Language of document : ECLI:EU:C:2000:631

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 novembre 2000 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado -

Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) -

Nozione d'infrazione unica - Scambio d'informazioni - Ingiunzione -

Ammenda - Determinazione dell'importo - Metodo di calcolo -

Motivazione - Circostanze attenuanti»

Nel procedimento C-291/98 P,

Sarrió SA, società con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti A. Mazzoni, del foro di Milano, M. Siragusa, del foro di Roma, e F.M. Moretti, del foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998 nella causa T-334/94, Sarrió/Commissione (Racc. pag. II-1439),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1998, la Sarrió SA ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, unricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-334/94, Sarrió/Commissione (Racc. pag. II-1439; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), respingendo il ricorso per i restanti capi.

Fatti

2.
    Con la decisione la Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3.
    Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla British Printing Industries Federation, organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito, e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della Commissione, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

4.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito a richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la Commissione a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente.

5.
    In esito a tale procedimento, la Commissione aveva adottato la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH& Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

Articolo 2

Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori;

    o

b)    attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;

    o

c)    attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.

Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.

Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.

Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni.

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

xv) Sarrió SpA, un'ammenda di 15 500 000 di ECU;

(...)».

6.
    Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue:

«13    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato ”Product Group Paperboard” (in prosieguo: il ”PG Paperboard”), costituito da diversi gruppi o comitati.

14    Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un ”Presidents Working Group” (in prosieguo: il ”PWG”), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

15    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

16    Il PWG riferiva alla ”President Conference” (in prosieguo: la ”PC”), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

17    Alla fine del 1987 veniva istituito il ”Joint Marketing Committee” (in prosieguo: il ”JMC”). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

18    Infine, l'”Economic Committee” (in prosieguo: il ”COE”) esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

19    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

20    La ricorrente, la Sarrió SA (in prosieguo: la ”Sarrió”), è una società sorta da una fusione intervenuta nel 1990 tra la divisione cartoncino del principale produttore italiano, la Saffa, con il produttore spagnolo Sarrió (punto 11 del preambolo della decisione). La Sarrió ha inoltre acquisito, nel 1991, il produttore spagnolo Prat Carton (medesimo punto).

21    La Sarrió è stata ritenuta responsabile della partecipazione della Prat Carton al cartello di cui trattasi per tutta la durata di tale partecipazione (punto 154 del preambolo della decisione).

22    La Sarrió fabbrica essenzialmente cartoncino GD, ma produce anche cartoncino GC».

7.
    Sedici delle altre diciotto imprese ritenute responsabili dell'infrazione, nonché quattro imprese finlandesi facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, proponevano ricorsi contro la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, da T-308/94 a T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94, nonché cause riunite da T-339/94 a T-342/94).

Sentenza impugnata

8.
    Nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale la ricorrente aveva concluso chiedendo l'annullamento della decisione e, in subordine, dell'art. 2 della medesima, nonché la soppressione o quanto meno la riduzione dell'ammenda che le era stata irrogata.

Sulla domanda di annullamento della decisione

9.
    A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione, la ricorrente aveva dedotto davanti al Tribunale nove motivi, da quest'ultimo tutti respinti ad eccezione dell'ultimo, relativo alla mancata partecipazione della Prat Carton all'infrazione.

10.
    A tale riguardo, la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale è la seguente:

«250    (...) si deve concludere che la Commissione ha dimostrato che la Prat Carton ha partecipato, nel periodo giugno 1990 - febbraio 1991, ad una collusione sui prezzi nonché ad una collusione sui tempi di arresto. Tuttavia, la partecipazione della Prat Carton ad una collusione sulle quote di mercato nel medesimo periodo non è stata adeguatamente dimostrata. Infine, per il periodo anteriore, vale a dire dalla metà del 1986 al mese di giugno 1990, la Commissione non ha dimostrato la partecipazione della Prat Carton agli elementi costitutivi dell'infrazione».

11.
    Alla luce dei motivi dedotti nel presente procedimento d'impugnazione, occorre limitare l'esposizione dei motivi della sentenza impugnata, per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione, alle sole considerazioni riguardanti i motivi relativi all'assenza di concertazione sui prezzi di transazione ed alla violazione delle condizioni prescritte in tema di motivazione, alla mancata partecipazione ad un'intesa diretta al congelamento delle quote di mercato e al controllo dell'offerta nonché all'errore di valutazione della Commissione per quanto si riferisce al sistema di scambi d'informazioni della Fides.

Sul motivo relativo all'assenza di concertazione sui prezzi di transazione ed alla violazione delle prescrizioni in tema di motivazione

12.
    Nel procedimento dinanzi al Tribunale la ricorrente aveva contestato che la sua partecipazione ad una concertazione relativa ai prezzi annunciati avesse riguardato i prezzi di transazione. Essa aveva del pari fatto valere che la Commissione non aveva specificato in modo chiaro se la concertazione sui prezzi imputata alla Sarrió fosse una concertazione sui prezzi annunciati, come essa riconosceva, ovvero una concertazione che si estendeva altresì ai prezzi di transazione, il che avrebbe costituito una violazione delle condizioni prescritte in tema di motivazione e una lesione dei diritti della difesa.

13.
    Il Tribunale ha così statuito al riguardo:

«50    Prima di esaminare l'argomento della ricorrente secondo cui la concertazione non riguardava i prezzi di transazione, occorre stabilire se la Commissione abbia effettivamente sostenuto nella decisione che la concertazione riguardava tali prezzi.

51    Al riguardo si deve constatare, in primo luogo, che l'art. 1 della decisione non contiene alcuna precisazione sul prezzo che è stato oggetto degli aumenti concordati.

52    In secondo luogo, non risulta dalla decisione che la Commissione abbia sostenuto che i produttori avevano fissato, o avevano l'intenzione di fissare, prezzi di transazione uniformi. In particolare, i punti 101 e 102 del preambolo, che esaminano ”l'effetto delle iniziative concordate in materia di prezzi sulle quotazioni”, dimostrano che, secondo la Commissione, le iniziative in materia di prezzi riguardavano i prezzi di catalogo ed erano diretti a determinare un aumento dei prezzi di transazione. Vi si rileva in particolare quanto segue: ”Anche se tutti i produttori avessero fermamente sostenuto l'applicazione dell'intero aumento, le possibilità a disposizione dei clienti di passare ad una qualità o tipo più economico avrebbero comportato da parte del produttore alcune concessioni ai propri clienti tradizionali per quanto riguarda le date di entrata in vigore oppure altri incentivi sotto forma di ribassi per tonnellata o sconti per grossi ordinativi al fine di consentire al cliente di accettare globalmente l'aumento del prezzo di base. L'incremento dei prezzi avrebbepertanto richiesto inevitabilmente un certo periodo di tempo prima di poter essere applicato” (punto 101, sesto comma, del preambolo).

