Language of document : ECLI:EU:C:2000:628

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 novembre 2000 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Motivazione - Principio della parità di trattamento - Spese»

Nel procedimento C-282/98 P,

Enso Española SA, con sede in Castellbisbal (Spagna), rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras, del foro di Barcellona, ed E. Contreras Ynzenga, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Belgio presso lo studio dell'avv. Cuatrecasas, avenue d'Auderghem, 78, 1040 Bruxelles,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998, nella causa T-348/94, Enso Española/Commissione (Racc. pag. II-1875),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori R. Lyal ed E. Gippini Fournier, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 1998, la Enso Española SA ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-348/94, Enso Española/Commissione (Racc. pag. II-1875; in prosieguo: la «sentenzaimpugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), respingendo il ricorso per i restanti capi.

Fatti

2.
    Con tale decisione, la Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori, fornitori di cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3.
    Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla British Printing Industries Federation, organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito, e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della Commissione, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

4.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito alle richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la Commissione a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente.

5.
    In esito a tale procedimento, la Commissione aveva adottato la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xviii) Enso Española SA, un'ammenda di 1 750 000 ECU;

(...)».

6.
    Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue:

«13    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato ”Product Group Paperboard” (in prosieguo: il ”PG Paperboard”), costituito da diversi gruppi o comitati.

14    Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un ”Presidents Working Group” (in prosieguo: il ”PWG”), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

15    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

16    Il PWG riferiva alla ”President Conference” (in prosieguo: la ”PC”), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

17    Alla fine del 1987 veniva istituito il ”Joint Marketing Committee” (in prosieguo: il ”JMC”). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

18    Infine, l'”Economic Committee” (in prosieguo: il ”COE”) esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

19    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

20    La ricorrente, la Enso Española SA (in prosieguo: la ”Enso Española”), ex Tampella Española SA, ha preso parte, secondo la decisione, ad alcune riunionidel JMC (tra il febbraio 1989 e l'aprile 1991), della PC (dal maggio 1988 al maggio 1989) e del COE (dal febbraio 1987 al maggio 1989)».

7.
    Sedici imprese, tra le altre diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, nonché quattro imprese finlandesi facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, proponevano ricorsi contro la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, da T-308/94 a T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-352/94 e T-354/94, nonché cause riunite da T-339/94 a T-342/94).

Sentenza impugnata

8.
    Con riferimento alla domanda di annullamento della decisione, il Tribunale ha annullato, nei confronti della ricorrente, l'art. 1 della detta decisione nella parte in cui constata che la ricorrente ha partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato durante il periodo compreso tra il marzo 1988 e il febbraio 1989, e l'art. 1, ottavo trattino, di questa stessa decisione, secondo cui l'accordo e la pratica concordata ai quali essa ha partecipato hanno avuto per oggetto il «mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)», nel periodo compreso tra il marzo 1989 e l'aprile 1991.

9.
    Il Tribunale ha respinto il ricorso per il resto.

10.
    La ricorrente aveva peraltro formulato dinanzi al Tribunale sei motivi attinenti alla fissazione dell'ammenda. L'impugnazione verte, per l'appunto, sulla motivazione della sentenza impugnata nella parte riferentesi a tale capo della domanda. Tenuto conto dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione stessa, saranno richiamate qui di seguito le sole parti della sentenza con le quali il Tribunale ha preso posizione sulle censure relative alla violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) e del principio della parità di trattamento, con particolare riguardo all'omessa considerazione della svalutazione della peseta spagnola.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato

11.
    La ricorrente contestava in sostanza alla Commissione il fatto di non aver indicato né l'esercizio di riferimento preso in considerazione per applicare la percentuale del fatturato, né la percentuale del fatturato presa in considerazione come tasso base prima di tener conto delle circostanze attenuanti e aggravanti, e neppure il fatturato preso in considerazione. Essa riteneva del pari che la mera enumerazione delle circostanze di cui la Commissione asseriva di aver tenuto conto per determinare l'importo delle ammende non costituisse una motivazione sufficiente.

