Language of document : ECLI:EU:C:2000:630

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 novembre 2000 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Ammenda - Motivazione - Imputabilità del comportamento illecito»

Nel procedimento C-286/98 P,

Stora Kopparbergs Bergslags AB, con sede in Falun (Svezia), con gli avv.ti A. Riesenkampff e S. Lehr, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. R. Faltz, 6, rue Heinrich Heine,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998, nella causa T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. II-2111),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori J. Currall, consigliere giuridico, e R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D. A. O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 luglio 1998, la Stora Kopparbergs Bergslags AB ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag.II-2111; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (GU L 243, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), respingendo il ricorso per i restanti capi.

Fatti

2.
    Con tale decisione, la Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori, fornitori di cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3.
    Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali presentate nel 1990 dalla British Printing Industries Federation, organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito, e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della Commissione, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

4.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito alle richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la Commissione a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente.

5.
    In esito a tale procedimento, la Commissione aveva adottato la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH& Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

Articolo 2

Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori;

    o

b)    attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;

    o

c)    attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.

Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.

Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.

Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni.

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xvii)    Stora Kopparbergs Bergslags AB, un'ammenda di 11.250.000 di ECU;

(...)».

6.
    Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue:

«9    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato ”Product Group Paperboard” (in prosieguo: il ”PG Paperboard”), costituito da diversi gruppi o comitati.

10    Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un ”Presidents Working Group” ( in prosieguo il ”PWG”), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

11    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

12    Il PWG riferiva alla ”President Conference” (in prosieguo: la ”PC”), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

13    Alla fine del 1987 veniva istituito il ”Joint Marketing Committee” (in prosieguo: il ”JMC”). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

14    Infine, l'”Economic Committee” (in prosieguo: il ”COE”) esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

15    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazionedelle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

16    La ricorrente, la Stora Kopparbergs Bergslags (in prosieguo: la ”Stora”), già proprietaria della Kopparfors, uno dei principali produttori europei di cartoncino, acquisiva nel 1990 il gruppo cartario tedesco Feldmühle-Nobel (in prosieguo: la ”FeNo”), che comprendeva lo stabilimento Feldmühle (punto 11 del preambolo della decisione). A quell'epoca, la Feldmühle deteneva già il controllo della Papeteries Béghin-Corbehem (in prosieguo: la ”CBC”).

17    Secondo la decisione, la Feldmühle, la Kopparfors e la CBC hanno preso parte all'intesa per tutto il periodo a cui si riferisce la decisione. Inoltre, la Feldmühle e la CBC avrebbero partecipato alle riunioni del PWG.

18    Gli stabilimenti già della Kopparfors e della Feldmühle sono stati successivamente integrati e costituiscono attualmente la divisione Billerud del gruppo Stora.

19    Ai termini del punto 158 del preambolo della decisione, ”Stora riconosce di essere responsabile per la partecipazione alla infrazione delle sue società controllate Feldmühle, Kopparfors e CBC sia prima che dopo la loro acquisizione da parte del gruppo”. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, a seguito della partecipazione della Feldmühle e della CBC alle riunioni del PWG, la ricorrente fosse una delle imprese ”capofila” e avesse, a tale titolo, una responsabilità specifica».

7.
    Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, nonché quattro imprese finlandesi facenti capo al gruppo imprenditoriale Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, proponevano ricorsi contro la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, da T-308/94 a T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94 e T-352/94, nonché cause riunite da T-339/94 a T-342/94).

La sentenza impugnata

Sulla domanda di annullamento della decisione

8.
    Dinanzi al Tribunale, a sostegno della propria domanda diretta all'annullamento della decisione, la ricorrente deduceva un motivo unico, nell'ambito del quale faceva valere che essa non era la destinataria appropriata di tale decisione. Essa sosteneva, in particolare, che la violazione non poteva esserle imputata, in ragione del fatto che:

-    da un lato, la responsabilità per l'illecito in questione non avrebbe potuto esserle attribuita in virtù di una sua ipotetica veste di soggetto giuridicamentesucceduto alle società che avevano commesso la violazione, dal momento che tali società erano ancora esistenti;

-    dall'altro, non sarebbero ricorsi nemmeno i presupposti perché potesse esserle imputata la responsabilità delle violazioni commesse nell'ambito del gruppo, tenuto conto della prassi decisionale della Commissione e della giurisprudenza. Infatti, nel periodo preso in esame nella decisione, la Stora non avrebbe effettivamente controllato la politica commerciale delle tre società considerate (Kopparfors, Feldmühle e CBC). La Stora ha contestato altresì la tesi della Commissione secondo cui una società capogruppo può essere ritenuta responsabile del comportamento anticoncorrenziale di una sua controllata per il solo fatto che quest'ultima le appartiene al 100%.

