Language of document : ECLI:EU:C:2000:627

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 novembre 2000 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Ammenda - Determinazione dell'importo - Motivazione - Circostanze attenuanti»

Nel procedimento C-280/98 P,

Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, con sede in Mayen (Germania), rappresentata dagli avv.ti T. Jestaedt, del foro di Bruxelles, e V. von Bomhard, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. P. Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998, nella causa T-317/94, Weig/Commissione (Racc. pag. II-1235),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. D. Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

                            convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 1998, la Moritz J. Weig GmbH & Co. KG ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-317/94, Weig/Commissione (Racc. pag. II-1235; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (GU L 243, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), respingendo il ricorso per i restanti capi.

I fatti

2.
    Con tale decisione, la Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori, fornitori di cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3.
    Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione seguiva alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla British Printing Industries Federation, organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito, e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi che agenti della Commissione avevano effettuato senza preavviso, nell'aprile 1991, presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

4.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito a richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la Commissione a concludere che le imprese interessate, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente.

5.
    In esito a tale procedimento, la Commissione aveva adottato la decisione, che contiene le disposizioni seguenti:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S,Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

Articolo 2

Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori;

    o

b)    attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;

    o

c)    attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.

Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.

Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.

Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni.

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xix) Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, un'ammenda di 3 000 000 di ECU;

(...)».

6.
    Inoltre, dai fatti esposti nella sentenza impugnata risulta quanto segue:

«13    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato ”Product Group Paperboard” (in prosieguo: il ”PG Paperboard”), costituito da diversi gruppi o comitati.

14    Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un ”Presidents Working Group” (in prosieguo: il ”PWG”), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

15    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

16    Il PWG riferiva alla ”President Conference” (in prosieguo: la ”PC”), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

17    Alla fine del 1987 veniva istituito il ”Joint Marketing Committee” (in prosieguo: il ”JMC”). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

18    Infine, l'”Economic Committee” (in prosieguo: il ”COE”) esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

19    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

20    Per quanto riguarda la Moritz J. Weig GmbH & Co. KG (in prosieguo: la ”Weig”), la Commissione ha accertato che essa aveva partecipato a riunioni della PC nel periodo considerato dalla decisione, nonché a riunioni del JMC e del PWG a partire dal 1988».

7.
    Sedici imprese, tra le altre diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, nonché quattro imprese finlandesi facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, proponevano ricorsi contro la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, da T-308/94 a T-311/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94, nonché cause riunite da T-339/94 a T-342/94).

La sentenza impugnata

8.
    Per quanto riguarda la domanda tendente all'annullamento della decisione, il Tribunale ha annullato, nei confronti della ricorrente, l'art. 1 della detta decisione in quanto da tale disposizione risulta che la ricorrente ha partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato prima del marzo 1988, nonché l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione medesima, ad eccezione dei passi seguenti:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

9.
    Il Tribunale ha respinto il ricorso per i restanti capi.

10.
    La ricorrente aveva peraltro formulato dinanzi al Tribunale otto motivi attinenti alla fissazione dell'ammenda. L'impugnazione verte, per l'appunto, sulla motivazione della sentenza impugnata nella parte riferentesi a tale capo della domanda. Tenuto conto dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione stessa, saranno richiamate qui di seguito le sole parti della sentenza impugnata con le quali il Tribunale ha preso posizione sulle censure relative alla violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), all'assenza di conseguenze economiche delle violazioni, al carattereeccessivo del livello generale delle ammende e alla insufficiente presa in considerazione della collaborazione prestata dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo.

Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato

11.
    La ricorrente faceva in sostanza valere che la decisione della Commissione non era sufficientemente motivata in quanto le imprese destinatarie non avevano avuto modo di verificare, da un lato, se l'ammenda loro inflitta era giustificata sotto il profilo dell'importo e, dall'altro, se l'ammenda era equa rispetto alle ammende inflitte alle altre imprese.

12.
    Al riguardo, il Tribunale ha statuito come segue:

«182    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

183    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

184    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

185    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese ”capofila” dell'intesa, mentre le altre imprese sono state consideratealla stregua di ”membri ordinari” dell'intesa stessa. A tale riguardo, la ricorrente non figura tra le imprese considerate come le ”capofila” dell'intesa e viene precisato, al punto 170, terzo comma, del preambolo, che ”pur avendo partecipato al PWG dal 1988, [la ricorrente] non sembra avere svolto un ruolo così importante come quello dei grandi gruppi industriali nel determinare la politica del cartello”. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

186    Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le ”capofila” dell'intesa e alle altre imprese. Per quanto riguarda la situazione della ricorrente, la Commissione ha spiegato di aver applicato un'aliquota pari all'8% del fatturato individuale in quanto, benché l'impresa avesse ”partecipato al PWG”, il ruolo da essa svolto sembra essere stato meno importante rispetto a quello assunto dalle altre imprese che partecipavano alle riunioni di tale organismo. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

187    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

188    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come ”capofila” e a quelle considerate come ”membri ordinari” non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

189    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264). A tale riguardo, la decisione contiene una motivazione specifica della valutazione della gravità dell'infrazione commessa dalla ricorrente (punto 170, terzo comma, del preambolo) che consente di capire la ragione per la quale essa è stata oggetto di un trattamento diverso, sia rispetto alle ”capofila” dell'intesa, sia rispetto ai ”membri ordinari” della stessa.