12.
    Il Tribunale ha così statuito al riguardo:

«109    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suosindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51). Benché, a norma dell'art. 190 del Trattato, la Commissione debba menzionare gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica della decisione, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarla, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto sollevati durante il procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenza Van Landewyck e a./Commissione, citata, punto 66).

(...)

244    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/92 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

245    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

246    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese ”capofila” dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di ”membri ordinari” dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, leprincipali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

247    Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le ”capofila” dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

248    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

249    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come ”capofila” e a quelle considerate come ”membri ordinari” non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

250    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264). Del pari, il punto 168 del preambolo, che va inteso alla luce delle considerazioni generali sulle ammende figuranti al punto 167, contiene una sufficiente indicazione degli elementi di valutazione presi in considerazione per determinare il livello generale delle ammende.

251    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alleimprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

252    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).

253    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, Tréfilunion/Commissione, citata (punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

254    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vihanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

255    Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 253, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

256    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto».

Sul motivo relativo all'omessa considerazione della svalutazione della peseta spagnola

13.
    La ricorrente sosteneva che il fatto di non aver tenuto conto, esprimendo in ECU le ammende, degli effetti delle svalutazioni subite da alcune monete europee, nella specie la peseta spagnola, tra il gennaio 1991 e il luglio 1994, costituiva una discriminazione operata tra soggetti che versano nella medesima situazione.

14.
    Il Tribunale ha così statuito al riguardo:

«334    L'art. 4 della decisione stabilisce che le ammende inflitte devono essere versate in ECU.

335    Occorre rilevare che nulla impedisce alla Commissione di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU, unità monetaria convertibile in moneta nazionale. Ciò consente peraltro alle imprese di porre più agevolmente a confronto gli importi delle ammende inflitte. Per di più, la possibilità di convertire l'ECU nella moneta nazionale differenzia tale unità monetaria dall'”unità di conto” di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in relazione alla quale la Corte aveva espressamente stabilito che, non trattandosi di una moneta di pagamento, essa implicava necessariamente la determinazione dell'ammenda in moneta nazionale (sentenza Société anonyme générale sucrière e a./Commissione, citata, punto 15).

336    Quanto alla legittimità del metodo della Commissione, consistente nel convertire in ECU il fatturato di riferimento delle imprese applicando il tasso di cambio medio di quello stesso anno (1990), le censure formulate dalla ricorrente non possono essere condivise.

337    Innanzi tutto, la Commissione deve di regola utilizzare un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per averpartecipato ad una stessa infrazione (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 122).

338    Per poter, poi, stabilire un confronto tra i diversi dati di fatturato comunicati, espressi nelle rispettive monete nazionali delle imprese coinvolte, la Commissione deve convertire tali dati in un'unica e medesima unità monetaria. Poiché il valore dell'ECU è determinato in funzione del valore della moneta nazionale di ogni Stato membro, la Commissione ha correttamente convertito in ECU il fatturato di ciascuna impresa.

339    Altrettanto correttamente essa si è basata sul fatturato dell'anno di riferimento (1990) ed ha convertito questo dato in ECU utilizzando i tassi di cambio medi dello stesso anno. Da un lato, la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo di infrazione stabilito, ha consentito alla Commissione di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 120 e 121). Dall'altro, la presa in considerazione, ai fini della conversione in ECU dei dati di fatturato di cui trattasi, dei tassi di cambio medi dell'anno di riferimento stabilito ha consentito alla Commissione di evitare che eventuali fluttuazioni monetarie intervenute dopo la cessazione dell'infrazione possano incidere sulla valutazione delle dimensioni e della potenza economica relative delle imprese nonché sull'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e, quindi, sulla valutazione della gravità dell'infrazione. La valutazione della gravità dell'infrazione deve infatti riguardare la realtà economica come si presentava all'epoca in cui è stata commessa la detta infrazione.

