Language of document : ECLI:EU:T:2019:95

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

14 febbraio 2019 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura un cuore – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella causa T‑123/18,

Bayer Intellectual Property GmbH, con sede a Monheim am Rhein (Germania), rappresentata da V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Graul, S. Hanne e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2017 (procedimento R 145/2017-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno figurativo che rappresenta un cuore come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik‑Bańczyk (relatore) e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2018,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 27 luglio 2016 la ricorrente, Bayer Intellectual Property GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

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3        I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 42 e 44 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 42: «Esecuzione di studi scientifici nel settore delle malattie cardiovascolari»;

–        classe 44: «Servizi medici nel settore delle malattie cardiovascolari».

4        Con decisione del 24 novembre 2016 l’esaminatore ha respinto la registrazione del marchio richiesto per i servizi di cui al punto 3 supra sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

5        Il 20 gennaio 2017, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione dell’esaminatore presso l’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

6        Con decisione del 7 dicembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per il motivo che il marchio richiesto sarebbe percepito, dal pubblico di riferimento, come la raffigurazione di un cuore e, conseguentemente, come un riferimento al fatto che i servizi in causa riguardano il settore della cardiologia.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        riformare la decisione impugnata accogliendo il ricorso proposto avverso la decisione dell’esaminatore;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

8        L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

9        A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e, il secondo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

10      A sostegno del primo motivo la ricorrente deduce, in sostanza, due censure. Con la prima censura, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso non ha tenuto conto, nella sua analisi, dell’elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento. Con la seconda censura, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo.

11      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

 Osservazioni preliminari

12      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. L’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento dispone che l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento è applicabile anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione europea.

13      Secondo una giurisprudenza costante, un marchio ha carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, quando tale marchio permette di identificare il prodotto o il servizio per il quale la registrazione è stata richiesta come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese (v. sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

14      Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per cui si domanda la registrazione del marchio e, dall’altro, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge, che è costituito dal consumatore medio di tali prodotti o servizi (v. sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C‑311/11, EU:C:2012:460, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

15      Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare successivamente le due censure sollevate dalla ricorrente a sostegno del primo motivo.

 Sulla prima censura, vertente sul fatto che la commissione di ricorso non ha tenuto conto dell’elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento

16      Con la prima censura, la ricorrente fa valere che, se la commissione di ricorso ha, correttamente, indicato che il livello di attenzione del pubblico di riferimento era elevato, essa non ha tenuto conto di tale livello di attenzione nella valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto.

17      A tale riguardo, occorre rammentare che un marchio deve consentire al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti che esso designa da quelli di altre imprese senza che tale pubblico debba dare prova di un’attenzione particolare (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punto 32), cosicché la soglia di distintività necessaria alla registrazione di un marchio non può dipendere dal livello di attenzione di tale pubblico (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, punti da 48 a 50).

18      Tale assenza di incidenza del livello di attenzione del pubblico di riferimento sulla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto è del resto corroborata dal fatto che la ricorrente non precisa nel suo ricorso le conseguenze che la commissione di ricorso avrebbe dovuto trarre, nel caso di specie, dal livello di attenzione elevato del pubblico di riferimento.

19      Conseguentemente, si deve escludere in quanto inconferente la prima censura del primo motivo.

 Sulla seconda censura, vertente sull’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto

20      Con la seconda censura, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo. Più in particolare, essa fa valere che il pubblico di riferimento percepirà il marchio richiesto, non come la raffigurazione di un cuore, ma come quella della lettera «v» della parola «vericiguat». Essa aggiunge che, quand’anche il marchio contestato fosse percepito come la raffigurazione di un cuore, la commissione di ricorso non avrebbe, in ogni caso, tenuto debitamente conto del carattere insolito dello stesso, in particolare, riguardo agli usi del settore dei servizi in causa.

21      In primo luogo, occorre notare che la ricorrente non contesta la definizione del pubblico di riferimento considerata dalla commissione di ricorso, secondo la quale il pubblico interessato dalla percezione del carattere distintivo del marchio richiesto è costituito, in particolare, dal pubblico dell’Unione specializzato nel settore delle malattie cardiovascolari.