9.
    Sul punto, il Tribunale ha statuito quanto segue:

«78    Come precedentemente stabilito, occorre far riferimento alle informazioni individuali contenute nella comunicazione degli addebiti per valutare i motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare la decisione nei confronti della ricorrente. Risulta da tali informazioni che il comportamento delle società Kopparfors, Feldmühle e CBC è stato imputato alla ricorrente nella sua veste di capogruppo del gruppo Stora.

    79    Per giurisprudenza costante, la circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (v., in particolare, sentenza ICI/Commissione, citata, punti 132 e 133).

    80    Nel caso di specie, poiché la ricorrente non ha negato che essa poteva influire in modo determinante sulla politica commerciale della Kopparfors, è superfluo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, accertare se essa abbia effettivamente esercitato tale potere. Infatti, dal momento che la Kopparfors è controllata al 100% dalla ricorrente sin dal 1° gennaio 1987, essa si attiene necessariamente alla politica tracciata dagli stessi organi statutari che fissano la politica della società controllante (v. sentenza AEG/Commissione, citata, punto 50). In ogni caso, la ricorrente non si è avvalsa di alcun elemento di prova che potesse suffragare le sue affermazioni secondo cui la Kopparfors avrebbe esercitato la propria attività sul mercato del cartoncino come un'entità giuridica autonoma, determinando da sola gran parte della propria politica commerciale, e avrebbe avuto un proprio consiglio di amministrazione con rappresentanti esterni.

    81    Per quanto riguarda la Feldmühle e la CBC, va ricordato che, negli anni 1988 e 1989, la Feldmühle ha acquisito la totalità del pacchetto azionario della CBC,divenuta pertanto una controllata al 100% della Feldmühle. E' peraltro pacifico che, nell'aprile 1990, la ricorrente ha stipulato contratti di acquisto per il 75% circa delle azioni del gruppo FeNo a cui apparteneva la società Feldmühle, sebbene l'effettivo trasferimento delle azioni abbia avuto luogo soltanto nel settembre 1990. Infine, la ricorrente ha essa stessa affermato di aver acquisito azioni presso alcuni piccoli azionisti alla fine dell'anno 1990 e deteneva quindi il 97,84% del pacchetto azionario della FeNo.

    82    Non viene inoltre contestato dalla ricorrente il fatto che, alla data in cui essa ha acquisito la maggioranza delle azioni del gruppo FeNo, due società del detto gruppo, la Feldmühle e la CBC, partecipavano ad un'infrazione a cui la Kopparfors, controllata al 100% dalla ricorrente, prendeva anch'essa parte. Considerato che il comportamento della Kopparfors andava imputato alla ricorrente, è stato corretto da parte della Commissione sottolineare nelle informazioni individuali della comunicazione degli addebiti (...) che la ricorrente non poteva non essere a conoscenza del comportamento anticoncorrenziale della Feldmühle e della CBC.

    83    Di conseguenza, la Commissione ha giustamente imputato alla ricorrente il comportamento della Feldmühle e della CBC per il periodo anteriore e per quello successivo alla loro acquisizione da parte della ricorrente. Spettava alla ricorrente adottare, nella sua veste di capogruppo, ogni provvedimento necessario al fine di impedire la prosecuzione dell'infrazione la cui esistenza le era nota.

    84    Questa conclusione non è in alcun modo inficiata dall'argomento della ricorrente secondo cui essa non disponeva, in base alla normativa tedesca, del potere di influire in modo determinante sulla politica commerciale della Feldmühle e, pertanto, della CBC. Infatti, la ricorrente non ha mai sostenuto di aver anche soltanto tentato di porre fine all'infrazione di cui trattasi, rivolgendo per esempio un semplice invito in tal senso al consiglio di amministrazione della Feldmühle.

    85    Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la Commissione poteva legittimamente imputare alla ricorrente il comportamento delle società in questione. Questa conclusione è ulteriormente avvalorata dal comportamento adottato dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo, nell'ambito del quale essa si è presentata, per quanto riguarda le società del gruppo Stora, come l'unico interlocutore della Commissione in relazione all'infrazione in esame (v., per analogia, sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, punto 6). Infine, è giocoforza constatare che la scelta della ricorrente come destinataria della decisione è conforme ai criteri generali stabiliti dalla Commissione al punto 143 del preambolo della decisione (...), dal momento che numerose società del gruppo Stora hanno partecipato all'infrazione di cui alla decisione stessa.

    86    Ne consegue che la seconda parte del presente motivo non può essere accolta e che, pertanto, esso dev'essere respinto nel suo complesso».