190    Del pari, il punto 168 del preambolo, che dev'essere letto alla luce delle considerazioni generali sulle ammende esposte nel punto 167 del preambolo, contiene un'indicazione sufficiente degli elementi presi in considerazione per determinare l'entità complessiva delle ammende.

191    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

192    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante la conferenza stampa del 13 luglio 1994, organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nellostesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).

193    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

194    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

195    Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 193, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte. Infine, la ricorrente non ha dimostrato che le sarebbe stato impedito di far valere utilmente i suoi diritti di difesa.

196    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto».

Sul motivo riguardante l'assenza di conseguenze economiche delle violazioni

13.
    La ricorrente sosteneva che gli effetti economici di un'infrazione dovevano essere presi in considerazione in sede di valutazione della gravità dell'infrazione e di calcolodell'importo delle ammende (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 359). Ora, nel caso di specie, le concertazioni in materia di prezzi non avrebbero esplicato alcun effetto o, tutt'al più, un effetto ridotto sul mercato.

14.
    Al riguardo, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«211    Ai sensi del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva ”riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi”. E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.

212    Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi, i soli effetti contestati dalla ricorrente. Infatti, emerge dalla decisione che la constatazione riguardante il notevole successo conseguito nella realizzazione degli obiettivi si fonda essenzialmente sugli effetti della collusione sui prezzi (v. punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione).

213    Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti complessivi. Di conseguenza, anche se i dati individuali forniti dalla ricorrente dimostrassero, come essa sostiene, che la collusione sui prezzi ha prodotto nei suoi confronti soltanto effetti minori rispetto a quelli constatati sul mercato europeo del cartoncino, considerato nel suo complesso, dati individuali del genere non sono sufficienti, da soli, per inficiare la valutazione della Commissione.

214    Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.

215    Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione).

216    Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che ”i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezzaal fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti” (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi, e che ”l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato” (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti nella relazione LE, essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, una ”stretta relazione lineare” tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: ”Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989” (punto 115, secondo comma, del preambolo).

217    Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.

218    Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori.

219    Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una ”stretta relazione lineare”. Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: ”Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991” (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamenteconnesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).

220    Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione, in particolare ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della ”stretta relazione lineare” da essa addotta.

221    In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene ”inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun effetto sui livelli effettivi delle quotazioni” (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.

222    Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.

223    Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.

224    Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

225    Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione accertata nel caso di specie (v. infra, punto 246)».

Sul motivo riguardante il carattere eccessivo del livello generale delle ammende

15.
    Dinanzi al Tribunale la ricorrente faceva valere che l'infrazione accertata nel caso di specie non era la più riprovevole tra le violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato e, conseguentemente, contestava il livello generale delle ammende, in particolare tenuto conto della prassi decisionale anteriore.

16.
    Il Tribunale ha statuito come segue:

«241    Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

    ”-    la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

    -    il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

    -    il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

    -    le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

    -    il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

    -    sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese 'seguivano‘ l'impresa leader, ecc.;

    -    il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi”.

242    Inoltre, com'è già stato ricordato, emerge da una risposta fornita dalla Commissione ad un quesito scritto del Tribunale che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le ”capofila” dell'intesa e alle altre imprese.

243    Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105-108, e sentenza ICI/Commissione, citata, punto 385).

244    In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene, che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini dellavalutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate.

245    In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene. L'argomento della ricorrente secondo cui il PG Paperboard avrebbe svolto attività lecite è privo di pertinenza, dal momento che è stato accertato che gli organismi di tale associazione di categoria, in particolare il PWG e il JMC, avevano un oggetto essenzialmente anticoncorrenziale.

246    Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione.

247    Il presente motivo non può pertanto essere accolto».

Sul motivo riguardante la insufficiente presa in considerazione della collaborazione prestata dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo

17.
    La ricorrente faceva valere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che essa aveva fornito risposte sincere ed esaurienti alla richiesta di informazioni ex art. 11 del regolamento n. 17, che la cessazione immediata, sin dalla data degli accertamenti svolti dalla Commissione il 23 aprile 1991, della partecipazione della ricorrente alle riunioni del PG Paperboard nonché a qualsiasi pratica che potesse configurare un'infrazione costituiva, conformemente alla giurisprudenza della Corte e alla prassi della Commissione, una circostanza attenuante e che la Commissione, in sede di calcolo dell'ammenda, non aveva preso in considerazione la collaborazione attiva da essa prestata, che avrebbe contribuito alla rapida conclusione del procedimento.

18.
    Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:

«280    La ricorrente ha fruito di una riduzione di un terzo dell'ammenda inflittale, in quanto, secondo la decisione, non ha contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le censure mosse nei suoi confronti.

