Language of document : ECLI:EU:T:2002:24

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

7 febbraio 2002 (1)

«Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Regolamento (CE) n. 2187/93 - Indennizzo dei produttori - Interruzione della prescrizione»

Nella causa T-187/94,

Theresia Rudolph, residente in Rasdorf-Grüsselbach (Germania), rappresentata dagli avv.ti B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze e C.-H. Husemann, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A.-M. Colaert, in qualità di agente,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Booß e M. Niejahr, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti H.-J. Rabe e M. Núnez-Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dalla ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Nel 1977 il Consiglio, per far fronte ad un'eccedenza di produzione di latte nella Comunità, adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Questo regolamento offriva ai produttori un premio in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione delle mandrie per un periodo di cinque anni.

2.
    Nonostante numerosi produttori avessero sottoscritto simili impegni, la situazione di sovrapproduzione persisteva nel 1983. Il Consiglio adottava quindi il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».

3.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), fissava il quantitativo di riferimento per ciascun produttore sulla base dei quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento, il 1981, fatta salva per gli Stati membri la possibilità di scegliere il 1982 o il 1983. La Repubblica federale di Germania optava per quest'ultimo anno come anno di riferimento.

4.
    Gli impegni di non commercializzazione sottoscritti da taluni produttori nell'ambito del regolamento n. 1078/77 riguardavano gli anni di riferimento prescelti. Non avendo prodotto latte nel corso di tali anni, essi non potevano ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare.

5.
    Con sentenze 28 aprile 1988 nelle cause 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), per violazione del principio del legittimo affidamento.

6.
    In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). In applicazione di tale regolamento di modifica, i produttori che avevano assunto un impegno di non commercializzazione ricevevano un quantitativo di riferimento cosiddetto «specifico» (chiamato anche «quota»).

7.
    L'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico era soggetto a diverse condizioni. Alcune di queste condizioni, che facevano riferimento, in particolare, al momento di scadenza dell'impegno di non commercializzazione, venivano dichiarate invalide dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990, cause C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539) e C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).

8.
    A seguito delle dette sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GUL 150, pag. 35), che, eliminando le condizioni dichiarate invalide, consentiva l'attribuzione ai produttori interessati di un quantitativo di riferimento specifico.

9.
    Con sentenza 19 maggio 1992 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile dei danni causati a taluni produttori di latte ai quali, per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84, era stato impedito di porre in commercio latte in forza degli impegni assunti ai sensi del regolamento n. 1078/77.

10.
    A seguito di tale sentenza, il 5 agosto 1992 il Consiglio e la Commissione pubblicavano la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione 5 agosto 1992»). Dopo aver richiamato le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena esecuzione, le istituzioni manifestavano l'intenzione di adottare i criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati.

11.
    Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni si impegnavano, nei confronti di ogni produttore che avesse diritto ad un indennizzo, a rinunciare a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione 5 agosto 1992 ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni.

12.
    Al punto 3, secondo comma, della comunicazione 5 agosto 1992 vi era la seguente precisazione:

«Le istituzioni preciseranno a quali autorità e entro quali termini dovranno venir presentate le domande. Si assicura ai produttori che la facoltà di far riconoscere i loro diritti resta impregiudicata anche se non si rivolgono alle istituzioni comunitarie o alle autorità nazionali prima dell'apertura dei termini di cui sopra».

13.
    Successivamente, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6). Questo regolamento prevede, a favore dei produttori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento definitivo, un'offerta di indennizzo forfettario dei danni subiti nell'ambito d'applicazione della normativa di cui alla sentenza Mulder II.

14.
    Ai sensi dell'art. 10, n. 2, del citato regolamento:

«Il produttore deve inoltrare la domanda alla competente autorità. La domanda del produttore deve pervenire all'autorità competente, pena il rigetto, entro il 30 settembre 1993.

Il termine di prescrizione di cui all'articolo 43 dello statuto della Corte di giustizia ricomincia a decorrere per tutti i produttori, dalla data menzionata al primo comma, se la domanda di cui allo stesso comma non è stata inoltrata anteriormente a tale data, a meno che la prescrizione sia stata interrotta da un ricorso alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 43 dello statuto di quest'ultima».

15.
    L'art. 14, terzo comma, dello stesso regolamento così dispone:

«La mancata accettazione dell'offerta entro il termine di due mesi a decorrere dalla ricezione ha per conseguenza che l'offerta stessa non vincola più, in futuro, le istituzioni comunitarie interessate».

