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Ricorso proposto il 25 aprile 2013 – Repubblica ellenica / Commissione

(Causa T-241/13)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: Ι. Chalkias, S. Papaïoannou e A. Vassilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2013) 981 e pubblicata nella GU L 67, pag. 20, nella parte che riguarda Repubblica ellenica;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con riferimento alle rettifiche finanziarie richieste dalla decisione di esecuzione impugnata della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2013) 981 e pubblicata nella GU L 67, pag. 20, per la parte relativa alle correzioni finanziarie a carico della Repubblica ellenica che si applicano agli aiuti previsti all’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003, nei settori della carne bovina, della carne ovina e caprina e del tabacco nel corso delle campagne 2006 e 2007, la Repubblica ellenica deduce i motivi di annullamento seguenti:

Con il primo motivo di annullamento, la Repubblica ellenica sostiene che la rettifica imposta per le carenze constatate, riguardanti l’attuazione dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/20031 , è illegittima e deve essere annullata in quanto: a) viola la disposizione di cui all’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003, la cui attuazione da parte degli Stati membri è facoltativa e lascia un assai ampio margine discrezionale quanto alla determinazione dei beneficiari del pagamento supplementare, dei criteri di ammissibilità e dei particolari termini e condizioni del versamento del pagamento supplementare; b) il fallimento dell’applicazione dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 non provoca il risultato di determinare un danno per il Fondo, come richiesto dall’articolo 31 del regolamento n. 1290/20052 ai fini della legittima imposizione di una correzione finanziaria.

Con il secondo motivo di annullamento, la Repubblica ellenica fa valere che la rettifica imposta per le carenze relative a controlli chiave nel settore del tabacco è illegittima e deve essere annullata in quanto: a) la valutazione della Commissione, secondo cui i controlli in loco non erano conformi al regolamento n. 796/20043 si fonda su una erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 23 di tale regolamento, su una valutazione errata dei fatti e contiene una motivazione insufficiente e contraddittoria; b) la valutazione della Commissione, secondo cui i controlli chiave nelle imprese di trasformazione non hanno avuto luogo è basata su un errore in fatto.

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1 Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

2 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

3 Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.