281    Una riduzione dell'ammenda concessa per una collaborazione mostrata durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione si giustifica soltanto se il comportamento dell'impresa ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà ed, eventualmente, farla cessare (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393). Ciò premesso, un'impresa la quale dichiari espressamente, durante il procedimento amministrativo, di non contestare i fatti allegati su cui la Commissione fonda le sue censure ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione che consiste nel constatare e reprimere infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza. Infatti, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza.

282    Nel caso di specie, nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente consente di dimostrare che essa ha prestato alla Commissione una collaborazione che vada oltre il riconoscimento degli elementi di fatto allegati da quest'ultima.

283    Nella prima parte del motivo, la ricorrente fa valere che ha fornito risposte sincere ed esaurienti alla richiesta di informazioni che le era stata inviata dalla Commissione a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17. Ora, per giurisprudenza costante, una collaborazione all'inchiesta che non oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione dell'ammenda (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punti 341 e 342). D'altro canto, la ricorrente, che ha partecipato all'infrazione dal mese di marzo 1988 e conosceva quindi le funzioni del PWG e del JMC, avrebbe effettivamente potuto, alla stessa stregua della Stora, collaborare con la Commissione più attivamente di quanto non abbia fatto, il che avrebbe giustificato una riduzione più consistente dell'importo dell'ammenda. Ne consegue che il suo argomento, secondo cui non sarebbe stata, a quell'epoca, in possesso delle informazioni necessarie per aiutare in modo attivo la Commissione, dev'essere respinto.

284    Quanto alla seconda parte del motivo, in cui la ricorrente ha fatto valere che avrebbe immediatamente messo fine alla sua partecipazione alle riunioni del PG Paperboard nonché a qualsiasi pratica che potesse configurare un'infrazione, sin dalla data degli accertamenti svolti dalla Commissione il 23 aprile 1991 (...), si deve ricordare che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi, senza che sia stato fissato un elenco vincolanteo esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. supra, punto 183). Ciò posto, anche se la cessazione di un'infrazione prima dell'invio della comunicazione degli addebiti può, di regola, considerarsi come una circostanza che attenua la gravità dell'infrazione addebitata ad un'impresa, la Commissione non era tenuta a seguire un orientamento del genere nelle particolari circostanze del caso di specie. Poiché la ricorrente non ha addotto alcun argomento atto a dimostrare che, nel caso di specie, la Commissione ha ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui dispone nel determinare gli elementi da prendere in considerazione per stabilire l'importo delle ammende, la seconda parte del motivo dev'essere respinta.

285    Né può essere accolta la terza parte del motivo, secondo cui la ricorrente avrebbe prestato una collaborazione attiva alla Commissione.

286    La ricorrente fa valere che ha fornito indicazioni complete in ordine alla sua partecipazione alle riunioni dei diversi organismi del PG Paperboard. Essa sottolinea inoltre di aver espressamente dichiarato, nell'audizione dinanzi alla Commissione, che essa non contestava i principali elementi di fatto allegati da quest'ultima. Tuttavia, è giocoforza constatare che una collaborazione del genere con la Commissione non giustificava una riduzione dell'importo dell'ammenda superiore a quella di un terzo effettivamente concessa. Per quanto riguarda la dichiarazione del signor Roos, trasmessa dalla ricorrente alla Commissione con la sua risposta alla comunicazione degli addebiti, essa non contiene alcun elemento che abbia contribuito in modo significativo ad agevolare il compito dell'istituzione. A tale riguardo, è sufficiente constatare che la decisione contiene un unico riferimento, peraltro indiretto, alle indicazioni figuranti nella detta dichiarazione (punto 59, ultimo comma, del preambolo).

287    Infine, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe subito un trattamento discriminatorio rispetto alla Stora, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C-170/89, Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25; v. nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, RaccPI pag. II-275, punto 50).

288    Nel caso di specie, la Stora ha reso alla Commissione dichiarazioni che comportavano una descrizione esauriente della natura e dell'oggetto dell'infrazione, del funzionamento dei diversi organismi del PG Paperboard, nonché della partecipazione all'infrazione dei diversi produttori. Con talidichiarazioni, la Stora ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17. Benché la Commissione affermi nella decisione di aver acquisito elementi probatori che avvalorano le informazioni contenute nelle dichiarazioni della Stora (punti 112 e 133 del preambolo), emerge chiaramente che le dichiarazioni della Stora hanno rappresentato, per la Commissione, l'elemento di prova principale dell'esistenza dell'infrazione. Si deve quindi concludere che, senza le dichiarazioni della Stora, sarebbe stato quanto meno molto più arduo per la Commissione accertare l'infrazione che è oggetto della decisione ed, eventualmente, porvi fine. Alla luce di questi elementi, la ricorrente non può fondatamente sostenere che, in forza del principio della parità di trattamento, essa avrebbe dovuto fruire di una riduzione dell'importo dell'ammenda analoga a quella concessa alla Stora.