22      In secondo luogo, anzitutto, si deve constatare che i servizi in causa riguardano le malattie cardiovascolari.

23      In seguito, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il marchio richiesto non sarà probabilmente percepito come la raffigurazione della lettera «v» della parola «vericiguat». Infatti, la forma incurvata verso l’interno del segno delle due estremità dell’elemento nero del marchio richiesto, da un lato, differisce dalla raffigurazione abituale della lettera «v» e, dall’altro, la accomuna a quella di un cuore. In tali condizioni, e tenuto conto del fatto che i servizi in causa riguardano il cuore, occorre considerare che il marchio richiesto sarebbe percepito, dal pubblico di riferimento, come la raffigurazione di un cuore, e ciò, anche nell’ipotesi in cui fosse dimostrato che il pubblico di cui trattasi è a conoscenza del principio attivo vericiguat.

24      Conseguentemente, occorre considerare, al pari della commissione di ricorso, che il pubblico di riferimento percepirà il marchio richiesto come un’indicazione che i servizi in causa riguardano il cuore, e ciò benché tale marchio non rappresenti un cuore fisico.

25      Ne consegue che la commissione di ricorso ha, correttamente, considerato che il marchio richiesto non era idoneo ad indicare l’origine commerciale dei servizi in causa e, conseguentemente, che tale marchio non era distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

26      Detta conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

27      Anzitutto, non si può addebitare alla commissione di ricorso di non essersi basata sulla giurisprudenza citata al punto 20 del ricorso, secondo cui un marchio che si discosti, in maniera significativa, dalla norma o dagli usi del settore è idoneo ad essere distintivo, quale applicata nella sentenza del 15 dicembre 2016, Novartis/EUIPO (Raffigurazione di una curva grigia e raffigurazione di una curva verde) (T‑678/15 e T‑679/15, non pubblicata, EU:T:2016:749, punti 23 e 24). La giurisprudenza richiamata riguarda infatti l’ipotesi nella quale il marchio richiesto è un marchio tridimensionale costituito dall’apparenza del prodotto che designa, o un marchio figurativo costituito dalla raffigurazione bidimensionale di tale prodotto. Orbene, nel caso di specie, si deve constatare che, giacché i servizi non hanno, in quanto tali, consistenza tangibile, il marchio richiesto non è idoneo ad essere costituito dall’apparenza dei servizi in causa o da una raffigurazione bidimensionale degli stessi.

28      Inoltre, occorre rilevare che il carattere stilizzato del cuore rappresentato dal marchio richiesto non può, in ogni caso, da solo, conferire a tale marchio un carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

29      A detto riguardo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il carattere stilizzato del cuore rappresentato dal marchio richiesto risulta, in primo luogo, dal maggiore spessore della parte inferiore sinistra del contorno di tale cuore, in secondo luogo, dal fatto che il cuore in parola è meno simmetrico delle 306 raffigurazioni di cuore che essa ha dedotto dinanzi alla commissione di ricorso e, in terzo luogo, dal fatto che la parte superiore sinistra del cuore medesimo non è orientata verso il basso.

30      Tuttavia, occorre constatare che tali caratteristiche non sono idonee a trasmettere un messaggio di cui il pubblico di riferimento potrebbe rammentarsi, di talché il marchio richiesto si limiterà ad indicare al pubblico di riferimento che i servizi in causa riguardano il cuore. Conseguentemente, come emerge dai punti 24 e 25 supra, occorre considerare che il marchio richiesto non è idoneo ad indicare l’origine commerciale dei servizi in causa nonostante il carattere stilizzato del cuore rappresentato dal marchio in discussione.

31      Del resto, occorre parimenti respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale, a differenza della raffigurazione di un cuore non stilizzato, il cuore rappresentato nel marchio richiesto sarebbe distintivo sulla base del rilievo che non sarebbe idoneo ad evocare l’idea di «guarigione». Infatti, una simile affermazione, peraltro non corroborata da prove, non è idonea a rimettere in causa il fatto che il marchio richiesto si limiterà ad indicare al pubblico di riferimento che i servizi che esso designa riguardano il cuore.