340    Di conseguenza, l'argomento secondo cui il dato di fatturato dell'anno di riferimento avrebbe dovuto essere convertito in ECU in base al tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione non può essere accolto. Il metodo di calcolo dell'ammenda che consiste nell'utilizzare il tasso di cambio medio dell'anno di riferimento consente di evitare gli effetti aleatori delle alterazioni dei valori reali delle monete nazionali che potevano intervenire e che sono effettivamente intervenute nel caso di specie nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento e l'anno di adozione della decisione. Se tale metodo può comportare che una data impresa si trovi a dover pagare un importo, espresso in moneta nazionale, nominalmente superiore o inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare nell'ipotesi in cui fosse stato applicato il tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione, ciò non è altro che la conseguenza logica delle fluttuazioni dei valori reali delle diverse monete nazionali.

341    Va inoltre rilevato che numerose imprese destinatarie della decisione possiedono stabilimenti in più di un paese (v. punti 7, 8 e 11 del preambolodella decisione). Per di più, le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma la loro attività in più di uno Stato membro, avvalendosi di sedi locali. Esse operano conseguentemente in varie valute nazionali. La ricorrente stessa realizza oltre un terzo del suo fatturato sui mercati di esportazione. Ora, quando una decisione come quella controversa sanziona violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato e le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma le loro attività in numerosi Stati membri, il fatturato dell'anno di riferimento, convertito in ECU al tasso di cambio medio applicato nel corso di quello stesso anno, è costituito dalla somma dei fatturati realizzati in ciascuno dei paesi in cui opera l'impresa. Esso riflette quindi perfettamente la realtà della situazione economica delle imprese considerate durante l'anno di riferimento».

15.
    Il Tribunale ha pertanto respinto il motivo.

16.
    Infine, dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva concluso per la condanna della Commissione alle spese, includendovi spese ed interessi connessi alla costituzione di una garanzia bancaria o al pagamento eventuale dell'ammenda.

17.
    Tuttavia, al punto 370 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, tenuto conto di una giurisprudenza consolidata, «le spese sostenute per la costituzione di una garanzia bancaria per evitare l'esecuzione forzata della decisione non costituiscono spese sostenute per la causa, ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura (v. ordinanza della Corte 20 novembre 1987, causa 183/83, Krupp/Commissione, Racc. pag. 4611, punto 10, e sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 101). Analogo rilievo vale per le spese sostenute per l'eventuale pagamento dell'ammenda».

18.
    In conclusione, il Tribunale ha così dichiarato e statuito:

«1)    L'art. 1 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino), è annullato, nei confronti della ricorrente, nella parte in cui la data d'inizio dell'infrazione contestatale è stata fissata ad un periodo anteriore al mese di febbraio 1989.

2)    L'art. 1, ottavo trattino, della decisione 94/601 è annullato nei confronti della ricorrente.

3)    L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione 94/601 è fissato a 1 200 000 ECU.

4)    Il ricorso è respinto per il resto.

5)    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese».

Impugnazione

19.
    Con l'odierno ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e della decisione, nonché la soppressione o quanto meno la riduzione dell'ammenda che le è stata irrogata.

20.
    La ricorrente deduce, a sostegno della propria impugnazione, tre motivi relativi all'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 190 del Trattato, alla violazione del divieto di discriminazioni ed alla motivazione contraddittoria.

Sul primo motivo

21.
    Con il primo motivo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver commesso un errore di diritto astenendosi dal pronunciarsi nel senso che la decisione era insufficientemente motivata e dall'annullarla in base a tale motivo, pur avendo esso dichiarato, al punto 272 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva tralasciato di menzionare nella decisione gli elementi di cui aveva sistematicamente tenuto conto in sede di fissazione del quantum delle ammende.

22.
    La ricorrente aggiunge che tali dati, secondo una giurisprudenza costante richiamata dal Tribunale al punto 252 della sentenza impugnata, dovevano figurare nel testo stesso della decisione, senza che spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione alla stampa o nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale potessero, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione. Ebbene, il Tribunale avrebbe per l'appunto affermato, nello stesso punto 252, che la Commissione aveva riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi in questione.