289    La ricorrente, che non ha prestato alla Commissione una collaborazione che andasse oltre il mero riconoscimento degli elementi di fatto allegati da quest'ultima, non ha neppure subito un trattamento discriminatorio rispetto alle altre imprese alle quali è stata concessa la riduzione di un terzo dell'importo dell'ammenda.

290    Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto nel suo complesso».

19.
    Dopo aver respinto tutti i motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo, al punto 305 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che, quanto all'importo dell'ammenda inflitta, occorreva tuttavia tener conto del fatto che la ricorrente non poteva essere «ritenuta responsabile di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato che per il periodo che va dal mese di marzo 1988 all'aprile 1991».

20.
    Il Tribunale, «nell'esercizio della sua competenza di merito», ha fissato l'importo di tale ammenda in 2 500 000 ECU (punto 306 della sentenza impugnata).

L'impugnazione

21.
    Con l'odierno ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e, conseguentemente, la soppressione o quanto meno la riduzione dell'ammenda che le è stata irrogata.

22.
    A sostegno della sua domanda, la ricorrente contesta al Tribunale, da un canto, l'errata valutazione della portata dell'obbligo di motivazione e, dall'altro, la violazione, per insufficiente diminuzione dell'ammenda, del principio della parità di trattamento e degli artt. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE).

Sul primo motivo

23.
    Con il primo motivo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di avere commesso un errore di diritto astenendosi dal pronunciarsi nel senso che la decisione era insufficientemente motivata e dall'annullarla in base a tale motivo, pur avendo esso dichiarato, al punto 188 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva tralasciato di menzionare nella decisione gli elementi di cui aveva sistematicamente tenuto conto in sede di fissazione del quantum delle ammende.

24.
    La ricorrente aggiunge che tali dati, secondo una giurisprudenza costante richiamata dal Tribunale al punto 192 della sentenza impugnata, dovevano figurare nel testo stesso della decisione, senza che spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione alla stampa o nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale potessero, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione. Ebbene, il Tribunale avrebbe per l'appunto affermato, nello stesso punto 192, che la Commissione aveva riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi in questione. Ciò premesso, il Tribunale non avrebbe potuto tener conto del fatto ”che la Commissione si era mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende” (punto 195 della sentenza impugnata).

25.
    La ricorrente afferma inoltre che, se al momento dell'adozione della decisione avesse conosciuto il metodo usato dalla Commissione per fissare l'importo delle ammende, l'applicazione di tale metodo nei suoi confronti avrebbe potuto essere discussa innanzi al Tribunale. Il fatto di rinviare la motivazione alla fase contenziosa ha avuto come effetto di privarla di un grado di giudizio, il che l'ha obbligata a contestare il calcolo dell'importo dell'ammenda nell'ambito di un ricorso dinanzi alla Corte.

26.
    La ricorrente contesta infine al Tribunale l'aver limitato nel tempo l'interpretazione da esso fornita, in tema di fissazione delle ammende, delle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato CE nelle sentenze Tréfilunion/Commissione, Société métallurgique de Normandie/Commissione e Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, richiamate in precedenza (in prosieguo: le «sentenze reti elettrosaldate»), citate al punto 193 della sentenza impugnata, mentre la Corte ha costantemente affermato che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario da essa fornita chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata, salva decisione contraria figurante nella sentenza interpretativa, dal momento della sua entrata in vigore.

27.
    La Commissione fa valere, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punti 32 e seguenti, e ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54), l'esistenza di un potere discrezionale nell'ambito della determinazione dell'importo di un'ammenda nel caso concreto, sia in capo alla Commissione sia in capo al Tribunale allorché quest'ultimo, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, in conformità degli artt. 172 del Trattato e 17 del regolamento n. 17, modifica tale importo. Questo potere discrezionale implicherebbe che non sia indispensabile unamotivazione che riporti minuziosamente le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda medesima.

28.
    Secondo la Commissione, il Tribunale, al punto 189 della sentenza impugnata, ha statuito che i punti 169-172 del preambolo della decisione contenevano «un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi».

29.
    I punti 191-195 della sentenza impugnata sarebbero, secondo la Commissione, un'aggiunta superflua. La Commissione ritiene oltretutto erronea la lettura che la ricorrente compie delle sentenze reti elettrosaldate. Nelle stesse il Tribunale avrebbe, così come nella sentenza impugnata, constatato la sufficienza della motivazione della decisione della Commissione, esprimendo nel contempo l'auspicio di una maggiore trasparenza per quanto riguarda il metodo di calcolo applicato. Ciò facendo, il Tribunale non avrebbe fatto assurgere la mancanza di trasparenza a ipotesi di assenza di motivazione della decisione. Al massimo, la posizione espressa dal Tribunale sarebbe riconducibile al principio di buona amministrazione, nel senso che, a suo giudizio, i destinatari di decisioni non dovrebbero essere posti nella necessità di esperire un procedimento dinanzi al Tribunale per essere resi edotti di tutti i dettagli del metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione. Simili considerazioni, tuttavia, non potrebbero configurare, di per sé sole, un motivo di annullamento della decisione.

