Ricorso proposto il 29 aprile 2013 – Castell Macía / UAMI - PJ Hungary (PEPE CASTELL)
(Causa T-242/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: José Castell Macía (Elche, Spagna) (rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal, P. López Ronda, H. Mosback e G. Macias Bonilla)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Ungheria)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 febbraio 2013, procedimento R 1401/2012-1, in modo da respingere l’opposizione proposta e da accogliere la domanda di marchio comunitario n. 6 798 862 «PEPE CASTELL» con condanna dell’opponente alle spese per entrambi i gradi di giudizio;
condannare l’UAMI, in quanto convenuta, a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del ricorrente nel presente ricorso;
se del caso, condannare la controinteressata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del ricorrente nel presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PEPE CASTELL» per prodotti e servizi delle classi 16, 25 e 39 – Domanda di marchio comunitario n. 6 798 862.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: PJ Hungary Szolgáltató kft.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Pepe Jeans FOOTWEAR» per prodotti della classe 25.
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.