Language of document : ECLI:EU:T:2010:16

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 gennaio 2010

Causa T‑355/08 P


Chantal De Fays

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Congedi — Congedo di malattia — Assenza ingiustificata accertata a seguito di controllo medico — Imputazione sulla durata del congedo ordinario — Perdita del diritto alla retribuzione»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 17 giugno 2008, causa F‑97/07, De Fays/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑191 e II‑A‑1‑1011). Impugnazione incidentale della Commissione europea anch’essa diretta all’annullamento della citata sentenza.

Decisione: L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. La sig.ra Chantal de Fays sopporterà le proprie spese relative all’impugnazione principale. La Commissione europea sopporterà le spese relative all’impugnazione incidentale.


Massime

1.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Rimessa in discussione delle valutazioni effettuate per la prima volta dal Tribunale della funzione pubblica

(Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 139, n. 2)

2.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità — Motivo diretto contro la decisione che forma oggetto della sentenza impugnata — Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 2, e 144)

3.      Funzionari — Congedo di malattia — Controllo medico

(Statuto dei funzionari, art. 59, n. 1)

4.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente

(Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9)

1.      Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza del Tribunale è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Pertanto, il Tribunale è esclusivamente competente, nell’ambito di un procedimento del genere, ad esaminare se l’argomentazione contenuta nell’impugnazione individui un errore di diritto da cui sia viziata la sentenza impugnata. A questo proposito, il fatto che un ricorrente rimetta in discussione valutazioni effettuate per la prima volta dal Tribunale della funzione pubblica, nella sentenza oggetto di impugnazione, al fine di replicare a motivi dinanzi ad esso discussi, non modifica l’oggetto della controversia.

(v. punti 28, 30 e 31)

Riferimento: Corte 7 novembre 2002, cause riunite C‑24/01 P e C‑25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione (Racc. pag. I‑10119, punto 62 e giurisprudenza ivi citata); Corte 21 febbraio 2008, causa C‑348/06 P, Commissione/Girardot (Racc. pag. I‑833, punti 49 e 50 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale 11 novembre 2008, causa T‑390/07 P, Speiser/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑63 e II‑B‑1‑427, punto 35)

2.      Devono essere respinti in quanto irricevibili, in applicazione dell’art. 48, n. 2, e dell’art. 144 del regolamento di procedura del Tribunale, motivi non dedotti nell’atto di impugnazione, ma sollevati, per la prima volta, in una lettera depositata in cancelleria e mantenuti in essere dal ricorrente all’udienza. Non è neppure atto a fondare un’impugnazione un motivo diretto non contro la sentenza impugnata, ma contro la decisione dell’amministrazione che ha formato oggetto di tale sentenza. Infatti, motivi del genere costituiscono motivi nuovi.

(v. punti 34 e 40)

Riferimento: Corte 11 novembre 2004, cause riunite C‑186/02 P e C‑118/02 P, Ramondín e a./Commissione (Racc. pag. I‑10653, punto 50)

3.      Discende dall’art. 59, n. 1, dello Statuto che le conclusioni di un medico fiscale possono essere rimesse in discussione solo dalle conclusioni in senso contrario di un medico indipendente, chiamato, su domanda del funzionario interessato presentata entro due giorni, a far da arbitro sulle conclusioni del controllo medico. Tale soluzione non è modificata dalla circostanza che la nota contenente il parere del medico fiscale contiene un’indicazione erronea secondo la quale, se l’interessato intendesse contestare il detto parere per la stessa infermità, dovrebbe presentare un nuovo certificato medico, mentre il detto funzionario conosce l’esistenza della procedura di arbitrato medico per avervi già fatto ricorso.

(v. punto 43)

4.      È inconferente e va respinto il motivo dedotto nell’ambito di un’impugnazione diretta contro punti della motivazione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica che non costituiscono il necessario supporto della decisione oggetto di impugnazione.

(v. punto 56)

Riferimento: Corte 12 febbraio 2003, causa C‑399/02 P(R), Marcuccio/Commissione (Racc. pag. I‑1417, punto 16 e giurisprudenza ivi citata)