Language of document : ECLI:EU:C:2000:632

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 novembre 2000 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda»

Nel procedimento C-294/98 P,

Metsä-Serla Oyj, già Metsä-Serla Oy, con sede in Espoo (Finlandia),

UPM-Kymmene Oyj, già United Paper Mills Ltd, con sede in Helsinki (Finlandia),

Tamrock Oy, già Tampella Corporation, con sede in Tampere (Finlandia),

Kyro Oyj Abp, già Oy Kyro Ab, con sede in Tampere,

rappresentate dagli avv.ti H. Hellmann, del foro di Colonia, e H.-J. Hellmann, del foro di Mannheim, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998, nelle cause riunite da T-339/94 a T-342/94, Metsä-Serla e a./Commissione (Racc. pag. II-1727),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. D. Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1998, le società Metsä-Serla Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Tamrock Oy e Kyro Oyj Abp hanno proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, cause riunite da T-339/94 a T-342/94, Metsä-Serla e a./Commissione (Racc. pag. II-1727; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto i ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»).

Fatti

2.
    Con tale decisione, la Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori, fornitori di cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3.
    Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla British Printing Industries Federation, organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito, e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della Commissione, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

4.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito a richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la Commissione a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente.

5.
    Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB deEendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...)

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

v)    Finnboard - the Finnish Board Mills Association, un'ammenda di 20 000 000 di ECU per la quale Oy Kyro AB è responsabile in solido con Finnboard per la somma di 3 000 000 di ECU, Metsä-Serla Oy per la somma di 7 000 000 di ECU, Tampella Corp. per la somma di 5 000 000 di ECU e United Paper Mills per la somma di 5 000 000 di ECU;

(...)».

6.
    Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue:

«9    Le società ricorrenti, destinatarie della decisione, sono produttori finlandesi di cartoncino. Esse smerciano i loro prodotti nella Comunità nonché su altri mercati tramite il Finnish Board Mills Association - Finnboard (in prosieguo: il ”Finnboard”). Il Finnboard è un'associazione di categoria di diritto finlandese che nel 1991 contava sei membri, tra cui le società ricorrenti.

10    Risulta dal punto 174 del preambolo della decisione che la Commissione ha inflitto un'ammenda al Finnboard in quanto era quest'ultimo, e non le società ricorrenti, che aveva preso parte attivamente e direttamente all'intesa. Tuttavia essa ha ritenuto le società ricorrenti responsabili in solido con il Finnboard per il pagamento della parte dell'ammenda approssimativamente corrispondente alle vendite di cartoncino realizzate per conto di ciascuna di esse dal Finnboard».

7.
    La decisione forma oggetto di altri diciassette ricorsi (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94), proposti da tutte le altre sue destinatarie, ad eccezione di due. La causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996 a seguito della rinuncia agli atti da parte della ricorrente.

La sentenza impugnata

Sulla domanda di annullamento della decisione

8.
    Dinanzi al Tribunale le ricorrenti avevano sollevato un motivo unico vertente sulla violazione degli artt. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e 85, n. 1, del Trattato.

9.
    Esse facevano valere, in sostanza, che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non autorizzava la Commissione ad adottare una decisione che imponesse ad un'impresa la responsabilità del pagamento di un'ammenda alla quale era stata condannata un'altraimpresa. Questa disposizione permetterebbe soltanto di infliggere ammende alle imprese che abbiano esse stesse commesso l'infrazione alle regole della concorrenza. Orbene, la Commissione avrebbe ravvisato una responsabilità per fatto altrui, nozione distinta dalla responsabilità per fatto personale.

10.
    Le ricorrenti contestavano inoltre che la Commissione avesse potuto considerarle solidalmente responsabili per il pagamento dell'ammenda dimostrando l'esistenza di un'unica entità economica e che avesse potuto sostenere che il Finnboard aveva agito «come alter ego e nell'interesse» delle ricorrenti.

