Language of document : ECLI:EU:C:2000:634

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 novembre 2000 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Ammenda - Determinazione dell'importo - Motivazione - Collaborazione nel corso del procedimento amministrativo»

Nel procedimento C-298/98 P,

Metsä-Serla Sales Oy, già Finnish Board Mills Association (Finnboard), con sede in Espoo (Finlandia), rappresentata dagli avv.ti H. Hellmann, del foro di Colonia, e H.-J. Hellmann, del foro di Mannheim, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998, causa T-338/94, Finnboard/Commissione (Racc. pag. II-1617),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. D. Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1998, la Metsä-Serla Sales Oy ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998,causa T-338/94, Finnboard/Commissione (Racc. pag. II-1617; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino) (GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), respingendo il ricorso per i restanti capi.

Fatti

2.
    Con tale decisione, la Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori, fornitori di cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3.
    Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla British Printing Industries Federation, organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito, e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della Commissione, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

4.
    Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito alle richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la Commissione a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente.

5.
    In esito a tale procedimento, la Commissione aveva adottato la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-    nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-    nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-    nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-    negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-    hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-    hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-    hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-    hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-    hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-    hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

Articolo 2

Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori;

    o

b)    attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;

    o

c)    attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.

Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.

Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.

Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni.

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...)

v)    Finnboard - the Finnish Board Mills Association, un'ammenda di 20 000 000 di ECU, per la quale Oy Kyro AB è responsabile in solido con Finnboard per la somma di 3 000 000 di ECU, Metsä-Serla Oy per la somma di 7 000 000di ECU, Tampella Corp. per la somma di 5 000 000 di ECU e United Paper Mill Ltd per la somma di 5 000 000 di ECU;

(...)».

6.
    Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue:

«13    Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato ”Product Group Paperboard” (in prosieguo: il ”PG Paperboard”), costituito da diversi gruppi o comitati.

14    Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un ”Presidents Working Group” (in prosieguo: il ”PWG”), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

15    Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

16    Il PWG riferiva alla ”President Conference” (in prosieguo: la ”PC”), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

17    Alla fine del 1987 veniva istituito il ”Joint Marketing Committee” (in prosieguo: il ”JMC”). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

18    Infine, l'”Economic Committee” (in prosieguo: il ”COE”) esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

19    Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazionedelle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

20    Il ricorrente, la Finnish Board Mills Association - Finnboard (in prosieguo: il ”Finnboard”) è un'associazione di categoria di diritto finlandese alla quale, nel 1991, aderivano sei società, tra le quali figuravano i produttori di cartoncino Oy Kyro AB, Metsä-Serla Oy, Tampella Corporation e United Paper Mills. Il Finnboard smercia nell'intera Comunità, in parte tramite sue controllate, il cartoncino prodotto da queste quattro società ad esso aderenti.

21    Secondo la decisione, esso ha, dalla metà del 1986 fino ad almeno l'aprile 1991, preso parte alla riunioni di tutti gli organismi del PG Paperboard. Un rappresentante del Finnboard ha rivestito, per circa due anni, la carica di presidente del PWG della PC».

7.
    Sedici imprese, tra le altre diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, nonché quattro imprese finlandesi facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, proponevano ricorsi contro la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, da T-308/94 a T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94, nonché cause riunite da T-339/94 a T-342/94).

Sentenza impugnata

8.
    Per quanto riguarda il capo della domanda tendente all'annullamento della decisione, il Tribunale si è limitato ad annullare, nei confronti della ricorrente, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione medesima, ad eccezione dei passi seguenti:

«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:

a)    attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.

Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».

9.
    Per il resto, il Tribunale ha respinto il ricorso.

10.
    La ricorrente aveva peraltro formulato dinanzi al Tribunale diversi motivi attinenti alla fissazione dell'ammenda. L'impugnazione verte, per l'appunto, sulla motivazione della sentenza impugnata nella parte riferentesi a tale capo della domanda. Tenuto conto dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno dell'impugnazione stessa, saranno richiamate qui di seguito le sole parti della sentenza impugnata con le quali il Tribunale ha preso posizione sulle censure relative alla presa in considerazione di un fatturato non pertinente, alla violazione dell'obbligo di motivazione, ad una errata valutazione degli effetti dell'infrazione e ad errori commessi dalla Commissione nella valutazione generale delle ammende o in occasione della loro riduzione.

