Language of document : ECLI:EU:T:2005:10

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
18 gennaio 2005 (1)

«FEAOG – Partecipazione finanziaria ad un progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltura – Soppressione del contributo finanziario del Fondo»

Nella causa T-141/01,

Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti Belard-Kopke Marques-Pinto e C. Viñas Llebot, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra S. Pardo e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C (1999) 534, recante soppressione del contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, inizialmente accordato alla ricorrente con decisione 26 novembre 1993, C (93) 3394, conformemente al regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374, pag. 25), relativamente al finanziamento di un progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltura (progetto n. 93.ES.06.030),



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),



composto dal sig. N. J. Forwood, presidente, dai sigg. J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 gennaio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo

1
Al fine di rafforzare la coesione economica e sociale ai sensi dell’art. 158 CE, il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), ha affidato ai fondi strutturali il compito, segnatamente, di promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, nonché l’accelerazione dell’adeguamento delle strutture agrarie e di promuovere lo sviluppo delle zone rurali nella prospettiva della riforma della politica agricola comune [art. 1, nn. 1 e 5, lett. a) e b)]. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5).

2
L’art. 5, n. 2, lett. e), del regolamento n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, dispone che l’intervento finanziario dei fondi strutturali può aver luogo sotto forma, segnatamente, di sussidi all’assistenza tecnica, includendovi anche le misure di preparazione, di valutazione ex ante, di sorveglianza e di valutazione ex post degli interventi e i progetti pilota e di dimostrazione.

3
Il 19 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4256, recante le disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374, pag. 25). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2085 (GU L 193, pag. 44).

4
L’art. 8 del regolamento n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, dispone che il FEAOG può finanziare, entro il limite dell’1% della sua dotazione annuale, segnatamente, «la realizzazione di progetti pilota riguardanti l’adeguamento delle strutture agrarie e forestali e la promozione dello sviluppo rurale» (secondo trattino) e «la realizzazione di progetti dimostrativi, compresi i progetti riguardanti lo sviluppo e la valorizzazione delle foreste e quelli riguardanti la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, destinati ad illustrare le possibilità effettive dei sistemi, dei metodi e delle tecniche di produzione e di gestione corrispondenti agli obiettivi della politica agricola comune» (terzo trattino).

5
Il 19 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato anche il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20).

6
L’art. 24 del regolamento n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, prevede, quanto alla riduzione ed alla soppressione del contributo:

«1.    Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

2.      In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.

3.      Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite sono aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e in base alle modalità che saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII».


Contesto fattuale

Società ricorrente

7
La società ricorrente, la Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, è stata costituita il 4 giugno 1993 a Barcellona.

8
Fra i suoi associati figuravano la società Compañia de Estudios y Servicios para el Medio Ambiente Codema, SA, il sig. A e altre due persone fisiche. Le quote di queste ultime sono state riprese, successivamente, dalla società Codema. In occasione della costituzione della società, il sig. A è stato nominato presidente e consigliere delegato in forza del conferimento in capo al medesimo per un periodo di cinque anni di tutti i poteri del consiglio di amministrazione idonei ad essere legalmente delegati. Il 29 maggio 1998 il sig. A è stato rieletto presidente del consiglio di amministrazione per un nuovo periodo di cinque anni. Egli ha cessato le sue funzioni il 31 luglio 2001.

9
La sede della ricorrente è stata inizialmente fissata a Calle Juan Güell n. 152, ammezzato, a Barcellona. Nel 1996 la sede è stata trasferita a Calle Galileu n. 303, 1° piano‑A, e nel 1999 a Calle Guitard n. 45, 5° piano, sempre a Barcellona. La sede attuale della ricorrente si trova a quest’ultimo indirizzo.

Altri soggetti Entorn

10
Il 22 dicembre 1993 la società offshore Entorn Trading Ltd è stata costituita dal sig. B sull’isola di Guernesey. La sede di tale società è a Dublino.

11
La Entorn Trading ha conferito una procura al sig. C. Sulla base della stessa quest’ultimo ha creato il 5 luglio 1994 una succursale spagnola, battezzata Entorn SL-Sucursal en España (in prosieguo: la «Entorn Sucursal»). La Entorn Sucursal era rappresentata in via permanente dal sig. C. Essa aveva la sede presso l’impresa MB Consultores y Auditores, Plaza Ruiz de Alda, 4, 7° piano A, a Siviglia. Nel 1996 la sede della Entorn Sucursal è stata trasferita su ordine del sig. B, a Tenerife, ove sembra sia stata in seguito sciolta.

Domanda e concessione del contributo comunitario

12
Il contributo comunitario di cui alla decisione impugnata è stato concesso per un progetto denominato «progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltura» (in prosieguo: il «progetto Sommacco»). Il sommacco è una pianta tipica della flora mediterranea dalle cui foglie, una volta essiccate e polverizzate, si estrae il tannino, una sostanza utilizzata per la concia delle pelli. Tale progetto di dimostrazione è stato concepito dal sig. B, il quale, alla fine del 1992, aveva preso contatto con il sig. A per esporgli la sua intenzione di realizzare tale progetto in Spagna. Su domanda del sig. B, quest’ultimo ha potuto prendere contatto, attraverso il sig. A, con il sig. C, residente a Siviglia, capo della sezione di programmazione del servizio per la ricerca della Junta de Andalusia, che si è ulteriormente incaricato dell’esecuzione tecnica del progetto e ha preso l’iniziativa di istituire la Entorn Sucursal.

13
Il 12 luglio 1993 una lettera intestata «Entorn SL» e con la menzione dell’indirizzo della ricorrente è stata inviata alla direzione generale «Agricultura» della Commissione all’attenzione di un funzionario di quest’ultima, il sig. D. Tale lettera esprime l’interesse della ricorrente a presentare il progetto Sommacco nell’ambito dell’art. 8 del regolamento n. 4256/88 e chiede l’invio del modulo per la presentazione di una domanda. Essa reca la firma «A. López Gargallo», persona che, secondo le dichiarazioni del sig. A, è a lui sconosciuta e di cui non si è potuta provare l’esistenza.

14
Il 14 settembre 1993 una domanda di contributo comunitario è stata presentata alla Commissione. Essa era accompagnata da una lettera recante la stessa intestazione del 12 luglio 1993 e una firma non identificabile. Il 22 settembre 1993 una nuova versione della domanda di contributo è stata trasmessa alla Commissione perché, il 14 settembre, era stato inviato per errore un progetto non definitivo. La lettera di accompagnamento recava di nuovo la medesima intestazione e la firma «A. López Gargallo». Con telex datato 25 ottobre 1993, firmato dal sig. A, le coordinate bancarie della ricorrente erano comunicate alla Commissione.

15
Con decisione 26 novembre 1993, C (93) 3394 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), adottata a norma dell’art. 8 del regolamento n. 4256/88 del Consiglio, la Commissione ha concesso alla ricorrente un contributo finanziario relativo al progetto n. 93.ES.06.030. Il costo totale del progetto era di ECU 1 381 132 ed il contributo finanziario comunitario era fissato ad un importo massimo di ECU 1 035 849.

Attuazione del progetto

16
Con lettera 30 novembre 1993 venivano comunicati alla Commissione un nuovo indirizzo della «Entorn SL» (ad Albacete, Spagna) e nuove coordinate bancarie (un conto presso la Banca nazionale del lavoro a Madrid). L’intestazione di tale lettera indicava il nome «Entorn SL» e il nuovo indirizzo. La lettera recava di nuovo la firma «A. López Gargallo».

17
Con lettera 29 marzo 1994, firmata a nome del sig. A da una persona la cui firma non era leggibile, la Commissione veniva informata del fatto che, nell’ambito del progetto Sommacco, la «Entorn SL» aveva aperto «appositamente un ufficio che ne sarebbe divenuto la sede operativa», presso l’impresa MB Consultores y Auditores, a Siviglia. In tale lettera i sigg. C e A figuravano, rispettivamente, come responsabile tecnico e responsabile del progetto.

18
La ricorrente contesta la circostanza che il sig. A abbia partecipato al progetto Sommacco in quanto responsabile del progetto e amministratore della stessa ricorrente. Essa riconosce invece che ha partecipato al progetto in quanto consigliere tecnico per conto della società Codema e che quest’ultima ha fatturato alla Entorn Sucursal circa 2,25 milioni di peseta spagnole (ESP) per i servizi resi dal sig. A e per le relative spese di viaggio.

19
Il sig. A non intraprendeva alcuna iniziativa di ordine legale quanto alla somiglianza della ragione sociale della Entorn Sucursal e della ricorrente.