30.
    E' opportuno premettere un richiamo alle varie fasi del ragionamento svolto dal Tribunale nella sua presa di posizione in ordine al motivo riguardante la violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

31.
    Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 182 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., segnatamente, oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39).

32.
    Il Tribunale ha quindi precisato, al punto 183 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

33.
    Al riguardo, il Tribunale ha statuito, al punto 189 della sentenza impugnata, «che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264). A tale riguardo, la decisione contiene una motivazione specifica della valutazione della gravità dell'infrazione commessa dalla ricorrente (punto 170, terzo comma, del preambolo) che consente di capire la ragione per la quale essa è stata oggetto di un trattamento diverso, sia rispetto alle ”capofila” dell'intesa, sia rispetto ai ”membri ordinari” della stessa».

34.
    Al punto 190 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che «il punto 168 del preambolo, che dev'essere letto alla luce delle considerazioni generali sulle ammende esposte nel punto 167 del preambolo, contiene un'indicazione sufficiente degli elementi presi in considerazione per determinare l'entità complessiva delle ammende».

35.
    Sennonché, ai punti 191-195 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, non senza ambiguità, attenuato la portata delle affermazioni contenute nei punti 189 e 190.

36.
    Invero, emerge dai punti 191 e 192 della sentenza impugnata che la decisione non reca l'indicazione di dati precisi di cui la Commissione ha sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle ammende, che pure essa era in grado di divulgare e che avrebbero consentito alle imprese di meglio valutare se la Commissione fosse incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e se l'importo in parola fosse giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Al punto 193 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, nelle sentenze reti elettrosaldate, è stato auspicato che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

37.
    Esso ha infine concluso, al punto 195 della sentenza impugnata, rilevando una «assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende», che era giustificata dalle circostanze particolari del caso di specie, vale a dire la divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa del procedimento e il carattere innovativo dell'interpretazione dell'art. 190 del Trattato contenuta nelle sentenze reti elettrosaldate.

38.
    Prima di esaminare, alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente, la correttezza delle valutazioni del Tribunale relative alle conseguenze sull'osservanza dell'obbligo di motivazione che potrebbero discendere dalla divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa e dal carattere innovativo delle sentenze reti elettrosaldate, occorre verificare se la Commissione fosse tenuta, per ottemperare all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato, a far figurare nelladecisione, oltre agli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata dell'infrazione, un'esposizione più dettagliata circa le modalità di calcolo delle ammende.

39.
    Sul punto, va sottolineato come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, abbia competenza sotto un duplice profilo.

40.
    Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). In tale ambito, esso deve verificare l'osservanza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato, la cui violazione rende la decisione annullabile.

41.
    Per l'altro, il Tribunale è competente a valutare, nell'ambito della competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 172 del Trattato e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Quest'ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato.

42.
    Per quanto riguarda il controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, va ricordato che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

43.
    Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 182 e 183 della sentenza impugnata, i requisiti di forma ad substantiam che configurano l'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità dell'infrazione nonché la durata di quest'ultima. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

44.
    Orbene, il Tribunale ha correttamente statuito, ai punti 189 e 190 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ottemperato a tali requisiti. Si deve infatti prendere atto, con il Tribunale, che i punti 167-172 del preambolo della decisione enunciano i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Ad esempio, il punto 167 riguarda in particolare la durata dell'infrazione; esso contiene del pari, come pure il punto 168, le considerazioni sulle quali la Commissione si è basata per valutare la gravità dell'infrazione e l'importo generale delle ammende; nel punto 169 sono contenuti gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa; il punto 170 individua le imprese da considerare «capofila» dell'intesa, sulle quali gravava una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese; infine, ai punti 171 e 172 sono tratte le conseguenze, in ordine all'importo delle ammende, della collaborazione dei vari produttori con la Commissione durante le verifiche di quest'ultima finalizzate all'accertamento dei fatti o in risposta alla comunicazione degli addebiti.

45.
    La circostanza che informazioni più precise, quali quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare la constatazione di cui ai punti 189 e 190 della sentenza impugnata. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentano all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

46.
    La Commissione certo non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. Tuttavia, essa ben può accompagnare la sua decisione con una motivazione che vada oltre i requisiti ricordati nel punto 43 della presente sentenza, indicando tra l'altro i dati che, in particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l'esercizio del suo potere discrezionale nel fissare gli importi delle ammende irrogate ad una pluralità di imprese che hanno partecipato, con intensità variabile, all'infrazione.

47.
    Può, invero, essere auspicabile che la Commissione faccia uso di tale facoltà per consentire alle imprese di conoscere in maniera circostanziata le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda loro irrogata. In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell'azione amministrativa e agevolare l'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell'ammenda irrogata. Sennonché tale facoltà, come ha sottolineato la Commissione, non può modificare l'ampiezza delle prescrizioni che discendono dall'obbligo di motivazione.

48.
    Conseguentemente, il Tribunale non poteva, senza eccedere la portata dell'art. 190 del Trattato, dichiarare al punto 194 della sentenza impugnata che «la Commissione (...) deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione». Né poteva, senza cadere in una motivazione contraddittoria, dopo aver constatato al punto 189 della sentenza impugnata che la decisione conteneva un'«indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi», menzionare, al punto 195 della stessa sentenza, «l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende».