11.
    In proposito, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«42    [L'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17] non precisa espressamente se un'impresa che non sia direttamente e formalmente considerata responsabile per il comportamento illecito accertato dalla Commissione possa essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa, autrice del comportamento illecito accertato e a tale titolo sanzionata, per il pagamento di un'ammenda irrogata a quest'ultima.

43    Tuttavia, si deve ritenere che la summenzionata disposizione dev'essere interpretata nel senso che un'impresa può essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa per il pagamento di un'ammenda inflitta a quest'ultima, per aver commesso un'infrazione intenzionalmente o per negligenza, a condizione che la Commissione dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell'impresa solidalmente responsabile per l'ammenda.

44    Nella fattispecie, sebbene il Finnboard sia l'impresa direttamente e formalmente considerata responsabile della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (art. 1 della decisione) e ad esso sia conseguentemente inflitta l'ammenda prevista dall'art. 3, punto v), della decisione, ciascuna delle ricorrenti viene tuttavia dichiarata responsabile in solido con il Finnboard per il pagamento di parte di quest'ammenda, in quanto la Commissione ha ritenuto che il Finnboard avesse agito alla stregua di un loro ”alter ego” e nel loro interesse (punto 174, secondo comma, del preambolo della decisione).

45    Occorre pertanto esaminare se esistessero tra il Finnboard e le ricorrenti vincoli giuridici tali che la Commissione avrebbe potuto considerare ciascuna delle ricorrenti come direttamente e formalmente responsabili dell'infrazione.

46    Al riguardo, emerge dalla decisione che la Commissione ha ritenuto le ricorrenti responsabili degli atti del Finnboard (punto 174, secondo comma, dianzi richiamato).

47    Per valutare la correttezza di tale affermazione, occorre prendere in considerazione le principali informazioni, quali risultano dal fascicolo e, inparticolare, dalla risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti del Tribunale, relative alle modalità di funzionamento del Finnboard e ai rapporti giuridici e di fatto che il Finnboard intratteneva con le società ad esso aderenti, in particolare con le ricorrenti.

48    In forza del suo statuto del 1° gennaio 1987 (paragrafo 2), il Finnboard è un'associazione che smercia il cartoncino prodotto dalle ricorrenti, nonché prodotti del settore cartario fabbricati da altri membri.

49    Ai sensi dei paragrafi 10 e 11 del detto statuto, ciascun membro nomina un rappresentante in seno al ”Board of Directors”, incaricato in particolare di adottare le norme di condotta delle operazioni dell'associazione, di approvare il bilancio, il piano di finanziamento e i principi della ripartizione delle spese tra le società aderenti e di nominare il ”Managing Director”.

50    Il paragrafo 20 dello statuto recita:

    ”I membri sono congiuntamente e solidalmente responsabili per gli impegni assunti a nome dell'associazione, come se li avessero contratti a titolo personale.

    L'obbligazione relativa ai debiti e agli impegni è ripartita proporzionalmente al fatturato netto dei membri relativo all'esercizio in corso e ai due esercizi precedenti”.

51    Per quanto riguarda lo smercio dei prodotti di cartoncino, emerge dalla risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti del Tribunale che esse avevano dato mandato al Finnboard, all'epoca dei fatti, per effettuare il complesso delle loro vendite di cartoncino, con l'unica eccezione delle vendite interne al gruppo di ciascuna società aderente e delle vendite di modesta entità a clienti occasionali in Finlandia (v. altresì paragrafo 14 dello statuto del Finnboard). Inoltre, il Finnboard fissava e annunciava tariffe identiche per le ricorrenti.

52    Le ricorrenti precisano del pari che, all'atto delle singole vendite, i clienti inviavano al Finnboard i loro ordinativi, indicando in genere il produttore preferito, e che tali preferenze si spiegavano in particolare con differenze di qualità tra i prodotti di ciascuna delle ricorrenti. Nei casi in cui nessuna preferenza veniva espressa, gli ordinativi erano ripartiti tra i membri del Finnboard, in conformità del paragrafo 15 dello statuto, ai cui termini:

    ”Gli ordini in arrivo vanno ripartiti in modo equo e paritario ai fini della produzione da parte dei membri, tenuto conto della capacità produttiva di ciascuno di essi nonché dei criteri di ripartizione stabiliti dal consiglio di amministrazione”.

