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Ricorso presentato l'8 maggio 2007 - Opus Arte UK / UAMI - Arte (OPUS ARTE)

(Causa T-170/07)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Opus Arte UK Ltd (Waldron, Inghilterra) (rappresentanti: D. McFarland, Barrister e J.A. Alchin, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arte G.E.I.E. (Strasburgo, Francia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 febbraio 2007 nel procedimento R 733/2005-1; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "Opus Arte" per beni e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25 e 41, domanda n. 2 551 778.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: ARTE G.E.I.E.

Marchio o segno fatto valere: i marchi comunitari e nazionali, figurativi e denominativi contenenti la parola "ARTE" per beni e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25 e 41 e in altre classi non interessate dal procedimento.

Decisione della divisione di opposizione: opposizione integralmente respinta.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso per i servizi di cui alla classe 41 per la "Produzione e distribuzione cinematografica e televisiva" e autorizzazione alla registrazione per i restanti beni e servizi per cui era stata proposta la domanda.

Motivi dedotti:

La ricorrente deduce due motivi di diritto a sostegno del suo ricorso.

Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli artt. 73 e 74 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (in prosieguo: il "regolamento sul marchio comunitario"). Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto né rifiutarsi di prendere in considerazione rilevanti fatti, mezzi di prova, e argomenti proposti dalla ricorrente, né basare la sua decisione su supposizioni fattuali non previamente sollevate da nessuna delle parti o su affermazioni vaghe e non provate dell'opponente.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente afferma che, constatando la sussistenza di una probabile confusione tra "ARTE" e "OPUS ARTE", la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario. Secondo la ricorrente, una tale constatazione non potrebbe fondarsi su una questionabile similitudine tra i marchi, né potrebbe validamente confutare le presunzioni data la chiara prova dell'assenza di confusione, l'effettiva mancanza di prova che sussiste confusione e la coesistenza pacifica dei marchi nel mercato in Europa.

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