Language of document : ECLI:EU:C:2000:629

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 novembre 2000 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Ammenda - Determinazione dell'importo - Motivazione - Competenza anche di merito»

Nel procedimento C-283/98 P,

Mo och Domsjö AB, con sede in Örnsköldsvik (Svezia), rappresentata dai signori A. Woodgate e M. Smith, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998, nella causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione (Racc. pag. II-1989),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor J. Flynn, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 luglio 1998, la Mo och Domsjö AB ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione (Racc. pag. II-1989; in prosieguo: la«sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), respingendo il ricorso per i restanti capi.

Fatti

2.
    Con tale decisione, la Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori, fornitori di cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3.
    Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla British Printing Industries Federation, organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito, e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della Commissione, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

4.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito alle richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la Commissione a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente.

5.
    In esito a tale procedimento, la Commissione aveva adottato la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

Articolo 2

Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori;

    o

b)    attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;

    o

c)    attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.

Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.

Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.

Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni.

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xii) Mo Och Domsjö AB, un'ammenda di 22 750 000 di ECU;

(...)».

6.
    Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue:

«13    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato ”Product Group Paperboard” (in prosieguo: il ”PG Paperboard”), costituito da diversi gruppi o comitati.

14    Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un ”Presidents Working Group” (in prosieguo: il ”PWG”), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

15    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

16    Il PWG riferiva alla ”President Conference” (in prosieguo: la ”PC”), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

17    Alla fine del 1987 veniva istituito il ”Joint Marketing Committee” (in prosieguo: il ”JMC”). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

18    Infine, l'”Economic Committee” (in prosieguo: il ”COE”) esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

19    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

20    Nella decisione vengono esposte le ragioni per le quali l'impresa ricorrente, la Mo Och Domsjö AB (in prosieguo: la ”MoDo”), figura tra i destinatari della stessa (punti 151 e seguenti del preambolo). Vi si precisa che la Thames BoardLtd (in prosieguo: la ”TBM”), impresa produttrice di cartoncino GC, proprietaria di uno stabilimento a Workington (Regno Unito), ha preso parte alle riunioni degli organismi del PG Paperboard, ivi comprese le riunioni del PWG, sin dalla metà del 1986. Con effetto dal 1° gennaio 1988, la TBM è stata acquisita al 100% dalla AB Iggesunds Bruk (in prosieguo: la ”Iggesunds Bruk”), una consociata della Modo di cui quest'ultima deteneva una quota corrispondente ad un diritto di voto pari al 49,9%. La denominazione sociale della TBM è stata successivamente modificata in Iggesund Paperboard (Workington) Ltd.

21    Fino all'acquisizione della TBM, la Iggesunds Bruk produceva essenzialmente cartoncino SBS nonché, in misura molto ridotta, cartoncino GC. La MoDo ha acquisito il controllo al 100% della Iggesunds Bruk all'inizio del 1989, trasformandola in una divisione del gruppo denominata Iggesund Paperboard AB (in prosieguo: la ”Iggesund Paperboard”). Alcuni rappresentanti di tale divisione hanno assistito alle riunioni del PWG e del JMC. Dirigenti e impiegati dello stabilimento di Workington hanno preso parte alle riunioni del JMC».

7.
    Sedici imprese, tra le altre diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, nonché quattro imprese finlandesi facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, proponevano ricorsi contro la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, da T-308/94 a T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94 e T-354/94, nonché cause riunite da T-339/94 a T-342/94).

Sentenza impugnata

8.
    Per quanto riguarda il capo della domanda tendente all'annullamento della decisione, il Tribunale si è limitato ad annullare, nei confronti della ricorrente, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione medesima, ad eccezione dei passi seguenti:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

9.
    Il ricorso è stato respinto per il resto.

10.
    La ricorrente aveva peraltro formulato dinanzi al Tribunale otto motivi attinenti alla fissazione dell'ammenda. L'impugnazione verte, per l'appunto, sulla motivazione della sentenza impugnata nella parte riferentesi a tale capo della domanda. Tenuto conto dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione stessa, saranno richiamate qui di seguito le sole parti della sentenza impugnata con le quali il Tribunale ha preso posizione sulle censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende, all'errata valutazione della relazione della London Economics (in prosieguo: la «relazione LE») e al livello sproporzionato dell'ammenda irrogata.

Sul motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende

11.
    La ricorrente contestava in sostanza alla Commissione di non aver illustrato nella decisione la base di calcolo delle ammende.