53    Si evince pertanto dalla decisione che, secondo la Commissione, lo scopo della collusione tra i produttori in materia di prezzi era di far sì che gli aumenti concordati di prezzi annunciati determinassero un aumento dei prezzi di transazione. Risulta, al riguardo, dal punto 101, primo comma, del preambolo della decisione che ”i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti”. Le circostanze del caso di specie si differenziano quindi da quelle esaminate dalla Corte nella sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, in quanto la Commissione non sostiene nella decisione, diversamente da quanto ha fatto nella decisione su cui è intervenuta quest'ultima sentenza, che le imprese hanno messo in atto una concertazione riguardante direttamente i prezzi di transazione.

54    Quest'analisi è avvalorata dai documenti prodotti dalla Commissione.

(...)

57    Inoltre, la ricorrente ha ammesso in udienza che i prezzi annunciati sono stati utilizzati come prima base negoziale dei prezzi di transazione nelle trattative con i clienti, circostanza questa che conferma che l'obiettivo finale era l'aumento dei prezzi di transazione. A tale riguardo, è sufficiente sottolineare che la fissazione di prezzi di catalogo uniformi, concordata tra i produttori, sarebbe del tutto priva di significato se i detti prezzi fossero effettivamente destinati a non produrre alcun effetto sui prezzi di transazione.

58    Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui le incertezze relative all'oggetto della concertazione costituirebbero di per sé una violazione delle esigenze di motivazione, si deve ricordare che l'art. 1 della decisione non contiene alcuna precisazione sul prezzo che è stato oggetto della collusione.

59    Ciò premesso, il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo, secondo una giurisprudenza ben consolidata (v., ad esempio, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 122-124).

60    Nel caso di specie, risulta da quanto precede che la Commissione ha adeguatamente spiegato, nel preambolo della decisione, che la concertazione riguardava i prezzi di catalogo e aveva come obiettivo un aumento dei prezzi di transazione.

61    Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto».

Sul motivo relativo alla mancata partecipazione ad un'intesa diretta al congelamento delle quote di mercato e al controllo dell'offerta

14.
    La ricorrente aveva fatto valere dinanzi al Tribunale che la Commissione non disponeva di prove relative all'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato né di una concertazione mirante al controllo dell'offerta e che, in ogni caso, non aveva dimostrato la partecipazione della ricorrente a tali concertazioni.

15.
    La ricorrente aveva inoltre sostenuto che il comportamento effettivamente tenuto dalle imprese non era conciliabile con le affermazioni della Commissione.

16.
    In ordine all'esistenza di concertazioni dirette al congelamento delle quote di mercato e al controllo dell'offerta, il Tribunale è pervenuto alla seguente conclusione:

«106    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra i partecipanti alle riunioni del PWG nonché di una collusione sugli arresti degli impianti tra le medesime imprese. Poiché non è stata contestata la partecipazione della Sarrió alle riunioni del PWG e poiché quest'impresa è espressamente menzionata nelle principali prove a carico (dichiarazioni della Stora e allegato 73 alla comunicazione degli addebiti), la Commissione ha correttamente ritenuto la ricorrente responsabile di aver partecipato a queste due collusioni».

17.
    In ordine al comportamento effettivamente tenuto dalla ricorrente, il Tribunale ha dichiarato:

«115    La seconda e la terza parte del motivo, nelle quali è stato prospettato che il comportamento effettivamente tenuto dalle imprese non è conciliabile con le affermazioni della Commissione in ordine all'esistenza delle due collusioni contestate, vanno del pari respinte.

116    In primo luogo, l'esistenza di collusioni tra i membri del PWG sui due aspetti della ”politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità” dev'essere tenuta distinta dalla messa in atto delle collusioni stesse. Infatti, le prove fornite dalla Commissione hanno un tale valore probatorio che semplici informazioni sul comportamento effettivo della ricorrente sul mercato non possono inficiare le conclusioni cui è giunta la Commissione in ordine all'esistenza stessa di collusioni sui due aspetti della politica controversa. Le allegazioni della ricorrente potrebbero tutt'al più tendere a dimostrare che il suo comportamento non è stato conforme a quello concordato tra le imprese riunite nell'ambito del PWG.

117    In secondo luogo, le conclusioni della Commissione non sono confutate dalle informazioni fornite dalla ricorrente. Si deve sottolineare che la Commissioneha esplicitamente ammesso che la collusione sulle quote di mercato non implicava alcun ”meccanismo formale di sanzioni o compensazioni (...) per l'applicazione dell'intesa sulle quote di mercato” e che la quota di mercato di alcuni grandi produttori era lentamente aumentata di anno in anno (v., in particolare, punti 59 e 60 del preambolo della decisione). Per di più, la Commissione ha riconosciuto che, avendo l'industria lavorato a regime di piena utilizzazione delle capacità fino all'inizio del 1990, non è risultato necessario alcun arresto degli impianti fino a quella data (punto 70 del preambolo della decisione).

118    In terzo luogo, per giurisprudenza costante, la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 85). Anche ammettendo che il comportamento della ricorrente sul mercato non fosse stato conforme al comportamento concordato, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato».

Sul motivo relativo all'errore di valutazione della Commissione in ordine al sistema di scambi di informazioni della Fides

18.
    La ricorrente aveva fatto valere dinanzi al Tribunale che il sistema di scambi di informazioni della Fides non era idoneo a promuovere comportamenti collusivi e non era quindi in contrasto con l'art. 85 del Trattato.

19.
    Il Tribunale ha dichiarato questo motivo irricevibile per le seguenti ragioni:

«155    Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

156    Il motivo tratto da un errore di valutazione della Commissione in ordine al sistema di scambi d'informazioni della Fides è stato dedotto per la prima volta dalla ricorrente solo in sede di replica e non si basa su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento».

Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione

20.
    Al riguardo il Tribunale ha annullato, nei confronti della ricorrente, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione, ad eccezione dei passi seguenti:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo

21.
    A sostegno della sua domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo, la ricorrente aveva dedotto dinanzi al Tribunale dieci motivi, tre dei quali riguardavano, rispettivamente, il difetto di motivazione e la violazione dei diritti della difesa per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda, l'errore di metodo nel calcolo di quest'ultima e il calcolo erroneo della quota parte dell'ammenda corrispondente all'infrazione imputata alla Prat Carton nonché la violazione dell'obbligo di motivazione al riguardo.

