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Impugnazione proposta il 7 dicembre 2020 dal Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020, causa T-583/18, GVN / Commissione

(Causa C-666/20 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) (rappresentante: C. Antweiler, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia :

Annullare i punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020, GVN/Commissione (T-583/18, EU:T:2020:466);

Qualora l’impugnazione dovesse essere dichiarata fondata, accogliere la domanda di primo grado, diretta ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione europea del 12 luglio 2018, C(2018) 4385 final 1 .

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene in primo luogo che il Tribunale ha violato l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e ha commesso un errore procedurale, in quanto ha completamente trascurato il suo argomento, rilevante ai fini della decisione, riguardante i presupposti in base ai quali i Länder tedeschi sarebbero abilitati, ai sensi dell’articolo 64a della legge tedesca sul trasporto passeggeri (Personenbeförderungsgesetzes; in prosieguo: PBefG), a sostituire l’articolo 45a della stessa legge con il diritto del Land.

In secondo luogo, il ricorrente deduce diverse violazioni del diritto dell’Unione.

Il diritto dell’Unione sarebbe stato anzitutto violato in quanto il Tribunale, al punto 36 della sentenza impugnata, ha dichiarato che sarebbe pacifico tra le parti che il legislatore tedesco, con l’articolo 45a del PBefG e con l’articolo 8, paragrafo 4, terza frase, del PBefG, ha escluso le compensazioni relative al trasporto pubblico di persone provviste di abbonamento studentesco dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 2 . Il Tribunale avrebbe così trascurato che la Repubblica federale di Germania non ha comunicato alla Commissione europea né l’articolo 45a PBefG né l’articolo 8, paragrafo 4, terza frase PBefG, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007.

Una violazione del diritto dell’Unione risiederebbe inoltre anche nel fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente, ammesso ai punti 40 e segg. della sentenza impugnata, che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, il legislatore non solo potrebbe escludere le norme relative alle compensazioni finanziarie per gli obblighi di servizio pubblico in materia di trasporto degli scolari e degli studenti dall’ambito di applicazione del regolamento, bensì anche senz’altro restringere l’ambito di applicazione di questa deroga ritornando su tale decisione per reintegrare nuovamente tali compensazioni nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1370/2007. Infatti, la revisione considerata ammissibile dal Tribunale costituirebbe l’actus contrarius alla decisione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1370/2007; essa sarebbe soggetta pertanto agli stessi presupposti formali che qui, in mancanza della comunicazione della revisione alla Commissione, non sono soddisfatti.

In conclusione, vi sarebbe violazione del diritto dell’Unione – in particolare dell’articolo 107 TFUE e dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE - consistente nel fatto che il Tribunale avrebbe ammesso, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in base all’articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (legge sul trasporto locale del Land della Bassa Sassonia, NNVG) il Land Niedersachsen non avrebbe attribuito aiuti di Stato alle imprese, sebbene tutte le imprese comunali abbiano ottenuto i mezzi finanziari che il Land Niedersachsen poneva a disposizione degli enti comunali incaricati integralmente da questi ultimi. In contrasto con la valutazione del Tribunale non è possibile una separazione tra l’attività sovrana degli enti incaricati, da un lato, e la loro attività economica come soci delle imprese di trasporti da loro controllate, dall’altro.

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1     Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni contro le misure adottate dal Land Niedersachsen in base all’articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Caso SA.46538 [2017/NN]) (GU 2018, C 292, pag. 1).

2     Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).