20
Conformemente alle disposizioni dell’allegato 2 della decisione di concessione, venivano versati due anticipi per un importo complessivo di ECU 725 094. Il primo di tali anticipi, per un importo di ECU 414 340, veniva versato, il 20 gennaio 1994, sul conto bancario menzionato nella lettera 30 novembre 1993. Con telex 25 agosto 1995, indirizzato alla «Entorn SL» all’indirizzo di Albacete, era annunciato il secondo anticipo. Quest’ultimo, per un importo di ECU 310 755, veniva versato su un conto presso la Banca Caixa a Madrid, la cui titolare era la «Entorn Trading Ltd Entorn SL». Tale numero di conto era stato comunicato alla Commissione con telex inviato il 14 luglio 1995, a nome della società MB Consultores y Auditores, ma recante una firma non corrispondente ad alcuna firma dei dipendenti di tale società.

Procedimento amministrativo e decisione impugnata

21
Il 10 luglio 1997 la Commissione indirizzava alla «Entorn SL» a Siviglia una lettera con la quale la informava che i suoi uffici avevano avviato un’operazione di verifica tecnico‑contabile dei contributi finanziari già concessi ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 4256/88. I controlli venivano effettuati nel luogo di realizzazione del progetto, a Siviglia, i giorni 24 e 25 luglio 1997, alla presenza dei sigg. A e C.

22
In seguito ai controlli operati nel luglio 1997 la Commissione indirizzava alla «Entorn (Sumac)» una lettera datata 3 aprile 1998, che veniva notificata all’indirizzo di MB Consultores y Auditores a Siviglia. In tale lettera la Commissione rilevava l’esistenza di fatti che potevano costituire irregolarità e annunciava che aveva deciso di avviare il procedimento di cui all’allegato 2, n. 10, della decisione di concessione e all’art. 24 del regolamento n. 4253/88. La «Entorn (Sumac)» era anche informata del fatto che si sarebbe potuto richiedere il recupero degli importi sino ad allora accordati. Essa veniva infine invitata a fornire, in un termine di sei settimane, la prova che erano stati adempiuti gli obblighi derivanti dalla decisione di concessione. La Commissione riceveva una risposta con lettera 24 maggio 1998, inviata da Siviglia e firmata dal sig. C.

23
Il 4 marzo 1999 la Commissione adottava una decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata») con cui disponeva la sospensione del contributo finanziario di cui trattasi e il rimborso, da parte della ricorrente e, se del caso, da parte delle persone giuridicamente responsabili dei suoi debiti, degli anticipi già versati entro 60 giorni dalla notifica della decisione. La decisione impugnata è cosi formulata:

«1)    La domanda di contributo veniva presentata dalla società Entorn SL, con sede in Barcellona; a tale società veniva concesso il contributo comunitario all’epoca in cui una società denominata Entorn Trading Limited veniva costituita in Dublino e, su iniziativa del [sig. B], era stata aperta a Siviglia una filiale di questa società sotto la ragione sociale Entorn SL; tutti i pagamenti relativi al progetto effettuati dalla Commissione venivano effettuati a quest’ultima società; tale operazione era stata presentata alla Commissione come un semplice cambiamento di indirizzo del beneficiario, mentre in realtà si trattava di un cambiamento del beneficiario del progetto in assenza dell’accordo della Commissione.

2)      Nel corso del controllo soprammenzionato presso la sede comunicata dal beneficiario, veniva constatato che tale sede apparteneva alla società MB Consultores y Auditores; gli ispettori non avevano potuto consultare alcun documento giustificativo, amministrativo o contabile relativo al progetto, mentre nei [paragrafi] 5 e 6 dell’allegato [2] della [d]ecisione di concessione, la Commissione prescrive che tutti i documenti relativi al progetto siano a disposizione dei servizi della Commissione presso la sede della società; d’altro lato, gli ispettori constatavano subito che le firme dei vari documenti presentati alla Commissione erano state falsificate nel contesto del progetto e che nessuna delle attrezzature la cui foto figura nell’allegato tecnico della relazione finale era stata utilizzata in questo contesto.

3)      Dalla lettura di una copia del bilancio presentato al Ministero delle Finanze spagnolo nella dichiarazione fiscale della società Entorn SL risulta infine che il costo del progetto è stato più o meno di [ESP] 23 milioni, mentre il costo totale dichiarato ammonta a [ESP] 233 623 004;

considerato che, alla luce di quanto sopra, si deve sopprimere il contributo e procedere, conformemente all’art. 24, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88, al recupero degli importi concessi fino a tal giorno per il progetto;

considerato che, conformemente alla normativa nazionale applicabile alle società, i soci di talune società sono responsabili dei debiti della stessa;

(…)

ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il contributo del FEAOG, sezione orientamento, di un massimo di ECU 1 035 849, concesso con decisione della Commissione C (93) 3394 alla società Entorn SL relativamente al progetto n. 93.ES.06.030, intitolato “Progetto di dimostrazione della produzione di sommacco utilizzando nuove tecniche di coltura è soppresso”.

Articolo 2

La società Entorn SL e, se del caso, le persone giuridicamente responsabili dei suoi debiti sono tenute a rimborsare la somma di [EUR] 725 094 (…)».

24
Tale decisione, indirizzata anche al Regno di Spagna, è stata notificata alla ricorrente, al suo indirizzo a Barcellona, il 10 aprile 2001, non essendo riuscito il tentativo di notificarla all’indirizzo di Siviglia.

25
La Commissione ha inoltre trasmesso al Pubblico Ministero spagnolo il fascicolo concernente il progetto Sommacco, nonché i fascicoli concernenti altri due progetti in cui erano stati implicati, segnatamente, i sigg. A e C. Il Pubblico Ministero ha presentato denunce dinanzi ai competenti Juzgados de Instrucción per falso in scritture e truffa continuata. I sigg. A, B, C e D figurano tra le persone perseguite quanto al progetto Sommacco.


Procedimento e conclusioni delle parti

26
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 20 giugno 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Con atto separato, depositato in cancelleria il 25 giugno 2001, essa ha presentato anche una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Con ordinanza 22 ottobre 2001, causa T‑141/01 R, Entorn/Commissione (Racc. pag. II‑3123), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti riservando le spese.

27
Quale misura di organizzazione del procedimento il Tribunale ha posto quesiti e chiesto alle parti di presentare documenti. Queste ultime hanno risposto a tali quesiti e a tale richiesta nel termine impartito. Nel luglio 2003 la ricorrente ha avuto la possibilità di consultare presso la cancelleria del Tribunale un fascicolo amministrativo depositato dalla Commissione, ad eccezione di taluni documenti il cui trattamento confidenziale era stato deciso dal Tribunale. Essa non ha chiesto di usufruire della possibilità di presentare osservazioni scritte su tale fascicolo.

28
Il 13 ottobre 2003 la ricorrente ha presentato una memoria dettagliata, intitolata «Osservazioni sulla relazione d’udienza». Essa ha prodotto, allegato a tale memoria, un documento redatto dall’unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF) il 29 settembre 1997, contenente un resoconto di talune dichiarazioni che il sig. B aveva rilasciato a dipendenti di tale unità cui si era spontaneamente presentato nel settembre 1997. Tali dichiarazioni riguardavano, segnatamente, il ruolo svolto dal sig. B nell’ambito del progetto Sommacco. La ricorrente ha affermato di essere venuta a conoscenza di tale documento nell’ambito dei procedimenti penali avviati in Spagna, relativi ai fatti all’origine della presente causa. Inoltre, essa ha chiesto che i verbali dell’istruttoria penale siano versati agli atti. Il 4 novembre 2003 la ricorrente ha presentato una memoria con cui ha chiesto una serie di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori.

29
Il Tribunale ha posto quesiti supplementari alle parti ed ha chiesto alla Commissione di produrre gli allegati del resoconto dell’UCLAF, soprammenzionato. Le parti hanno risposto ai quesiti nel termine impartito. La Commissione ha fornito i documenti richiesti opponendosi però a che fossero comunicati alla ricorrente. Dopo la verifica del loro carattere confidenziale e l’eliminazione di taluni dati non concernenti il progetto Sommacco, una parte di tali documenti è stata versata agli atti e comunicata alla ricorrente.

30
Il 14 gennaio 2004 si è svolta una riunione informale tra le parti dinanzi alla Seconda Sezione del Tribunale. Alle parti è stato impartito un termine per pronunciarsi sulla possibilità di una soluzione amichevole della controversia.

31
In seguito a tale riunione informale si è svolta il medesimo giorno un’udienza in occasione della quale le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale.

32
Con memorie registrate nella cancelleria del Tribunale il 26 febbraio e il 4 marzo 2004, le parti hanno dichiarato di non poter prendere in considerazione una soluzione amichevole della controversia.

33
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

chiedere alla Commissione attraverso misure di organizzazione del procedimento di produrre tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata, nonché tutta la documentazione fornita dalla Commissione che possa contribuire all’accertamento dell’esattezza dei fatti;

condannare la Commissione alle spese.

34
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.