12.
    Al riguardo, il Tribunale ha statuito come segue:

«266    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza Van Megen Sports/Commissione, citata, punto 51).

267    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

268    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserleimposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

269    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese ”capofila” dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di ”membri ordinari” dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

270    Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

271    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

272    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come ”capofila” e a quelle considerate come ”membri ordinari” non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

273    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).

274    In secondo luogo, nel valutare la gravità di un'infrazione per determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione deve, in particolare, adoperarsi affinché la sua azione abbia un carattere di dissuasione, poiché il diritto comunitario le impone di seguire una politica generale mirante ad orientare, nel senso dei principi fissati dal Trattato, il comportamento delle imprese (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 105 e 106). Ne consegue che il carattere dissuasivo della sua azione è inerente all'esercizio del suo potere di infliggere ammende, cosicché la Commissione non era tenuta a ricordare specificamente quest'obiettivo nella decisione.

275    In terzo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

276    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).

277    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

278    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

279    Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 277, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte. Infine, la ricorrente non ha dimostrato che le sarebbe stato impedito di far valere utilmente i suoi diritti di difesa.

280    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto».

Sul motivo relativo all'errata valutazione della relazione LE

13.
    La ricorrente contestava l'assunto secondo cui l'intesa avrebbe «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi» (punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione). Essa faceva in sostanza valere che il solo elemento di prova in possesso della Commissione, per quanto riguardava gli effetti sui prezzi di transazione degli annunci di aumento dei prezzi, sarebbe stato la relazione LE, in cui venivavalutato il complesso degli elementi atti ad incidere sui prezzi di transazione in un mercato soggetto alla concorrenza, quali le caratteristiche della domanda e i costi di produzione. Ora, in tale relazione, sarebbe stata tratta la conclusione che i prezzi di transazione non si discostavano da quelli che sarebbero risultati dal gioco della concorrenza. La Commissione si sarebbe concentrata sugli annunci di aumento dei prezzi tralasciando i reali elementi che spiegavano l'aumento dei prezzi di transazione e non avrebbe adeguatamente considerato le trattative individuali con i clienti. Inoltre, la ricorrente rilevava che la decisione conteneva alcuni errori nella descrizione dell'evoluzione dei prezzi di transazione.

14.
    Sul punto, il Tribunale ha statuito come segue:

«292    Ai sensi del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva ”riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi”. E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.

293    Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi. Infatti, come ha sottolineato anche la ricorrente, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi consente di valutare, in termini generali, il successo conseguito dall'intesa, in quanto le collusioni sugli arresti degli impianti e sulle quote di mercato perseguivano l'obiettivo di garantire il successo delle iniziative concordate in materia di prezzi.

294    Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti complessivi. Di conseguenza, anche se i dati individuali forniti dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti dimostrassero, come essa sostiene, che la collusione sui prezzi ha prodotto nei suoi confronti soltanto effetti minori rispetto a quelli constatati sul mercato europeo del cartoncino, considerato nel suo complesso, dati individuali del genere non sono sufficienti, da soli, per inficiare la valutazione della Commissione.

295    Del pari, non si può censurare la Commissione, alla luce di queste considerazioni, per non aver specificamente esaminato gli effetti della collusione sui prezzi per quanto riguarda il cartoncino SBS, dal momento che le vendite di questa qualità di cartoncino rappresentano meno del 10% delle vendite complessive per i tre tipi di cartoncino oggetto della decisione (v. punto 5, quinto comma, del preambolo).

296    Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.

297    Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione). Su tal punto, la ricorrente si contraddice negando che i prezzi annunciati abbiano rappresentato un prezzo di riferimento per il mercato pur ammettendo che si teneva conto di questi prezzi per negoziare i prezzi di transazione con i clienti.

298    Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che ”i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti” (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi, e che ”l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato” (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti nella relazione LE, essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, una ”stretta relazione lineare” tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: ”Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989” (punto 115, secondo comma, del preambolo).

299    Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.

300    Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione deiprezzi del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori, tra cui la ricorrente.

301    Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una ”stretta relazione lineare”. Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: ”Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991” (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).

302    Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione, in particolare ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della ”stretta relazione lineare” da essa addotta.

303    In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene ”inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun effetto sui livelli effettivi delle quotazioni” (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.

304    Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influitol'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.

305    Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.

306    Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

307    Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione accertata nel caso di specie (v. infra, punto 358)».