23.
    Il Tribunale non poteva conseguentemente tener conto del fatto «che la Commissione si (era) mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende» (punto 255 della sentenza impugnata). Inoltre, il fatto che il Tribunale abbia dovuto richiedere alla Commissione chiarimenti in ordine al calcolo dell'ammenda proverebbe che la motivazione contenuta nella decisione era insufficiente in quanto non permetteva al Tribunale di esercitare il proprio sindacato. Ad esempio, soltanto nel momento in cui ha ricevuto le precisazioni fornite dalla Commissione la ricorrente avrebbe potuto verificare l'esistenza di un errore nell'imputazione della durata dell'infrazione, errore del quale non sarebbe potuta venire a conoscenza se non avesse esperito un ricorso.

24.
    La ricorrente contesta inoltre al Tribunale il fatto di essersi basato sulla circostanza che la motivazione della decisione era analoga a quella contenuta in altre decisioni anteriori della Commissione, riferentisi ad infrazioni analoghe, e che, fino alle sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063), Société métallurgique de Normandie/Commissione e Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, citate dianzi (in prosieguo: le «sentenze reti elettrosaldate»), non erano state censurate dal Tribunale (v. punto 253 della sentenza impugnata). Secondo la ricorrente, la coerenza e l'adeguatezza della motivazione di unatto vanno analizzate in modo obiettivo mediante l'accertamento caso per caso del punto se tale motivazione abbia consentito alle parti di conoscere le ragioni dell'adozione dell'atto e al Tribunale di esercitare il proprio sindacato di legittimità. Il Tribunale non poteva pertanto, nel caso di specie, una volta che aveva preso atto dell'insufficienza della motivazione, rimettere alla Commissione un termine perché potesse modificare la sua prassi in avvenire, a scapito delle imprese alle quali erano state irrogate ammende.

25.
    Infine, la ricorrente sottolinea la natura di ordine pubblico dell'obbligo di motivazione, la cui importanza sarebbe ancora maggiore in relazione ad atti per la cui adozione le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, come in materia di diritto della concorrenza, in cui le imprese possono essere condannate a sanzioni severe.

26.
    La Commissione fa preliminarmente rilevare come la fissazione delle ammende implichi l'esercizio di un potere discrezionale, non soltanto in capo alla Commissione, allorché questa determina, in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, l'importo dell'ammenda, ma altresì in capo al Tribunale, quando, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, esso fissa l'importo che ritiene adeguato [artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17]. La Commissione aggiunge, in ordine al ruolo della Corte nell'ambito di un procedimento d'impugnazione, che non spetta a questa, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario. La Corte ha tuttavia competenza a esaminare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni di diritto poste dal complesso degli argomenti invocati dalla ricorrente diretti alla revoca o alla riduzione dell'ammenda (sentenze della Corte 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto 34, e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 31).

27.
    Ebbene, a tale riguardo, la Commissione fa valere che il Tribunale ha statuito, al punto 250 della sentenza impugnata, che i punti 169-172 del preambolo della decisione contenevano per l'appunto «un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi».

28.
    I punti 251-255 della sentenza impugnata sono, prosegue la Commissione, un'aggiunta superflua in quanto ricordano le conseguenze che discendono dalle sentenze reti elettrosaldate. La Commissione ritiene oltretutto erronea la lettura che la ricorrente compie di queste sentenze. Nelle stesse il Tribunale avrebbe, così come nella sentenza impugnata, constatato la sufficienza della motivazione della decisione della Commissione, esprimendo nel contempo l'auspicio di una maggiore trasparenza per quanto riguarda il metodo di calcolo applicato. Ciò facendo, il Tribunale non avrebbe fatto assurgere la mancanza di trasparenza a ipotesi di assenza di motivazione delladecisione. Al massimo, la posizione espressa dal Tribunale sarebbe riconducibile al principio di buona amministrazione, nel senso che, a suo giudizio, i destinatari di decisioni non dovrebbero essere posti nella necessità di esperire un procedimento dinanzi al Tribunale per essere resi edotti di tutti i dettagli del metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione. Simili considerazioni, tuttavia, non potrebbero configurare, di per sé sole, un motivo di annullamento della decisione.