In diritto

A – Sulla presa in considerazione del resoconto delle dichiarazioni del sig. B e degli allegati di tale documento

Argomenti delle parti

35
La Commissione si è opposta a che il resoconto delle dichiarazioni del sig. B sia versato al fascicolo per il motivo che la ricorrente non aveva potuto ottenere legalmente tale documento. Essa contesta l’affermazione di quest’ultima secondo cui essa è stata ammessa a partecipare, in quanto parte civile, al procedimento penale dinanzi ai giudici spagnoli e fa valere che la ricorrente ha potuto ottenere tale documento solo violando il segreto istruttorio. Essa sottolinea inoltre il carattere confidenziale del documento che, a suo parere, osta a che sia versato al fascicolo.

36
La ricorrente afferma che la maniera in cui ha ottenuto il documento di cui trattasi non è illegittima. Dopo aver sostenuto, in un primo tempo, di aver ottenuto il documento in quanto parte civile al procedimento penale, la ricorrente ha indicato, in risposta ad un quesito del Tribunale, che il documento le era stato rimesso dal sig. A, imputato nell’ambito del procedimento penale in Spagna.

Giudizio del Tribunale

37
Per quanto sia censurabile il fatto che la ricorrente, in occasione della produzione del documento in parola, sia incorsa in affermazioni inesatte quanto alle circostanze in cui lo aveva ottenuto, tale fatto non è sufficiente, di per sé, ad escludere che il Tribunale lo prenda in considerazione. In effetti, in risposta al quesito del Tribunale, la ricorrente ha fornito una spiegazione plausibile di come ha potuto ottenere il documento stesso senza commettere atti illegittimi tali da impedirle di avvalersene nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

38
Va rilevato in proposito che il documento di cui trattasi appartiene al fascicolo trasmesso dalla Commissione alle autorità spagnole in vista dell’eventuale avvio di procedimenti penali avverso i responsabili di comportamenti fraudolenti connessi al progetto Sommacco. Orbene, è conforme ai principi generali del diritto che disciplinano i procedimenti penali, e segnatamente al rispetto dei diritti della difesa, che tale documento sia stato comunicato, nell’ambito del procedimento penale, a persone passibili di incriminazione, tra cui figurava il sig. A, amministratore della ricorrente all’epoca dei fatti all’origine della controversia. In secondo luogo, non risulta che il sig. A, trasmettendo a sua volta il documento in parola alla ricorrente, abbia potuto commettere una violazione delle regole di diritto tale da escludere che il Tribunale prenda in considerazione un documento atto a fornire precisazioni circa i fatti all’origine della presente controversia.

39
Conseguentemente il resoconto delle dichiarazioni del sig. B dinanzi ai funzionari dell’UCLAF e gli allegati di tale resoconto che il Tribunale ha deciso di versare al fascicolo possono essere presi in considerazione nel contesto dell’esame dei motivi avanzati dalla ricorrente.

B – Sul merito

40
La ricorrente invoca tre motivi a sostegno del suo ricorso. I primi due motivi, che vanno esaminati insieme, riguardano, rispettivamente, la violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e la violazione dell’obbligo di motivazione. Il terzo motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa.

Sul primo e sul secondo motivo, riguardanti la violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e la violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

41
Con i primi due motivi la ricorrente fa valere in sostanza, da un lato, che non può essere considerata beneficiaria del finanziamento comunitario talché essa non è il destinatario appropriato della decisione di soppressione del contributo e, dall’altro, che non ha percepito i versamenti corrispondenti alle prime due rate del contributo di modo che non le si può richiedere il rimborso di tali somme.

42
La ricorrente riconosce di essere, ai sensi della decisione di concessione, la beneficiaria del contributo e responsabile dell’esecuzione del progetto. Essa afferma però che la sua partecipazione all’elaborazione del progetto si è limitata a comunicare dati giuridici della società al sig. B e a indicare la zona e l’eventuale realizzatore tecnico di tale progetto in Spagna. La responsabilità dell’elaborazione del progetto e del suo ulteriore trattamento dinanzi ai servizi competenti della Commissione sarebbe spettata unicamente ed esclusivamente al sig. B. La ricorrente afferma al riguardo che tutti i documenti relativi al progetto Sommacco redatti a suo nome, ad eccezione del telex datato 25 ottobre 1993, firmato dal sig. A, con cui le sue coordinate bancarie sono state comunicate alla Commissione, costituiscono dei falsi e che la carta da lettere utilizzata non corrisponde a quella ufficialmente da essa utilizzata.

43
La ricorrente critica la mancanza di diligenza della Commissione, e più precisamente del funzionario responsabile della gestione dei progetti sulla base dell’art. 8 del regolamento n. 4256/88, in occasione della concessione del contributo per il progetto Sommacco e rileva una serie di circostanze circa le quali la Commissione avrebbe dovuto chiederle chiarimenti supplementari prima di effettuare il versamento del contributo.

44
Quanto alla sorte del progetto in seguito alla decisione di concessione, la ricorrente afferma che il suo amministratore, il sig. A, ricevendo la notifica della suddetta decisione, ha considerato che era impossibile per la ricorrente condurre il progetto a buon fine. Il sig. A ne avrebbe informato il sig. B e lo avrebbe pregato di comunicarlo al sig. D con cui il sig. B intratteneva, secondo la ricorrente, relazioni molto strette.

45
La ricorrente fa osservare come risulti dalla decisione impugnata che tale informazione nonché quella relativa ad un nuovo conto bancario su cui la Commissione doveva versare gli importi corrispondenti all’esecuzione del progetto sono state effettivamente comunicate alla Commissione. Essa sottolinea in proposito che i documenti relativi alla modifica del conto bancario beneficiario sono stati firmati da una persona chiamata A. López Gargallo, che non era abilitata a rappresentarlo.

46
La ricorrente sostiene che la Commissione ha accettato il cambiamento di beneficiario del contributo comunitario. Nel ricorso essa afferma che la Commissione ha tacitamente riconosciuto che aveva cessato di essere la beneficiaria del finanziamento previsto nella decisione di concessione. Nella replica essa fa valere che il dipendente della Commissione responsabile del progetto, il sig. D, ha accettato verbalmente il suo disimpegno.

47
Ad avviso della ricorrente il fatto che l’istituzione convenuta non le abbia dato l’opportunità di presentare le sue osservazioni prima di adottare la decisione impugnata dimostra che la Commissione non l’ha considerata come beneficiaria del contributo comunitario. Essa ritiene che ciò è corroborato dal fatto che tra la data della decisione impugnata (il 4 marzo 1999) e la sua notifica (il 10 aprile 2001) sono trascorsi due anni senza che le sia stata inoltrata al suo domicilio legale alcuna comunicazione relativa al progetto o allo svolgimento del procedimento amministrativo. Essa ritiene che sarebbe stato facile mettersi in rapporto con la ricorrente stessa, una volta fallito il tentativo di notifica della decisione alla Entorn Sucursal.

48
La ricorrente è del parere che la Commissione ponga deliberatamente in non cale il fatto che la società Entorn Sucursal ed essa stessa sono due soggetti distinti e che non c’è alcun collegamento tra loro, essendo diversi gli azionisti, i mandatari e gli amministratori delle due società. Dal suo punto di vista l’apparente somiglianza tra la sua ragione sociale e quella dell’Entorn Sucursal non è sufficiente a provare l’esistenza di un collegamento tra le due società.

49
La ricorrente afferma che né essa stessa né il suo amministratore di quel periodo, il sig. A, erano coinvolti in una rete organizzata al fine di ottenere in maniera fraudolenta sovvenzioni comunitarie, come afferma la Commissione. Secondo la ricorrente gli autori delle manovre di cui trattasi nella fattispecie sono i cittadini italiani sig. E e sig. B nonché il dipendente sig. D. Essa addebita alla Commissione di aver omesso di menzionare il ruolo svolto da quest’ultimo e di non averne esaminato il coinvolgimento nella suddetta rete. La ricorrente sostiene che è stato dopo aver appreso che essa non era più intenzionata a realizzare il progetto che il sig. B ha costituito un’impresa con una denominazione molto simile alla sua. A suo parere egli non ha potuto agire in tal senso senza il consenso del sig. D, il quale, con i sigg. B ed E, ha potuto inoltre avere l’idea di utilizzare la denominazione stessa.

50
La ricorrente ammette che il comportamento del sig. A non è scevro di colpe, poiché egli poteva e doveva reagire dinanzi alla creazione di una società con una denominazione somigliante alla sua. Essa sostiene tuttavia che un tale comportamento è spiegabile grazie alla circostanza che un’idea siffatta era appoggiata dal dipendente della Commissione responsabile della gestione del progetto. La ricorrente si chiede se il sig. A avesse il diritto di dubitare della competenza e dell’onestà di quel dipendente. Essa ritiene che non è giusto esigere dal primo un comportamento più rigoroso di quello del dipendente incaricato della gestione del progetto.

51
Riguardo alle dichiarazioni rilasciate dal sig. B dinanzi ai funzionari dell’UCLAF, la ricorrente aggiunge che tali dichiarazioni provano che il sig. B era il beneficiario effettivo del contributo e l’autore materiale della sua sottrazione. A suo parere il sig. B ha ammesso non soltanto la sua responsabilità, ma anche il rifiuto della ricorrente medesima a partecipare a tale malversazione.

