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Ricorso proposto il 30 aprile 2010 - IVBN / Commissione

(Causa T-201/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentante: Maarten Meulenbelt, advocaat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il ricorso irricevibile;

annullare la decisione contestata della Commissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2009) 9963 def., relativa ai regimi di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) - Aiuto esistente e progetto di aiuto speciale ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale. A sostegno del suo ricorso essa deduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 1, degli artt. 106, n. 2, 107 e 108 TFUE e dell'obbligo di motivazione. A parere della ricorrente la Commissione avrebbe riportato i fatti in modo scorretto per quanto riguarda l'obbligo delle imprese operanti nel settore della costruzione di alloggi popolari di prendere in considerazione affitti che sono al di sotto dei prezzi di affitto opportuni fissati dallo Stato. Inoltre, la ricorrente asserisce che la delimitazione del gruppo interessato dall'edilizia sociale sarebbe immotivata e impropria. La Commissione, poi, avrebbe a torto omesso di stabilire limiti oggettivi ai costi di costruzione complessivi per gli alloggi cui fornire l'aiuto e alla relativa qualità, come rappresentata nel corrispondente prezzo di affitto. Oltre a ciò, non sarebbe stata fornita sufficiente tutela rispetto alla sovracompensazione, violando così l'art. 5 della decisione relativa ai servizi d'interesse economico generale 2. Infine, la ricorrente lamenta in tale contesto che la Commissione non ha dato seguito alla sua denuncia in merito al ruolo della Woningsinvesteringsfonds (fondo di investimento per alloggi) e della Nederlandse Waterschapsbank.

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999 e dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 794/2004 3, nonché una violazione dell'obbligo di motivazione. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe omesso di svolgere un'indagine approfondita e dettagliata e di constatare che l'aiuto alle imprese operanti nel settore della costruzione di alloggi, nei termini di cui al regime E 2/2005, interamente, o perlomeno in parte significativa, è da considerare un nuovo aiuto e non un aiuto esistente.

Da ultimo la ricorrente addebita alla Commissione di aver agito in contrasto con gli artt. 106, n. 2, 107 e 108 TFUE omettendo di avviare la procedura d'indagine formale di cui all'art. 108, n. 2, TFUE in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del regolamento n. 659/1999, privando in tal modo la ricorrente dei diritti della difesa che le derivano dalle citate disposizioni.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

2 - Decisione della Commissione 28 novembre 2005, 2005/842/CE, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale [notificata con il numero C(2005) 2673] (GU L 312, pag. 67).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 140, pag. 1).