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Ricorso proposto il 29 aprile 2013 – Castell Macía / UAMI - PJ Hungary (PEPE CASTELL)

(Causa T-242/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José Castell Macía (Elche, Spagna) (rappresentanti: avv.ti G. Marín Raigal, P. López Ronda, H. Mosback e G. Macias Bonilla)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapest, Ungheria)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 febbraio 2013, procedimento R 1401/2012-1, in modo da respingere l’opposizione proposta e da accogliere la domanda di marchio comunitario n. 6 798 862 «PEPE CASTELL» con condanna dell’opponente alle spese per entrambi i gradi di giudizio;

condannare l’UAMI, in quanto convenuta, a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del ricorrente nel presente ricorso;

se del caso, condannare la controinteressata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PEPE CASTELL» per prodotti e servizi delle classi 16, 25 e 39 – Domanda di marchio comunitario n. 6 798 862.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: PJ Hungary Szolgáltató kft.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Pepe Jeans FOOTWEAR» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.