29.
    E' opportuno premettere un richiamo alle varie fasi del ragionamento svolto dal Tribunale nella sua presa di posizione in ordine al motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

30.
    Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 109 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., segnatamente, oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39).

31.
    Il Tribunale ha quindi precisato, al punto 244 della sentenza impugnata, che per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

32.
    Al riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 250 della sentenza impugnata, che

«(...) interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264). Del pari, il punto 168 del preambolo, che va inteso alla luce delle considerazioni generali sulle ammende figuranti al punto 167, contiene una sufficiente indicazione degli elementi di valutazione presi in considerazione per determinare il livello generale delle ammende».

33.
    Sennonché, ai punti 251-255 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, non senza ambiguità, attenuato la portata dell'affermazione contenuta nel punto 250.

34.
    Invero, emerge dai punti 251 e 252 della sentenza impugnata che la decisione non reca l'indicazione di dati precisi di cui la Commissione ha sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle ammende, che pure essa era in grado di divulgare e che avrebbero consentito alle imprese di meglio valutare se la Commissione fosse incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e se l'importo in parola fosse giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Al punto 253 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, nelle sentenze reti elettrosaldate, si è sottolineata l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

35.
    Esso ha infine concluso, al punto 255 della sentenza impugnata, rilevando una «assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende», che era giustificata dalle circostanze particolari del caso di specie, vale a dire la divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa del procedimento e il carattere innovativo dell'interpretazione dell'art. 190 del Trattato contenuta nelle sentenze reti elettrosaldate.

36.
    Prima di esaminare, alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente, la correttezza delle valutazioni del Tribunale relative alle conseguenze sull'osservanza dell'obbligo di motivazione che potrebbero discendere dalla divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa e dal carattere innovativo delle sentenze reti elettrosaldate, occorre verificare se la Commissione fosse tenuta, per ottemperare all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato, a far figurare nella decisione, oltre agli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata dell'infrazione, un'esposizione più dettagliata circa le modalità di calcolo delle ammende.

37.
    Sul punto, va sottolineato come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, abbia competenza sotto un duplice profilo.

38.
    Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). In tale ambito, esso deve verificare l'osservanza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato, la cui violazione rende la decisione annullabile.

39.
    Per l'altro, il Tribunale ha competenza per valutare, nell'ambito della sua competenza anche di merito riconosciutale dagli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Quest'ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato.

40.
    Per quanto riguarda il controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, va ricordato che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

41.
    Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 109 e 244 della sentenza impugnata, i requisiti di forma ad substantiam che configurano l'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità dell'infrazione nonché la durata di quest'ultima. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

42.
    Orbene, il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 250 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ottemperato a tali requisiti. Si deve prendere atto, infatti, con il Tribunale, che i punti 167-172 del preambolo della decisione enunciano i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Ad esempio, il punto 167 riguarda in particolare la durata dell'infrazione; esso contiene del pari, come pure il punto 168, le considerazioni sulle quali la Commissione si è basata per valutare la gravità dell'infrazione e l'importo generale delle ammende; nel punto 169 sono contenuti gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa; il punto 170 individua le imprese da considerare «capofila» dell'intesa, sulle quali gravava una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese; infine, ai punti 171 e 172 sono tratte le conseguenze, in ordine all'importo delle ammende, della collaborazione dei vari produttori con la Commissione durante le verifiche di quest'ultima finalizzate all'accertamento dei fatti o in risposta alla comunicazione degli addebiti.

