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Ricorso proposto il 22 giugno 2010 - mPAY24 GmbH / UAMI - ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

(Causa T-275/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: mPAY24 GmbH Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti Dr. H.G. Zeiner e S. Di Natale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Slovenia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 marzo 2010, procedimento R 1102/2008-1;

condannare il convenuto alle spese; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, qualora intervenga nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "MPAY 24" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36 e 38 - Domanda di marchio comunitario n. 2601656.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il richiedente la dichiarazione di nullità fonda la sua richiesta su impedimenti assoluti alla registrazione derivanti dagli artt. 52, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b, 7, n. 1, lett. c), e 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e, di conseguenza, annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario registrato.

Motivi dedotti: La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli artt. 7, n. 1, lett. b) e 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che quanto previsto in tali articoli fosse applicabile al marchio comunitario controverso. In particolare, la prima commissione di ricorso: 1) ha erroneamente riformato la precedente decisione della seconda commissione di ricorso del 21 aprile 2004, riguardante la stessa materia e fondata sugli stessi motivi; e 2) ha erroneamente dichiarato che il marchio comunitario controverso ha carattere descrittivo per i prodotti e servizi di cui trattasi ed è privo di qualsiasi carattere distintivo.

La ricorrente rileva, con il secondo motivo, che la decisione impugnata non è conforme alle previsioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, giacché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato nullo il marchio comunitario controverso per tutti i prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, e 38 esclusivamente sulla base di presupposti discutibili e non confermati.

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