Language of document : ECLI:EU:T:2012:652

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

6 dicembre 2012

Causa T‑390/10 P

Paulette Füller‑Tomlinson

contro

Parlamento europeo

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Previdenza sociale – Malattia professionale – Determinazione del tasso d’invalidità di origine professionale – Applicazione della tabella europea di valutazione a fini medici delle lesioni all’integrità psicofisica – Snaturamento dei fatti – Termine ragionevole»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 1° luglio 2010, Füller-Tomlinson/Parlamento (F‑97/08).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. La sig.ra Paulette Füller-Tomlinson sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo nell’ambito della presente istanza.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inconferente – Rigetto

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso da parte del Tribunale della funzione pubblica a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

4.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto dell’iter logico seguito dal Tribunale della funzione pubblica

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, primo comma, c)]

5.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Invalidità – Fissazione tabellare di una percentuale o di una forcella di percentuali di invalidità – Potere discrezionale della commissione medica – Limiti – Carattere vincolante della tabella

[Statuto dei funzionari, artt. 73, §§ 1 e 2, c); regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 11]

6.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, 139, § 2, e 144)

7.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Riconoscimento dell’origine professionale della malattia e determinazione del grado di invalidità permanente – Procedura – Messa a disposizione del medico o dei medici designati dalle istituzioni di tutti i documenti utili – Mancanza di un’indagine completa – Irregolarità

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 18)

8.      Diritto dell’Unione – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione nell’ambito di un procedimento amministrativo – Effetti

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27 e 71)

Riferimento:

Corte: 12 novembre 1996, Ojha/Commissione, C‑294/95 P (Racc. pag. I‑5863, punto 52); 7 aprile 2011, Grecia/Commissione, C‑321/09 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 61)

Tribunale: 6 marzo 2012, Commissione/Liotti, T‑167/09 P (punto 21 e giurisprudenza ivi citata)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41, 96 e 110)

Riferimento:

Tribunale: 15 maggio 2012, Nijs/Commissione, T‑184/11 P (punto 29 e giurisprudenza ivi citata)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 44)

Riferimento:

Tribunale: 2 luglio 2010, Kerstens/Commissione, T‑266/08 P (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 73 e giurisprudenza ivi citata)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 48, 49, 77 e 78)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P (Racc. pag. I‑5291, punto 34); 8 gennaio 2002, Francia/Monsanto e Commissione, C‑248/99 P (Racc. pag. I‑1, punto 68); 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P (Racc. pag. I‑5425, punto 426)

Tribunale: 19 marzo 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59); 10 febbraio 2012, AG/Parlamento, T‑98/11 P (punto 24 e giurisprudenza ivi citata)

5.      L’articolo 73, paragrafo 2, lettera c), dello Statuto, che precisa che, in caso di invalidità permanente parziale, l’indennità versata all’interessato è «calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione» comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari, non conferisce alla tabella carattere vincolante. Siffatta formulazione letterale, la quale implica soltanto che l’indennità in questione è determinata in funzione dei tipi di lesione all’integrità psicofisica elencati nella tabella e delle percentuali di invalidità o delle forcelle di percentuali di invalidità ad essi associate, non può essere considerata indicativa del carattere vincolante o facoltativo della tabella.

Per contro, l’articolo 11, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, la quale precisa che la misurazione dell’invalidità permanente totale o parziale è data dalla lesione all’integrità psicofisica «stabilita dalla tabella europea», dev’essere interpretato, secondo la terminologia utilizzata, nel senso che impone che le lesioni all’integrità psicofisica siano determinate conformemente alla tabella, conferendole così carattere vincolante.

Il Tribunale della funzione pubblica non è incorso, pertanto, in alcun errore di diritto alla luce del disposto dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera c), dello Statuto e dell’articolo 11, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, considerando che il potere discrezionale della commissione medica riguarda solo la constatazione della patologia da cui è affetto l’assicurato e che una volta che tale constatazione sia stata effettuata, qualora si tratti di determinare la lesione all’integrità psicofisica dell’assicurato, tale potere discrezionale è delimitato dalla tabella.

(v. punti da 60 a 62)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 94)

Riferimento:

Tribunale: Nijs/Commissione, cit. (punti 29 e 66, e giurisprudenza ivi citata)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 105)

Riferimento:

Tribunale: 3 marzo 2004, Vainker/Parlamento, T‑48/01 (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑197, punto 133)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 115 e 116)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 2000, SGA/Commissione, C‑39/00 P (Racc. pag. I‑11201, punto 44), Grecia/Commissione, cit. (punto 32 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale: 13 gennaio 2004, JCB Service/Commissione, T‑67/01 (Racc. pag. II‑49, punti 36 e 40, e giurisprudenza ivi citata); 11 aprile 2006, Angeletti/Commissione, T‑394/03 (Racc. FP. pagg. I‑A‑2‑95 e II‑A‑2‑441, punto 162)