Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 2 dicembre 2008 – Longevity Health Products / UAMI – Hennig Arzneimittel (Cellutrim)
(causa T‑169/07)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo Cellutrim – Marchio nazionale denominativo anteriore Cellidrin – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a)] (v. punti 30‑31)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 marzo 2007 (procedimento R 1123/2006‑1) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Celltech Pharma GmbH & Co. KG, successivamente Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG, e la Longevity Health Products, Inc. |
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di domanda di dichiarazione di nullità: | Marchio denominativo Cellutrim, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 35 – marchio comunitario n. 3 979 036 |
Titolare del marchio comunitario: | Longevity Health Products, Inc. |
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: | Celltech Pharma GmbH & Co. KG |
Marchio del richiedente la nullità: | Marchio denominativo Cellidrin per prodotti della classe 5 |
Decisione della divisione di annullamento: | Annullamento del marchio comunitario in questione per prodotti appartenenti alla classe 5 |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese. |