Sul motivo relativo al difetto di motivazione e alla violazione dei diritti della difesa per quanto concerne il calcolo dell'ammenda

22.
    Dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva contestato alla Commissione la mancata menzione, nella decisione di quest'ultima, dei criteri dalla stessa applicati, circostanza che l'avrebbe così posta nell'impossibilità di controllare efficacemente la legittimità della decisione, con conseguente manifesta violazione dei suoi diritti della difesa.

23.
    Il Tribunale ha così statuito al riguardo:

«341    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

342    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

343    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza Martinelli/Commissione, citata, punto 59).

344    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese ”capofila” dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di ”membri ordinari” dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

345    Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le ”capofila” dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

346    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli datinumerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

347    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come ”capofila” e a quelle considerate come ”membri ordinari” non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

348    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).

349    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

350    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).

351    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

352    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

353    Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 351, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte. Infine, la ricorrente non ha dimostrato che le sarebbe stato impedito di far valere utilmente i suoi diritti di difesa.

354    Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto».

Sul motivo relativo all'errore di metodo nel calcolo dell'ammenda

24.
    La ricorrente aveva sostenuto dinanzi al Tribunale che la Commissione, nel fissare l'importo dell'ammenda, aveva omesso di tener conto degli effetti delle fluttuazionimonetarie, dal momento che sia la peseta spagnola sia la lira italiana avevano subito una forte svalutazione rispetto all'ECU ed alle altre monete europee dal 1990. La ricorrente aveva proseguito rilevando che fattori come le fluttuazioni monetarie, estranei all'infrazione da sanzionare e non imputabili all'autore dell'infrazione stessa, non avrebbero dovuto influire sull'importo dell'ammenda. La decisione avrebbe altresì comportato disparità di trattamento ingiustificate, dal momento che le fluttuazioni monetarie alteravano il rapporto fra le varie ammende inflitte. Non v'era nulla che imponesse alla Commissione di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU; essa avrebbe pertanto dovuto determinare tale importo in moneta nazionale, in modo da evitare differenze di trattamento ingiustificate.

25.
    Il Tribunale ha così statuito al riguardo:

«392    L'art. 4 della decisione stabilisce che le ammende inflitte devono essere versate in ECU.

393    Occorre rilevare che nulla impedisce alla Commissione di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU, unità monetaria convertibile in moneta nazionale. Ciò consente peraltro alle imprese di porre più agevolmente a confronto gli importi delle ammende inflitte. Per di più, la possibilità di convertire l'ECU nella moneta nazionale differenzia tale unità monetaria dall'”unità di conto” di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in relazione alla quale la Corte aveva espressamente stabilito che, non trattandosi di una moneta di pagamento, essa implicava necessariamente la determinazione dell'ammenda in moneta nazionale (sentenza Société anonyme générale sucrière e a./Commissione, citata, punto 15).

394    Quanto alla legittimità del metodo della Commissione, consistente nel convertire in ECU il fatturato di riferimento delle imprese applicando il tasso di cambio medio di quello stesso anno (1990), le censure formulate dalla ricorrente non possono essere condivise.

395    Innanzi tutto, la Commissione deve di regola utilizzare un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 122).

396    Per poter, poi, stabilire un confronto tra i diversi dati di fatturato comunicati, espressi nelle rispettive monete nazionali delle imprese coinvolte, la Commissione deve convertire tali dati in un'unica e medesima unità monetaria. Poiché il valore dell'ECU è determinato in funzione del valore della moneta nazionale di ogni Stato membro, la Commissione ha correttamente convertito in ECU il fatturato di ciascuna impresa.

397    Altrettanto correttamente essa si è basata sul fatturato dell'anno di riferimento (1990) ed ha convertito questo dato in ECU utilizzando i tassi di cambio medidello stesso anno. Da un lato, la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo di infrazione stabilito, ha consentito alla Commissione di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 120 e 121). Dall'altro, la presa in considerazione, ai fini della conversione in ECU dei dati di fatturato di cui trattasi, dei tassi di cambio medi dell'anno di riferimento stabilito ha consentito alla Commissione di evitare che eventuali fluttuazioni monetarie intervenute dopo la cessazione dell'infrazione possano incidere sulla valutazione delle dimensioni e della potenza economica relative delle imprese nonché sull'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e, quindi, sulla valutazione della gravità dell'infrazione. La valutazione della gravità dell'infrazione deve infatti riguardare la realtà economica come si presentava all'epoca in cui è stata commessa la detta infrazione.

398    Di conseguenza, l'argomento secondo cui il dato di fatturato dell'anno di riferimento avrebbe dovuto essere convertito in ECU in base al tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione non può essere accolto. Il metodo di calcolo dell'ammenda che consiste nell'utilizzare il tasso di cambio medio dell'anno di riferimento consente di evitare gli effetti aleatori delle alterazioni dei valori reali delle monete nazionali che potevano intervenire e che sono effettivamente intervenute nel caso di specie nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento e l'anno di adozione della decisione. Se tale metodo può comportare che una data impresa si trovi a dover pagare un importo, espresso in moneta nazionale, nominalmente superiore o inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare nell'ipotesi in cui fosse stato applicato il tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione, ciò non è altro che la conseguenza logica delle fluttuazioni dei valori reali delle diverse monete nazionali.

399    Va inoltre rilevato che numerose imprese destinatarie della decisione possiedono stabilimenti in più di un paese (v. punti 7, 8 e 11 del preambolo della decisione). Per di più, le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma la loro attività in più di uno Stato membro, avvalendosi di sedi locali. Esse operano conseguentemente in varie valute nazionali. La ricorrente stessa realizza una parte considerevole del proprio fatturato sui mercati di esportazione. Ora, quando una decisione come quella controversa sanziona violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato e le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma le loro attività in numerosi Stati membri, il fatturato dell'anno di riferimento, convertito in ECU al tasso medio applicato nel corso di quello stesso anno, è costituito dalla somma dei fatturati realizzati in ciascuno dei paesi in cui opera l'impresa. Esso riflette quindi perfettamente la realtà della situazione economica delle imprese considerate durante l'anno di riferimento.

400    Occorre infine accertare se, come sostiene la ricorrente, il massimale stabilito dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, pari al ”10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente”, sia stato superato a causa delle fluttuazioni monetarie intervenute successivamente all'anno di riferimento.

