Language of document : ECLI:EU:T:2008:585

Causa T‑196/04

Ryanair Ltd

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Accordi conclusi dalla regione Vallonia e dall’aeroporto di Charleroi Bruxelles Sud con la compagnia aerea Ryanair — Esistenza di un vantaggio economico — Applicazione del criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato

(Art. 87, n. 1, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato — Autorità pubblica che gestisce installazioni aeroportuali appartenenti al demanio pubblico

(Art. 87, n. 1, CE)

1.      Nel contesto dell’applicazione del criterio dell’investitore privato, è necessario esaminare, l’operazione commerciale nel suo insieme allo scopo di verificare se l’ente statale e l’ente da esso controllato, unitamente considerati, si siano comportati come operatori razionali in un’economia di mercato. Infatti, la Commissione ha l’obbligo di tenere conto, nella valutazione delle misure contestate, di tutti gli elementi pertinenti e del loro contesto, inclusi quelli relativi alla situazione della o delle autorità che hanno emanato tali misure.

(v. punto 59)

2.      Per determinare se una misura statale costituisca un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, deve essere fatta una distinzione tra gli obblighi che lo Stato deve assumere in quanto impresa che esercita un’attività economica e gli obblighi che possono incombergli in quanto pubblico potere. Mentre risulta necessario, nel caso in cui lo Stato agisca in qualità di impresa che opera come investitore privato, valutare il suo comportamento alla luce del principio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato, l’applicazione di detto principio deve essere invece esclusa nell’ipotesi in cui esso agisca in quanto pubblico potere. Infatti, in quest’ultima ipotesi, il comportamento dello Stato non può mai essere paragonato a quello di un operatore o di un investitore privato operante in un’economia di mercato.

Costituisce attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato. La fissazione dell’importo dei diritti di atterraggio e la garanzia di indennizzo ad essi collegata sono attività direttamente collegabili alla gestione delle infrastrutture aeroportuali, la quale costituisce attività economica. Le tariffe aeroportuali fissate da una pubblica autorità devono essere considerate come retribuzione della prestazione di servizi resi nell’ambito dell’aeroporto, malgrado il fatto che sia debole il nesso diretto e manifesto esistente tra il livello delle tariffe e il servizio reso agli utenti.

Possono essere qualificate, quindi, come attività di natura economica la messa a disposizione delle compagnie aeree, da parte di una pubblica autorità, di installazioni aeroportuali, nonché la loro gestione a fronte del pagamento di un canone il cui tasso viene determinato liberamente da tale autorità, dato che tali attività, per quanto certamente eseguite sul territorio del demanio pubblico, non per questo rientrano nell’esercizio delle prerogative di pubblico potere. Infatti, tali attività, per loro natura, per la loro finalità e per le regole alle quali sono sottoposte, non si ricollegano all’esercizio di prerogative che costituiscono tipicamente prerogative di pubblico potere.

La circostanza che la proprietaria di installazioni aeroportuali rientranti nel demanio pubblico sia una pubblica autorità non può quindi escludere che essa possa essere considerata come un ente che esercita un’attività economica.

Del pari, la sola circostanza che la pubblica autorità disponga di poteri di natura regolamentare in materia di determinazione dei diritti aeroportuali non esclude che l’esame di un sistema di riduzioni di tali diritti debba essere effettuato alla luce del principio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato, in quanto tale sistema può essere attuato dall’operatore privato.

(v. punti 84‑85, 87‑89, 91‑92, 101)