10.
    Per contro, il Tribunale ha ritenuto illegittimi i divieti contenuti nell'art. 2, primo comma, lett. b) e c), della decisione, in quanto diretti ad impedire lo scambio di informazioni di natura esclusivamente statistica, che non rivestono carattere di informazioni individuali o riferibili ad un singolo, con la motivazione secondo cui tali divieti eccedono quanto necessario per ripristinare la liceità dei comportamenti accertati. Il Tibunale ha pertanto annullato l'art. 2, commi dal primo al quarto, della detta decisione, ad eccezione dei passi seguenti:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

Sulla domanda diretta all'annullamento dell'ammenda ovvero alla riduzione del relativo importo

11.
    A sostegno della propria domanda diretta all'annullamento dell'ammenda inflittale ovvero alla riduzione del relativo importo, la ricorrente deduceva dinanzi al Tribunale un motivo unico relativo alla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17. Tale motivo era articolato in cinque parti, riguardanti, rispettivamente, la violazione dell'obbligo di motivazione dell'importo delle ammende, il fatto che la ricorrente non avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una «capofila» dell'intesa, l'errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione in ordine agli effetti dell'intesa, il fatto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, come circostanza attenuante, il programma di allineamento attuato dalla ricorrente e, infine, il fatto che la Commissione si sarebbe basata, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, su «considerazioni estranee».

12.
    Tali doglianze venivano respinte dal Tribunale. Tenuto conto dei motivi di impugnazione proposti, occorre limitare l'esposizione della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alle parti prima, seconda e quinta del motivo dedotto dalla Stora in primo grado.

Sulla prima parte del motivo, riguardante la violazione dell'obbligo di motivazione dell'importo delle ammende

13.
    La ricorrente faceva valere dinanzi al Tribunale che la Commissione avrebbe dovuto spiegare, nella decisione, il meccanismo in base al quale era stato fissato l'importo delle ammende inflitte alle varie imprese.

14.
    A questo proposito, il Tribunale ha statuito quanto segue:

«117    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

    118    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

    119    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

    120    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese ”capofila” dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di ”membri ordinari” dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla ricorrente vanno ridotti in misura consistente in considerazione della lorocollaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

    121    Nelle sue memorie presentate al Tribunale, nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le ”capofila” dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

    122    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

    123    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come ”capofila” e a quelle considerate come ”membri ordinari” non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla ricorrente, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

    124    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).

    125    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errorinella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

    126    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa tenuta il giorno stesso dell'adozione della decisione dal membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza Hilti/Commissione, citata, punto 136).

    127    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142) e con altre due sentenze in stessa data (causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione, Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria, e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria) che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

    128    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso inconsiderazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

    129    Nelle particolari circostanze descritte sopra, al punto 127, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

    130    Di conseguenza, la prima parte del presente motivo non può essere accolta».

Sulla seconda parte del motivo, riguardante il fatto che la ricorrente non avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di una «capofila» dell'intesa

15.
    Dinanzi al Tribunale, la Stora lamentava che la Commissione aveva ritenuto che l'intesa avesse riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi, malgrado già la risposta della stessa ricorrente alla comunicazione degli addebiti contenesse un'esposizione dettagliata delle condizioni del mercato e delle ragioni per le quali gli accordi sugli aumenti dei prezzi avevano avuto un effetto estremamente limitato sui prezzi effettivamente applicati.

16.
    Sul punto, il Tribunale ha così statuito:

«137    Ai sensi del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende, tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva ”riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi”. E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.

    138    Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi. Infatti, in primo luogo, emerge dalla decisione che la constatazione riguardante il notevole successo conseguito nella realizzazione degli obiettivi si fonda essenzialmente sugli effetti della collusione sui prezzi. Mentre tali effetti sono analizzati nei punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione, la questione se la collusione sulle quote di mercato e quella sugli arresti degli impianti abbiano esplicato effetti sul mercato non è invece oggetto di alcun esame specifico.

    139    In secondo luogo, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi consente, in ogni caso, di stabilire altresì se le finalità della collusione sui tempi di arresto siano state raggiunte, dal momento che quest'ultima era diretta ad evitare che le iniziative concordate in materia di prezzi fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda.

    140    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la collusione sulle quote di mercato, la Commissione non sostiene che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG perseguissero l'obiettivo di un congelamento assoluto delle loro quote di mercato. Ai termini del punto 60, secondo comma, del preambolo della decisione, l'intesa sulle quote di mercato non era statica, ”ma soggetta ad adeguamenti periodici ed a nuove trattative”. Alla luce di questa precisazione, non si può quindi censurare la Commissione per aver concluso che l'intesa aveva conseguito un notevole successo nella realizzazione dei suoi obiettivi, senza aver specificamente esaminato nella decisione l'esito della collusione sulle quote di mercato.

    141    Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti complessivi.