401    Per giurisprudenza della Corte, la percentuale indicata nella detta disposizione si riferisce al fatturato complessivo dell'impresa considerata (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 119).

402    Ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l'”esercizio sociale precedente” è quello che precede la data della decisione, vale a dire, nel caso di specie, l'ultimo esercizio completo di ciascuna delle imprese coinvolte alla data del 13 luglio 1994.

403    Ciò premesso, è giocoforza constatare, in base alle informazioni fornite dalla ricorrente in risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale, che l'importo dell'ammenda convertito in moneta nazionale al tasso di cambio applicato al momento della pubblicazione della decisione non supera il 10% del fatturato complessivo realizzato dalla ricorrente nel 1993.

404    Alla luce di quanto precede, il presente motivo dev'essere respinto».

Sul motivo relativo, da un lato, all'errore di calcolo della quota parte dell'ammenda corrispondente all'infrazione imputata alla Prat Carton e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione al riguardo

26.
    La ricorrente aveva fatto valere dinanzi al Tribunale che la Commissione aveva erroneamente calcolato la quota parte dell'ammenda corrispondente all'infrazione che si presumeva commessa dalla Prat Carton, applicando la medesima percentuale del fatturato prevista per la ricorrente, vale a dire il 9%, ridotta di un terzo per la collaborazione mostrata dall'impresa nella fase di istruzione della pratica. Orbene, la limitata partecipazione della Prat Carton alle riunioni del JMC nel periodo giugno 1990 - marzo 1991 nonché il fatto che essa non fosse una «capofila» avrebbero dovuto giustificare una riduzione dell'importo dell'ammenda.

27.
    La ricorrente aveva inoltre denunciato la mancanza di trasparenza e la carenza di motivazione per quanto riguarda il calcolo della quota parte dell'ammenda corrispondente all'infrazione addebitata alla Prat Carton.

28.
    Il Tribunale ha così statuito al riguardo:

«409    Secondo le spiegazioni fornite dalla Commissione, l'ammenda inflitta alla ricorrente corrisponde al 6% della somma dei fatturati realizzati nel 1990 rispettivamente dalla ricorrente e dalla Prat Carton (percentuale del 9% applicata alle imprese ”capofila”, ridotta di un terzo per l'atteggiamento dellaricorrente reputato collaborativo). Anche se, in un caso del genere, è auspicabile che la decisione contenga una motivazione più ampia del metodo di calcolo applicato, per i motivi già esposti (v. supra, punti 351-353), l'argomento della ricorrente relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato dev'essere respinto.

410    Occorre poi ricordare (v. supra, punto 250) che la Commissione ha dimostrato la partecipazione della Prat Carton alla collusione sui prezzi nonché alla collusione sui tempi di arresto nel periodo giugno 1990 - febbraio 1991. E' stato tuttavia accertato che la Commissione non ha adeguatamente dimostrato la partecipazione della Prat Carton ad una collusione sulle quote di mercato nel medesimo periodo né la sua partecipazione, dalla metà del 1986 al mese di giugno 1990, a uno degli elementi costitutivi dell'infrazione descritti nell'art. 1 della decisione.

411    Dal momento che la Prat Carton ha partecipato soltanto ad alcuni elementi costitutivi dell'infrazione e ciò per una durata inferiore a quella stabilita dalla Commissione, si deve procedere alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

412    Nel caso di specie, poiché nessuno degli altri motivi dedotti dalla ricorrente giustifica una riduzione dell'ammenda, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa l'importo di tale ammenda in 14 000 000 di ECU».

Impugnazione

29.
    Con l'odierno ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa dinanzi al Tribunale nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse che la controversia non possa essere giudicata allo stato degli atti, nonché l'annullamento della decisione e, in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda irrogatale.

30.
    A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce cinque motivi rispettivamente riguardanti:

-    l'erronea interpretazione della decisione per quanto concerne l'infrazione effettivamente addebitata;

-    l'interpretazione e l'applicazione erronee del diritto comunitario per quanto riguarda l'effetto automaticamente anticoncorrenziale della partecipazione della Sarrió alle riunioni dei produttori; in subordine, l'omessa considerazione del fatto che la Sarrió non ha dato attuazione all'intesa; in ulteriore subordine, l'errata qualificazione dell'infrazione commessa;

-    l'omessa considerazione del difetto di motivazione nel calcolo dell'ammenda e della contraddizione esistente tra la motivazione e il dispositivo;

-    l'omessa considerazione dell'errore di metodo nel calcolo dell'ammenda;

-    la contraddizione esistente tra la motivazione e il dispositivo per quanto riguarda la riduzione dell'ammenda concessa.

Sul primo motivo

31.
    Con il primo motivo la ricorrente contesta al Tribunale l'erronea interpretazione della decisione, avendo esso affermato, al punto 53 della sentenza impugnata, che nella stessa decisione non si poneva in questione una concertazione riguardante direttamente i prezzi di transazione, bensì la partecipazione ad un'intesa sui prezzi annunciati, con conseguente aumento dei prezzi di transazione.

32.
    Ebbene, la distinzione tra la collusione sui prezzi annunciati e quella sui prezzi di transazione rivestirebbe una particolare importanza nell'ambito dell'esame di un'infrazione alle regole di concorrenza, importanza evidenziata dalla Corte nella sentenza 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (Racc. pag. I-1307).

33.
    Secondo la ricorrente, avendo la Commissione irrogato un'unica ammenda per tutte le infrazioni addebitate, tale ammenda avrebbe dovuto essere ridotta ove si fosse dimostrato che la ricorrente era stata sanzionata per fatti che non aveva commesso. Il Tribunale, al contrario, ancorandosi alla distinzione tra la concertazione diretta e la concertazione indiretta sui prezzi praticati, non avrebbe ritenuto necessario verificare se esistessero prove riguardanti i prezzi di transazione e, di conseguenza, non avrebbe esaminato se l'infrazione commessa dalla ricorrente avesse effettivamente avuto un ambito più circoscritto di quanto era stato affermato dalla Commissione.

34.
    La Commissione eccepisce l'irricevibilità del motivo. Richiedere l'annullamento della sentenza impugnata adducendo che in essa si constata che la ricorrente si è resa colpevole di un'intesa sui prezzi annunciati anziché sui prezzi di transazione, come erroneamente avrebbe accertato la decisione, presupporrebbe, infatti, una valutazione puramente di fatto del comportamento della ricorrente, valutazione che esulerebbe dalla competenza della Corte.

35.
    L'eccezione d'irricevibilità non può essere accolta. Contestando al Tribunale di aver effettuato un'erronea interpretazione della decisione, la ricorrente solleva una questione di diritto suscettibile di essere sindacata in sede d'impugnazione.

