Language of document : ECLI:EU:F:2012:16

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

13 febbraio 2012

Causa F‑118/11 R

Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Insussistenza»

Oggetto:      Domanda, proposta ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con la quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, la sospensione dell’esecuzione della decisione di rigetto della domanda, contenuta nella sua lettera del 30 giugno 2011, diretta ad ottenere l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione da lui stesso qualificata come «inerente l’origine professionale» dell’affezione che ha comportato il suo collocamento a riposo per invalidità.

Decisione:      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

1.      Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

Le condizioni relative all’urgenza e alla verosimile fondatezza della domanda (fumus boni iuris) sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta. Spetta del pari al giudice del procedimento sommario procedere alla ponderazione degli interessi presenti.

Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

(v. punti 16-18)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 3 luglio 2008, Plasa/Commissione, F‑52/08 R (punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata); 15 febbraio 2011, de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione, F‑104/10 R (punto 16)

2.      La finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per conseguire tale ultimo obiettivo occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.

(v. punto 20)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 dicembre 2002, Esch-Leonhardt e a./BCE, T‑320/02 R (punto 27)