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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) il 28 febbraio 2022 – TLL The Longevity Labs GmbH / Optimize Health Solutionsmi GmbH e BM

(Causa C-141/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Parti

Ricorrente: TLL The Longevity Labs GmbH

Resistente: Optimize Health Solutionsmi GmbH, BM

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 1 , relativo ai nuovi alimenti debba essere interpretato nel senso che la «farina di germogli di grano saraceno con elevato contenuto di spermidina» costituisce un nuovo alimento, a condizione che soltanto la farina di germogli di grano saraceno con un contenuto di spermidina non aumentato sia stata utilizzata in misura significativa per il consumo umano nell’Unione europea prima del 15 maggio 1997 o vanti successivamente a tale data una storia di uso sicuro come alimento, indipendentemente dalla modalità con la quale la spermidina si trovi in detta farina.

Ove venga fornita una risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vii), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti debba essere interpretato nel senso che la nozione di processo di produzione di alimenti comprende anche i processi della produzione primaria.

Ove venga fornita una risposta affermativa alla seconda questione: se ai fini della questione della novità di un processo di produzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vii), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti, sia rilevante il fatto che il processo di produzione in sé considerato non sia stato mai usato con riguardo ad alcun alimento oppure non sia mai stato usato per lo specifico alimento di cui trattasi.

Ove venga fornita una risposta negativa alla seconda questione: se la germinazione di semi di grano saraceno in una soluzione nutritiva contenente spermidina sia un processo di produzione primaria in relazione a una pianta alla quale non si applicano le disposizioni della legislazione alimentare, in particolare il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti, poiché la pianta non costituisce ancora un alimento prima del momento della raccolta [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002 1 ].

Se sia rilevante il fatto che la soluzione nutritiva contenga spermidina naturale oppure sintetica.

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1 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU 2015, L 327, pag. 1).

1 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).