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Ricorso presentato il 23 ottobre 2008 - Commissione/Eurgit e Cirese

(Causa T-470/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Moretto, avvocato, A. M. Rouchaud-Joët, agente, N. Bambara, agente)

Convenuti: Associazione dei giuristi italiani per le Comunità europee - Eurgit (Roma, Italia), Vania Cinese (Roma, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Condannare EURGIT, nonché la signora Vania Cirese in via personale e solidale, a rimborsare la somma di 7.412 Euro, dovuta a titolo principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso d'interesse legale belga a far data dall'11.11.2002 e sino ad integrale pagamento del debito;

Condannare EURGIT, nonché la signora Vania Cinese in via personale e solidale, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è stato promosso dalla Commissione europea, sulla base dell'articolo 238 del Trattato CE, allo scopo di ottenere la condanna di EURGIT e, in solido, della signora Cinese, al rimborso di una somma pari a 7.412 Euro maggiorata degli interessi di mora, somma che rappresenta l'anticipo versato dalla ricorrente ad EURGIT per la realizzazione del progetto n. 97/GR/098, finanziato nel quadro del programma GROTIUS di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori di giustizia.

La Commissione sostiene a questo riguardo che, in forza del punto 7 della "dichiarazione del beneficiario di un contributo finanziario", il beneficiario si impegna, qualora la distinta delle spese non risulti idonea a giustificare l'utilizzo del contributo finanziario ricevuto, a restituirle, dietro sua richiesta, le somme non giustificate già versate.

Non avendo EURGIT giustificato entro il termine stabilito l'utilizzo dell'importo anticipato dalla Commissione, non ci sarebbe dubbio sul fatto che sulla convenuta e su chi ha agito in nome e per conto della stessa grava l'obbligo di rimborsare l'anticipo versato.

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