36.
    Quanto al merito, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia correttamente interpretato la decisione, dalla quale risulta che gli accordi sui prezzi si riflettevano sui prezzi effettivamente praticati dalla ricorrente ai propri clienti (v. punto 101 del preambolo e art. 1 della decisione, nonché punti 56, 57 e 60 della sentenza impugnata), senza che fosse cionondimeno esclusa ogni possibilità di divario tra i prezzi annunciati e i prezzi praticati in funzione delle necessità commerciali.

37.
    Si deve constatare, in proposito, che per interpretare la decisione e valutare la portata dell'infrazione che veniva addebitata alla ricorrente, il Tribunale ha preso in esame sia il dispositivo della decisione sia la motivazione in essa contenuta (v. punti 51-53 della sentenza impugnata).

38.
    In esito a tale esame, il Tribunale è giunto alla conclusione che l'infrazione de qua consisteva in una collusione sulla fissazione dei prezzi di catalogo, ma che quest'ultima era finalizzata ad ottenere un aumento dei prezzi fatturati (punto 53 della sentenza impugnata), ripercussione di cui la ricorrente ha riconosciuto l'esistenza nel corso dell'udienza davanti al Tribunale (punto 57 della sentenza impugnata). Come ha correttamente sottolineato il Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata:

«la fissazione di prezzi di catalogo uniformi, concordata tra i produttori, sarebbe del tutto priva di significato se i detti prezzi fossero effettivamente destinati a non produrre alcun effetto sui prezzi di transazione».

39.
    Gli argomenti della ricorrente non sono idonei a revocare in discussione la conclusione del Tribunale secondo la quale erano i prezzi di catalogo ad essere fissati in comune, anche se l'obiettivo perseguito dall'intesa era di tendere all'uniformazione dei prezzi di transazione. Invero, la ricorrente non ha dimostrato, né del resto ha cercato di dimostrare, l'esistenza di una qualsiasi incongruenza nella motivazione o di un'inesattezza materiale, tenuto conto dei documenti prodotti agli atti dinanzi al Tribunale, idonea a viziare la stessa motivazione della sentenza impugnata.

40.
    Il primo motivo va conseguentemente respinto.

Sul secondo motivo

41.
    Con il secondo motivo la ricorrente contesta al Tribunale, in via principale, il rigetto del suo argomento secondo il quale la sua partecipazione alle riunioni dei vari organismi operanti in seno al PG Paperboard, associazione di categoria che perseguiva scopi essenzialmente leciti, non poteva essere sufficiente a dimostrare la sua partecipazione ad un'intesa relativa al mantenimento delle quote di mercato ed ai tempi programmati di arresto della produzione finalizzati al controllo dell'offerta.

42.
    Secondo la ricorrente, la partecipazione di un'impresa ad una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale non costituisce di per sé un comportamento passibile di essere sanzionato e incombe alla Commissione fornire la prova che l'impresa ha dato attuazione alle decisioni prese nel corso di tale riunione. Esigere dall'impresa di provare di avere effettivamente preso le distanze da tali decisioni, ossia di non averle approvate né messe in atto, si risolverebbe nel far gravare sulla stessa un onere della prova impossibile da assolvere.

43.
    Essa aggiunge che il Tribunale è incorso in un errore di diritto affermando, al punto 118 della sentenza impugnata, che

«(...) la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni (...). Anche ammettendo che il comportamento della ricorrente sul mercato non fosse stato conforme al comportamento concordato, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato».

44.
    In subordine, la ricorrente fa valere che pur essendo vero che, secondo una giurisprudenza costante, l'adesione ad un accordo avente un oggetto anticoncorrenziale è di per sé sufficiente a far sorgere la responsabilità di un'impresa per violazione dell'art. 85 del Trattato, non potrebbe però sostenersi che l'impresa che si sia limitata ad aderire all'accordo vada trattata alla stessa stregua di quella che ha anche dato attuazione al detto accordo. Orbene, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai punti 115-118 della sentenza impugnata, dell'assenza di qualsiasi prova circa l'attuazione data dalla ricorrente alle deliberazioni in materia di stabilizzazione delle quote di mercato e di controllo dell'offerta, se non altro per differenziare la sua responsabilità nell'infrazione da quella di altre imprese che a tale attuazione hanno dato corso.

45.
    Infine, e in ulteriore subordine, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver dichiarato che l'infrazione addebitatale era la partecipazione ad un'intesa, mentre l'unico addebito che avrebbe potuto essere formulato nei suoi confronti era la partecipazione ad uno scambio di informazioni, partecipazione che integrava un'infrazione molto meno grave.

46.
    La ricorrente contesta, al riguardo, il ragionamento del Tribunale secondo cui il motivo relativo all'errore di valutazione commesso dalla Commissione per quanto riguarda il sistema di scambi d'informazioni della Fides era irricevibile poiché formulato per la prima volta in sede di replica (v. punti 155 e 156 della sentenza impugnata). La ricorrente rinvia all'uopo al paragrafo 46 dell'atto introduttivo del ricorso in primo grado.

47.
    Si deve prendere atto, al riguardo, che il Tribunale, dopo aver preso in esame i documenti del fascicolo della Commissione e, in particolare, le dichiarazioni della Stora Kopparbergs Bergslags AB (in prosieguo: la «Stora»), ha concluso che la Commissione aveva correttamente dimostrato l'esistenza di una collusione tra i partecipanti alle riunioni del PWG tanto sulle quote di mercato (punti 76-87 della sentenza impugnata) quanto sui tempi di arresto della produzione. Il Tribunale ha respinto le critiche formulate dalla ricorrente segnatamente nei confronti delle dichiarazioni della Stora (punti 107-113 della sentenza impugnata).

48.
    E' giocoforza constatare che la ricorrente non è riuscita a smentire le conclusioni del Tribunale in ordine all'esistenza stessa della duplice collusione sopra richiamata. Tali critiche riguardano in realtà l'attuazione o l'asserita mancata attuazione, da parte sua, delle decisioni anticoncorrenziali.

49.
    Al riguardo, dopo aver constatato che la Commissione aveva accertato come infrazione la collusione sulla stabilizzazione delle quote di mercato e sul controllo dell'offerta e non l'attuazione vera e propria di tale collusione e che la ricorrente aveva preso parte a quest'ultima, circostanza che rientra in una valutazione di fatto, il Tribunale ben poteva ritenere che le considerazioni della ricorrente in merito al suo effettivo comportamento sul mercato non fossero idonee a incidere sulla sua responsabilità per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 118, ultima frase, della sentenza impugnata).