49.
    Purtuttavia, l'errore di diritto così commesso dal Tribunale non è tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata poiché, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente respinto, ad onta dei punti 191-195 della sentenza impugnata, il motivo riguardante la violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

50.
    Dal momento che alla Commissione non incombeva, in virtù dell'obbligo di motivazione, d'indicare nella propria decisione i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende, non occorre esaminare le diverse censure della ricorrente che muovono da questa erronea premessa.

51.
    Il primo motivo va pertanto respinto.

Sul secondo motivo

52.
    Con il secondo motivo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver violato, in sede di determinazione dell'ammenda inflittale, il principio della parità di trattamento nonché l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e l'art. 172 del Trattato.

53.
    Il secondo motivo si articola in quattro parti.

54.
    Con le prime due parti del motivo, che vanno esaminate congiuntamente, la ricorrente censura la mancata applicazione da parte del Tribunale del metodo di calcolo dell'ammenda adottato dalla Commissione, vale a dire:

fatturato rilevante x percentuale della gravità dell'infrazione x percentuale della durata (nel caso di specie, 60 mesi al massimo) = totale (importo base); importo base - riduzione in caso di collaborazione = importo dell'ammenda,

sebbene lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto la validità di tale metodo.

55.
    Pertanto, la ricorrente si troverebbe svantaggiata rispetto alle imprese di cui la Commissione aveva già riconosciuto una partecipazione ridotta all'infrazione e alle quali essa, conformemente alla sua formula, aveva irrogato un'ammenda ridotta. E' quanto sarebbe avvenuto nelle cause Buchmann/Commissione (v. sentenza 14 maggio 1998, causa T-295/94, Rac. pag. II-813), Gruber + Weber/Commissione (v. sentenza 14 maggio 1998, causa T-310/94, Rac. pag. II-1043) e Enso Española/Commissione (v. sentenza 14 maggio 1998, causa T-348/94, Rac. pag. II-1875).

56.
    La ricorrente ritiene inoltre di essere stata sfavorita in quanto il Tribunale stesso avrebbe applicato, nei confronti di altre imprese, il metodo di calcolo usato dalla Commissione per ridurre le ammende. Essa richiama in proposito le citate sentenze Enso Española/Commissione e Gruber + Weber/Commissione, nonché le sentenze 14 maggio 1998 nelle cause BPB de Eendracht/Commissione (causa T-311/94, Rac. pag. II-1129) e Mayr-Melnhof/Commissione (causa T-347/94, Rac. pag. II-1751). Sebbene da tali sentenze non si evinca il modo in cui il Tribunale ha calcolato la riduzione delle ammende, l'applicazione del metodo della Commissione, tenendo conto degli elementi di valutazione adottati dal Tribunale (durata della partecipazione all'infrazione, fatturato rilevante, percentuale di gravità), avrebbe condotto, secondo la ricorrente, praticamente allo stesso risultato. Ciò significherebbe che in tali cause il Tribunale si sarebbe ispirato al modo di calcolo adottato dalla Commissione per fissare le ammende.

57.
    Orbene, nel caso di specie il Tribunale, dopo avere constatato che la ricorrente non aveva partecipato ai primi 22 mesi dell'infrazione (la cui durata totale è di 60 mesi), ha fissato l'ammenda a 2 500 000 ECU, mentre, se avesse applicato la formula della Commissione, avrebbe calcolato l'ammenda da infliggere, secondo la ricorrente, nel modo seguente:

56 500 000 ECU x 0,08 x 38/60 = 2 863 000 ECU (importo base);

2 863 000 ECU - 954 000 ECU = 1 909 000 ECU (importo dell'ammenda).

58.
    Stando alla Commissione, la domanda di revisione dell'ammenda, come modificata dal Tribunale, è irricevibile, conformemente alla giurisprudenza della Corte, in quanto l'esercizio della competenza anche di merito comporta una valutazione globale di tutti gli elementi di fatto della causa che non è possibile nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale (v. sentenze Ferriere Nord/Commissione, citata, punto 31, e 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commission, Rac. pag. I-865, punto 34).

59.
    Nel merito, la Commissione rileva, quanto all'asserita disapplicazione da parte del Tribunale del metodo della Commissione, che quest'ultimo, come emerge dal punto 306 della sentenza impugnata, ha fissato l'ammenda irrogata alla ricorrente nell'esercizio della sua competenza di merito, vale a dire facendo uso del suo proprio potere discrezionale.

60.
    La Commissione aggiunge che, salvo la causa Enso Española/Commissione, le cause richiamate dalla ricorrente non riguardano la durata dell'infrazione, bensì il fatturato preso in considerazione dalla Commissione (Gruber + Weber/Commissione e Mayr-Melnhof/Commissione) oppure il combinarsi di una partecipazione meno grave all'infrazione con una durata inferiore dell'infrazione stessa (causa BPB de Eendracht/Commissione).