52
Trattandosi del rimborso del contributo, la ricorrente è del parere che sarebbe necessario provare che essa ha effettivamente percepito gli importi il cui rimborso le viene richiesto. Essa sottolinea che la Commissione riconosce di aver versato il contributo ad una nuova società beneficiaria, mentre, sulla base della decisione di concessione, tali importi avrebbero dovuto esserle versati. Essa addebita alla Commissione di non aver fornito alcuna giustificazione per il versamento a quest’altra società e di non averle mai sollecitato spiegazioni quanto a tale modifica.

53
La ricorrente sostiene che essa è stata ritenuta dalla Commissione unica responsabile del rimborso soltanto allorché quest’ultima ha constatato l’impossibilità di recuperare il credito di cui trattasi presso la società che aveva effettivamente percepito il contributo, cioè la Entorn Sucursal.

54
La ricorrente sostiene infine che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione risultante dall’art. 253 CE, facendo valere che la decisione impugnata non indica con chiarezza e coerenza le ragioni che giustificano la sua assimilazione al destinatario della concessione del contributo e non dimostra in maniera chiara e coerente che essa ha effettivamente percepito gli importi di cui le viene richiesto il rimborso.

55
La Commissione sottolinea preliminarmente che la decisione impugnata nel caso di specie rientra in una serie di decisioni di soppressione di contributi concessi a titolo della sezione orientamento del FEAOG, da essa adottate a causa di gravi irregolarità accertate nell’attuazione dei progetti interessati. Secondo la Commissione esisteva un collegamento fra tali progetti per il fatto che le stesse società e le stesse persone fisiche sembravano a ciascuna occasione collegate, in un modo o in un altro, ai progetti in parola. La Commissione indica segnatamente che i sigg. A e C sono stati coinvolti in numerosi altri progetti per i quali sono stati soppressi i contributi comunitari.

56
La Commissione è del parere che la decisione impugnata sia stata indirizzata, con giusta ragione, alla ricorrente, la quale era la destinataria della decisione di concessione.

57
La Commissione afferma di essere stata informata soltanto di un cambiamento di indirizzo e di numero di conto bancario dal beneficiario, ma mai del fatto che si era verificato un cambiamento del beneficiario del contributo e sostiene poi che non è mai stato richiesto il suo accordo in ordine a quest’ultimo cambiamento. Essa sottolinea che il sig. A non soltanto ha omesso di informare i servizi della Commissione del fatto che la ricorrente rinunciava al contributo erogato, ma che inoltre lo stesso è rimasto strettamente collegato al progetto Sommacco per tutta la durata della sua esecuzione. La Commissione è del parere che i contatti permanenti tra il sig. A, amministratore della ricorrente, ed il sig. B, collegato alla società Entorn Sucursal, nonché la partecipazione del sig. A all’esecuzione del progetto Sommacco siano sufficienti a constatare l’esistenza di collegamenti notori tra la ricorrente e la società Entorn Sucursal.

58
Quanto agli addebiti della ricorrente secondo cui i servizi della Commissione, in occasione della concessione del contributo, non avrebbero agito con la diligenza e la prudenza necessarie, la Commissione afferma che tali elementi non modificano in nulla la responsabilità della ricorrente quanto all’utilizzazione dei fondi comunitari che le sono stati erogati in vista della realizzazione del progetto Sommacco.

59
La Commissione è del parere che la motivazione della decisione controversa permetta in maniera sufficiente alla ricorrente di conoscere le giustificazioni alla base della misura adottata. A suo avviso la ricorrente non può esigere che la Commissione giustifichi e provi nella sua decisione che la ricorrente è effettivamente la società che ha percepito i versamenti effettuati dai servizi della Commissione.

Giudizio del Tribunale

60
In primo luogo, va esaminato se la Commissione abbia indirizzato a buon diritto alla ricorrente la decisione di soppressione del contributo a norma dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, come modificato. In secondo luogo, va accertato se la Commissione avesse il diritto di esigere dalla ricorrente il rimborso del contributo comunitario versato, a norma dell’art. 24, n. 3, del regolamento n. 4253/88, come modificato.

–     Sulla soppressione del contributo

61
L’art. 24 del regolamento n. 4253/88 non indica esplicitamente chi debba essere il destinatario di una decisione di soppressione di un contributo comunitario. Ciò si spiega grazie alla struttura della disciplina degli interventi dei fondi strutturali risultante dal regolamento n. 2052/88, come modificato, le cui disposizioni di applicazione sono contenute nel regolamento n. 4253/88, come modificato. Risulta dal disposto dell’art. 4, n. 1, e dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 2052/88, come modificato, che l’iniziativa comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce e solo eccezionalmente assume la forma del finanziamento diretto, da parte della Commissione, di progetti pilota e di dimostrazione. Conformemente a tale disciplina le decisioni adottate a norma del regolamento n. 4253/88, come modificato, sono indirizzate, a seconda dei casi, agli Stati membri o alle autorità competenti o ad altri organismi designati da questi ultimi, oppure, nel caso degli interventi diretti della Commissione, ai beneficiari individuali dei contributi comunitari. Ne consegue che, nel caso di un’azione finanziata direttamente dalla Commissione ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 4256/88, la decisione di soppressione va indirizzata al beneficiario del contributo comunitario.

62
Occorre quindi verificare se la ricorrente potesse essere considerata quale beneficiaria del contributo concesso per il progetto Sommacco.

63
Va anzitutto rilevato in proposito che la domanda di contributo è stata presentata a nome della ricorrente. Anche se è vero che la designazione «Entorn SL» utilizzata nella domanda e la relativa corrispondenza non è la denominazione completa della ricorrente (Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis), trattasi di un’abbreviazione di tale denominazione che viene naturalmente in mente e il cui utilizzo, congiuntamente con l’indirizzo della ricorrente, può unicamente essere intesa nel senso che la domanda è stata presentata a nome della ricorrente. Tuttavia né la lettera del 12 luglio 1993, che manifesta un interesse a presentare una domanda di contributo, né le lettere del 14 e 22 settembre 1993, che accompagnano le due versioni della domanda di contributo, recano la firma dell’amministratore della ricorrente. Inoltre, la ricorrente afferma che la carta da lettere non è quella da essa abitualmente utilizzata.

64
Nelle sue dichiarazioni rilasciate nel settembre 1997 dinanzi ai funzionari dell’UCLAF, il sig. B ha riconosciuto di aver firmato la lettera del 14 settembre 1993. Egli ha inoltre ammesso di aver utilizzato la firma «A. López Gargallo», figurante sulle lettere del 12 luglio e 22 settembre 1993.

65
La ricorrente ha riferito, nella sua domanda di provvedimenti urgenti rivolta al Tribunale nell’ambito della presente controversia, che il suo amministratore aveva consentito che la ricorrente sottoponesse il progetto Sommacco alla Commissione, i contatti diretti con la Commissione dovendo però essere stabiliti dal sig. B. Inoltre con telex 25 ottobre 1993, la cui autenticità non è contestata dalla ricorrente, l’amministratore di quest’ultima ha comunicato alla Commissione le coordinate bancarie della ricorrente, con la menzione «a integrazione della nostra proposta 93.ES.06.030» (como complemento a nuestra propuesta 93.ES.06.030). Tale documento, che fa riferimento al numero con cui è stata trattata dalla Commissione la domanda di contributo per il progetto Sommacco, dimostra non soltanto che l’amministratore della ricorrente era a conoscenza del fatto che tale domanda di contributo era stata presentata a nome della società, ma anche che egli accettava, a nome della società, la responsabilità per la domanda di contributo in parola. Tale documento dimostra quindi che l’amministratore della ricorrente ha confermato le dichiarazioni rilasciate a nome della stessa nelle lettere 12 luglio 2003 e 14 e 22 settembre 2003.

66
Ne consegue che la domanda di contributo è attribuibile alla ricorrente. È al riguardo ininfluente se le tre lettere summenzionate siano state firmate dal sig. B, come sembra risultare dalle sue dichiarazioni dinanzi all’UCLAF, o da persone sconosciute.