Sul motivo relativo al livello sproporzionato dell'ammenda

15.
    La ricorrente sottolineava come il membro della Commissione responsabile della politica di concorrenza avesse dichiarato, nel corso della sua conferenza stampa del 13 luglio 1994, che le ammende irrogate erano vicine al limite imposto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Tuttavia, né la gravità dell'infrazione contestata, né la sua durata avrebbero potuto giustificare un livello così elevato.

16.
    In proposito, il Tribunale ha così statuito:

«352    In forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'art. 85, n. 1 del Trattato, ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. Com'è già stato ricordato, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

353    Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

    ”-    la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

    -    il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

    -    il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

    -    le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

    -    il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

    -    sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese 'seguivano‘ l'impresa leader, ecc.;

    -    il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi”.

354    Inoltre, è pacifico che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte alle imprese a seconda della qualificazione loro attribuita come ”capofila” dell'intesa o come ”membri ordinari” della stessa.

355    Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105-108, e sentenza ICI/Commissione, citata, punto 385).

356    In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.

357    In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene. A tale riguardo, nulla consente di ritenere che la Commissione abbia, contrariamente alle indicazioni contenute nel punto 167 del preambolo, tenuto conto, per determinare il livello delle ammende, di una durata dell'infrazione maggiore di quella effettivamente constatata ai termini dell'art. 1 della decisione.

358    Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione.

359    Infine, nello stabilire per il caso di specie il livello generale delle ammende, la Commissione non si è allontanata dalla sua prassi decisionale anteriore in modo tale da far sorgere a suo carico l'obbligo di motivare in termini più esaurienti la sua valutazione della gravità dell'infrazione (v., in particolare, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31).

360    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto».

17.
    Il Tribunale ha ritenuto, in conclusione, che poiché nessuno dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo era stato accolto, l'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente non andasse ridotto.

Impugnazione

18.
    Con l'odierno ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento «almeno parziale» («at least in part») della sentenza impugnata e della decisione, nonché la soppressione o quanto meno la riduzione dell'ammenda che le è stata irrogata.

19.
    A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce due motivi. Essa sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto, per un verso, nel considerare il fatto che la Commissione non aveva indicato nella decisione gli elementi di cui aveva sistematicamente tenuto conto nel fissare l'importo dell'ammenda da irrogare alla ricorrente come non costitutivo di una violazione dell'obbligo di motivazione, idonea a giustificare l'annullamento totale o parziale dell'ammenda, e, per l'altro, nel considerare la sua stessa conclusione secondo cui la Commissione non aveva provato tutti gli asseriti effetti dell'infrazione come priva d'incidenza apprezzabile sulla sua valutazione della gravità dell'infrazione e, quindi, insuscettibile di comportare una riduzione dell'ammenda.

Sulla ricevibilità dell'impugnazione

20.
    La Commissione eccepisce l'irricevibilità del presente ricorso adducendo due motivi.

21.
    In primo luogo, essa ritiene che il ricorso andrebbe dichiarato irricevibile in quanto è diretto all'annullamento in toto della sentenza impugnata, mentre nel suo atto d'impugnazione la ricorrente contesterebbe unicamente i punti della sentenza impugnata relativi alla determinazione del livello dell'ammenda.

22.
    Pur essendo vero che gli argomenti della ricorrente riguardano unicamente il livello dell'ammenda, risulta dall'atto d'impugnazione che la ricorrente ha chiesto l'annullamento «almeno parziale» della sentenza impugnata. Ciò posto, il ricorso non deve intendersi come diretto all'annullamento in toto della sentenza impugnata.

23.
    In secondo luogo, la Commissione contesta la ricevibilità del secondo motivo della ricorrente, relativo al fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto non riducendo l'importo dell'ammenda pur essendosi convinto che la Commissione non aveva provato per intero gli effetti dell'infrazione. Secondo la Commissione, discende in modo univoco dalla giurisprudenza della Corte che, nell'ambito di un procedimento d'impugnazione, non spetta a questa pronunciarsi sulla valutazione del Tribunale che statuisca, nell'esercizio della propria competenza anche di merito, sul livello adeguato di un'ammenda.

24.
    E' sufficiente ricordare, al riguardo, che pur non spettando alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (sentenza 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto 34), la Corte ha tuttavia competenza a esaminare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni di diritto poste dal complesso degli argomenti invocati dalla ricorrente diretti alla revoca o alla riduzione dell'ammenda (sentenza 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 31).