61.
    In quest'ultima causa, una riduzione meramente aritmetica dell'ammenda in funzione della durata della partecipazione avrebbe condotto ad una diminuzione dell'ammenda a 729 167 ECU. Orbene, il Tribunale ha irrogato un'ammenda di 750 000 ECU, in particolare a motivo della ridotta partecipazione materiale dell'impresa all'infrazione. Parimenti, nella causa Enso Española/Commissione il Tribunale ha ridotto l'ammenda da 1 750 000 ECU a 1 200 000 ECU. Una riduzione proporzionale alla durata dell'infrazione avrebbe condotto ad un'ammenda di 1 181 250 ECU. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale non si è servito di una semplice formula matematica, ma, come risulta dal punto 306 della sentenza impugnata, ha fissato l'ammenda tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, nell'esercizio della sua competenza di merito.

62.
    Al riguardo, occorre ricordare che il Tribunale dispone di una competenza anche di merito allorché statuisce sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario e che non spetta allaCorte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che si è pronunciato in materia (sentenza Ferriere Nord/Commissione, punto 31).

63.
    Tuttavia, l'esercizio di una competenza di merito non può comportare, in sede di determinazione dell'importo delle ammende da infliggere, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad un accordo o ad una pratica concordata contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato.

64.
    La censura della ricorrente relativa alla violazione del divieto di discriminazione riposa sulla premessa secondo cui il Tribunale, nelle sentenze Buchmann/Commissione, Enso Española/Commissione, Gruber + Weber/Commissione, BPB de Eendracht/Commissione e Mayr-Melnhof/Commissione, avrebbe inteso applicare, a differenza di quanto avvenuto nel suo proprio caso, il metodo di calcolo seguito dalla Commissione.

65.
    In mancanza di indicazioni contrarie in queste ultime sentenze, tale premessa si deve considerare verificata. Quantunque nelle dette sentenze non si esprima affatto la volontà di applicare effettivamente il metodo di calcolo della Commissione, si deve osservare che, non solo il Tribunale non ha esplicitamente messo in questione la fondatezza di tale metodo, ma l'importo dell'ammenda da esso irrogata in ciascuna delle sentenze considerate corrisponde sostanzialmente a quello che sarebbe risultato dall'applicazione del metodo ai nuovi dati cui il Tribunale è giunto nel valutare, in particolare, il fatturato, la gravità dell'infrazione o la sua durata.

66.
    A esempio, nella causa Enso Española/Commissione - che, come sottolinea la Commissione, è la più simile alla presente causa perché anche in essa il Tribunale ha ridotto la durata dell'infrazione da prendere in considerazione per calcolare l'importo dell'ammenda, senza accogliere nessun altro argomento della ricorrente che avrebbe giustificato una riduzione del medesimo - il Tribunale ha fissato tale importo a 1 200 000 ECU, il che corrisponde grosso modo all'importo derivante dall'applicazione del metodo di calcolo della Commissione (vale a dire, 1 500 000 ECU).

67.
    Ora, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 42 delle conclusioni, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente si discosta palesemente da tale orientamento generale, senza che il Tribunale abbia addotto alcuna giustificazione obiettiva. Infatti, laddove l'applicazione del metodo avrebbe condotto ad un importo di 1 900 000 ECU, il Tribunale ha fissato l'ammenda all'importo notevolmente superiore di 2 500 000 ECU, sicché la ricorrente, ritenendo che la sentenza impugnata fosse probabilmente viziata da un errore redazionale o di calcolo, ha presentato innanzi al Tribunale una domanda di rettifica di sentenza, la quale è stata respinta con ordinanza 16 settembre 1998. In tale ordinanza, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha dichiarato, malgrado quanto sopra, che la sentenza impugnata non conteneva «nessun errore redazionale o di calcolo, e nessuna inesattezza evidente, quanto all'importo dell'ammenda».

68.
    Di conseguenza, occorre considerare provato che al punto 306 della sentenza impugnata il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento, ed accogliere le prime due parti del secondo motivo.

69.
    Con la terza parte del secondo motivo, la ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale non abbia ridotto l'ammenda irrogata dalla Commissione pur avendo dichiarato che quest'ultima non aveva provato tutti gli asseriti effetti economici dell'infrazione sul mercato.

70.
    La Commissione fa valere che il Tribunale era abilitato, nell'esercizio della sua competenza di merito, a formarsi la sua propria opinione sull'importo appropriato dell'ammenda. Come il Tribunale ha dichiarato al punto 246 della sentenza impugnata, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali era sufficiente per constatare che la collusione sui prezzi aveva avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Per giustificare il fatto che nel caso di specie non sia stata presa in considerazione nessuna attenuante, il Tribunale ha sottolineato, al punto 244 della sentenza impugnata, l'adozione di misure volte a dissimulare la collusione e, al punto 245, la lunga durata e il carattere palese della violazione commessa, nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione.

