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Ricorso proposto il 24 settembre 2011 - Ryanair / Commissione

(Causa T-512/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: Vahida e I. Metaxas-Maragkidis, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare, ai sensi degli artt. 263 e 264 TFUE, la parte della decisione della Commissione europea 13 luglio 2011, Aiuto di Stato SA.29064 (2011/C ex 2011/NN) - Irlanda - Trasporto aereo - Esenzioni dalla tassa sui passeggeri del trasporto aereo, che dichiara che l'esenzione dalla Irish Air Travel Tax [tassa irlandese sui viaggi aerei] per il traffico di passeggeri in trasferimento o in transito non costituisce un aiuto di Stato;

condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente; e

intraprendere ogni altra azione che il Tribunale ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto nel dichiarare che la mancata applicazione della Irish Air Travel Tax al traffico di passeggeri in trasferimento e transito non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'art. 108, n. 2, TFUE e l'art. 4, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 659/19991, nei limiti in cui non ha avviato la procedura prevista in tali disposizioni, relativamente all'aiuto di cui alla prima parte della decisione impugnata, nonostante sussistessero, quantomeno, seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dell'esenzione dalla Irish Air Travel Tax per il traffico di passeggeri in trasferimento o in transito, violando in tal modo i diritti procedurali della ricorrente ai sensi dell'art. 108, n. 2, TFUE e dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è venuta meno all'obbligo di motivazione, in quanto ha fornito una motivazione insufficiente caratterizzata da contraddizioni ed eccessiva generalizzazione.

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1 - Regolamento del Consiglio (CE) 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).