16.
    Con sentenza 27 gennaio 2000 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-203), la Corte statuiva sull'importo degli indennizzi chiesti dai ricorrenti.

Fatti all'origine della controversia

17.
    La ricorrente è un produttore tedesco di latte che ha sottoscritto, nell'ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione scaduto il 31 marzo 1985.

18.
    Nel 1991, in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, ha ottenuto un quantitativo di riferimento specifico che le ha consentito di riprendere la produzione di latte.

19.
    Con lettera 28 gennaio 1994, le autorità nazionali competenti le hanno presentato un'offerta di indennizzo forfettario per il periodo 5 agosto 1987-29 marzo 1989 nell'ambito del regolamento n. 2187/93. La ricorrente non l'ha accettata entro il termine di due mesi previsto dall'art. 14, terzo comma, di tale regolamento.

Procedimento e conclusioni delle parti

20.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 maggio 1994, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

21.
    Con ordinanza 31 agosto 1994 il Tribunale ha sospeso il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte che avrebbe deciso il ricorso nelle cause riunite C-104/89 (Mulder e a./Consiglio e Commissione) e C-37/90 (Heinemann/Consiglio e Commissione).

22.
    Il procedimento è stato ripreso dopo la pronuncia da parte della Corte della sentenza che ha concluso le cause summenzionate.

23.
    Con decisione del Tribunale 6 giugno 2000 la causa è stata assegnata ad una sezione composta da tre giudici.

24.
    Con decisione 13 marzo 2001, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

25.
    Le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all'udienza del 3 maggio 2001.

26.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    condannare i convenuti a versarle la somma di DEM 94 349,74 maggiorata degli interessi;

-    condannare i convenuti alle spese.

27.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo;

-    condannare la ricorrente alle spese.

28.
    Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

29.
    La ricorrente sostiene di aver subito un danno in quanto le è stato impedito di produrre latte in applicazione del regolamento n. 857/84 dal 1° aprile 1985, giorno successivo alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione, fino al 29 marzo 1989, giorno dell'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, in applicazione del quale ha potuto ottenere una quota.

30.
    La ricorrente contesta l'argomento dei convenuti secondo cui la domanda sarebbe interamente prescritta.

31.
    In relazione all'ammontare del danno, essa ritiene di avere diritto a un indennizzo più elevato di quello che le è stato proposto in applicazione del regolamento n. 2187/93, perché il contenuto di grassi del latte prodotto nella sua azienda e, di conseguenza, il prezzo del latte erano superiori alla media che è stata presa in considerazione da tale regolamento.

32.
    La Commissione non contesta che la ricorrente faccia parte dei produttori che hanno acquisito, in linea di principio, a seguito della sentenza Mulder II, il diritto di essere indennizzati per il danno derivante dalla loro temporanea esclusione dalla produzione lattiera. A suo avviso, tuttavia, i diritti al risarcimento della ricorrente sono interamente prescritti.

33.
    Dal canto suo, il Consiglio afferma che spetta alla parte che invoca la responsabilità della Comunità provare l'esistenza e la portata del danno lamentato e individuare il nesso di causalità tra tale danno e il comportamento contestato alle istituzioni comunitarie. Dal momento che il fascicolo non contiene elementi sufficienti in relazione alla situazione della ricorrente nel periodo precedente il suo impegno di non commercializzazione e in quello corrispondente a tale impegno, il Consiglio ritiene che la ricorrente non abbia addotto gli elementi necessari a dimostrare l'esistenza di un danno effettivo e l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e l'illegittimità della normativa comunitaria.

34.
    In ogni caso, il Consiglio sostiene che la domanda di risarcimento sia interamente prescritta.

35.
    Quanto alla prescrizione, i convenuti fanno rilevare che il termine di cinque anni previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte ha cominciato a decorrere il giorno in cui la ricorrente avrebbe potuto riprendere le forniture di latte se non le fosse stato negato un quantitativo di riferimento, cioè il 1° aprile 1985.

36.
    I convenuti affermano che, poiché il danno lamentato nel caso di specie non è un danno prodottosi istantaneamente, ma è maturato quotidianamente sinché la ricorrente si è trovata nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento e quindi di consegnare latte, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque anni la data dell'atto interruttivo, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi (sentenza 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-595, punti 130-132).