71.
    Pertanto, secondo la Commissione, il Tribunale, nell'ambito della sua competenza di merito, poteva a buon diritto concludere che le constatazioni relative agli effetti dell'infrazione non giustificavano nessuna riduzione del livello generale delle ammende fissato dalla Commissione.

72.
    Al riguardo si deve osservare che al punto 241 della sentenza impugnata il Tribunale ha enumerato le considerazioni contenute nella decisione che riguardavano proprio la gravità dell'infrazione, considerazioni sulle quali ha esercitato il suo controllo giurisdizionale.

73.
    Il Tribunale ha statuito che la Commissione aveva fondati motivi per elevare il livello generale delle ammende rispetto alla sua prassi decisionale anteriore, al fine di rinforzare il loro effetto dissuasivo (punto 243 della sentenza impugnata) e di tener conto dell'adozione da parte delle imprese interessate di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione, il che costituisce «un aspetto particolarmente grave dell'infrazione (...), che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate» (punto 244 della sentenza impugnata). Esso ha inoltre sottolineato la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 245 della sentenza impugnata).

74.
    Il Tribunale ha concluso, al punto 246 della sentenza impugnata, che, alla luce delle considerazioni che precedono, il fatto che la Commissione avesse provato solo in partegli effetti della collusione sui prezzi non poteva «[incidere] in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata». In proposito ha osservato che «il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza».

75.
    Discende da quanto sopra che il Tribunale ha ritenuto, nell'ambito della sua competenza anche di merito, che le sue constatazioni relative agli effetti dell'infrazione non fossero idonee ad alterare la valutazione della gravità di quest'ultima, effettuata dalla Commissione stessa, o più esattamente a circoscrivere la gravità della detta infrazione così valutata. Il Tribunale ha ritenuto, alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie e del contesto nel quale l'infrazione è intervenuta, presi in considerazione dalla decisione e ricordati ai punti 69 e 70 della presente sentenza, nonché della portata dissuasiva delle ammende irrogate - elementi che possono anch'essi intervenire, conformemente alla giurisprudenza della Corte, nella valutazione della gravità dell'infrazione (v. sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 106; ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54, e sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata, punto 33) -, che l'importo dell'ammenda non andasse ridotto.

76.
    Conseguentemente, la terza parte del secondo motivo deve essere respinta.

77.
    Con la quarta parte del secondo motivo, la ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale, in sede di revisione dell'importo dell'ammenda, non abbia valutato la sua collaborazione correttamente e stabilendo un confronto con il comportamento di altre imprese che avevano partecipato all'intesa.

78.
    Infatti, la ricorrente avrebbe esplicitamente offerto, con lettera 23 marzo 1993, la sua collaborazione alla Commissione; essa avrebbe non solo riconosciuto l'esistenza di un'infrazione, ma avrebbe anche rivelato, durante le audizioni dinanzi alla Commissione, la natura dell'infrazione, vale a dire talune iniziative in materia di aumento di prezzi. Essa sarebbe stata la sola impresa a riconoscere esplicitamente, durante tali audizioni, di aver commesso un'infrazione.

79.
    A tal riguardo basta rilevare, secondo quanto sostenuto dalla Commissione, che ai punti 280-289 della sentenza impugnata il Tribunale ha esposto dettagliatamente le ragioni per cui non poteva essere accolta la censura relativa ad una insufficiente presa in considerazione della collaborazione della ricorrente al procedimento amministrativo. Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha effettuato una valutazione dei fatti che non può essere discussa innanzi alla Corte (v. sentenza del Tribunale 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Rac. pag. I-4775, punto 42).

80.
    La quarta parte deve quindi essere dichiarata irricevibile.

81.
    Da quanto sopra discende che il ricorso va accolto per quanto riguarda il punto 306 e il punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata.

82.
    Secondo l'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo. Poiché lo stato degli atti lo consente, occorre statuire definitivamente sull'importo dell'ammenda da irrogare alla ricorrente.

Sulla domanda di annullamento

83.
    Tenuto conto dei punti 174-305 della sentenza impugnata e, in particolare, del fatto che la ricorrente può essere ritenuta responsabile di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato solo per il periodo compreso tra il marzo 1988 e l'aprile 1991, occorre fissare l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in 1 900 000 EUR.

Sulle spese

84.
    Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

85.
    Essendo rimasta soccombente nella maggior parte dei suoi motivi d'impugnazione, la ricorrente dev'essere condannata alle proprie spese nonché ai due terzi di quelle sostenute dalla Commissione relativamente al presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-317/94, Weig/Commissione, è annullato.

2)    L'importo dell'ammenda irrogata alla Moritz J. Weig GmbH & Co. KG dall'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino), è fissato in 1 900 000 EUR.

3)    Il ricorso è respinto per il resto.

4)    La Moritz J. Weig GmbH & Co. KG è condannata alle proprie spese nonché a due terzi di quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al presente grado di giudizio.

5)    La Commissione delle Comunità europee sopporterà un terzo delle proprie spese relative al presente grado di giudizio.

La Pergola

Wathelet
Edward

Jann

Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

A. La Pergola


1: Lingua processuale: il tedesco.