    142    Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.

    143    Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione).

    144    Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che ”i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti” (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi e che ”l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato” (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti in uno studio economico realizzato, ai fini del procedimento dinanzi alla Commissione, per conto di talune imprese destinatarie della decisione (in prosieguo: la”relazione LE”), essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, ”una stretta relazione lineare” tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: ”Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989” (punto 115, secondo comma, del preambolo).

    145    Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.

    146    Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori.

    147    Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una ”stretta relazione lineare”. Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: ”Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991” (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).

    148    Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione e, in particolare, ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della ”stretta relazione lineare” da essa addotta.

    149    In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito, la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene ”inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun effetto sui livelli effettivi delle quotazioni” (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.

    150    Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.

    151    Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.

    152    Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati daiproduttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

    153    Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione accertata nel caso di specie (v. infra, punto 170)».

Sulla quinta parte del motivo, riguardante il fatto che la Commissione si sarebbe basata, ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, su «considerazioni estranee»

17.
    Dinanzi al Tribunale, la Stora, dopo aver rilevato come l'importo complessivo dell'ammenda fosse il più elevato che la Commissione avesse mai inflitto, faceva osservare che, in mancanza di spiegazioni al riguardo nella decisione, si poteva solo supporre che fossero state applicate «considerazioni estranee».

18.
    A questo proposito, il Tribunale ha così statuito:

«165    La Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

    ”-    la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

    -    il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

    -    il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

    -    le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

    -    il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

    -    sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o didocumentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese 'seguivano‘ l'impresa leader, ecc.;

    -    il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi”.

    166    Inoltre, il Tribunale ricorda che emerge da una risposta fornita dalla Commissione ad un quesito scritto del Tribunale che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le ”capofila” dell'intesa e alle altre imprese.

    167    Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusione française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105-108, e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 385).

    168    In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica su cui è intervenuta la decisione Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.

    169    In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene.

    170    Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Nulla consente, pertanto, di ritenere che la Commissione si sia basata su considerazioni estranee all'atto della determinazione dell'importo delle ammende. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione.

    171    Pertanto, la quinta parte del motivo non può essere accolta».

L'impugnazione

19.
    Con l'odierno ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata nonché l'annullamento della decisione, nella parte che la riguarda. In subordine, essa chiede la soppressione o quanto meno la riduzione dell'ammenda che le è stata irrogata.

20.
    A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, relativi:

-    alla violazione degli artt. 85 del Trattato e 15, n. 2, del regolamento n. 17, nonché dei principi generali del diritto comunitario;

-    alla carenza di motivazione in merito al calcolo dell'ammenda;

-    ad un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel ritenere che l'assenza di effetti dimostrati sui prezzi non potesse incidere sulla gravità dell'infrazione.

Sul primo motivo

21.
    La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto allorché ha statuito:

-    che le violazioni dell'art. 85 commesse dalla Kopparfors, controllata della ricorrente, dovevano essere imputate a quest'ultima, senza considerare che la Commissione non era stata in grado di dimostrare che la ricorrente avesse esercitato un influsso effettivo sulla politica commerciale della Kopparfors;

-    che le violazioni commesse dalla Feldmühle e dalla CBC prima e dopo la loro acquisizione da parte della ricorrente dovevano essere imputate alla ricorrente stessa, in quanto questa non poteva ignorare il ruolo avuto da tali sue controllate nella commissione dell'illecito e, tuttavia, non aveva adottato i provvedimenti idonei ad impedire la prosecuzione dell'illecito stesso (punto 83 della sentenza impugnata).

Sull'imputazione alla ricorrente del comportamento della Kopparfors

22.
    La ricorrente si duole che il Tribunale abbia ad essa imputato il comportamento della Kopparfors per il solo fatto che quest'ultima, nella sua veste di controllata al 100%, si era necessariamente attenuta alla politica commerciale tracciata dagli organi statutari della società controllante, omettendo di verificare se quest'ultima avesse esercitato un influsso effettivo sulla propria controllata (v. punto 80 della sentenza impugnata).

23.
    Tale posizione sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte secondo la quale l'imputazione del comportamento di una controllata alla società controllante sarebbe sempre subordinata all'accertamento dell'effettivo esercizio di un potere di direzione (v., in tal senso, sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 132-141, 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e da 36/78 a 82/78, BMW Belgium e a./Commissione, Racc. pag. 2435, punto 24, e 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto 11). La detenzione del 100% del capitale della controllata non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un tale controllo da parte della società capogruppo.

24.
    La ricorrente si duole altresì che il Tribunale abbia frainteso, al punto 80 della sentenza impugnata, il senso della sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione (Racc. pag. 3151), richiamata dal giudice comunitario di primo grado a sostegno della propria posizione.