37.
    Essi osservano che la ricorrente lamenta un lucro cessante verificatosi tra il 1° aprile 1985 e il 29 marzo 1989, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 764/89. Per individuare quali dei danni subiti tra queste due date si siano prescritti, i convenuti ritengono necessario accertare la data di interruzione della prescrizione.

38.
    A loro avviso, la prescrizione si è interrotta solo con la presentazione del ricorso in data 6 maggio 1994.

39.
    Infatti, la ricorrente non potrebbe far valere una sospensione della prescrizione basata sull'impegno assunto dai convenuti nella loro comunicazione 5 agosto 1992. La rinuncia ad opporre la prescrizione, contenuta in tale comunicazione, siapplicherebbe solo fino al momento dell'adozione delle modalità pratiche di indennizzo dei produttori interessati, che sarebbero state fissate dal regolamento n. 2187/93.

40.
    I convenuti fanno presente che, come dichiarato dal Tribunale nella sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata (punto 137), dalla struttura del detto regolamento risulta che l'autolimitazione che le istituzioni si sono imposte in relazione al loro diritto di invocare la prescrizione è scaduta, nei confronti dei produttori che hanno presentato una domanda di risarcimento, al compimento del termine per l'accettazione dell'offerta d'indennizzo formulata in risposta a detta domanda.

41.
    I convenuti fanno presente altresì che, come del resto già dichiarato dal Tribunale con sentenza 25 novembre 1998, causa T-222/97, Steffens/Consiglio e Commissione, (Racc. pag. II-4175, punti 36-41), un produttore che non abbia accettato entro il termine stabilito l'offerta di indennizzo che gli sia stata fatta nell'ambito del regolamento n. 2187/93 né abbia presentato ricorso entro il detto termine per l'accettazione non può pretendere di avvalersi della rinuncia ad opporre la prescrizione che le istituzioni hanno concesso all'epoca a tutti i produttori interessati.

42.
    Nel caso di specie la ricorrente, dal momento che non avrebbe accettato l'offerta del 28 gennaio 1994 né presentato ricorso entro il termine fissato per l'accettazione dell'offerta, non potrebbe avvalersi, in conformità della citata giurisprudenza, della rinuncia ad opporre la prescrizione contenuta nella comunicazione 5 agosto 1992.

43.
    Conseguentemente, poiché la ricorrente ha interrotto la prescrizione solamente il 6 maggio con la presentazione del ricorso, cioè più di cinque anni dopo la scadenza (29 marzo 1989) del periodo in cui disponeva di diritti al risarcimento, la presente domanda, secondo i convenuti, è interamente prescritta.

Giudizio del Tribunale

44.
    Innanzi tutto, si deve precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, la ricorrente non fonda la propria domanda sul regolamento n. 2187/93, bensì sull'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE) e che essa fa riferimento ai parametri di tale regolamento al solo scopo di facilitare il calcolo del danno lamentato.

45.
    Inoltre, per quanto concerne il diritto al risarcimento vantato dalla ricorrente, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante in materia di quote latte, dalla sentenza Mulder II discende che la responsabilità della Comunità sussiste nei confronti di ciascun produttore che ha sofferto un danno risarcibile per il divieto impostogli di consegnare latte in applicazione del regolamento n. 857/84 (v., in particolare, sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punto 71).

46.
    Alla luce dei documenti allegati agli atti e non contestati dai convenuti, la ricorrente si trova nella situazione dei produttori interessati dalla sentenza Mulder II. Poiché aveva assunto un impegno di non commercializzazione nell'ambito del regolamento n. 1078/77, le è stato impedito di riprendere il commercio di latte alla scadenza di tale impegno in conseguenza dell'applicazione del regolamento n. 857/84.

47.
    Inoltre, dal momento che il suo impegno di non commercializzazione è scaduto il 31 marzo 1985, cioè dopo l'entrata in vigore del regime delle quote latte, la ricorrente non ha dimostrato, al fine di giustificare il suo diritto al risarcimento, di avere intenzione di riprendere la produzione di latte dopo la scadenza del detto impegno e la manifestazione di tale intenzione è diventata in pratica impossibile a partire dall'entrata in vigore di tale regime.

48.
    Ne consegue che dev'essere respinto l'argomento del Consiglio a questo proposito e si deve dichiarare che, salvo che la domanda della ricorrente non sia prescritta, quest'ultima ha diritto ad essere indennizzata dai convenuti per il danno subito.