53    Il Finnboard era autorizzato a trattare le condizioni di vendita, compreso il prezzo, con ciascun potenziale cliente, poiché le ricorrenti avevano stabilito direttive generali relative a queste trattative individuali. Ciascun ordine andava tuttavia sottoposto alla società ricorrente interessata, che decideva di accettarlo o no.

54    Lo svolgimento delle singole vendite e i relativi principi contabili sono descritti in una dichiarazione del 4 giugno 1997 del perito contabile del Finnboard:

    ”Il Finnboard agisce in veste di commissionario per i suoi committenti, fatturando 'a nome proprio e per conto di ciascun committente‘.

    1.    Ogni ordinativo è confermato dallo stabilimento del committente.

    2.    All'atto della spedizione, lo stabilimento invia una fattura iniziale al Finnboard ('Mill invoice‘). La fattura è iscritta nel conto committenti come credito e nel registro degli acquisti del Finnboard come debito verso lo stabilimento.

    3.    La fattura emessa dallo stabilimento (previa deduzione dei costi stimati di trasporto, magazzinaggio, consegna e finanziamento) è predisposta dal Finnboard entro il termine convenuto (10 giorni nel 1990/1991). Il Finnboard finanzia quindi le scorte straniere e i crediti clienti dello stabilimento senza divenire proprietario delle merci spedite.

    4.    All'atto della consegna al cliente, il Finnboard emette una fattura al cliente per conto dello stabilimento. La fattura è registrata come vendita nel conto committenti, come credito nel registro delle vendite del Finnboard.

    5.    I pagamenti effettuati dai clienti sono iscritti nei conti committenti e gli eventuali divari tra i prezzi e i costi stimati e i prezzi e i costi reali (v. punto 3) sono compensati dal conto committenti”.

55    Risulta quindi, in primo luogo, che anche se il Finnboard era autorizzato a trattare con i clienti finali e nel rispetto delle direttive stabilite dalle ricorrenti i prezzi e le altre condizioni di vendita, nessuna vendita poteva aver luogo senza la previa approvazione del prezzo e le altre condizioni di vendita da parte della società ricorrente interessata.

56    In secondo luogo, è pacifico che la trasmissione della proprietà avveniva direttamente tra la società ricorrente interessata e il cliente finale.

57    Infine il Tribunale constata che le commissioni riscosse dal Finnboard, le quali figurano come fatturato nei suoi conti annuali, riguardano solo le spese connesse alle vendite da esso effettuate per conto delle società ad esso aderenti,come le spese di trasporto o di finanziamento. Ne consegue che il Finnboard non aveva alcun interesse economico diretto a prender parte alla collusione sui prezzi, in quanto l'aumento dei prezzi annunciati e posti in atto dalle imprese riunite in seno agli organismi del PG Paperboard non poteva dar luogo ad alcun utile per esso. Per contro, la partecipazione del Finnboard a questa collusione rivestiva un interesse economico diretto per le ricorrenti.

58    Nelle circostanze del caso di specie, i vincoli economici e giuridici esistenti tra il Finnboard e ciascuna delle ricorrenti erano quindi tali che il Finnboard, smerciando il cartoncino per conto delle ricorrenti, agiva solo come organismo ausiliario di ciascuna di queste società. Avuto riguardo a questi vincoli e al fatto che esso era tenuto ad attenersi alle direttive emanate dalle singole ricorrenti senza poter adottare sul mercato un comportamento indipendente da ciascuna di esse, il Finnboard costituiva in realtà un'unica entità economica con ciascuna delle società produttrici di cartoncino ad essa aderenti (v., per analogia, sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punti 538-540).