25.
    Ad ogni modo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare, sempre al punto 80 della sentenza impugnata, che la ricorrente non si era avvalsa di alcun elemento di prova che potesse suffragare quanto da essa affermato, vale a dire che la Kopparfors esercitava la propria attività sul mercato del cartoncino come un'entità giuridica autonoma, determinando da sola gran parte dellapropria politica commerciale, ed aveva altresì un proprio consiglio di amministrazione. Così facendo, il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto che l'onere della prova su tale punto spettasse alla ricorrente.

26.
    A questo proposito, occorre ricordare come, per giurisprudenza costante, la circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non basti ad escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società controllante, in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante (v., in particolare, sentenze ICI/Commissione, citata, punti 132 e 133, 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punto 44, e 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215, punto 15).

27.
    Nel presente caso, come constatato dal Tribunale al punto 80 della sentenza impugnata, è pacifico che la ricorrente deteneva l'intero capitale sociale della Kopparfors dal gennaio 1987. Il Tribunale ha altresì rilevato come la ricorrente non avesse contestato che «essa poteva influire in modo determinante sulla politica commerciale della Kopparfors» e, in ogni caso, non si fosse «avvalsa di alcun elemento di prova che potesse suffragare le sue affermazioni» in merito all'autonomia di comportamento della propria controllata.

28.
    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto che la detenzione del 100% del capitale fosse di per sé sufficiente per stabilire la responsabilità della società controllante. Piuttosto, il Tribunale ha valorizzato anche la circostanza che la ricorrente non aveva contestato di essere stata in grado di influire in modo determinante sulla politica commerciale della sua controllata e, per altro verso, che la ricorrente non aveva addotto elementi di prova a sostegno delle proprie asserzioni circa l'autonomia della detta controllata.

29.
    Parimenti inesatto è l'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe addossato alla ricorrente l'onere di dimostrare l'indipendenza di comportamento della controllata di quest'ultima. Infatti, detenendo la ricorrente l'intero capitale della controllata, il Tribunale poteva legittimamente presumere, come osservato dalla Commissione, che la società controllante esercitasse effettivamente un influsso determinante sul comportamento della propria controllata, in particolare dopo aver constatato, al punto 85 della sentenza impugnata, che la ricorrente durante il procedimento amministrativo si era presentata, «per quanto riguarda le società del gruppo Stora, come l'unico interlocutore della Commissione in relazione all'infrazione in esame». In tali circostanze, spettava alla ricorrente invertire tale presunzione mediante idonei elementi di prova.

30.
    Dalle considerazioni che precedono consegue che la prima parte del primo motivo si basa su una erronea lettura della sentenza impugnata e deve, pertanto, essere respinta.

Sull'imputazione alla ricorrente dei comportamenti della Feldmühle e della CBC

31.
    In primo luogo, la ricorrente contesta le statuizioni del Tribunale contenute nei punti 82 e 83 della sentenza impugnata, secondo le quali, dopo l'acquisizione del gruppo Feno (di cui faceva parte la Feldmühle, la quale a sua volta deteneva la CBC), avvenuta nel 1990, la ricorrente, da un lato, non poteva ignorare la partecipazione della Feldmühle e della CBC all'intesa di cui era parte anche la Kopparfors (delle cui azioni la ricorrente era già responsabile) e, dall'altro, era in grado di adottare nei confronti delle proprie controllate tutti i provvedimenti idonei per impedire la prosecuzione dell'illecito.

32.
    A questo proposito, va rilevato come le censure formulate dalla ricorrente vertano su valutazioni di fatto che, in quanto tali, non possono essere oggetto di discussione nell'ambito di un giudizio di impugnazione (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4775, punto 42). Tali censure devono, pertanto, essere respinte perché irricevibili.

33.
    In secondo luogo, la ricorrente si duole che il Tribunale abbia ad essa imputato il comportamento illecito dalla Feldmühle e della CBC per il periodo antecedente all'acquisizione del gruppo FeNo.

34.
    Essa fa valere che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 83 e seguenti) e la prassi della stessa Commissione, le violazioni delle regole di concorrenza commesse da imprese, le quali in seguito siano state acquisite da un'altra impresa e, ciò malgrado, abbiano mantenuto la propria personalità giuridica, non possono essere imputate alla società acquirente per il semplice fatto dell'acquisizione.

35.
    Dal punto 81 della sentenza impugnata risulta che è stato soltanto nell'aprile 1990 che la ricorrente ha «stipulato contratti di acquisto per il 75% circa delle azioni del gruppo FeNo a cui apparteneva la società Feldmühle, sebbene l'effettivo trasferimento delle azioni abbia avuto luogo soltanto nel settembre 1990», e che la ricorrente «ha essa stessa affermato di aver acquisito azioni presso alcuni piccoli azionisti alla fine dell'anno 1990 e deteneva quindi il 97,84% del pacchetto azionario della FeNo».