49.
    Occorre pertanto verificare, a questo punto, se e in quale misura la presente domanda incorra nella prescrizione.

50.
    A questo proposito, occorre rilevare che, nella fattispecie, il decorso del termine di prescrizione è iniziato il 1° aprile 1985, il giorno successivo alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione e data in cui il regolamento n. 857/84 ha cominciato a produrre effetti dannosi per la ricorrente, impedendole di riprendere il commercio di latte (sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punto 130).

51.
    Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza in materia di quote latte, il danno subito dalla ricorrente non si è prodotto istantaneamente, ma è maturato nell'arco di un determinato periodo, sinché la ricorrente si è trovata nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento e quindi di consegnare latte. Si tratta di un danno continuato, rinnovatosi quotidianamente (sentenze del Tribunale Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punto 132, e 31 gennaio 2001, causa T-76/94, Jansma/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-243, punto 78).

52.
    Di conseguenza, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque anni la data dell'atto interruttivo della prescrizione, senza ledere i diritti sorti nei periodi successivi (v., in particolare, sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punto 132).

53.
    Ne consegue che, per stabilire se e in quale misura si siano prescritti i diritti della ricorrente, si deve verificare la data in cui la prescrizione è stata interrotta.

54.
    Per stabilire tale data, si deve analizzare l'impegno assunto dai convenuti di non far valere la prescrizione nei confronti dei ricorsi presentati dai produttori interessati dalla comunicazione 5 agosto 1992 e determinare in quale misura tale impegno, interpretato alla luce delle regole derivanti dall'art. 43 dello Statuto della Corte, produca effetti nei confronti della ricorrente.

55.
    A tal fine, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte, il termine di prescrizione è interrotto solo dalla presentazione di un'istanza dinanzi al giudice comunitario o dalla presentazione di una domanda preventiva all'istituzione competente della Comunità, restando tuttavia inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta segue il ricorso nei termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) o dall'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), a seconda dei casi (sentenze della Corte 5 aprile 1973, causa 11/72, Giordano/Commissione, Racc. pag. 417, punto 6, e Steffens/Consiglio e Commissione, già citata, punti 35 e 42).

56.
    Si deve poi ricordare che la rinuncia ad opporre la prescrizione contenuta nella comunicazione 5 agosto 1992 era un atto unilaterale che, al fine di limitare il numero di ricorsi giudiziali, mirava a incoraggiare i produttori ad attendere l'attuazione del sistema di indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93 (citata sentenza Steffens/Consiglio e Commissione, punto 38).

57.
    In applicazione di tale regolamento, i produttori potevano chiedere che fosse loro inviata un'offerta di indennizzo il cui termine di accettazione era di due mesi. Nella fattispecie, l'offerta di indennizzo è stata ricevuta il 28 gennaio 1994 dalla ricorrente, la quale non l'ha accettata entro il termine di due mesi, scaduto il 28 marzo 1994. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 2187/93, dal 29 marzo 1994 le istituzioni non erano più legate a tale offerta.

58.
    In relazione al problema di stabilire se il Consiglio e la Commissione potessero nuovamente avvalersi della prescrizione alla scadenza del termine di due mesi previsto per l'accettazione dell'offerta, la ricorrente afferma che, avendo presentato il ricorso in esame entro il termine di due mesi a partire dalla scadenza del termine previsto dal regolamento n. 2187/93 per l'accettazione dell'offerta di transazione che le è stata inviata, deve avere la possibilità di far valere l'impegno assunto dalle istituzioni nella comunicazione 5 agosto 1992, al fine poter opporre l'interruzione della prescrizione alla data della detta comunicazione.

59.
    Contro questa tesi i convenuti, richiamandosi alla citata sentenza Steffens/Consiglio e Commissione (punti 39 e 41), sostengono che la ricorrente, per poter beneficiare del detto accordo, avrebbe dovuto presentare il ricorso nel termine previsto per l'accettazione dell'offerta.

60.
    Alla luce dei fatti di causa risulta che l'applicazione della citata giurisprudenza alla domanda in esame porta a una soluzione che non può essere conforme all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 43 dello Statuto della Cortee 14 del regolamento n. 2187/93 e che, quindi, è necessario limitare la portata di quanto dichiarato dal Tribunale nella detta sentenza.