59    Conseguentemente, la Commissione ha correttamente considerato le ricorrenti, nella motivazione della decisione, come responsabili dei comportamenti anticoncorrenziali del Finnboard, cosicché sarebbe stato possibile accertare, a carico di ciascuna di esse, una violazione intenzionale dell'art. 85, n. 1 del Trattato. Anziché infliggere un'ammenda direttamente a ciascuna delle società ricorrenti, essa ha dunque potuto scegliere di dichiarare la responsabilità in solido di ciascuna di esse con il Finnboard per il pagamento di parte dell'ammenda inflitta a questa associazione di categoria.

60    Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo dev'essere respinto».

Sulle domande di riduzione dell'importo dell'ammenda

12.
    Il Tribunale ha dichiarato irricevibili le domande di riduzione dell'importo dell'ammenda proposte dalle ricorrenti, in quanto queste ultime non avevano dedotto alcun motivo a sostegno di tali domande.

13.
    In conclusione, il Tribunale ha respinto i ricorsi.

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale

Sulla regolarità della presentazione del ricorso

14.
    La Commissione s'interroga preliminarmente sulla ricevibilità del ricorso constatando che, fatto salvo il caso della società Kyro Oyj Abp, gli estratti del registro del commercio sono stati prodotti unicamente sotto forma di traduzione, che la procura della Kyro Oyj Abp reca, tra le altre firme, quella di una persona che, standoall'estratto del registro di commercio prodotto, non sarebbe autorizzata a firmare e che l'altro firmatario della procura non avrebbe i poteri di rappresentare da solo la società.

15.
    In proposito è sufficiente rilevare che l'art. 38, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura della Corte, ai sensi del quale una persona giuridica di diritto privato deve allegare al ricorso «la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentate a ciò legittimato», non è applicabile in sede d'impugnazione in forza dell'art. 112, n. 1, dello stesso regolamento, il quale rinvia soltanto ai nn. 2 e 3 dell'art. 38.

16.
    Pertanto, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione va respinta.

Nel merito

17.
    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi. In primo luogo, contestano al Tribunale di non aver dichiarato che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non poteva servire da fondamento giuridico di una loro responsabilità in solido per il pagamento di un'ammenda inflitta a un'altra impresa. In secondo luogo, esse ritengono che a torto il Tribunale abbia fatto riferimento ai principi elaborati dalla Corte con riferimento alla determinazione delle ammende da infliggere a imprese che formano un'unica entità economica, in quanto, a loro parere, la Corte non avrebbe affatto dedotto da tali principi una responsabilità per il pagamento di un'ammenda inflitta ad altri.

Sul primo motivo

18.
    Le ricorrenti sostengono che la decisione di infliggere loro ammende quando né la Commissione né il Tribunale hanno dimostrato che esse avessero violato, intenzionalmente o per negligenza, l'art. 85, n. 1, del Trattato, è priva di fondamento giuridico. Al contrario, risulterebbe dall'art. 1 della decisione che esse non avrebbero infranto l'art. 85, n. 1, del Trattato.

19.
    Le ricorrenti rilevano che, al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che un'impresa può essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa per il pagamento di un'ammenda inflitta a quest'ultima, per aver commesso un'infrazione intenzionalmente o per negligenza, «a condizione che la Commissione dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell'impresa solidalmente responsabile per l'ammenda». Tale interpretazione sarebbe contraria al testo chiaro dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il quale impone che l'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato sia accertata a carico del destinatario della decisione. Essa sarebbe in contrasto altresì con il principio elementare di legalità ed equivarrebbe a consentire alla Commissione di irrogare sanzioni nei confronti di imprese, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, senza doversi accollare l'onere di provare la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato e senza tener conto del caso specifico di ciascuna impresa (in particolare delle circostanze attenuanti) nel valutare la gravità o la durata dell'infrazione ai fini delladeterminazione dell'importo dell'ammenda. Infine, l'interpretazione del Tribunale contravverrebbe al principio della presunzione di innocenza, riconosciuto dal diritto comunitario (v. sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, punti 30-35).

20.
    La Commissione ritiene che il primo motivo sia irricevibile in quanto si limiterebbe a reiterare in gran parte gli argomenti di fatto e di diritto già dedotti in primo grado.