67
La decisione di concessione, adottata il 26 novembre 1993, è indirizzata, tramite lettera di notifica datata 29 novembre 1993, alla «Entorn SL» all’indirizzo che, all’epoca, era quello della ricorrente a Barcellona. Essa indica che «[l]a realizzazione dell’azione rientra nella responsabilità della Entorn SL» e che «[l]a società Entorn SL (beneficiaria) è destinataria della presente decisione». La ricorrente non ha contestato, durante la fase scritta e all’udienza, di essere stata effettivamente a conoscenza di tale decisione, che essa ha per di più allegato al ricorso. Soltanto in una memoria del 4 marzo 2004, con cui ha preso posizione sulla possibilità di un’eventuale soluzione amichevole della controversia, la ricorrente ha affermato che non esisteva alcuna prova di un invio di tale decisione per lettera raccomandata e che i suoi archivi non menzionavano il ricevimento di tale decisione. Tali affermazioni sono non soltanto tardive, ma anche in contraddizione con la presentazione dei fatti figurante nelle memorie della ricorrente. In effetti, nella parte del ricorso intitolata «Elementi di fatto relativi all’esecuzione ulteriore del progetto», la ricorrente indica, al punto 25, che il sig. A è stato «messo al corrente del contenuto e della portata della decisione della Commissione 29 novembre 1993», e, al punto 12 della replica, essa indica che il sig. A ha ricevuto «la notifica della decisione del novembre 1993 che concedeva al[la ricorrente] un contributo comunitario».

68
Il fatto che la decisione di concessione non indichi la denominazione completa della ricorrente non osta a che quest'ultima venga considerata destinataria di tale decisione. Infatti la denominazione figurante nella decisione di concessione corrisponde a quella figurante nelle lettere inviate alla Commissione prima della concessione del contributo e confermate dall’amministratore della ricorrente.

69
Alla luce di quanto precede va constatato che la ricorrente era la destinataria della decisione di concessione 26 novembre 1993 e la beneficiaria del contributo comunitario.

70
In merito alla tesi della ricorrente secondo cui essa avrebbe perduto la qualità di beneficiaria per avere rinunciato al contributo, occorre constatare che non è stata prodotta alcuna prova delle sue dichiarazioni in merito. A tale proposito, l’affermazione figurante nel ricorso, secondo cui il suo amministratore avrebbe chiesto al sig. B di informare il dipendente responsabile della Commissione circa la rinuncia della ricorrente all’esecuzione del progetto, supponendo che sia esatta, non è sufficiente a far ritenere che la ricorrente abbia validamente rinunciato al contributo. Infatti, nessun elemento del fascicolo conferma che il sig. B abbia effettivamente messo la Commissione al corrente dell’intenzione della ricorrente di abbandonare il progetto. Ora, il beneficiario di un contributo comunitario non può esimersi dall’obbligo di informazione e di lealtà che gli incombe nei confronti della Commissione ricorrendo ai servizi di un terzo piuttosto che ai suoi propri mezzi. Pertanto l’eventuale inadempimento del sig. B nell’attuare istruzioni dell’amministratore della ricorrente è imputabile a quest’ultima.

71
Parimenti, le dichiarazioni della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe accettato il suo disimpegno non sono corroborate da alcun elemento del fascicolo. Non può inferirsi dalla presa in considerazione, da parte della Commissione, delle nuove coordinate bancarie fornitele che tale istituzione abbia accettato un cambiamento del beneficiario del contributo, dato che le comunicazioni indirizzatele a tal fine il 30 novembre 1993 ed il 14 luglio 1995 non fanno alcun riferimento ad un cambiamento dell’impresa beneficiaria. Va aggiunto che non è plausibile che la Commissione abbia accettato una modifica così importante del progetto quale la rinuncia del beneficiario responsabile della sua esecuzione o la sostituzione di quest’ultimo con un’altra impresa senza darne conferma scritta alla ricorrente. Il Tribunale rileva a questo proposito che la ricorrente fa valere, nel ricorso, che la Commissione avrebbe acconsentito tacitamente al cambiamento di beneficiario, mentre, nella replica, essa afferma che il dipendente responsabile l’avrebbe accettato «verbalmente». Tale contraddizione è idonea a far sorgere dubbi circa l’affidabilità delle dichiarazioni della ricorrente concernenti tali fatti.

72
Dato quanto precede, non sussiste alcun indizio che permetta di concludere che la ricorrente ha perso, dopo la concessione del contributo comunitario, la qualità di beneficiaria del medesimo.

73
La ricorrente fa valere inoltre che la decisione impugnata non avrebbe dovuto esserle indirizzata perché la responsabilità per le irregolarità constatate incombe, in primo luogo, ad altre persone, segnatamente ai sigg. B ed E e ad un dipendente della Commissione, il sig. D.

74
Va constatato al riguardo che l’amministratore della ricorrente, il sig. A, i cui atti compiuti a nome della ricorrente sono imputabili a quest’ultima, ha violato gravemente l’obbligo di informazione e di lealtà gravante su coloro che richiedono contributi finanziari e ne fruiscono.

75
In primo luogo, l’amministratore della ricorrente ha dato il suo accordo a che la domanda di contributo sia presentata dal sig. B, a nome della ricorrente. Egli ha confermato in seguito, segnatamente, le dichiarazioni rilasciate a nome della ricorrente nel contesto della domanda di contributo da parte di una persona che ha utilizzato la firma «A. López Gargallo». Egli ha quindi fatto credere ai servizi della Commissione che una persona con questa firma fosse abilitata a rappresentare la ricorrente.

76
In secondo luogo, il sig. A non ha provveduto a che la Commissione fosse correttamente informata dell’abbandono del progetto Sommacco da parte della ricorrente. Egli ha quindi lasciato sussistere la situazione che lasciava credere che il progetto fosse eseguito dalla ricorrente.

77
In terzo luogo, il sig. A era informato della creazione della società Entorn Sucursal, ma non ha fatto niente per opporvisi, mentre non poteva ignorare il notevole rischio che le due società potessero essere confuse dai servizi della Commissione.

78
In quarto luogo, il sig. A sapeva che il progetto Sommacco era attuato dalla Entorn Sucursal, poiché egli ha lavorato come consulente nell’ambito di tale progetto. In tale qualità non poteva sfuggirgli che il costo del progetto così come era stato eseguito era di gran lunga inferiore all’importo del contributo comunitario erogato. Il sig. A ha quindi tollerato che il progetto per cui era stato attribuito un contributo alla ricorrente fosse eseguito da un’altra società il cui nome era quasi identico a quello della ricorrente, in condizioni che potevano far chiaramente sospettare irregolarità, senza assicurarsi che la Commissione fosse correttamente informata dei fatti.

79
L’unica spiegazione plausibile di tale comportamento è che il sig. A abbia partecipato scientemente a manovre dirette a sviare dai fini cui erano destinati i versamenti ottenuti a titolo del contributo comunitario concesso alla ricorrente. Il sig. A ha quindi commesso irregolarità gravi imputabili alla ricorrente e che giustificano la soppressione del contributo.

80
La partecipazione di altre persone a tali irregolarità non è tale da esentare la ricorrente, quale beneficiaria del contributo, dalla sua responsabilità per gli atti compiuti a suo nome dal suo amministratore.

81
Trattandosi, più specificamente, delle dichiarazioni della ricorrente concernenti il ruolo svolto da un dipendente della Commissione nell’ambito delle manovre summenzionate, va rilevato che la partecipazione di un dipendente o agente dell’istituzione alle irregolarità in questione, anche ammesso sia provata, non è tale da escludere la soppressione del contributo.

82
In effetti il fatto che un dipendente sia venuto meno ai suoi obblighi – per negligenza o per un comportamento deliberatamente illecito – non mette al riparo il beneficiario del contributo dalle conseguenze dell’inosservanza dei propri obblighi.

83
In un contesto siffatto occorre disattendere la tesi secondo cui le dichiarazioni del sig. B dinanzi ai funzionari dell’UCLAF dimostrano il rifiuto della ricorrente di partecipare alle manovre dirette ad ottenere illegittimamente il versamento della sovvenzione per il progetto Sommacco, in quanto tale rifiuto ha indotto il sig. B alla costituzione di un’altra società con una denominazione molto simile. In effetti il sig. B ha dichiarato di avere avuto l'intenzione di acquistare la ricorrente ma, poiché ciò si era rivelato impossibile, aveva creato la Entorn Trading (Dublino) al fine di acquistarla tramite quest’ultima. Egli non menziona però né la ragione per cui l’acquisto della ricorrente non era possibile né il rifiuto eventuale di quest’ultima a partecipare a tali manovre.

84
Quanto, infine, all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, è sufficiente rilevare che la Commissione ha chiaramente riferito, nella decisione impugnata, che la decisione di concessione del contributo era stata indirizzata alla ricorrente e che non era stato autorizzato alcun cambiamento di beneficiario. Pertanto la decisione impugnata è sufficientemente motivata per quanto riguarda la qualità della ricorrente in quanto beneficiaria del contributo.

85
Ne consegue che la decisione di sopprimere il contributo è stata indirizzata correttamente alla ricorrente.

86
Risulta da quanto precede che i primi due motivi non sono fondati per quanto riguarda la soppressione del contributo formulata all’art. 1 della decisione impugnata.

–     Sul rimborso delle somme versate per le prime due rate del contributo comunitario

87
L’art. 24, n. 3, del regolamento n. 4253/88, come modificato, dispone che «[q]qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione».