36.
    Ora, il Tribunale ha imputato alla ricorrente i comportamenti illeciti della Feldmühle e della CBC per il periodo antecedente al settembre 1990.

37.
    A questo proposito, occorre rilevare come, in via di principio, la responsabilità per l'impresa di cui trattasi incomba alla persona fisica o giuridica che dirigeva la medesima al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona.

38.
    Nella fattispecie, è pacifico che la Feldmühle e la CBC hanno continuato ad esistere anche dopo essere state acquisite dalla ricorrente nel settembre 1990, sicché, per il periodo antecedente a tale acquisizione, occorreva imputare la responsabilità per i comportamenti delle dette imprese alla persona giuridica che ne controllava allora la gestione.

39.
    Il fatto che la ricorrente non potesse ignorare, durante tale periodo antecedente, la partecipazione delle dette imprese all'intesa, avendovi essa stessa partecipato dal gennaio 1987 tramite la propria controllata Kopparfors, non è sufficiente - come esattamente rilevato dall'avvocato generale al punto 80 delle sue conclusioni - per imputare alla ricorrente stessa la responsabilità degli illeciti commessi dalle dette società prima della loro acquisizione.

40.
    Pertanto, occorre accogliere, in relazione a tale punto, il primo motivo e annullare, per quanto ne consegue, la sentenza impugnata.

Sul secondo motivo

41.
    Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, avendo omesso di annullare la decisione per carenza di motivazione, malgrado esso stesso avesse constatato, al punto 123 della sentenza impugnata, che la decisione non precisava gli elementi presi a riferimento dalla Commissione per la determinazione degli importi dell'ammenda e, al punto 125, che l'esplicitazione di tali criteri nell'ambito della decisione avrebbe permesso ai destinatari «di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati».

42.
    Ad avviso della ricorrente, in base ad una giurisprudenza costante, ricordata dal Tribunale al punto 126 della sentenza impugnata, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e non può, salvo in circostanze eccezionali, essere fornita in un momento successivo. Nel caso di specie, non sarebbe stata riscontrata alcuna circostanza eccezionale di tale tipo, avendo la stessa Commissione riconosciuto che nulla le avrebbe impedito di esplicitare nella decisione il proprio metodo di calcolo (punto 126 della sentenza impugnata).

43.
    La circostanza che il Tribunale abbia, da parte sua, precisato la portata dell'obbligo di motivazione solo nelle citate sentenze Tréfilunion/Commissione, Société métallurgique de Normandie/Commissione e Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (in prosieguo: le «sentenze reti elettrosaldate»), richiamate al punto 127 della sentenza impugnata, sarebbe irrilevante. Secondo la ricorrente, qualora il Tribunale constati - come avrebbe fatto nella fattispecie - che una decisione non è sufficientemente motivata, deve annullare tale atto, indipendentemente dal fatto che la Commissione fosse o no precedentemente informata in merito alla portata dell'obbligo di motivazione per effetto di una sentenza del Tribunale. La ricorrente si richiama altresì allagiurisprudenza della Corte in materia di efficacia temporale delle sentenze interpretative da questa pronunciate a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE).

44.
    Secondo la Commissione, il Tribunale, al punto 124 della sentenza impugnata, ha statuito che i punti 169-172 del preambolo della decisione contenevano «un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi».

45.
    Nei punti 125-129 della sentenza impugnata, il Tribunale - sempre secondo la Commissione - avrebbe semplicemente statuito che, in determinate circostanze, era auspicabile che nella decisione venisse illustrato in dettaglio il metodo di calcolo applicato. Ciò facendo, il Tribunale non avrebbe fatto assurgere la mancanza di trasparenza su tale aspetto a ipotesi di assenza di motivazione della decisione. Al massimo, la posizione espressa dal Tribunale sarebbe riconducibile al principio di buona amministrazione, la cui violazione, tuttavia, non potrebbe configurare, di per sé sola, un motivo di annullamento della decisione.

46.
    Infine, la Commissione fa rilevare come la portata - testé posta in evidenza - delle sentenze reti elettrosaldate sia stata recentemente confermata dal Tribunale. A giudizio di quest'ultimo, le informazioni che è auspicabile che la Commissione trasmetta al destinatario di una decisione non vanno considerate come una motivazione supplementare, bensì solo come la traduzione in cifre dei criteri esposti nella decisione stessa, nei limiti in cui questi ultimi possano di per sé essere quantificati (v., segnatamente, sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-151/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-629, punti 627 e 628).