61.
    Infatti, si deve rilevare che, quando l'offerta di risarcimento di una danno si inserisce in un contesto come quello del caso di specie, in cui è stato richiesto ai produttori di non presentare domande preventive o ricorsi per risarcimento danni per via dell'attuazione da parte delle istituzioni di un sistema di indennizzo forfettario e transattivo, il rifiuto dell'offerta di risarcimento, espresso o risultante dalla scadenza di un termine per l'accettazione previsto in quell'ambito, non può avere conseguenze più rigorose in materia di calcolo del termine di prescrizione di quelle che deriverebbero da una decisione di rigetto da parte dell'amministrazione di una domanda di risarcimento presentata da un singolo. Infatti, tale rifiuto concretizza, allo stesso modo di una decisione di rigetto, il disaccordo tra l'amministrazione e colui che chiede il risarcimento.

62.
    Ne risulta che, in un caso come quello di specie, ciò che fa decorrere il termine di due mesi previsto dall'art. 43 dello Statuto della Corte con riferimento all'art. 173 del Trattato è la data di scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta ovvero quella di rifiuto esplicito dell'offerta.

63.
    Solo una simile interpretazione consente di rispettare lo scopo del termine di accettazione, che è di consentire un certo tempo di riflessione al singolo affinché possa pronunciarsi sull'indennizzo transattivo che gli è proposto e, eventualmente, evitare di agire in giudizio.

64.
    Pertanto i produttori che, come la ricorrente, hanno aspettato, a causa dell'impegno assunto delle istituzioni di presentare loro un'offerta di indennizzo, prima di introdurre un ricorso per risarcimento innanzi al Tribunale e l'hanno poi presentato nel termine di due mesi dopo la scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta che era stata loro fatta devono poter avvalersi dell'impegno delle istituzioni a rinunciare ad opporre la prescrizione e ottenere che la prescrizione della loro azione sia interrotta, in applicazione dell'art. 43 dello Statuto della Corte, alla data della comunicazione 5 agosto 1992.

65.
    Stante quanto precede, il 5 agosto 1992 deve essere considerato come data di interruzione della domanda in esame. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza (sentenze della Corte 13 novembre 1984, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 e 282/82, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3693, punto 16, e Hartmann/Consiglio e Commissione, già citata, punto 140), il periodo da indennizzare corrisponde ai cinque anni precedenti tale data. Esso è pertanto compreso tra il 5 agosto 1987 e il 28 marzo 1989, giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, il quale, permettendo per il futuro l'assegnazione di quantitativi specifici di riferimento ai produttori che si trovavano nella stessa situazione della ricorrente, ha posto fine al danno subito da questa.

66.
    Quanto all'ammontare dell'indennizzo, si deve rilevare che le parti non hanno ancora avuto la possibilità di pronunciarsi specificamente sull'ammontare di un indennizzo relativo al periodo considerato dal Tribunale.

67.
    Infatti, all'atto della ripresa del procedimento nella presente causa, le parti sono state invitate a concentrare il loro esame sul problema dell'esistenza di un diritto a risarcimento, da un canto perché l'importo dell'indennizzo dipende dal periodo durante il quale la ricorrente ha subito danni che il Tribunale ritiene debbano essere risarciti dalla Comunità e, dall'altro, per dare alle parti la possibilità di accordarsi su tale importo in base ai criteri adottati dalla Corte nella citata sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione.

68.
    Ciò posto, il Tribunale invita le parti a ricercare, alla luce della presente sentenza e delle precisazioni circa le modalità di calcolo del danno contenute nella citata sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione, un accordo sul punto entro sei mesi. In mancanza di accordo, le parti presenteranno al Tribunale, nel termine concesso, le loro richieste pecuniarie.

Sulle spese

69.
    Alla luce di quanto illustrato al punto 68 della presente sentenza, la decisione sulle spese deve essere riservata.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    I convenuti sono obbligati a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto detti regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in osservanza di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato.

2)    Il periodo per il quale la ricorrente deve essere risarcita dei danni subiti a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è quello che inizia il 5 agosto 1987 e si conclude il 28 marzo 1989.

3)    Le parti comunicheranno al Tribunale, entro sei mesi a decorrere dalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.

4)    In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, entro il medesimo termine, le loro richieste pecuniarie.

5)    La decisione sulle spese è riservata.

Mengozzi
Tiili
Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.