Language of document : ECLI:EU:T:2011:252

Causa T‑471/08

Ciarán Toland

contro

Parlamento europeo

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Relazione di revisione contabile sull’indennità di assistenza parlamentare — Rifiuto di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla protezione del processo decisionale»

Massime della sentenza

1.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 2, terzo trattino)

2.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela del processo decisionale — Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 3)

1.      L’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, deve essere interpretato in modo tale che questa disposizione, intesa a tutelare gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, sia applicabile solo se la divulgazione dei documenti di cui trattasi rischi di mettere in pericolo il completamento di tali attività.

Certamente, i diversi atti di indagine o di ispezione possono continuare a beneficiare dell’eccezione fondata sulla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile finché proseguono le attività di indagine o ispettive, anche se l’indagine o l’ispezione particolare che ha dato luogo alla relazione cui si chiede di poter accedere è terminata.

Tuttavia, ammettere che ai diversi documenti relativi ad attività ispettive, di indagine o di revisione contabile si applichi l’eccezione fondata sull’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 finché non sia stabilito il seguito da dare a tali procedimenti equivarrebbe a sottoporre l’accesso a tali documenti ad un evento aleatorio, futuro ed eventualmente lontano, dipendente dalla celerità e dalla diligenza delle varie autorità. Una siffatta soluzione si scontrerebbe con l’obiettivo consistente nel garantire l’accesso del pubblico ai documenti relativi ad eventuali irregolarità commesse nella gestione degli interessi finanziari, allo scopo di dare ai cittadini la possibilità di controllare in maniera più effettiva la legittimità dell’esercizio del potere pubblico.

L’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai documenti fondata sulla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile può essere dichiarata applicabile ad una relazione contabile, quale una relazione del servizio interno di revisione contabile del Parlamento europeo riguardante l’indennità di assistenza parlamentare, la cui divulgazione metterebbe a repentaglio attività ispettive o di inchiesta che dovessero essere ancora in corso, entro un termine ragionevole, sulla base del suo contenuto. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre qualora la decisione che applica detta eccezione non faccia menzione di alcun procedimento concreto di ispezione o di indagine o di altre verifiche amministrative che siano ancora in corso al momento di tale decisione e che costituiscano l’attuazione delle azioni immediate preconizzate nella suddetta relazione e qualora la decisione medesima si limiti, nella parte dedicata al rigetto della domanda di accesso alla citata relazione, a fare in astratto riferimento alla necessità di lasciare all’amministrazione un termine ragionevole per l’immediata attuazione delle proposte contenute nella relazione controversa e a menzionare diverse iniziative intraprese in vista di una riforma regolamentare e/o legislativa del quadro normativo pertinente.

(v. punti 43-45, 47, 51-52)

2.      L’applicazione dell’eccezione fondata sulla tutela del processo decisionale, prevista dall’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presuppone che sia dimostrato che l’accesso al documento in considerazione, redatto dall’istituzione ad uso interno, sia tale da arrecare concreto ed effettivo pregiudizio alla tutela del processo decisionale dell’istituzione e che tale rischio di pregiudizio sia ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico.

Inoltre, per rientrare in tale eccezione, il pregiudizio al processo decisionale deve essere grave. Ciò in particolare ricorre quando la divulgazione del documento considerato ha un impatto sostanziale sul processo decisionale. La valutazione della gravità dipende dall’insieme delle circostanze del caso di specie, in particolare dagli effetti negativi di tale divulgazione sul processo decisionale invocati dall’istituzione.

Una relazione di revisione contabile riguardante l’indennità di assistenza parlamentare, redatta dal servizio interno di revisione contabile del Parlamento europeo in esecuzione dell’art. 86 del regolamento finanziario, è un documento redatto da tale istituzione per uso interno. L’applicazione dell’eccezione vertente sulla tutela del processo decisionale a detta relazione è tuttavia infondata, allorché la decisione che nega l’accesso a quest’ultima non contiene alcun elemento tangibile che consenta di concludere che il rischio di pregiudizio al processo decisionale era, alla data della sua adozione, ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico e allorché, in particolare, essa non fa alcuna menzione dell’esistenza, a tale data, di attacchi o di tentativi di attacco al processo decisionale in corso, né di ragioni obiettive che consentissero ragionevolmente di prevedere che siffatti attacchi si sarebbero verificati in caso di divulgazione della suddetta relazione. A questo proposito, la circostanza che l’utilizzo da parte dei membri del Parlamento europeo degli strumenti finanziari messi a loro disposizione sia un soggetto sensibile, seguito con interesse dai media, non può costituire, di per sé, una ragione obiettiva e sufficiente per temere un grave pregiudizio al processo decisionale, salvo rimettere in discussione il principio stesso della trasparenza voluto dal Trattato CE. Parimenti, l’asserita complessità del processo decisionale non costituisce, di per sé, una ragione particolare per temere che la divulgazione della relazione di cui trattasi arrechi grave pregiudizio a tale processo.

(v. punti 70-72, 78-81)