32      Risulta quindi da quanto precede che la seconda censura del primo motivo di ricorso è infondata. Ne consegue che tale censura deve essere respinta nonché, conseguentemente, il primo motivo di ricorso nel suo insieme.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione

33      Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che l’EUIPO ha violato i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione rifiutando la registrazione del marchio richiesto laddove aveva invece precedentemente accettato la registrazione di un marchio identico che designa preparazioni farmaceutiche di cui alla classe 5.

34      A tale riguardo, si deve rammentare che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, l’EUIPO è tenuto ad esercitare le sue competenze conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione. Sebbene, in ossequio ai principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO debba prendere in considerazione le decisioni già adottate su domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve tuttavia essere conciliata con il rispetto del principio di legalità. Del resto, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione o l’annullamento indebiti di marchi. Pertanto un esame del genere deve essere eseguito in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi ricada in un impedimento alla registrazione (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 73 a 77, e ordinanza del 26 maggio 2016, Hewlett Packard Development Company/EUIPO, C‑77/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:373, punto 4).

35      Emerge dai menzionati principi che, da un lato, spetta alle commissioni di ricorso, quando decidono di adottare una valutazione diversa da quella adottata in decisioni anteriori relative a domande simili dedotte dinanzi ad esse, motivare esplicitamente tale divergenza rispetto alle suddette decisioni (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punto 66). Tuttavia, un simile obbligo di motivazione relativo ad una divergenza rispetto a decisioni anteriori è meno importante quando si tratta di un esame che dipende strettamente dal marchio richiesto, piuttosto che quando si tratta di constatazioni fattuali che non dipendono dal medesimo marchio (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16, EU:C:2018:509, punti 77 e 81).

36      D’altro lato, emerge parimenti dalla giurisprudenza citata al punto 34 supra che le decisioni relative alla registrazione di un segno in quanto marchio dell’Unione europea, che sono adottate dalle commissioni di ricorso in forza del regolamento 2017/1001, rientrano in una competenza vincolata e non in un potere discrezionale, di modo che la legittimità delle decisioni delle medesime commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente alla luce di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione (v. sentenza del 6 settembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16, EU:C:2018:673, punto 72 e giurisprudenza ivi citata). Conseguentemente, le commissioni di ricorso non possono essere vincolate da decisioni anteriori dell’EUIPO.

37      Nel caso di specie, da un lato, occorre rilevare che l’esame del carattere distintivo del marchio richiesto dipende strettamente dallo stesso e non da constatazioni fattuali dedotte dalla ricorrente. Peraltro, la commissione di ricorso poteva limitarsi ad indicare che la ricorrente non poteva validamente dedurre decisioni anteriori dell’EUIPO al fine di inficiare la conclusione secondo la quale il marchio richiesto incorreva nell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Del resto, non si può contestare che la commissione di ricorso, in ogni caso, abbia espressamente motivato la ragione per la quale essa si è allontanata dalla soluzione adottata nella decisione anteriore dedotta dalla ricorrente. Infatti, essa ha rilevato, in sostanza, che i prodotti allora in causa non riguardavano specificatamente la cardiologia, cosicché tali prodotti non avevano, a differenza dei servizi in causa nel presente procedimento, «un rapporto diretto e immediatamente riconducibile al cuore umano».

38      D’altro lato, la ricorrente non può contestare la fondatezza di tale motivazione senza rimettere in causa la fondatezza del rifiuto della registrazione del marchio richiesto. Orbene, occorre notare, come emerge dai punti da 21 a 32 supra, che la commissione di ricorso ha considerato, correttamente, che il marchio richiesto incorreva nell’impedimento alla registrazione vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

39      Conseguentemente, emerge da quanto precede che si deve respingere il secondo motivo in quanto infondato e, quindi, respingere il ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

40      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Bayer Intellectual Property GmbH è condannata alle spese.

Gervasoni

Kowalik‑Bańczyk

Mac Eochaidh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 febbraio 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.