Language of document : ECLI:EU:F:2013:202

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

12 dicembre 2013

Causa F‑22/12

Mark Hall

contro

Commissione europea

e

Accademia europea di polizia (CEPOL)

«Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Indennità scolastica – Figli della moglie del ricorrente che non vivono presso il domicilio della coppia – Presupposti per la concessione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Hall chiede l’annullamento della decisione implicita del 25 marzo 2011 e della decisione esplicita dell’11 luglio 2011 della Commissione europea recanti rigetto della sua domanda di assegno per figli a carico e di indennità scolastica per i tre figli di sua moglie, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine, e il risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dal mancato versamento dell’assegno e dell’indennità summenzionati.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto irricevibile per la parte in cui è diretto contro l’Accademia europea di polizia. La decisione implicita del 25 marzo 2011 nonché la decisione esplicita dell’11 luglio 2011 della Commissione europea recanti rigetto della domanda di assegno per figli a carico e di indennità scolastica per i tre figli della moglie del sig. Hall, per il periodo in cui essi risiedevano ancora nelle Filippine, sono annullate. Il ricorso diretto avverso la Commissione europea è respinto per il resto. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Hall. Il sig. Hall è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Accademia europea di polizia.

Massime

Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Presupposti per la concessione – Mantenimento effettivo – Competenza vincolata dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 2)

I paragrafi 3 e 5 dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto riguardano i casi in cui il figlio del funzionario dà necessariamente diritto all’assegno per figli a carico, in quanto tali disposizioni si fondano sul presupposto che il figlio ivi considerato, per il solo fatto di essere minore, studente, malato o infermo, sia effettivamente a carico del funzionario. Ciò non comporta tuttavia che l’istituzione sia dispensata dall’obbligo di verificare che la condizione di effettivo mantenimento del figlio da parte del funzionario, fissata all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, sia soddisfatta. Solo nel caso in cui tale condizione sia soddisfatta, è possibile ritenere, nei tre casi di cui all’articolo 2, paragrafi 3, lettere a) e b), e 5, del suddetto allegato, che la competenza dell’autorità che ha il potere di nomina sia vincolata. Infatti, un figlio minore non può essere considerato a carico del funzionario di cui trattasi né dare diritto all’assegno per figli a carico quando un’altra persona, pubblica o privata, garantisce integralmente il suo mantenimento effettivo.

(v. punti da 39 a 41)

Riferimento:

Corte: 28 novembre 1991, Schwedler/Parlamento, C‑132/90 P, punti da 19 a 24; 7 maggio 1992, Consiglio/Brems, C‑70/91 P, punto 5

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2000, Skrzypek/Commissione, T‑134/99, punto 66