88
Tale disposizione non precisa a chi incombe l’obbligo di restituire alla Commissione le somme indebitamente versate. Emerge tuttavia dai regolamenti n. 2052/88 e n. 4253/88, come modificati, esposta al punto 61 supra, che, nel caso dei finanziamenti diretti da parte della Commissione, tale obbligo incombe al beneficiario del contributo. Ciò è confermato dal n. 10 delle condizioni finanziarie fissate all’allegato 2 della decisione di concessione, secondo il quale il beneficiario è abilitato a inviare le sue osservazioni prima dell’esecuzione di eventuali domande di rimborso.

89
Per poter chiedere al beneficiario il rimborso delle somme versate, da un lato, occorre che sia stata validamente decisa la riduzione, la sospensione o la soppressione del contributo. Orbene, fatto salvo l’esame delle censure concernenti la violazione dei diritti in materia di procedura della ricorrente, avanzate nell’ambito del terzo motivo, risulta dalla precedente esposizione che nel caso di specie sussistevano le condizioni per la soppressione del contributo.

90
Dall’altro, l’impiego del verbo «restituire» implica in linea di principio che l’obbligo di rimborso concerne soltanto le somme che il beneficiario ha effettivamente percepito. Tale interpretazione è corroborata dall’utilizzazione, in un parte delle diverse versioni linguistiche dell’art. 24, n. 3, del regolamento n. 4253/88, come modificato, dei termini «ripetizione di indebito» o di termini equivalenti (v. segnatamente le versioni spagnola, francese, italiana e olandese). Occorre a tale riguardo equiparare alle somme versate direttamente al beneficiario dalla Commissione quelle da essa versate a terzi su ordine del beneficiario. In effetti, in tal caso, la Commissione si limita ad eseguire le disposizioni prese dal beneficiario, in quanto creditore della somma versata, riguardo alle modalità del pagamento.

91
Invece il beneficiario del contributo non può essere tenuto a rimborsare alla Commissione somme che quest’ultima ha versato a terzi in assenza di un ordine che provenga da esso stesso o che gli sia imputabile.

92
È quindi necessario verificare se le prime due rate del contributo siano state versate alla ricorrente o se tali versamenti siano stati effettuati su ordine di quest’ultima.

93
La decisione impugnata contiene in merito constatazioni contraddittorie. Da una parte, essa indica «che il beneficiario ha ricevuto sinora nell’ambito di tale contributo della Comunità un importo totale di [ECU] 725 094», dall’altra, essa rileva che una succursale della Entorn Trading è stata aperta a Siviglia, che «[p]roprio a quest’ultima società sono stati inviati tutti i pagamenti compiuti, nell’ambito del progetto, dalla Commissione [e che tale] operazione è stata comunicata alla Commissione come un semplice cambiamento di indirizzo del beneficiario, mentre si tratta[va] di fatto di un cambiamento del beneficiario del progetto senza accordo della Commissione».

94
Risulta dai documenti del fascicolo che la prima rata del contributo è stata versata su un conto aperto presso la Banca nazionale del lavoro à Madrid. Secondo un estratto dei movimenti di tale conto, redatto il 19 luglio 1995 e figurante tra gli allegati delle dichiarazioni del sig. B ai funzionari dell’UCLAF, la prima rata del contributo è stata accreditata su tale conto il 20 gennaio 1994. Il titolare del conto figurante su tale estratto è «Entorn Lda – en constitución». Un estratto del medesimo conto, datato 15 giugno 1995, indica quale titolare la «Entorn Trading Ltd». Risulta quindi che uno dei titolari del conto è uno dei soggetti creati dal sig. B, menzionati ai punti 10 e 11 supra, cioè «Entorn Trading Ltd», mentre la designazione «Entorn Lda – en constitución» non corrisponde esattamente né alla designazione della ricorrente, né a quella della succursale creata dal sig. C in Spagna. In ogni caso risulta da tali documenti che il titolare del conto non era la ricorrente, «Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis».

95
Ne consegue che la ricorrente non ha percepito il versamento della prima rata del contributo.

96
Quanto alla seconda rata del contributo risulta dagli atti che è stata versata su un conto aperto presso la banca Caixa di Madrid, il cui titolare era la «Entorn Trading Ltd (Entorn SL)». La ricorrente non ha quindi ricevuto nemmeno la seconda rata del contributo.

97
Quanto al problema se tali versamenti siano stati effettuati su ordine della ricorrente in modo da poterli equiparare a versamenti da essa stessa percepiti, va ricordato che il numero del conto su cui è stata versata la prima rata del contributo era stato comunicato alla Commissione con la lettera del 30 novembre 1993, menzionata al punto 16 supra. Nelle sue dichiarazioni dinanzi ai funzionari dell’UCLAF, il sig. B ha riconosciuto di aver firmato tale lettera.

98
Il conto su cui è stato effettuato il secondo versamento è stato comunicato alla Commissione con telex inviato il 14 luglio 1995 utilizzando il formulario della «MB Consultores y Auditores, SL» a Siviglia, cioè dell’impresa presso cui la Entorn Sucursal aveva la sua sede. Non risulta dal fascicolo alcuna indicazione circa la persona che ha inviato detto telex.

99
Come constatato supra, al punto 79, il comportamento del sig. A non può essere spiegato se non con la sua partecipazione intenzionale alle manovre dirette a sviare i versamenti del contributo per il progetto Sommacco dalla loro destinazione.

100
L’invio di messaggi per il versamento delle rate del contributo che fornivano alla Commissione numeri di conto diversi da quello della ricorrente, pur dando l’impressione che si trattasse di conti della ricorrente, è un elemento essenziale di tali manovre. Ne discende che il sig. A ha acconsentito all’invio di tali messaggi il cui contenuto può conseguentemente essergli attribuito.

101
Orbene, in quanto presidente e consigliere delegato, il sig. A era abilitato a vincolare la ricorrente tramite gli atti compiuti da lui stesso o con il suo consenso a nome della società.

102
La lettera del 30 novembre 1993 è stata redatta a nome della ricorrente e reca la firma di «A. López Gargallo» che era stata utilizzata dal sig. B, secondo le sue dichiarazioni dinanzi all’UCLAF, nelle lettere del 12 luglio e del 22 settembre 1993 (v. punto 64 supra). Poiché l'aver fatto credere alla Commissione che detta firma impegnasse la ricorrente era il risultato delle manovre del sig. A (v. punto 75 supra), va considerato che tale lettera era stata inviata col consenso di quest’ultimo. Ne consegue che essa è attribuibile alla ricorrente indipendentemente dall’identità della persona che l’ha concretamente firmata. Pertanto il versamento della prima rata del contributo può considerarsi effettuato su ordine della ricorrente. Esso può quindi essere equiparato ad un versamento ricevuto dalla ricorrente medesima.

103
Il telex 14 luglio 1995, con cui sono state comunicate alla Commissione nuove coordinate bancarie per il versamento della seconda rata, è stato redatto utilizzando un formulario recante la denominazione e l’indirizzo della società «MB Consultores y Auditores SL» di Siviglia. Nella rubrica «mittente» (remite) del formulario figura la menzione dattilografica «Entorn Trading, SL». Tale designazione non è identica a quella utilizzata sino ad allora nella corrispondenza relativa al progetto Sommacco indirizzata alla Commissione (cioè «Entorn SL»), ma è tuttavia simile.

104
Orbene la lettera del 29 marzo 1994, menzionata al punto 17 supra, aveva indicato alla Commissione che la «Entorn SL» ai fini del progetto Sommacco aveva aperto un ufficio a Siviglia, il cui indirizzo era quello dell’impresa «MB Consultores y Auditores SL». La lettera in questione reca la firma dattilografata del sig. A ed una firma manoscritta illeggibile che, stando alle dichiarazioni rilasciate dal sig. B dinanzi ai funzionari dell’UCLAF, è stata apposta da quest’ultimo. Tale lettera ha fatto credere, da una parte, che l’indirizzo di Siviglia fosse un indirizzo a cui poteva essere inviata corrispondenza destinata alla ricorrente relativamente al progetto Sommacco e, dall’altra, che messaggi inviati da tale indirizzo relativamente al suddetto progetto provenissero dalla ricorrente. Essa si inserisce pienamente nelle manovre intraprese nel caso di specie. Per tale motivo la lettera del 29 marzo 1994 è stata inviata con il consenso del sig. A e, essendo stata inviata a nome della ricorrente, è attribuibile a quest’ultima senza che occorra sapere chi l’abbia effettivamente firmata.

105
Sulla base della situazione come appariva in seguito a tale lettera, il telex inviato da parte della «Entorn Trading, SL» a partire dall’indirizzo di Siviglia il 14 luglio 1995, che fa anch’esso parte integrante delle manovre cui il sig. A ha scientemente partecipato, è del pari attribuibile alla ricorrente.

106
Ne consegue che il versamento della seconda rata del contributo sul conto comunicato con codesto telex alla Commissione dev’essere considerato come effettuato su ordine della ricorrente e che occorre equiparato ad un versamento ricevuto dalla ricorrente medesima.

