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Ricorso proposto il 14 luglio 2010 - In 't Veld / Commissione

(Causa T-301/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sophie in 't Veld (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e J. Blockx)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 4 maggio 2010, rif. SG.E.3/HP/psi Ares(2010)234950, che rifiuta di accogliere integralmente la domanda confermativa della ricorrente di accesso a documenti; e

Condannare la convenuta alle spese, comprese quelle di eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 del TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2010 che rifiuta un accesso completo a documenti relativi ai negoziati di un nuovo accordo commerciale anticontraffazione, richiesti dalla ricorrente conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 1.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, la decisione della Commissione viola l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, poiché essa nega implicitamente l'accesso ad diversi documenti richiesti dalla ricorrente senza motivare le ragioni di tale diniego.

In secondo luogo, la decisione di cui trattasi è basata su un'errata applicazione dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione non ha trattato tale disposizione come una norma processuale riguardante la consultazione dei terzi e l'ha applicata di fatto come un'ulteriore eccezione all'obbligo di divulgare i documenti.

In terzo luogo, la decisione della Commissione ha applicato erroneamente in diritto e in fatto l'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001:

-    In primo luogo, in quanto le ragioni di carattere generale invocate dalla Commissione non possono, in linea di principio, rientrare nell'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne le relazioni internazionali dell'Unione europea;

In secondo luogo, poiché la decisione contestata contiene errori manifesti nella valutazione di singoli documenti.

Inoltre, qualora il Tribunale ritenesse che certe parti dei documenti richiesti dalla ricorrente siano tutelate in base all'art. 4, n. 1, lett. a, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, la ricorrente fa valere che l'art. 4, n. 6, è stato erroneamente applicato e che il principio di proporzionalità è stato violato, in quanto la Commissione non ha considerato se fosse opportuno concedere un accesso parziale e limitare il diniego alle parti di documenti ove ciò era opportuno e strettamente necessario.

Infine, la ricorrente osserva altresì che la Commissione non ha soddisfatto il proprio obbligo di motivare la decisione di cui trattasi, violando pertanto l'art. 296 del TFUE.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).