43.
    La circostanza che informazioni più precise, quali quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare la constatazione di cui al punto 250 della sentenza impugnata. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentano all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

44.
    La Commissione certo non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. Tuttavia, essa ben può accompagnare la sua decisione con una motivazione che vada oltre i requisiti ricordati nel punto 44 della presente sentenza, indicando tra l'altro i dati che, in particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l'esercizio del suo potere discrezionale nel fissare gli importi delle ammende irrogatead una pluralità di imprese che hanno partecipato, con intensità variabile, all'infrazione.

45.
    Può, invero, essere auspicabile che la Commissione faccia uso di tale facoltà per consentire alle imprese di conoscere in maniera circostanziata le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda loro irrogata. In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell'azione amministrativa e agevolare l'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell'ammenda irrogata. Sennonché tale facoltà, come ha sottolineato la Commissione, non può modificare l'ampiezza delle prescrizioni che discendono dall'obbligo di motivazione.

46.
    Conseguentemente, il Tribunale non poteva, senza eccedere la portata dell'art. 190 del Trattato, dichiarare al punto 254 della sentenza impugnata che «la Commissione (...) deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione». Né poteva, senza cadere in una motivazione contraddittoria, dopo aver constatato al punto 250 della sentenza impugnata che la decisione conteneva un'«indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi», menzionare, al punto 255 della stessa sentenza, «l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende».

47.
    Purtuttavia, l'errore di diritto così commesso dal Tribunale non è di natura tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata poiché, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente respinto, ad onta dei punti 251-255 della sentenza impugnata, il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

48.
    Dal momento che alla Commissione non incombeva, in virtù dell'obbligo di motivazione, d'indicare nella propria decisione i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende, non occorre esaminare le diverse censure della ricorrente che muovono da questa erronea premessa.

49.
    Il primo motivo va pertanto respinto.

Sul secondo motivo

50.
    Con il secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale il mancato accoglimento del motivo relativo alla violazione, ad opera della Commissione, del principio della parità di trattamento per via dell'omessa considerazione degli effetti della svalutazione della peseta nell'ambito della fissazione dell'ammenda che le è stata irrogata.

51.
    In primo luogo, la ricorrente ritiene erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui l'utilizzazione dell'ECU consentirebbe alle imprese di raffrontare più agevolmente gli importi delle ammende inflitte, nonché i diversi dati di fatturato comunicati (v. punti335 e 338 della sentenza impugnata), laddove l'unico raffronto pertinente sarebbe quello relativo alle percentuali applicate sui fatturati.

52.
    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che, a causa dell'utilizzo del tasso di cambio relativo al 1990, e poiché l'anno di riferimento preso in considerazione era l'ultimo anno completo del periodo interessato dall'infrazione, essa abbia subito una discriminazione rispetto ad altre imprese coinvolte nell'infrazione, in conseguenza della svalutazione subita dalla peseta tra il 1990 e il 1994.

53.
    In terzo luogo, la ricorrente respinge l'affermazione del Tribunale secondo cui essa avrebbe realizzato oltre un terzo del suo fatturato sui mercati di esportazione, con la conseguenza che il fatturato dell'anno di riferimento, convertito in ECU al tasso di cambio medio applicato nel corso di quello stesso anno, sarebbe stato costituito dalla somma dei fatturati realizzati in ciascuno dei paesi in cui l'impresa ha operato e, di conseguenza, rifletterebbe perfettamente la realtà della situazione economica delle imprese considerate durante l'anno di riferimento (v. punto 341 della sentenza impugnata).

54.
    Secondo la ricorrente, tale metodo di calcolo ha fatto sì che essa abbia dovuto versare un'ammenda superiore alle risorse espresse in moneta svalutata, tenuto conto che il suo fatturato era inferiore a quello che essa deteneva prima delle svalutazioni intervenute successivamente, una conseguenza questa che sarebbe incompatibile con il divieto di discriminazioni. In ogni caso, supponendo anche che il Tribunale potesse includere nel computo il predetto terzo del fatturato relativo ai mercati d'esportazione, esso avrebbe dovuto applicare un correttivo ai restanti due terzi, in modo da evitare che le svalutazioni avessero ripercussioni sull'ammenda.

