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Ricorso proposto il 23 giugno 2011 - Bulgaria / Commissione

(Causa T-335/11)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: Tsvetko Ivanov ed Elina Petranova)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 2517

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione 15 aprile 2011, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 25171, nella parte in cui concerne la Repubblica di Bulgaria;

ridurre al 5% la correzione del 10% relativa alle spese sostenute in forza del regime di pagamento unico per superficie nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia e la correzione del 10% nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, asse 2 ("Miglioramento dell'ambiente e delle zone rurali") del programma per lo sviluppo rurale;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 2

La Repubblica di Bulgaria sostiene, in primo luogo, che la Commissione non ha dimostrato nessuna violazione del diritto dell'Unione da parte della Repubblica di Bulgaria. Nella decisione controversa la Commissione ha proposto correzioni del 10% in relazione alle spese sostenute in forza del regime concernente il pagamento unico per superficie e alle spese dell'asse 2 ("Miglioramento dell'ambiente e delle zone rurali) del programma per lo sviluppo rurale, a causa di carenze nel funzionamento del SIPA-SIG, che si manifestano nell'incapacità di esercitare un controllo chiave, incapacità che indica lacune gravi nel sistema di controllo che, a loro volta, comportano un alto rischio di perdite significative per il fondo. E' stata proposta anche una correzione del 5% per i pagamenti diretti complementari proprio in ragione di tale carenza nel funzionamento del SIPA-SIG. La ricorrente presenta una serie di fatti e dati in ordine ai controlli incrociati e ai controlli in loco effettuati dalle autorità, che secondo la stessa smentiscono le affermazioni della Commissione.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che, nel calcolo degli importi esclusi dal finanziamento, la Commissione non ha correttamente valutato il tipo e la gravità della violazione della normativa applicabile. In tale contesto essa sostiene che il controllo chiave è stato effettuato in maniera anche più ampia e completa di quanto richiesto dalla normativa pertinente e che la conclusione della Commissione, secondo cui tale controllo non sarebbe avvenuto, non rispecchia lo stato reale del sistema dei controlli nella Repubblica di Bulgaria.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il rischio di un pregiudizio al bilancio dell'Unione non è stato correttamente valutato. Secondo la sua tesi, la Commissione sarebbe incorsa in errore per quanto concerne le conseguenze finanziarie della violazione del diritto dell'Unione. In proposito essa richiama la relazione finale dell'organo di conciliazione nel caso 10/BG7442, in cui si afferma espressamente che le autorità bulgare hanno esercitato controlli in loco al 100% sui pascoli permanenti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Secondo la ricorrente, la correzione finanziaria deve avvenire proporzionalmente alle irregolarità riscontrate e al rischio per il bilancio dell'Unione, sulla base dell'art. 31, n. 1, del regolamento n. 1290/2005 e dei requisiti posti dal Tribunale, secondo cui l'ammontare della correzione dev'essere chiaramente collegato alla probabile perdita per l'Unione. Le correzioni disposte nel caso di specie hanno ecceduto quanto necessario e adeguato per il raggiungimento degli obiettivi della procedura di liquidazione dei conti, e dovrebbero quindi essere diminuite.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza giuridica

La ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio della certezza giuridica, in quanto non ha tenuto conto delle linee guida da essa stessa elaborate nel documento n. VI/5330/973. Alla luce del fatto che le autorità bulgare hanno effettuato un controllo chiave, sulla base di tale documento la Commissione avrebbe dovuto fissare al 5% e non al 10% le correzioni per le spese sostenute in forza del regime concernente il pagamento unico per superficie e per le spese dell'asse 2 ("Miglioramento dell'ambiente e delle zone rurali") del programma per lo sviluppo rurale.

Inoltre, le disposizioni su cui si fonda la Commissione per stabilire tre regole che, a suo parere, non sono state rispettate dalla Repubblica di Bulgaria, impongono agli Stati membri alcuni obblighi che non corrispondono però alle regole contenute nella comunicazione formale. Non solo due delle tre regole non sarebbero, secondo la ricorrente, espressamente previste dalla normativa pertinente, ma non sarebbero presenti nemmeno criteri chiari di valutazione per la loro applicazione. Per quanto riguarda la terza regola, mancherebbero criteri chiari di valutazione per la sua applicazione. La Repubblica di Bulgaria sostiene di avere soddisfatto i requisiti di cui all'art. 26 del regolamento n. 796/20044.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 296, n. 2, TFUE

Con la decisione impugnata sono state escluse dal finanziamento da parte dell'Unione europea spese della Repubblica di Bulgaria per un ammontare di EUR 24 543 106,87. A fronte delle ripercussioni negative della decisione nei confronti dello Stato, la repubblica di Bulgaria ha un notevole interesse a ottenere dalla Commissione spiegazioni debitamente motivate in ordine ai motivi della fissazione delle correzioni finanziarie. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha illustrato in maniera sufficiente e univoca la motivazione della fissazione delle correzioni ed è quindi venuta meno all'obbligo di motivazione della decisione impugnata nei confronti della Repubblica di Bulgaria.

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1 - GU L 102 del 16.4.2011, pag. 33.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

3 - Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG.

4 - Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).