47.
    E' opportuno premettere un richiamo alle varie fasi del ragionamento svolto dal Tribunale nella sua presa di posizione in ordine al motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

48.
    Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 117 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., segnatamente, oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39).

49.
    Il Tribunale ha quindi precisato, al punto 118 della sentenza impugnata, che per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portatadell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

50.
    Al riguardo, il Tribunale ha statuito, al punto 124 della sentenza impugnata, che

«i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., nello stesso senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264)».

51.
    Sennonché, ai punti 125-129 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, non senza ambiguità, attenuato la portata dell'affermazione contenuta nel punto 124.

52.
    Invero, emerge dai punti 125 e 126 della sentenza impugnata che la decisione non reca l'indicazione di dati precisi di cui la Commissione ha sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle ammende, che pure essa era in grado di divulgare e che avrebbero consentito alle imprese di meglio valutare se la Commissione fosse incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e se l'importo in parola fosse giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Al punto 127 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, nelle sentenze reti elettrosaldate, si è sottolineata l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

53.
    Esso ha infine concluso, al punto 129 della sentenza impugnata, rilevando una «assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende», che era giustificata dalle circostanze particolari del caso di specie, vale a dire la divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa del procedimento e il carattere innovativo dell'interpretazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) contenuta nelle sentenze reti elettrosaldate.

54.
    Prima di esaminare, alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente, la correttezza delle valutazioni del Tribunale relative alle conseguenze sull'osservanza dell'obbligo di motivazione che potrebbero discendere dalla divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa e dal carattere innovativo delle sentenze reti elettrosaldate, occorre verificare se la Commissione fosse tenuta, per ottemperare all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato, a far figurare nella decisione, oltre agli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare lagravità e la durata dell'infrazione, un'esposizione più dettagliata circa le modalità di calcolo delle ammende.

55.
    Sul punto, va sottolineato come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, abbia competenza sotto un duplice profilo.

56.
    Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). In tale ambito, esso deve verificare l'osservanza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato, la cui violazione rende la decisione annullabile.

57.
    Per l'altro, il Tribunale ha competenza per valutare, nell'ambito della sua competenza anche di merito riconosciutale dagli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Quest'ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato.

58.
    Per quanto riguarda il controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, va ricordato che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

59.
    Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 117 e 118 della sentenza impugnata, i requisiti di forma ad substantiam che configurano l'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

60.
    Orbene, il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 124 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ottemperato a tali requisiti. Si deve prendere atto, infatti, con il Tribunale, che i punti 167-172 del preambolo della decisione enunciano i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Ad esempio, il punto 167 riguarda in particolare la durata dell'infrazione; esso contiene del pari, come pure il punto 168, le considerazioni sulle quali la Commissione si è basata per valutare la gravità dell'infrazione e l'importo generale delle ammende; nel punto 169 sono contenuti gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa; il punto 170 individua le imprese da considerare «capofila» dell'intesa, sulle quali gravava una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese; infine, ai punti 171 e 172 sono tratte le conseguenze, in ordine all'importo delle ammende, della collaborazione dei vari produttori con la Commissione durante le verifiche di quest'ultima finalizzate all'accertamento dei fatti o in risposta alla comunicazione degli addebiti.

61.
    La circostanza che informazioni più precise, quali quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare la constatazione di cui al punto 124 della sentenza impugnata. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentano all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

62.
    La Commissione certo non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. Tuttavia, essa ben può accompagnare la sua decisione con una motivazione che vada oltre i requisiti ricordati nel punto 59 della presente sentenza, indicando tra l'altro i dati che, in particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l'esercizio del suo potere discrezionale nel fissare gli importi delle ammende irrogate ad una pluralità di imprese che hanno partecipato, con intensità variabile, all'infrazione.

63.
    Può, invero, essere auspicabile che la Commissione faccia uso di tale facoltà per consentire alle imprese di conoscere in maniera circostanziata le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda loro irrogata. In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell'azione amministrativa e agevolare l'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell'ammenda irrogata. Sennonché tale facoltà, come ha sottolineato la Commissione, non può modificare l'ampiezza delle prescrizioni che discendono dall'obbligo di motivazione.

64.
    Conseguentemente, il Tribunale non poteva, senza eccedere la portata dell'art. 190 del Trattato, dichiarare al punto 128 della sentenza impugnata che «la Commissione (...) deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione». Né poteva, senza cadere in una motivazione contraddittoria, dopo aver constatato al punto 124 della sentenza impugnata che la decisione conteneva un'«indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi», menzionare, al punto 129 della stessa sentenza, «l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende».

65.
    Purtuttavia, l'errore di diritto così commesso dal Tribunale non è di natura tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata poiché, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente respinto, ad onta dei punti 125-129 della sentenza impugnata, il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

66.
    Dal momento che alla Commissione non incombeva, in virtù dell'obbligo di motivazione, d'indicare nella propria decisione i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende, non occorre esaminare le diverse censure della ricorrente che muovono da questa erronea premessa.