50.
    Si deve riconoscere, con il Tribunale, che la partecipazione di un'impresa a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale ha obiettivamente l'effetto di creare o rafforzare un'intesa e che la circostanza che un'impresa non dia alcun seguito ai risultati di queste riunioni non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione all'intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal loro contenuto. Ebbene, emerge dalla sentenza impugnata che prove siffatte di tale presa di distanze non sono state fornite davanti al Tribunale.

51.
    Occorre pertanto ritenere, con riguardo all'infrazione per la quale la ricorrente è stata sanzionata, che le asserzioni di quest'ultima dinanzi al Tribunale circa il suo comportamento effettivo sul mercato fossero irrilevanti e che non vi sia quindi alcun motivo di censurare il Tribunale per non aver tenuto conto di tali asserzioni nell'ambito della valutazione della sua responsabilità. Comunque sia, come il Tribunale ha insindacabilmente constatato, da un lato, non si è mai sostenuto che la collusione sulle quote di mercato avesse comportato un congelamento totale di queste ultime; dall'altro, prima del 1990, la limitazione dell'offerta mediante arresti concordati della produzione non era stata necessaria, per via del dinamismo della domanda, con la conseguenza che il fatto che nel 1990 e nel 1991 la Sarrió non avesse temporaneamente interrotto la propria produzione non prova in alcun modo che essa fosse estranea alla collusione addebitatale (punto 117 della sentenza impugnata).

52.
    Infine, con riferimento alla censura secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile il motivo relativo all'errore di valutazione commesso dalla Commissione per quanto riguarda il sistema di scambi di informazioni della Fides, è d'uopo constatare, come sottolineato dalla Commissione, che il paragrafo 46 dell'atto introduttivo di ricorso, al quale rinvia la ricorrente, non riguarda una qualsiasi valutazione della Commissione su tale punto, bensì esprime la posizione della ricorrente secondo cui lo scambio di informazioni e la concertazione sui prezzi annunciati avrebbero dovuto essere sanzionati con minore rigore rispetto alla concertazione sui prezzi praticati.

53.
    Discende da quanto sopra che il secondo motivo dev'essere respinto.

Sul terzo motivo

54.
    Con il terzo motivo la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver commesso un errore di diritto astenendosi dall'annullare la decisione per insufficienza di motivazione, pur avendo esso dichiarato, al punto 347 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva tralasciato di menzionare nella decisione gli elementi di cui aveva sistematicamente tenuto conto in sede di fissazione del quantum delle ammende.

55.
    La ricorrente aggiunge che tali dati, secondo una giurisprudenza costante richiamata dal Tribunale al punto 350 della sentenza impugnata, dovevano figurare nel testo stesso della decisione senza che spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione alla stampa o nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale potessero, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione. Ebbene, il Tribunale ha per l'appunto affermato, nello stesso punto 350, che la Commissione aveva riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi in questione. Ciò premesso, il Tribunale non avrebbe potuto tener conto del fatto «che la Commissione si [era] mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende» (punto 353 della sentenza impugnata).

56.
    La ricorrente contesta inoltre al Tribunale di aver tenuto conto del fatto che la Commissione, quando ha preso la decisione, non era ancora a conoscenza dell'interpretazione che esso ha fornito, in materia di fissazione delle ammende, relativamente alle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) nelle sue sentenze Tréfilunion/Commissione, Société métallurgique de Normandie/Commissione e Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, prima citate (in prosieguo: le «sentenze reti elettrosaldate»), richiamate al punto 351 della sentenza impugnata, nonché del fatto che la motivazione della decisione era analoga a quella delle decisioni anteriori della Commissione (punto 351 della sentenza impugnata).

57.
    Secondo la ricorrente, questa posizione è errata in diritto. La circostanza che la portata dell'obbligo di motivazione non fosse ancora stata chiarita dal Tribunale non implicava che tale obbligo non esistesse in capo alla Commissione. Il Tribunale non poteva oltretutto enunciare regole valide per l'avvenire senza applicarle immediatamente al caso sottoposto al suo esame e mantenere in tal modo gli effetti di una decisione della Commissione della quale esso stesso aveva constatato l'insufficienza di motivazione.

58.
    Secondo la Commissione, il terzo motivo è irricevibile. Essa richiama la sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. I-4411, punto 31), dalla quale emergerebbe che la Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, non può sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario.

59.
    La Commissione aggiunge che essa dispone di un potere discrezionale in tema di fissazione delle ammende (v. sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata, punti 32 e 33), l'esistenza del quale consente di evitare che le imprese possano conoscere ex ante l'ammontare esatto dell'ammenda che rischiano di vedersi infliggere in caso di comportamento illecito, circostanza che le spingerebbe ad operare in modo lecito o illecito basandosi su mere considerazioni finanziarie (v. sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

60.
    I punti 349-353 della sentenza impugnata sono, prosegue la Commissione, un'aggiunta superflua, in quanto ricordano le conseguenze delle sentenze reti elettrosaldate. La Commissione ritiene oltretutto erronea la lettura che la ricorrente compie di queste sentenze. Nelle stesse il Tribunale avrebbe, così come nella sentenza impugnata, espresso l'auspicio di una maggiore trasparenza per quanto riguarda il metodo di calcolo applicato. Ciò facendo, il Tribunale non avrebbe fatto assurgere la mancanza di trasparenza a ipotesi di assenza di motivazione della decisione. Al massimo, la posizione espressa dal Tribunale sarebbe riconducibile al principio di buona amministrazione, senza che il disconoscimento di tale principio possa di per sé configurare un motivo di annullamento della decisione.

61.
    E' opportuno innanzi tutto premettere un richiamo alle varie fasi del ragionamento svolto dal Tribunale nella sua presa di posizione in ordine al motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

62.
    Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 341 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., segnatamente, oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39).

63.
    Il Tribunale ha quindi precisato, al punto 342 della sentenza impugnata, che, per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

64.
    Al riguardo, il Tribunale, al punto 348 della sentenza impugnata, ha statuito che

«(...) i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264)».

65.
    Sennonché, ai punti 349-353 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, non senza ambiguità, attenuato la portata dell'affermazione contenuta nel punto 348.

