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Impugnazione proposta il 4 gennaio 2022 da RQ avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 novembre 2021, causa T-147/17, Anastassopoulos e a. / Consiglio e Commissione

(Causa C-7/22 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RQ (rappresentanti: M. Meng-Papantoni, H. Tagaras, avocats)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata;

decidere sulla prosecuzione del procedimento secondo diritto;

condannare le controparti alle spese

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe snaturato il suo ricorso per quanto riguarda l’evento dannoso.

In secondo luogo, il ricorrente asserisce che il Tribunale avrebbe commesso vari errori di diritto.

Anzitutto, per quanto riguarda la responsabilità dell’Unione per comportamento illecito, il Tribunale avrebbe violato i principi dello Stato di diritto e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dichiarando che gli atti e le omissioni dell’Eurogruppo non potevano in alcun caso implicare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Il Tribunale avrebbe inoltre violato il principio della parità di trattamento dichiarando che il semplice acquisto di obbligazioni, il cui valore era stato successivamente ridotto, da parte di persone fisiche e giuridiche, era sufficiente per concludere che esse si trovavano in una situazione identica o analoga ai sensi della giurisprudenza.

Il Tribunale avrebbe, poi, commesso errori di diritto concernenti la responsabilità oggettiva. Sotto un primo aspetto, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe escluso erroneamente la sussistenza stessa di una responsabilità oggettiva. Sotto un secondo aspetto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella sua valutazione dell’«anormalità» del danno.

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