25.
    La seconda eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione va quindi anch'essa respinta.

Sul primo motivo

26.
    Con il primo motivo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver commesso un errore di diritto astenendosi dal pronunciarsi nel senso che la decisione era insufficientemente motivata e dall'annullarla in base a tale motivo, pur avendo esso dichiarato, al punto 272 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva tralasciato di menzionarenella decisione gli elementi di cui aveva sistematicamente tenuto conto in sede di fissazione del quantum delle ammende.

27.
    La ricorrente aggiunge che tali dati, secondo una giurisprudenza costante richiamata dal Tribunale al punto 276 della sentenza impugnata, dovevano figurare nel testo stesso della decisione, senza che spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione alla stampa o nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale potessero, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione. Ebbene, il Tribunale avrebbe per l'appunto affermato, nello stesso punto 276, che la Commissione aveva riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi in questione. Ciò premesso, il Tribunale non avrebbe potuto tener conto del fatto «che la Commissione si era mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende» (punto 279 della sentenza impugnata).

28.
    La ricorrente contesta del pari al Tribunale l'aver limitato nel tempo l'interpretazione da esso fornita, in tema di fissazione delle ammende, delle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) nelle sentenze Tréfilunion/Commissione, Société métallurgique de Normandie/Commissione e Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, richiamate in precedenza (in prosieguo: le «sentenze reti elettrosaldate»), citate al punto 277 della sentenza impugnata, mentre la Corte ha costantemente affermato che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario da essa fornita chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata, salva decisione contraria figurante nella sentenza interpretativa, dal momento della sua entrata in vigore.

29.
    Infine, la ricorrente argomenta che l'affermazione del Tribunale, al punto 279, in fine, della sentenza impugnata, secondo cui essa «non ha dimostrato che le sarebbe stato impedito di far valere utilmente i suoi diritti della difesa», è priva di pertinenza poiché l'obbligo di motivazione è un requisito di forma ad substantiam direttamente prescritto dall'art. 190 del Trattato. La ricorrente non sarebbe quindi stata tenuta a dimostrare che la carenza di motivazione le avesse arrecato un danno diretto.

30.
    Secondo la Commissione, il Tribunale, al punto 273 della sentenza impugnata, ha statuito che i punti 169-172 del preambolo della decisione contenevano «un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi».

31.
    I punti 274-279 della sentenza impugnata sono, prosegue la Commissione, un'aggiunta superflua in quanto ricordano la necessità di attribuire carattere dissuasivo all'importo dell'ammenda (punto 274) nonché le conseguenze delle sentenze reti elettrosaldate (punti 275-279). La Commissione ritiene oltretutto erronea la lettura che la ricorrente compie di queste sentenze. Nelle stesse il Tribunale avrebbe, così come nella sentenza impugnata, constatato la sufficienza della motivazione della decisione della Commissione, esprimendo nel contempo l'auspicio di una maggiore trasparenza per quanto riguarda il metodo di calcolo applicato. Ciò facendo, il Tribunale non avrebbefatto assurgere la mancanza di trasparenza a ipotesi di assenza di motivazione della decisione. Al massimo, la posizione espressa dal Tribunale sarebbe riconducibile al principio di buona amministrazione, nel senso che, a suo giudizio, i destinatari di decisioni non dovrebbero essere posti nella necessità di esperire un procedimento dinanzi al Tribunale per essere resi edotti di tutti i dettagli del metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione. Simili considerazioni, tuttavia, non potrebbero configurare, di per sé sole, un motivo di annullamento della decisione.

32.
    E' opportuno premettere un richiamo alle varie fasi del ragionamento svolto dal Tribunale nella sua presa di posizione in ordine al motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

33.
    Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 266 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., segnatamente, oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39).

34.
    Il Tribunale ha quindi precisato, al punto 267 della sentenza impugnata, che per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

35.
    Al riguardo, il Tribunale ha statuito, al punto 273 della sentenza impugnata, che

«i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi».

36.
    Sennonché, ai punti 275-279 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, non senza ambiguità, attenuato la portata dell'affermazione contenuta nel punto 273.

37.
    Invero, emerge dai punti 275 e 276 della sentenza impugnata che la decisione non reca l'indicazione di dati precisi di cui la Commissione ha sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle ammende, che pure essa era in grado di divulgare e che avrebbero consentito alle imprese di meglio valutare se la Commissione fosse incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e se l'importo in parola fosse giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Al punto 277 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, nelle sentenze reti elettrosaldate, si è sottolineata l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

38.
    Esso ha infine concluso, al punto 279 della sentenza impugnata, rilevando una «assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende», che era giustificata dalle circostanze particolari del caso di specie, vale a dire la divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa del procedimento e il carattere innovativo dell'interpretazione dell'art. 190 del Trattato contenuta nelle sentenze reti elettrosaldate.