66.
    Invero, emerge dai punti 349 e 350 della sentenza impugnata che la decisione non reca l'indicazione di dati precisi di cui la Commissione ha sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle ammende, che pure essa era in grado di divulgare e che avrebbero consentito alle imprese di meglio valutare se la Commissione fosse incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e se l'importo in parola fosse giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Al punto 351 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che, nelle sentenze reti elettrosaldate, si è sottolineata l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

67.
    Esso ha infine concluso, al punto 353 della sentenza impugnata, rilevando una «assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende», che era giustificata dalle circostanze particolari del caso di specie, vale a dire la divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa del procedimento e il carattere innovativo dell'interpretazione dell'art. 190 del Trattato contenuta nelle sentenze reti elettrosaldate.

68.
    Prima di esaminare, alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente, la correttezza delle valutazioni del Tribunale relative alle conseguenze sull'osservanza dell'obbligo di motivazione che potrebbero discendere dalla divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa e dal carattere innovativo delle sentenze reti elettrosaldate, occorre verificare se la Commissione fosse tenuta, per ottemperare all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato, a far figurare nella decisione, oltre agli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata dell'infrazione, un'esposizione più dettagliata circa le modalità di calcolo delle ammende.

69.
    Sul punto, va sottolineato come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, sia competente sotto un duplice profilo.

70.
    Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). In tale ambito, esso deve in particolare verificare l'osservanza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato, la cui violazione rende la decisione annullabile.

71.
    Per l'altro, il Tribunale ha competenza per valutare, nell'ambito della sua competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Quest'ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato.

72.
    Per quanto riguarda il controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, va ricordato che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

73.
    Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 341 e 342 della sentenza impugnata, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

74.
    Orbene, il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 348 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ottemperato a tali requisiti. Si deve prendere atto, infatti, con il Tribunale, che i punti 167-172 del preambolo della decisione enunciano i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Ad esempio, il punto 167 riguarda in particolare la durata dell'infrazione; esso contiene del pari, come pure il punto 168, le considerazioni sulle quali la Commissione si è basata per valutare la gravità dell'infrazione e l'importo generale delle ammende; nel punto 169 sono contenuti gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa; il punto 170 individua le imprese da considerare «capofila» dell'intesa, sulle quali gravava una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese; infine, ai punti 171 e 172 sono tratte le conseguenze, in ordine all'importo delle ammende, della collaborazione di vari produttori con la Commissione durante le verifiche di quest'ultima finalizzate all'accertamento dei fatti o in risposta alla comunicazione degli addebiti.

75.
    La circostanza che informazioni più precise, quali quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare la constatazione di cui al punto 348 della sentenza impugnata. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, nonsono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentano all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

76.
    La Commissione certo non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. Tuttavia, essa può sempre accompagnare la sua decisione con una motivazione che vada oltre i requisiti ricordati al punto 73 della presente sentenza, indicando tra l'altro i dati che, in particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l'esercizio del suo potere discrezionale nel fissare gli importi delle ammende irrogate ad una pluralità di imprese che hanno partecipato, con intensità variabile, all'infrazione.

77.
    Può, invero, essere auspicabile che la Commissione faccia uso di tale facoltà per consentire alle imprese di conoscere in maniera circostanziata le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda loro irrogata. In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell'azione amministrativa e agevolare l'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell'ammenda irrogata. Sennonché tale facoltà, come ha sottolineato la Commissione, non può modificare l'ampiezza delle prescrizioni che discendono dall'obbligo di motivazione.

78.
    Conseguentemente, il Tribunale non poteva, senza eccedere la portata dell'art. 190 del Trattato, dichiarare al punto 352 della sentenza impugnata che «la Commissione (...) deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione». Né poteva, senza cadere in una motivazione contraddittoria, dopo aver constatato al punto 348 della sentenza impugnata che la decisione conteneva un'«indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi», menzionare, al punto 353 della stessa sentenza, «l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende».

79.
    Purtuttavia, l'errore di diritto così commesso dal Tribunale non è di natura tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata poiché, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente respinto, ad onta dei punti 349-353 della sentenza impugnata, il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

80.
    Dal momento che alla Commissione non incombeva, in virtù dell'obbligo di motivazione, indicare nella propria decisione i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende, non occorre esaminare le diverse censure della ricorrente che muovono da questa erronea premessa.

81.
    Il terzo motivo va pertanto respinto.

Sul quarto motivo

82.
    Il quarto motivo dedotto dalla ricorrente riguarda la carenza di motivazione. Da un lato, il Tribunale avrebbe operato una valutazione del tutto astratta della censura relativa all'utilizzazione dell'ECU per la fissazione dell'importo delle ammende ed alla disparità di trattamento di cui sarebbero state vittime le imprese la cui moneta nazionale si è svalutata tra il 1990, anno di riferimento preso in considerazione dalla Commissione per fissare l'importo delle ammende, e il 1994, anno di adozione della decisione. Dall'altro, esso non avrebbe preso posizione sulla censura diretta contro il metodo applicato dalla Commissione per calcolare l'importo dell'ammenda, per via della presa in considerazione del fatturato dell'ultimo anno completo dell'infrazione, convertito in ECU mediante applicazione del tasso di cambio medio durante quest'anno, anziché del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione, menzionato all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, per quanto riguarda il tetto del 10% del fatturato realizzato dall'impresa sanzionata.

83.
    La ricorrente rileva inoltre come la scelta del fatturato dell'ultimo anno dell'infrazione non fosse in ogni caso idonea a garantire la proporzionalità dell'ammenda alla gravità dell'infrazione ed alla potenza economica delle imprese sanzionate, segnatamente a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

84.
    In proposito, è giocoforza constatare come i punti 392-404 della sentenza impugnata riguardino per l'appunto l'utilizzazione dell'ECU per la fissazione dell'importo delle ammende e la questione dell'eventuale discriminazione tra le imprese coinvolte nella medesima intesa. La censura relativa alla carenza di motivazione non può quindi essere accolta.

85.
    In ordine alla legittimità della presa in considerazione di un duplice anno di riferimento, uno per la determinazione dell'importo massimo dell'ammenda, l'altro per la valutazione delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa al momento dell'infrazione, occorre precisare, da un lato, che il tetto massimo previsto all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 per le ammende d'importo superiore ad un milione di unità di conto, e pari al «10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente», si riferisce, come ha sottolineato il Tribunale al punto 402 della sentenza impugnata, all'esercizio sociale precedente la data della decisione. E' inoltre coerente far riferimento a questo esercizio quando si tratta di determinare l'importo massimo dell'ammenda che può essere irrogata ad un'impresa che abbia commesso un'infrazione alle regole di concorrenza.

