Language of document : ECLI:EU:T:2015:876

Causa T‑278/10 RENV

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (già Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG)

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo WESTERN GOLD – Marchi denominativi nazionali, comunitario e internazionale anteriori WeserGold, Wesergold e WESERGOLD – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Decisione sul ricorso – Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Diritto al contraddittorio – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 novembre 2015

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Irrilevanza nell’ipotesi di assenza di somiglianza tra i marchi di cui trattasi

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza

(Art. 266 TFUE)

3.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Annullamento di una sentenza del Tribunale viziata da un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento nº 207/2009 – Rimessa in questione degli elementi di fatto constatati dal Tribunale e non viziati da errore – Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, § 1)

5.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 64, n. 1, e 76, n. 1)

6.      Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 296, co. 2, TFUE; Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32, 34)

2.      Per quanto il dispositivo della sentenza sull’impugnazione dichiari e statuisca che la sentenza del Tribunale è annullata senza specificare la portata di tale annullamento, tale dispositivo va comunque letto congiuntamente alla motivazione contenuta nello stesso. Infatti, per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, da un lato, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, dall’altro, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato.

(v. punti 36, 37)

3.      Poiché la Corte, in una sentenza su impugnazione, ha precisato che la sentenza impugnata doveva essere annullata in quanto, con essa, il Tribunale aveva statuito che la commissione di ricorso era tenuta a procedere all’esame del carattere distintivo accresciuto dall’uso dei marchi anteriori e aveva annullato la decisione controversa per tale ragione, mentre aveva precedentemente dichiarato che i marchi in conflitto non erano simili, la Corte non ha inteso rimettere in questione gli elementi di fatto constatati dal Tribunale per quanto concerne l’analisi della somiglianza dei segni in conflitto e che hanno costituito la premessa del ragionamento della Corte.

Poiché tale motivo di annullamento non investe i citati elementi di fatto, l’esame del primo motivo è stato pertanto chiuso con la constatazione per cui l’esame del carattere distintivo accresciuto dall’uso dei marchi anteriori era inconferente, dal momento che i segni in conflitto erano differenti.

Ciò è confermato anche nei limiti in cui la Corte ha rilevato che, dal momento che il Tribunale aveva previamente dichiarato che i marchi in questione erano generalmente diversi, era escluso ogni rischio di confusione e l’eventuale sussistenza di un carattere distintivo accresciuto dall’uso dei marchi anteriori non poteva compensare l’assenza di somiglianza di detti marchi.

Inoltre, la rimessa in discussione, da parte del Tribunale, dell’analisi della somiglianza dei segni in conflitto, laddove la Corte non ha menzionato alcun errore commesso dal Tribunale su tale punto, equivarrebbe, da un lato, ad istituire la Seconda Sezione del Tribunale quale giudice di appello della Prima Sezione dello stesso e, dall’altro, a privare parzialmente la sentenza sull’impugnazione del suo effetto vincolante nei limiti in cui l’annullamento non può spingersi oltre l’annullamento dichiarato dalla Corte e consentire una ridiscussione degli elementi di fatto che renda con ciò inconferenti i motivi sui quali la sentenza sull’impugnazione è fondata.

(v. punti 38-40, 43)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 57-59)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 61, 62)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 68, 69)