Language of document : ECLI:EU:T:2013:207





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013 – Hultafors Group / UAMI – Società Italiana Calzature (Snickers)

(causa T‑537/11)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Snickers – Marchio nazionale denominativo anteriore KICKERS – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo Snickers e marchio denominativo KICKERS [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 26, 27, 38, 47, 52, 54-56)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 agosto 2011 (procedimento R 2519/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature SpA e la Hultafors Group AB.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hultafors Group AB è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Società Italiana Calzature SpA nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e alle spese sostenute dalla Società Italiana Calzature SpA ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.