21.
    Nel merito, la Commissione ritiene che l'interpretazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 accolta dal Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata sia conforme al tenore letterale della stessa disposizione. Un'impresa commetterebbe un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato qualora il comportamento di un'altra impresa, che viola questa stessa disposizione, possa appunto esserle imputato (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 132 e seguenti; causa 52/69, Geigy AG/Commissione, Racc. pag. 787, punti 44 e seguenti, e 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punti 49 e seguenti).

22.
    Inoltre, sarebbe inesatto che, seguendo l'interpretazione del Tribunale, non sarebbero prese in considerazione le circostanze peculiari alle imprese ritenute responsabili in solido. Tali imprese possono essere ritenute solidalmente responsabili soltanto se l'infrazione poteva essere rilevata anche nei loro confronti, il che implicherebbe la presa in considerazione delle circostanze particolari che le riguardano. E' quanto sarebbe avvenuto nel caso di specie, poiché ciascuna delle ricorrenti è stata ritenuta solidalmente responsabile dell'ammenda inflitta al Finnboard per un importo diverso. Per giunta, le ricorrenti non invocherebbero l'esistenza di circostanze individuali di cui la Commissione o il Tribunale non avrebbero tenuto conto.

23.
    Infine, nemmeno il principio della presunzione d'innocenza sarebbe stato violato. La Commissione avrebbe effettuato constatazioni che hanno giustificato l'imposizione di ammende direttamente alle ricorrenti, le quali sono state destinatarie della comunicazione degli addebiti e hanno quindi potuto difendersene senza alcuna restrizione.

24.
    In proposito, occorre anzitutto respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Come risulta da quanto precede, infatti, le ricorrenti contestano la fondatezza del punto 43 della sentenza impugnata in quanto viziato da un errore di diritto.

25.
    Occorre inoltre ricordare che, nella fattispecie, il Finnboard si è visto infliggere un'ammenda di 20 000 000 di ECU, per la quale ciascuna delle ricorrenti è stata considerata come solidalmente responsabile fino a concorrenza di un certo importo oscillante tra 3 000 000 e 5 000 000 di ECU e corrispondente approssimativamente alle vendite di cartoncino per conto di ciascuna di loro da parte del Finnboard (punto 10 della sentenza impugnata).

26.
    Ciò significa, come il Tribunale ha dichiarato al punto 44 della sentenza impugnata, che il Finnboard è stato considerato direttamente responsabile della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Tuttavia, poiché la Commissione ha ritenuto che esso avesse agito per conto e nell'interesse delle ricorrenti, in modo che il suo comportamento anticoncorrenziale poteva essere loro imputato, ciascuna delle ricorrenti è stata dichiarata solidalmente responsabile del pagamento di una parte dell'ammenda.

27.
    Ai punti 45-59 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato e confermato l'imputabilità del comportamento del Finnboard alle ricorrenti. L'iter logico seguito dal Tribunale in proposito non può essere considerato viziato da errore essendo costante in giurisprudenza che il comportamento anticoncorrenziale di un'impresa può essere imputato ad un'altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttiva impartitele da quest'ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro (v., in particolare, sentenza AEG/Commissione, citata, punto 49).

28.
    Alla luce di quanto sopra, l'interpretazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 adottata dal Tribunale non può essere considerata in contrasto con il principio di legalità, giacché le ricorrenti, cui sono state imputate le condotte anticoncorrenziali del Finnboard, sono state condannate, ai sensi di tale articolo, a un'ammenda per un'infrazione che si reputa abbiano commesso esse stesse in ragione di tale imputazione. Ciò spiega che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le circostanze particolari che le riguardano sono state prese in considerazione dalla Commissione, come il Tribunale ha peraltro rilevato al punto 10 della sentenza impugnata, e che le ricorrenti sono state destinatarie della comunicazione degli addebiti, rispetto ai quali non è dimostrato che esse non abbiano potuto difendersi.