107
È conseguentemente infondato il motivo basato sulla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, come modificato.

108
Riguardo all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, risulta chiaramente dalla decisione impugnata che, ad avviso della Commissione, la ricorrente, quale beneficiaria del contributo, aveva l’obbligo di rimborsare le due rate del contributo versate, dato che non era stato approvato alcun cambiamento del beneficiario. Una motivazione siffatta era sufficiente per consentire alla ricorrente di conoscere i motivi della decisione impugnata ed al Tribunale di esercitare il suo controllo. Occorre quindi disattendere il motivo fondato sulla violazione dell’obbligo di motivazione riguardo al rimborso delle due rate del contributo.

Sul terzo motivo, riguardante la violazione dei diritti della difesa

Argomenti delle parti

109
La ricorrente addebita alla Commissione il fatto di non averle dato la possibilità di presentare per iscritto le sue osservazioni in seguito ai controlli effettuati presso la sede della Entorn Sucursal a Siviglia. Essa riconosce che il sig. A, suo amministratore, era presente al controllo. Essa fa valere però di non avere avuto la possibilità di presentare una memoria.

110
La ricorrente dichiara di non comprendere come mai la Commissione, dopo aver preso conoscenza delle dichiarazioni scritte del sig. C, figuranti all’allegato 18 del controricorso, non si sia messa in contatto con i suoi rappresentanti. Essa ritiene che ciò costituisca una violazione grave dei diritti della difesa.

111
La Commissione afferma di aver rispettato i diritti della difesa della ricorrente nel caso di specie. Essa ritiene di aver dato alla ricorrente la possibilità di far valere le sue osservazioni sulla soppressione del contributo inviando la lettera del 3 aprile 1998, che enunciava chiaramente le censure formulate nei confronti della ricorrente e le accordava un termine ragionevole per far pervenire le sue osservazioni.

112
Secondo la Commissione la ricorrente non può invocare il fatto che tale lettera è stata inviata all’indirizzo di Siviglia per sostenere di essere stata privata del suo diritto di presentare osservazioni. Essa ritiene che i suoi servizi avessero buone ragioni per utilizzare l’indirizzo di Siviglia, non soltanto perché esso era l’ultimo indirizzo della ricorrente che le era stato comunicato, ma anche perché proprio a partire da tale indirizzo era stato gestito il progetto Sommacco e proprio là si era svolto il controllo del suddetto progetto e i controllori della Commissione avevano incontrato il sig. A.

Giudizio del Tribunale

113
Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista (sentenze della Corte 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I‑5373, punto 21, e del Tribunale 26 settembre 2002, causa T-199/99, Sgaravatti Mediterranea/Commissione, Racc. pag. II‑3731, punto 55).

114
Anche se l’art. 24 del regolamento n. 4253/88, come modificato, non contiene disposizioni espresse che disciplinino i diritti della difesa del beneficiario di un contributo che ci si prefigge di sopprimere, precisazioni concernenti tali diritti figurano invece al n. 10 dell’allegato 2 della decisione di concessione, relativo alle condizioni finanziarie. Secondo tale testo, il beneficiario di un contributo ha la possibilità di presentare le sue osservazioni, nel termine fissato dalla Commissione, prima che quest’ultima proceda alla sospensione, alla riduzione o alla soppressione del contributo ovvero alla ripetizione dell’indebito.

115
Nel caso di specie la lettera del 3 aprile 1998, diretta a garantire al beneficiario del contributo il suo diritto di essere sentito, conformemente al n. 10 delle condizioni finanziarie, non è stata indirizzata alla ricorrente, la cui sede nel corso di tutto il periodo rilevante si trovava a Barcellona, ma alla «Entorn (Sumac)» all’indirizzo di Siviglia presso la MB Consultores y Auditores, che era quello utilizzato dalla Entorn Sucursal.

116
Tuttavia, con la lettera del 29 marzo 1994, menzionata ai punti 17 e 104 supra, la Commissione era stata deliberatamente indotta in errore e portata a credere che l’indirizzo di Siviglia fosse l’indirizzo di un ufficio aperto dalla ricorrente ai fini del progetto Sommacco. Come si è constatato al punto 104 supra, tale lettera è attribuibile alla ricorrente.

117
Pertanto la Commissione poteva validamente utilizzare tale indirizzo per inviare alla ricorrente qualsiasi corrispondenza concernente il progetto Sommacco, compresa la lettera del 3 aprile 1998, destinata a darle l’occasione di formulare osservazioni sulle irregolarità addebitatele.

118
Certo, può apparire singolare che la Commissione abbia utilizzato tale indirizzo quando, al momento di inviare la lettera del 3 aprile 1998, disponeva della relazione di controllo redatta dall’UCLAF, da cui risulta che l’indirizzo di Siviglia era stato quello della Entorn Sucursal, che la sede di quest’ultima era stata trasferita, nel febbraio 1996, a Tenerife e che esistevano due società distinte la cui ragione sociale era molto simile.

119
La ricorrente non può tuttavia invocare tale fatto per far valere di non essere stata validamente posta in grado di presentare le sue osservazioni.

120
In effetti la ricorrente riconosce essa stessa che il suo amministratore, il sig. A, era a conoscenza dell’esistenza della lettera del 3 aprile 1998. Certo, essa sostiene che il sig. A ha inferito dalla circostanza che codesta lettera era stata inviata all’indirizzo di Siviglia che la Commissione non lo considerava responsabile delle irregolarità constatate. Tuttavia il sig. A non poteva ignorare che l’invio di tale lettera all’indirizzo di Siviglia derivava dalla confusione circa l’esatto indirizzo della ricorrente, creata e mantenuta deliberatamente dalle persone partecipanti alle manovre relative al progetto Sommacco, di cui egli faceva parte. Il sig. A sapeva inoltre che il contributo era stato concesso alla ricorrente e che non aveva provveduto lui stesso a che la Commissione fosse informata dell’asserita rinuncia a quest’ultimo. Alla luce di tali circostanze doveva risultargli evidente che la ricorrente aveva interesse a prendere visione del contenuto della lettera del 3 aprile 1998 ed a presentare le sue osservazioni sulle irregolarità ivi menzionate. La ricorrente avrebbe quindi potuto presentare le sue osservazioni su tale lettera se avesse voluto.

121
Va aggiunto che una parte non può approfittare della sua propria immoralità (v., per analogia, sentenza della Corte 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione/Italia, Racc. pag. 101, punto 10, e conclusioni dell’avvocato generale Mischo in occasione della sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C‑453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I‑6297, in particolare pag. I‑6300, paragrafo 39). Parimenti una parte non può invocare comportamenti illeciti di una persona abilitata ad agire a suo nome per sottrarsi alla propria responsabilità per atti compiuti da questa persona. Pertanto la ricorrente non può avvalersi dell’errore della Commissione che il suo amministratore ha scientemente contribuito a determinare.

122
Ne consegue che l’invio della lettera del 3 aprile 1998 all’indirizzo di Siviglia era sufficiente a salvaguardare i diritti della difesa della ricorrente.

123
Conseguentemente il terzo motivo della ricorrente, basato sulla violazione dei diritti della difesa, è infondato.

C – Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori formulate dalla ricorrente

Argomenti delle parti

124
Nel ricorso e nella replica la ricorrente ha chiesto che il Tribunale ingiunga alla Commissione di produrre «tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo che ha preceduto l’adozione della decisione [impugnata]».

125
Nelle sue osservazioni sulla relazione d’udienza 13 ottobre 2003, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale «accetti che i verbali redatti nell’ambito dell’istruttoria penale siano versati agli atti, [ritenendo] che il loro contenuto [potesse] rivelarsi importante per la scoperta della verità».

126
Successivamente, nella memoria presentata il 4 novembre 2003, la ricorrente chiede al Tribunale, da un lato, di ordinare che la Commissione riveli tutti gli elementi riferentisi al caso Sommacco, sia precedenti sia successivi alla concessione della sovvenzione, che essa versi agli atti della presente causa tutti i documenti – riservati o meno – di cui dispone in merito a tale causa e, dall’altro, che il Tribunale senta in qualità di testimoni «i dipendenti della Commissione che sono potuti intervenire direttamente o indirettamente nel procedimento amministrativo precedente e successivo alla concessione della sovvenzione al progetto Sommacco, nonché coloro che hanno condotto l’inchiesta interna avviata dai servizi competenti della Commissione» ed il sig. B.

127
La ricorrente afferma di voler ottenere per tale via la conferma dei fatti richiamati nel resoconto dell’UCLAF sulle dichiarazioni del sig. B e, se del caso, precisazioni concernenti tali fatti. Essa ritiene inoltre che queste testimonianze potrebbero dimostrare che la decisione impugnata è stata adottata sulla base di fatti manifestamente erronei.