39.
    Prima di esaminare, alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente, la correttezza delle valutazioni del Tribunale relative alle conseguenze sull'osservanza dell'obbligo di motivazione che potrebbero discendere dalla divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa e dal carattere innovativo delle sentenze reti elettrosaldate, occorre verificare se la Commissione fosse tenuta, per ottemperare all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato, a far figurare nella decisione, oltre agli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata dell'infrazione, un'esposizione più dettagliata circa le modalità di calcolo delle ammende.

40.
    Sul punto, va sottolineato come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, abbia competenza sotto un duplice profilo.

41.
    Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). In tale ambito, esso deve verificare l'osservanza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato, la cui violazione rende la decisione annullabile.

42.
    Per l'altro, il Tribunale ha competenza per valutare, nell'ambito della sua competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Quest'ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato.

43.
    Per quanto riguarda il controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, va ricordato che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Perdeterminare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

44.
    Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 266 e 267 della sentenza impugnata, i requisiti di forma ad substantiam che configurano l'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità dell'infrazione nonché la durata di quest'ultima. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

45.
    Orbene, il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 273 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ottemperato a tali requisiti. Si deve prendere atto, infatti, con il Tribunale, che i punti 167-172 del preambolo della decisione enunciano i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Ad esempio, il punto 167 riguarda in particolare la durata dell'infrazione; esso contiene del pari, come pure il punto 168, le considerazioni sulle quali la Commissione si è basata per valutare la gravità dell'infrazione e l'importo generale delle ammende; nel punto 169 sono contenuti gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa; il punto 170 individua le imprese da considerare «capofila» dell'intesa, sulle quali gravava una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese; infine, ai punti 171 e 172 sono tratte le conseguenze, in ordine all'importo delle ammende, della collaborazione dei vari produttori con la Commissione durante le verifiche di quest'ultima finalizzate all'accertamento dei fatti o in risposta alla comunicazione degli addebiti.

46.
    La circostanza che informazioni più precise, quali quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare la constatazione di cui al punto 273 della sentenza impugnata. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentano all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

47.
    La Commissione certo non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. Tuttavia, essa ben può accompagnare la sua decisione con una motivazione che vada oltre i requisiti ricordati nel punto 44 della presente sentenza, indicando tra l'altro i dati che, in particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l'esercizio del suo potere discrezionale nel fissare gli importi delle ammende irrogate ad una pluralità di imprese che hanno partecipato, con intensità variabile, all'infrazione.

48.
    Può, invero, essere auspicabile che la Commissione faccia uso di tale facoltà per consentire alle imprese di conoscere in maniera circostanziata le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda loro irrogata. In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell'azione amministrativa e agevolare l'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell'ammenda irrogata. Sennonché tale facoltà, come ha sottolineato la Commissione, non può modificare l'ampiezza delle prescrizioni che discendono dall'obbligo di motivazione.

49.
    Conseguentemente, il Tribunale non poteva, senza eccedere la portata dell'art. 190 del Trattato, dichiarare al punto 278 della sentenza impugnata che «la Commissione (...) deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione». Né poteva, senza cadere in una motivazione contraddittoria, dopo aver constatato al punto 273 della sentenza impugnata che la decisione conteneva un'«indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi», menzionare, al punto 279 della stessa sentenza, «l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende».

50.
    Purtuttavia, l'errore di diritto così commesso dal Tribunale non è di natura tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata poiché, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente respinto, ad onta dei punti 275-279 della sentenza impugnata, il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

51.
    Dal momento che alla Commissione non incombeva, in virtù dell'obbligo di motivazione, d'indicare nella propria decisione i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende, non occorre esaminare le diverse censure della ricorrente che muovono da questa erronea premessa.

52.
    Il primo motivo va pertanto respinto.

Sul secondo motivo

53.
    Con il secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale la mancata riduzione dell'ammenda irrogata dalla Commissione, pur avendo esso accertato che la Commissione non aveva dimostrato tutti gli asseriti effetti dell'infrazione.