86.
    Dall'altro, quando si tratta di valutare le dimensioni e la potenza economica di un'impresa al momento dell'infrazione occorre necessariamente far riferimento al fatturato realizzato in tale periodo e utilizzare quindi i tassi di cambio di quest'ultimo e non quelli applicabili al momento in cui è stata adottata la decisione con cui l'ammenda è inflitta. In caso contrario, le dimensioni rispettive delle imprese che hanno preso parte all'infrazione sarebbero falsate dalla considerazione di fatti estrinsecie aleatori, come la fluttuazione delle valute nazionali nel periodo successivo (v. sentenza 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I-4125, punto 165).

87.
    Nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato in che modo il Tribunale, astenendosi dal rimettere in discussione il metodo di calcolo della Commissione basato sul fatturato dell'ultimo anno completo interessato dall'infrazione, avrebbe violato il regolamento n. 17 o i principi generali di diritto.

88.
    Anzitutto, il regolamento n. 17 non vieta l'utilizzo dell'ECU per la fissazione delle ammende. Inoltre, come ha rilevato il Tribunale ai punti 395-399 della sentenza impugnata, la Commissione ha utilizzato un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione e tale metodo le ha consentito di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa in funzione della realtà economica come si presentava all'epoca in cui quest'ultima è stata commessa.

89.
    Infine, con particolare riguardo alle fluttuazioni monetarie, si tratta di un'alea che può generare vantaggi oppure svantaggi, alla quale le imprese devono abitualmente far fronte nell'ambito delle loro attività commerciali e la cui esistenza, in quanto tale, non è idonea a rendere inadeguato l'importo di un'ammenda legittimamente fissato in funzione della gravità dell'infrazione e del fatturato realizzato nel corso dell'ultimo anno del periodo in cui è stata commessa. Ad ogni buon conto, l'importo massimo dell'ammenda determinato ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in funzione del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione costituisce un limite alle eventuali conseguenze pregiudizievoli delle fluttuazioni monetarie.

90.
    Occorre pertanto respingere il quarto motivo.

Sul quinto motivo

91.
    Con il quinto motivo la ricorrente fa valere che la riduzione dell'ammenda operata dal Tribunale è insufficiente alla luce delle constatazioni di quest'ultimo relative alla partecipazione della sua controllata Prat Carton all'intesa.

92.
    Secondo la ricorrente, il Tribunale, nel fissare l'importo dell'ammenda in 14 milioni di ECU, tenuto conto delle rettifiche da esso operate in ordine alla durata dell'infrazione commessa dalla Prat Carton e alla portata della sua partecipazione alla collusione, che sarebbe stata solo marginale, ha necessariamente adottato un metodo di calcolo diverso da quello della Commissione, il che avrebbe comportato una discriminazione tra le imprese coinvolte nell'intesa.

93.
    Infatti, se il Tribunale avesse fatto applicazione del metodo di calcolo della Commissione, tenuto conto delle rettifiche operate in ordine al coinvolgimento dellaPrat Carton nell'infrazione, l'importo dell'ammenda sarebbe stato inferiore di 250 000 ECU.

94.
    La Commissione non contesta l'importo dell'ulteriore riduzione che sarebbe conseguita all'applicazione del suo metodo di calcolo, ma argomenta che la fissazione dell'ammenda rientra nella competenza anche di merito del Tribunale.

95.
    A tale riguardo, emerge dal punto 250 della sentenza impugnata che il Tribunale ha ritenuto dimostrata la partecipazione della Prat Carton all'infrazione solo per quanto riguarda la collusione sui prezzi e sui tempi di arresto, ma non sul congelamento delle quote di mercato, ed ha accertato che tale partecipazione riguardava soltanto il periodo giugno 1990 - febbraio 1991. Il Tribunale ha inoltre statuito:

«411    Dal momento che la Prat Carton ha partecipato soltanto ad alcuni elementi costitutivi dell'infrazione e ciò per una durata inferiore a quella stabilita dalla Commissione, si deve procedere alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

412    Nel caso di specie, poiché nessuno degli altri motivi dedotti dalla ricorrente giustifica una riduzione dell'ammenda, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa l'importo di tale ammenda in 14 000 000 di ECU».

96.
    Va ricordato che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese in seguito alla violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata, punto 31).

97.
    Tuttavia, l'esercizio di una competenza anche di merito non può comportare, in sede di determinazione dell'importo delle ammende che sono loro irrogate, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

98.
    Orbene, nel caso di specie, è assodato che le ammende sono state fissate dalla Commissione, nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'infrazione, in base ad un metodo di calcolo che non è stato rimesso in discussione dal Tribunale. Se quest'ultimo avesse inteso discostarsi specificamente, riguardo alla ricorrente, da tale metodo o da talune valutazioni in cifre della Commissione, sarebbe stato necessario fornire una spiegazione al riguardo nella sentenza impugnata.

99.
    Occorre di conseguenza considerare dimostrata la violazione, da parte del Tribunale, del principio della parità di trattamento commessa al punto 412 della sentenza impugnata e accogliere il quinto motivo.

100.
    Discende da quanto precede che l'impugnazione dev'essere accolta per quanto riguarda il punto 412 e il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata.

101.
    Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo. Poiché lo stato degli atti lo consente, occorre statuire in via definitiva sull'importo dell'ammenda da irrogare alla ricorrente.

Sul ricorso di annullamento

102.
    Tenuto conto dei punti 282-411 della sentenza impugnata e, in particolare, del punto 90 della presente sentenza nonché del fatto che la ricorrente può essere considerata responsabile di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato solo con riferimento alla collusione sui prezzi e sui tempi di arresto, da un lato, e al periodo compreso tra il giugno 1990 e il febbraio 1991, dall'altro, occorre fissare l'importo dell'ammenda a carico della ricorrente in euro 13 750 000.

Sulle spese

103.
    Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

104.
    Essendo rimasta soccombente nella maggior parte dei suoi motivi d'impugnazione, la ricorrente dev'essere condannata alle proprie spese nonché ai due terzi di quelle sostenute dalla Commissione relativamente al presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-334/94, Sarrió/Commissione, è annullato.

2)    L'importo dell'ammenda irrogata alla Sarrió SA è fissato in euro 13 750 000.

3)    Il ricorso è respinto per il resto.

4)    La Sarrió SA è condannata alle proprie spese nonché ai due terzi di quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al presente grado di giudizio.

5)    La Commissione delle Comunità europee sopporterà un terzo delle proprie spese relative al presente grado di giudizio.

La Pergola
Wathelet
Edward

            Jann                        Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

A. La Pergola


1: Lingua processuale: l'italiano.