128
La Commissione ritiene che la ricorrente abbia potuto conoscere, nel corso del procedimento amministrativo, tutti i fatti e le circostanze necessari alla sua difesa. Essa fa valere che non può pronunciarsi sulla domanda diretta all’audizione di dipendenti quali testimoni perché è troppo imprecisa e perché le audizioni di testimoni richieste sarebbero irrilevanti nell’ambito della presente causa.

Giudizio del Tribunale

129
Ai sensi dell’art. 64, n. 2, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale, le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove, nonché di determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria. Ai sensi dell’art. 64, nn. 3, lett. d), e 4, le dette misure possono essere proposte dalle parti in qualsiasi momento del procedimento e possono consistere nella richiesta di presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 92).

130
Viceversa i mezzi istruttori ai sensi degli artt. 65‑67 del medesimo regolamento mirano a permettere di provare la veridicità delle dichiarazioni sui fatti rilasciate da una parte a sostegno dei suoi motivi (sentenza del Tribunale 8 novembre 2000, causa T-175/97, Bareyt e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1053, punto 90). A tale riguardo, conformemente all’art. 44, n. 1, lett. e), del medesimo regolamento, il ricorso contiene le offerte di prova del ricorrente. L’art. 48, n. 1, del suddetto regolamento permette inoltre alle parti di proporre nuovi mezzi di prova nella replica e nella controreplica, ma esige che le parti motivino tale ritardo. Tuttavia, a tenore dell’art. 66 del regolamento di procedura, quando il Tribunale dispone mezzi istruttori, sono riservati la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova.

131
È proprio alla luce di tali principi che va esaminato se occorra accogliere le domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori formulate dalla ricorrente.

132
Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda diretta a che siano versati agli atti i verbali dell’istruttoria penale, formulata nelle osservazioni sulla relazione d’udienza, va rilevato che la ricorrente non ha prodotto dinanzi al Tribunale i verbali di cui trattasi. Tale domanda della ricorrente va quindi intesa nel senso che essa sollecita il Tribunale a chiedere alle autorità giudiziarie spagnole di produrre tali documenti. Anche se una domanda siffatta di misure di organizzazione del procedimento può essere formulata dalla ricorrente in ogni stadio del procedimento, spetta nondimeno al Tribunale valutare se la misura sollecitata sia utile ai fini del corretto svolgimento del procedimento. Al fine di permettere al Tribunale di effettuare tale valutazione, la parte che ne fa domanda deve individuare i documenti sollecitati e fornire al Tribunale un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del procedimento (citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, punto 93). A tale riguardo, anche se una domanda di misure di organizzazione del procedimento è diretta ad ottenere, come nel caso di specie, nuovi elementi di fatto ed è presentata in una fase del procedimento in cui è in linea di principio vietata la produzione di nuove offerte di prova, la parte che sollecita l’adozione di tali misure deve in particolare esporre le ragioni per cui non ha potuto presentare tale domanda in precedenza.

133
Nel caso di specie la ricorrente si è già riferita nel suo ricorso al procedimento penale avviato in Spagna. L'eventuale rilevanza dei verbali redatti in tale contesto poteva, in linea di principio, essere valutata a partire da tale fase. Inoltre due verbali contenenti dichiarazioni rilasciate dai sigg. A e C nell’ambito dell’istruttoria penale sono stati versati agli atti dalla Commissione in allegato al controricorso. Ora, la domanda della ricorrente non contiene alcuna indicazione concreta che permetta di valutare l’utilità, ai fini della presente controversia, della produzione di altri verbali redatti nell’ambito di tale inchiesta, ad eccezione dell’affermazione generale secondo cui essa ritiene che «il loro contenuto può rivelarsi importante per la scoperta della verità», né spiegazioni delle ragioni per cui essa non ha chiesto in precedenza la produzione di tali documenti. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che l’adozione di tale misura non sarebbe tale da assicurare il corretto svolgimento della fase scritta o orale, né da agevolare la produzione delle prove.

134
Per quel che riguarda, in secondo luogo, la domanda formulata nella memoria del 4 novembre 2003 e diretta ad ottenere che il Tribunale ingiunga alla Commissione di «rivelare una volta per tutte e senza riserve tutti gli elementi riferentisi al caso Sommacco, precedenti e successivi alla concessione della sovvenzione, anche se possono comportare il coinvolgimento di dipendenti della sua istituzione in un complotto internazionale destinato a frodare il bilancio della Comunità e le risorse dei cittadini europei» e di «versare agli atti della presente causa tutti i documenti –riservati o meno – di cui dispone al riguardo», occorre constatare, anzitutto, che non si può addebitare alla ricorrente di non averla presentata anteriormente. In effetti la ricorrente ha chiesto, sin dal ricorso, la produzione dell’intera documentazione relativa al procedimento amministrativo che aveva preceduto l’adozione della decisione impugnata, il Tribunale ha ordinato la produzione del fascicolo amministrativo e la Commissione ha prodotto un fascicolo che, a suo avviso, era quello amministrativo rilevante. Solo quando il sig. A ha trasmesso alla ricorrente il resoconto delle dichiarazioni del sig. B dinanzi all’UCLAF, la ricorrente ha potuto rendersi conto del fatto che il fascicolo amministrativo prodotto dalla Commissione non conteneva tutti i documenti relativi all’inchiesta dell’UCLAF e che potevano esistere altri documenti concernenti tale inchiesta.

135
Tuttavia la ricorrente non indica quale sarebbe l’utilità di tali documenti ai fini del procedimento, fatta salva la considerazione che a suo parere tali documenti potrebbero mostrare la partecipazione di taluni dipendenti della Commissione alle manovre fraudolente nell’ambito del progetto Sommacco. Orbene, come si è constatato ai punti 81 e 82 supra, pur ammettendo che sia provata, una partecipazione siffatta di dipendenti della Commissione, per quanto condannabile, non può inficiare di per sé la legittimità della decisione impugnata. Sotto questo profilo la misura sollecitata dalla ricorrente non è quindi rilevante per la soluzione della controversia.

136
In terzo luogo, quanto alla domanda diretta all’audizione di testimoni i cui nomi figurano nella memoria del 4 novembre 2003, la ricorrente si limita a dichiarare, quale indicazione dei fatti su cui auspica vengano sentiti i testimoni, che la loro audizione mira a «che i testimoni confermino e, se del caso, precisino dinanzi al Tribunale i fatti e gli elementi richiamati nel [resoconto delle dichiarazioni del sig. B dinanzi ai funzionari dell’UCLAF] e che certifichino che la [decisione impugnata] è illegittima nella misura in cui essa è stata adottata sulla base di fatti manifestamente erronei».

137
Circa le dichiarazioni del sig. B, occorre constatare che il loro contenuto corrisponde, in grandissima misura, alle indicazioni già figuranti nelle memorie delle parti e dei loro allegati. Anche se il sig. B ha fornito talune precisazioni rispetto ai fatti risultanti dal fascicolo, segnatamente riconoscendo talune firme che non era stato possibile identificare in precedenza, egli non ha contraddetto quei fatti. Ora, come risulta dall’esposizione di cui ai punti 66, 102 e 104 supra, il risultato della presente controversia non dipende dalla veridicità dei nuovi elementi contenuti nelle dichiarazioni del sig. B e non corroborati da altri documenti del fascicolo. In merito invece all’auspicio molto generico della ricorrente di dimostrare l’inesattezza dei fatti all’origine della decisione impugnata, va constatato che la ricorrente non precisa i fatti in questione e non invoca alcun motivo per spiegare come mai non ha presentato tale mezzo di prova nel ricorso.

138
Ne consegue che non occorre accogliere le domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori formulate dalla ricorrente nelle osservazioni sulla relazione d’udienza e nella memoria del 4 novembre 2003.

139
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.


Sulle spese

140
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimasta soccombente, la ricorrente va condannata alle spese, comprese quelle riguardanti i procedimenti sommari, conformemente a quanto chiesto dalla convenuta.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle sostenute in occasione del procedimento sommario.

Forwood

Pirrung

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 gennaio 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung

Indice

Contesto normativo

Contesto fattuale

    Società ricorrente

    Altri soggetti Entorn

    Domanda e concessione del contributo comunitario

    Attuazione del progetto

    Procedimento amministrativo e decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

    A –  Sulla presa in considerazione del resoconto delle dichiarazioni del sig. B e degli allegati di tale documento

        Argomenti delle parti

        Giudizio del Tribunale

    B –  Sul merito

        Sul primo e sul secondo motivo, riguardanti la violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e la violazione dell’obbligo di motivazione

            Argomenti delle parti

            Giudizio del Tribunale

                –  Sulla soppressione del contributo

                –  Sul rimborso delle somme versate per le prime due rate del contributo comunitario

        Sul terzo motivo, riguardante la violazione dei diritti della difesa

            Argomenti delle parti

            Giudizio del Tribunale

    C –  Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori formulate dalla ricorrente

        Argomenti delle parti

        Giudizio del Tribunale

Sulle spese



1
Lingua processuale: lo spagnolo.