55.
    La Commissione ritiene che le censure mosse dalla ricorrente contro il ragionamento svolto dal Tribunale si basino su considerazioni di equità anziché di diritto. Ciò premesso, l'esprimere i fatturati e le ammende in un'unica valuta offrirebbe incontestabili vantaggi in termini di trasparenza e comparabilità, segnatamente per quanto riguarda le dimensioni economiche delle imprese interessate, e difficilmente potrebbe supporsi che sia all'uopo utilizzabile un riferimento diverso dall'ECU.

56.
    La Commissione rinvia al punto 340 della sentenza impugnata, nel quale sarebbe esposta per intero la motivazione in base alla quale respingere il motivo relativo alla violazione del principio di uguaglianza. Le altre considerazioni contenute nei punti 335-341 della sentenza impugnata, a prescindere dall'interesse che potrebbero presentare, avrebbero carattere superfluo.

57.
    Sul punto, si deve prendere atto che, nei punti 335-341 testé richiamati, il Tribunale ha esaurientemente motivato la sua conclusione secondo la quale andavano respinte le censure formulate dalla ricorrente nei confronti sia dell'utilizzazione dell'ECU per la fissazione dell'importo delle ammende sia del metodo di conversione in ECU del fatturato di riferimento delle imprese al tasso di cambio medio di questo stesso annoe, in particolare, la censura relativa alla violazione del principio della parità di trattamento.

58.
    Non può quindi rimproverarsi alla Commissione l'aver applicato un unico e medesimo metodo di calcolo delle ammende irrogate alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una medesima infrazione, metodo che le ha consentito di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa in funzione della realtà economica come si presentava all'epoca in cui quest'ultima è stata commessa.

59.
    Infine, con particolare riguardo alle fluttuazioni monetarie, si tratta di un'alea che può generare vantaggi oppure svantaggi, alla quale le imprese devono abitualmente far fronte nell'ambito delle loro attività commerciali e la cui esistenza in quanto tale non è idonea a rendere inadeguato l'importo di un'ammenda legittimamente fissato in funzione della gravità dell'infrazione e del fatturato realizzato nel corso dell'anno di riferimento. Ad ogni buon conto, l'importo massimo dell'ammenda determinato ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in funzione del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione costituisce un limite alle eventuali conseguenze pregiudizievoli delle fluttuazioni monetarie

60.
    Occorre pertanto respingere il secondo motivo.

Sul terzo motivo

61.
    Con il terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale l'omessa condanna della Commissione al pagamento delle spese e degli interessi connessi alla costituzione della garanzia bancaria o al pagamento dell'ammenda e l'aver statuito che gli interessi cominciavano a decorrere solo dalla data di pronuncia della sentenza impugnata.

62.
    Come ha rilevato la Commissione, tale motivo è irricevibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, esso non soddisfa le prescrizioni dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte in quanto non fa riferimento alle disposizioni o ai principi di diritto comunitario che sarebbero stati violati dal Tribunale. In secondo luogo, esso dev'essere inteso come domanda nuova, che non può essere proposta per la prima volta nell'ambito di un'impugnazione. Dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiedeva infatti che la Commissione fosse condannata alle spese, includendo in queste ultime determinate somme in relazione alle quali il Tribunale ha correttamente respinto tale qualificazione (v. punto 370 della sentenza impugnata). Nella sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Commissione sia condannata al versamento di queste stesse somme, senza che esse vengano qualificate come spese ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale.

63.
    Discende da quanto sopra che l'impugnazione dev'essere respinta nel suo complesso.

Sulle spese

64.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Vista la domanda della Commissione in tal senso ed essendo la ricorrente rimasta soccombente in tutti i suoi motivi, quest'ultima va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    L'impugnazione è respinta.

2)    La Enso Española SA è condannata alle spese.

La Pergola
Wathelet
Edward

Jann

Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

A. La Pergola


1: Lingua processuale: lo spagnolo.