Language of document : ECLI:EU:C:2023:808

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

19 ottobre 2023 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑503/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia), con ordinanza del 26 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2023, nel procedimento

Centro di Assistenza Doganale (CAD) Mellano Srl

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Dogane – Direzione interregionale per la Liguria,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentite la giudice relatrice,  I. Ziemele, e l’avvocato generale, T. Ćapeta,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, unitamente al considerando 21, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), degli articoli 10 e 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), nonché degli articoli da 56 a 62 TFUE.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone il Centro di Assistenza Doganale (CAD) Mellano Srl all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Dogane – Direzione interregionale per la Liguria (Italia), nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), vertente sull’annullamento di una decisione adottata da detta agenzia che non ha autorizzato il CAD ad operare al di fuori del territorio regionale in cui esso ha la propria sede legale.

3        Alla luce di tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 18 del regolamento [n. 952/2013], unitamente al considerando 21, debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma (…) e ad una prassi nazionali che dispongono la limitazione dell’operatività dei CAD (…) presso un “luogo approvato” all’interno della Direzione [doganale] regionale/interregionale/interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l’estensione all’intero territorio nazionale.

2)      Se gli articoli 10 e 15 della direttiva [2006/123] debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma (…) e a una prassi nazionali che dispongono la limitazione dell’operatività dei CAD (…) presso un “luogo approvato” all’interno della Direzione [doganale] regionale/interregionale/interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l’estensione all’intero territorio nazionale e riservando al contempo tale operatività su tutto il territorio nazionale soltanto agli spedizionieri doganali.

3)      Se gli articoli da 56 a 62 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma (…) e a una prassi nazionali che dispongono la limitazione dell’operatività dei CAD (…) presso un “luogo approvato” all’interno della Direzione [doganale] regionale/interregionale/interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l’estensione all’intero territorio nazionale e riservando al contempo tale operatività su tutto il territorio nazionale soltanto agli spedizionieri doganali».

4        Il giudice del rinvio ha chiesto altresì alla Corte di trattare la presente causa con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

5        A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento.

6        Tenuto conto delle ragioni sulle quali il giudice del rinvio fonda la propria domanda di procedimento accelerato nella presente causa, occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’interesse generale delle questioni sollevate non costituisce di per sé una circostanza eccezionale idonea a giustificare il ricorso a detto procedimento. Infatti, l’importanza di assicurare l’applicazione uniforme nell’Unione europea di tutte le disposizioni facenti parte dell’ordinamento giuridico di quest’ultima è inerente a qualsiasi domanda presentata ai sensi dell’articolo 267 TFUE e non può essere sufficiente, di per sé sola, per configurare un’urgenza giustificante il fatto che il rinvio pregiudiziale venga trattato con procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte del 16 luglio 2015, Paoletti e a., C‑218/15, EU:C:2015:518, punto 11 nonché la giurisprudenza ivi citata).

7        Allo stesso modo, l’importanza che riveste l’emananda sentenza pregiudiziale per l’esito del procedimento di cui il giudice del rinvio è investito non può essere sufficiente, di per sé sola, a giustificare il ricorso al procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte del 20 gennaio 2014, Nguyen e Schönherr, C‑2/14, EU:C:2014:1999, punto 13). Inoltre, il semplice interesse degli amministrati, certo legittimo, a che venga stabilita quanto prima la portata dei diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione non è idoneo a dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară, C‑817/21, EU:C:2023:391, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

8        Alla luce di quanto sopra esposto, la natura della presente causa pregiudiziale non richiede un suo rapido trattamento. Di conseguenza, la domanda del giudice del rinvio volta a che la presente causa venga trattata con procedimento accelerato in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, di questo stesso regolamento, non può essere accolta.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia) volta a che la causa C503/23 venga trattata con il procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è respinta.

Lussemburgo, 19 ottobre 2023

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.