67.
    Il secondo motivo va pertanto respinto.

Sul terzo motivo

68.
    Con il terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale la mancata riduzione dell'ammenda irrogata dalla Commissione, pur avendo esso accertato che la Commissione non aveva dimostrato tutti gli asseriti effetti dell'infrazione (punto 151 della sentenza impugnata).

69.
    Secondo la ricorrente, il Tribunale, ritenendo che la mancanza di qualsiasi effetto negativo sul livello dei prezzi di transazione non potesse influire in modo apprezzabile sulla sua valutazione circa la gravità dell'infrazione e, di conseguenza, comportare una riduzione dell'ammenda (punto 170 della sentenza impugnata), ha violato il principio in base al quale l'importo dell'ammenda deve essere proporzionato alla gravità dell'infrazione, nonché il principio della parità di trattamento.

70.
    Secondo la Commissione, il terzo motivo è irricevibile, in quanto mira a che la Corte eserciti una cognizione piena estesa anche al merito della causa, ciò che gli sarebbe precluso nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (v. sentenza 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 31).

71.
    La Commissione fa inoltre valere, nel merito, che il Tribunale aveva la facoltà, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, di farsi una propria opinione sull'importo adeguato dell'ammenda. Essa precisa che, nel caso di specie, un'infrazione è stata accertata e provata e che la sua gravità non è funzione esclusivamente degli effetti da essa prodotti, bensì anche delle intenzioni dei partecipanti di controllare i mercati e di mantenere i prezzi ad un livello elevato, pur essendo specificamente a conoscenza del fatto che le misure adottate erano illecite e che correvano il rischio di farsi irrogare pesanti ammende.

72.
    Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale ha anzitutto ricordato, ai punti 118 e 156 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte secondo la quale la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

73.
    Il Tribunale ha poi richiamato, al punto 165 della sentenza impugnata, le varie considerazioni espresse nella decisione per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, sulle quali esso ha infine esercitato il proprio sindacato giurisdizionale.

74.
    In proposito, il Tribunale ha statuito che la Commissione ben poteva elevare l'entità delle ammende rispetto alla sua prassi decisionale anteriore al fine di rafforzare il loro effetto di dissuasione (punto 167 della sentenza impugnata) e di tener conto dell'adozione, ad opera delle imprese interessate, di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione, circostanza che costituisce «un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione» (punto 168 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha del pari sottolineato la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 169 della sentenza impugnata).

75.
    Il Tribunale ha infine concluso, al punto 170 della sentenza impugnata, nel senso che, alla luce delle precedenti considerazioni, il fatto che la Commissione avesse provato soltanto in parte gli effetti della collusione sui prezzi «non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata». Sul punto, esso ha osservato che «il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza».

76.
    Discende da quanto sopra che il Tribunale ha ritenuto, nell'ambito della sua competenza anche di merito, che le sue constatazioni relative agli effetti dell'infrazione non fossero idonee ad alterare la valutazione della gravità di quest'ultima, effettuata dalla Commissione stessa, o più esattamente a circoscrivere la gravità della detta infrazione così valutata. Il Tribunale ha ritenuto, alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie e del contesto nel quale l'infrazione è intervenuta, quali sono stati presi in considerazione dalla decisione e ricordati ai punti 70 e 71 della presente sentenza, nonché della portata dissuasiva delle ammende irrogate - elementi che possono anch'essi intervenire, conformemente alla giurisprudenza della Corte, nella valutazione della gravità dell'infrazione (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 106; ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54, e sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata, punto 33) - che l'importo dell'ammenda non andasse ridotto.

77.
    Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto perché infondato.

78.
    Secondo l'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

79.
    Posto che dal fascicolo non emergono indicazioni in merito alla quota delle attività della Feldmühle e della CBC nell'ambito del fatturato della ricorrente nel 1990, occorre rinviare la causa al Tribunale affinché quest'ultimo valuti ex novo l'importo dell'ammenda, tenendo conto delle considerazioni svolte nei punti 37-40 della presente sentenza, e riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, è annullata nella parte in cui imputa alla Stora Kopparbergs Bergslags AB la responsabilità delle violazioni commesse dalla Feldmühle e dalla Papeteries Béghin-Corbehem anteriormente al mese di settembre 1990.

2)    L'impugnazione è respinta per il resto.

3)    La causa è rinviata al Tribunale di primo grado.

4)    La decisione sulle spese è riservata.

La Pergola
Wathelet
Edward

Jann

Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

La Pergola


1: Lingua processuale: l'inglese.