29.
    Anche per tale motivo la censura vertente sulla violazione del principio di presunzione d'innocenza dev'essere respinta.

30.
    Infine, quanto al fatto che ricorressero o meno nella fattispecie i presupposti per l'imputabilità, un esame del genere - che si fonda su una valutazione dei fatti - non può in quanto tale essere contestato in sede d'impugnazione.

31.
    Risulta da quanto precede che il primo motivo va respinto in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile.

Sul secondo motivo

32.
    Secondo le ricorrenti, la Corte esigerebbe sempre, affinché una società capogruppo possa essere considerata responsabile dell'infrazione commessa da una consociata, la prova che essa ha commesso personalmente una violazione delle regole di concorrenza, nonché l'irrogazione nei suoi confronti di un'ammenda (v., in tal senso, sentenze 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punti 37 e 41; ICI/Commissione, citata, punti 132-141; Geigy/Commissione, citata, punto 45, nonché sentenza del Tribunale 1°aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-389, punti 149 e 153). L'esistenza di un'unica entità economica, secondo la giurisprudenza della Corte, non potrebbe quindi essere invocata a sostegno della responsabilità delle ricorrenti per fatto altrui per il pagamento di un'ammenda inflitta al Finnboard, ove non sia stata constatata alcuna infrazione a loro carico.

33.
    Le ricorrenti aggiungono che la tesi propugnata dalla Commissione non trova sostegno nella sua pratica amministrativa, nella quale sarebbero ravvisabili soltanto due casi di affermazione di una responsabilità solidale, i quali si distinguerebbero fondamentalmente dalla fattispecie, sia in diritto sia in fatto, in quanto le imprese che avevano commesso un'infrazione in comune erano state perseguite come coautori e si erano viste infliggere un'ammenda unica [v. le decisioni della Commissione 14 dicembre 1972, 72/457/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del Trattato CEE (IV/26.911 - Zoja/C.S.C. - ICI) (GU L 299, pag. 51), e 25 novembre 1980, 80/1283/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/29.702 - Johnson & Johnson) (GU L 377, pag. 16, in particolare pag. 25)].

34.
    In proposito, è sufficiente rilevare che l'argomento delle ricorrenti si fonda su una premessa erronea, secondo la quale a loro carico non è stata accertata alcuna infrazione e non è stata inflitta alcuna ammenda personale. Al contrario, risulta dai punti 27-30 della presente sentenza che le ricorrenti sono state personalmente condannate per un'infrazione che si reputa abbiano commesso esse stesse in ragione dei vincoli economici e giuridici che le uniscono al Finnboard e che consentirebbero loro di determinare il comportamento di quest'ultimo sul mercato.

35.
    Le ricorrenti deducono in subordine che non ricorrono nella fattispecie i presupposti che consentono di stabilire l'esistenza di un'unica entità economica.

36.
    In proposito si deve rilevare che i punti 45-58 della sentenza impugnata motivano la conclusione secondo la quale, nel corso delle trattative con gli acquirenti di cartoncino, il Finnboard era tenuto ad uniformarsi alle direttive emanate da ciascuna delle ricorrenti e non poteva adottare sul mercato un comportamento indipendente da ciascuna di loro, cosicché esso costituiva effettivamente un'unica entità economica con ciascuno dei propri membri produttori di cartoncino.

37.
    Tali considerazioni si fondano su una serie di constatazioni di fatto non censurabili in sede d'impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei mezzi di prova o di violazione di principi generali e delle norme procedurali applicabili in materia di onere e di produzione della prova, cosa che le ricorrenti non cercano di dimostrare.

38.
    Il secondo motivo va pertanto respinto.

39.
    Da quanto sopra risulta che il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Sulle spese

40.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese e le ricorrenti sono rimaste soccombente in toto, queste ultime vanno condannate alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La Metsä-Serla Oyj, la UPM-Kymmene Oyj, la Tamrock Oy e la Kyro Oyj Abp sono condannate alle spese.

La Pergola
Wathelet
Edward

Jann

Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

A. La Pergola


1: Lingua processuale: il tedesco.