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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada (Spagna) il 2 febbraio 2024 – A.B.D. / Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.

(Causa C-88/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A.B.D.

Resistente: Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 1 ostino a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, quando un contratto di credito è dichiarato nullo, l’ente creditizio ha il diritto di esigere dal consumatore, oltre al rimborso del capitale trasferito e degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, gli interessi al tasso legale sui prelievi eseguiti dal consumatore fin dal momento in cui questi ultimi sono stati effettuati.

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale che estende la valutazione di abusività all’adeguatezza del prezzo, in forza della quale, quando un contratto di credito è dichiarato nullo, il consumatore non può chiedere all’ente creditizio una compensazione integrativa del rimborso della somma che, tenendo conto dell’importo totale ricevuto dal creditore, superi il capitale prestato.

Se, nel caso in cui una clausola o il contratto siano dichiarati nulli a causa del loro carattere abusivo o per violazione degli obblighi imposti al creditore, l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere al consumatore un risarcimento che non sia comunque inferiore al tasso d’interesse legale maggiorato di cinque punti o a quello convenzionale, se superiore al tasso d’interesse legale, maggiorato a sua volta di cinque punti, costituisca una sanzione proporzionata ai sensi delle direttive 93/13, 87/102 1 e 2008/48 2 .

Se gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 ostino a un’interpretazione del diritto nazionale secondo la quale, in caso di inadempimento, da parte del creditore, dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, la sola previsione di sanzioni amministrative esclude la possibilità di dichiarare la nullità del contratto di credito o di imporre un’altra conseguenza civilistica.

Se, conformemente agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, ai fini della valutazione del carattere abusivo della modalità di pagamento revolving di una carta di credito rotativa, possa costituire uno degli elementi della sua valutazione il fatto che il professionista non ha offerto al consumatore la possibilità di scegliere la modalità di pagamento a fine mese, anch’essa facente parte della gamma dei prodotti, o il fatto che ha indirizzato il consumatore a scegliere la modalità di pagamento revolving, anteponendo gli interessi del professionista al miglior interesse del consumatore.

Se, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, ai fini della valutazione della chiarezza e della comprensibilità di un contratto di credito a durata indeterminata, possa costituire uno degli elementi della sua valutazione il fatto che il calcolo del tasso annuo effettivo globale ometta le ulteriori ipotesi in base alle quali esso può essere calcolato o che queste non siano menzionate nel contratto stesso.

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché gli articoli 15 della direttiva 87/102 e 23 della direttiva 2008/48, ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, nel caso in cui le informazioni contrattuali non menzionino il tasso annuo effettivo globale o le ulteriori ipotesi per il suo calcolo, l’ente creditizio possa esigere dal consumatore gli interessi legali entro i termini concordati.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

1 Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42, pag. 48).

1 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 58).