54.
    Secondo la ricorrente, il Tribunale ha ritenuto a torto che la mancanza di qualsiasi effetto negativo sul livello dei prezzi di transazione non potesse influire in modo apprezzabile sulla sua valutazione circa la gravità dell'infrazione e, di conseguenza, comportare una riduzione dell'ammenda (punto 358 della sentenza impugnata). Orbene, gli effetti di un'infrazione e, in particolare, l'effettivo aumento dei prezzi che ingenera direttamente un danno ai consumatori rivestirebbero la massima importanza per risalire alla gravità dell'infrazione stessa e poter quindi determinare il quantum dell'ammenda.

55.
    La ricorrente ritiene che irrogare una sanzione di pari entità per un'infrazione meno grave di quanto abbia affermato la Commissione costituisca una violazione del disposto del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento. La ricorrente aggiunge che, nella fattispecie, il Tribunale ha optato per arrogare a sé stesso il ruolo politico della Commissione nella valutazione dell'importo delle ammende, senza indicare i motivi per i quali riteneva necessario ricorrere a una misura così eccezionale.

56.
    La Commissione ribatte che il Tribunale aveva la facoltà, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, di farsi una propria opinione sull'importo adeguato dell'ammenda. Essa precisa che, nel caso di specie, un'infrazione è stata accertata e provata e che la sua gravità non è funzione esclusivamente degli effetti da essa prodotti, bensì anche delle intenzioni dei partecipanti di controllare i mercati e di mantenere i prezzi ad un livello elevato, pur essendo specificamente a conoscenza del fatto che le misure adottate erano illecite e che correvano il rischio di farsi irrogare pesanti ammende.

57.
    Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 352, i poteri della Commissione in forza dell'art. 15, del regolamento n. 17, l'obbligo di prendere in considerazione, per la determinazione dell'importo dell'ammenda, oltre che la gravità dell'infrazione e la durata di quest'ultima, anche la giurisprudenza della Corte secondo la quale la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

58.
    Il Tribunale ha poi richiamato, al punto 353 della sentenza impugnata, le varie considerazioni espresse nella decisione per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, sulle quali esso ha infine esercitato il proprio sindacato giurisdizionale.

59.
    In proposito, il Tribunale ha statuito che la Commissione ben poteva elevare l'entità delle ammende rispetto alla sua prassi decisionale anteriore al fine di rafforzare il loro effetto di dissuasione (punto 355 della sentenza impugnata) e di tener conto dell'adozione, ad opera delle imprese interessate, di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione, circostanza che costituisce «un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione» (punto 356 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha del pari sottolineato la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 357 della sentenza impugnata).

60.
    Il Tribunale ha concluso, al punto 358 della sentenza impugnata, nel senso che, alla luce delle precedenti considerazioni, il fatto che la Commissione avesse provato soltanto in parte gli effetti della collusione sui prezzi «non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata». Sul punto, esso ha osservatoche «il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza».

61.
    Infine, al punto 359 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che,

«nello stabilire per il caso di specie il livello generale delle ammende, la Commissione non si è allontanata dalla sua prassi decisionale anteriore in modo tale da far sorgere a suo carico l'obbligo di motivare in termini più esaurienti la sua valutazione della gravità dell'infrazione».

62.
    Discende da quanto sopra che il Tribunale ha ritenuto, nell'ambito della sua competenza anche di merito, che le sue constatazioni relative agli effetti dell'infrazione non fossero idonee ad alterare la valutazione della gravità di quest'ultima, effettuata dalla Commissione stessa, o più esattamente a circoscrivere la gravità della detta infrazione così valutata. Il Tribunale ha ritenuto, alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie e del contesto nel quale l'infrazione è intervenuta, quali sono stati presi in considerazione dalla decisione e ricordati ai punti 57 e 58 della presente sentenza, nonché della portata dissuasiva delle ammende irrogate - elementi che possono anch'essi intervenire, conformemente alla giurisprudenza della Corte, nella valutazione della gravità dell'infrazione (v. sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 106; ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54, e sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata, punto 33) - che l'importo dell'ammenda non andasse ridotto.

63.
    Dal momento che la premessa dalla quale muove il secondo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe aggravato la sanzione, è erronea, il motivo stesso dev'essere respinto.

64.
    Discende da quanto sopra che l'impugnazione dev'essere respinta nel suo complesso.

Sulle spese

65.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese e la ricorrente è rimasta soccombente in toto, quest'ultima va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La Mo och Domsjö AB è condannata alle spese.

La Pergola
Wathelet
Edward

Jann

Sévon

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

A. La Pergola


1: Lingua processuale: l'inglese.