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Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2012 - Ayadi / Commissione

(Causa T-527/09)

["Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Cancellazione dell'interessato dall'elenco delle persone ed entità di cui trattasi - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente B. Emmerson, QC, S. Cox, barrister, e H. Miller, solicitor, in seguito E. Grieves, barrister e E. Miller)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e R. Szostak, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui tale atto riguarda il ricorrente

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Chafiq Ayadi e sarà tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate a titolo di gratuito patrocinio.

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 148 del 5.6.2010.