per il lotto E);

condannare l'OPOCE a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'OPOCE di a) respingere l'offerta della ricorrente, presentata nell'ambito del bando di gara con procedura aperta n. 10017 "CORDIS" lotto B "Servizi di editoria e di pubblicazione" e lotto C "fornitura dei nuovi servizi d'informazione digitali", b) scegliere l'offerta della ricorrente presentata nell'ambito della gara d'appalto con procedura aperta n. 10017 "CORDIS" lotto E "Sviluppo e manutenzione di servizi di base", per l'aggiudicazione del contratto di appalto di cui sopra in quanto terzo contraente nel meccanismo cascata (GU 2008/S 242-321376 rettifica in GU 2009/S40-057377).

La ricorrente fa valere, in primo luogo, che il trattamento tra i concorrenti era discriminatorio, in quanto uno dei membri del consorzio vincitore non soddisfaceva i requisiti di esclusione e occorreva dunque dichiarare la grave violazione, da parte del medesimo, dei suoi obblighi contrattuali verso la Commissione. Inoltre, il ricorrente sostiene che gli art. 93, n. 1, lett. f) e 94 del Regolamento finanziario2 e il principio di buona amministrazione sono stati violati dall'autorità contraente e che la Commissione avrebbe dovuto imporre le sanzioni previste all'art. 96 del regolamento finanziario e dagli artt. 133 bis e 134 ter delle sue modalità di esecuzione4.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l'autorità contraente non ha esposto i rispettivi meriti dei concorrenti vincitori.

In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso diversi errori manifesti di valutazione nell'esaminare la sua offerta e sostiene che essa ha violato il principio della parità di trattamento introducendo nuovi criteri di aggiudicazione non specificati nel capitolato d'oneri. Inoltre, la ricorrente asserisce che l'autorità contraente ha violato l'art. 148, nn. 1 e 3, delle modalità di esecuzione, nonché il principio di buona amministrazione.

Per quanto riguarda il lotto C, la ricorrente fa valere che il trattamento tra i concorrenti era discriminatorio in quanto uno dei membri del terzo consorzio nel meccanismo a cascata non soddisfaceva i requisiti di esclusione e doveva essere dichiarata la grave violazione, da parte del medesimo, di contratti precedenti. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente ha omesso di esporre i rispettivi meriti dei concorrenti vincitori e ha violato il principio di buona amministrazione.

Per quanto riguarda il lotto E, la ricorrente sostiene che uno dei membri del consorzio vincitore non soddisfaceva i requisiti di esclusione perché si sarebbe dovuta dichiarare la grave violazione, da parte del medesimo, di un contratto precedente e che un'altro dei membri del medesimo consorzio avrebbe dovuto essere escluso da tutte le gare d'appalto per due anni in quanto era stato riconosciuto colpevole di attività illegali. Inoltre, la ricorrente fa valere che uno dei membri del consorzio vincitore usa contraenti non rientranti nell'OMC/AMP, in violazione del capitolato d'oneri del bando di gara, del principio di trasparenza e di non discriminazione nonché degli artt. 106 e 107 del regolamento finanziario. La ricorrente asserisce che le società non rientranti nell'OMC/AMP non dovrebbero né essere ammesse né partecipare alle gare d'appalto delle istituzioni comunitarie, direttamente o indirettamente, né intraprendere, in subappalto, alcun lavoro rientrante nel regolamento finanziario o nella direttiva 2004/18/CE.

Infine, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente non ha fornito motivazioni, ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione, ha introdotto nuovi criteri di aggiudicazione non specificati nel capitolato d'oneri e nel valutare la sua offerta e quella degli altri concorrenti ha violato il principio della parità di trattamento.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

2 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 aprile 2007, n. 478 (GU 2007 L 111, pag. 13)

3 - Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio

4 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag.114).