Sul motivo relativo al calcolo dell'ammenda in base ad un fatturato non pertinente

11.
    Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha fatto valere, da un lato, che l'ammenda era stata erroneamente calcolata in base ai fatturati di quattro società suoi membri produttrici di cartoncino, vale a dire la Oy Kyro AB, la Metsä-Serla Oy, la Tampella Corporation e la United Paper Mills, e, dall'altro, che, stando al controricorso, la Commissione aveva calcolato l'ammenda basandosi su un fatturato erroneo, dovuto alla presa in considerazione della produzione di carta da parati della Metsä-Serla Oy, sovrastimando così del 17% il fatturato del 1990.

12.
    Il Tribunale si è espresso nei termini che seguono:

«268    Per quanto riguarda la prima parte del motivo, risulta dall'esame dei motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento della decisione che la Commissione ha dimostrato la partecipazione del ricorrente alle riunioni degli organismi del PG Paperboard e alle concertazioni aventi oggetto anticoncorrenziale che hanno avuto luogo nel corso di queste riunioni. Il ricorrente non ha contestato che, ove una prova del genere fosse fornita, esso potrebbe essere considerato responsabile dell'infrazione accertata nell'art. 1 della decisione e vedersi infliggere di conseguenza un'ammenda a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

269    Tale disposizione recita:

    ”La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al dieci per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

    a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo (...)”.

270    Secondo una giurisprudenza costante, l'uso del termine generico ”infrazione” nell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nel senso che comprende indistintamente gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazionidi imprese, indica che i limiti massimi contemplati da questa disposizione si applicano allo stesso modo agli accordi e pratiche concordate nonché alle decisioni di associazioni di imprese. Ne consegue che il massimo del 10% del giro d'affari deve calcolarsi rispetto al giro d'affari realizzato da ciascuna delle imprese aderenti a detti accordi e pratiche concordate o dal complesso delle imprese aderenti a dette associazioni di imprese, quanto meno allorché, in virtù delle norme interne, l'associazione può rendere corresponsabili i propri membri. La correttezza di questo giudizio è corroborata dal fatto che, nel fissare l'importo dell'ammenda, si può tener conto, tra l'altro, dell'influenza che l'impresa ha potuto esercitare sul mercato, segnatamente in considerazione delle sue dimensioni e della sua potenza economica, sulle quali il fatturato fornisce alcune indicazioni (sentenze del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punti 136 e 137, e 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 385).

271    Nella fattispecie, sebbene il ricorrente sia stato considerato ”impresa” (punto 173, primo comma, del preambolo della decisione), l'ammenda inflittagli non è stata fissata in base al fatturato figurante nei suoi conti annuali e nella sua contabilità pubblicata, fatturato corrispondente all'ammontare delle commissioni percepite dal ricorrente sulle vendite di cartoncino effettuate per conto delle società ad esso aderenti. Infatti, il fatturato preso in considerazione ai fini del calcolo dell'ammenda è costituito dal valore complessivo fatturato delle vendite che il ricorrente ha realizzato per le sue aderenti (v. punto 173, terzo comma, e punto 174, primo comma, del preambolo).

272    Per valutare se la Commissione potesse legittimamente tener conto di un tale fatturato, occorre prendere in considerazione le principali informazioni, quali risultano dal fascicolo e, in particolare, dalla risposta del ricorrente ai quesiti scritti del Tribunale, relative alle modalità di funzionamento del ricorrente e ai rapporti giuridici e di fatto che esso intratteneva con le società ad esso aderenti.

273    In forza del suo statuto del 1° gennaio 1987, il ricorrente è un'associazione che smercia il cartoncino prodotto da alcuni suoi membri, nonché prodotti del settore cartario fabbricati da altri membri.

274    Ai sensi dei paragrafi 10 e 11 del detto statuto, ciascun membro nomina un rappresentante in seno al ”Board of Directors”, incaricato in particolare di adottare le norme di condotta delle operazioni dell'associazione, di approvare il bilancio, il piano di finanziamento e i principi della ripartizione delle spese tra le società aderenti e di nominare il ”Managing Director”.

275    Il paragrafo 20 dello statuto recita:

    ”I membri sono congiuntamente e solidalmente responsabili per gli impegni assunti a nome dell'associazione, come se li avessero contratti a titolo personale.

    L'obbligazione relativa ai debiti e agli impegni è ripartita proporzionalmente al fatturato netto dei membri relativo all'esercizio in corso e ai due esercizi precedenti”.

276    Per quanto riguarda lo smercio dei prodotti di cartoncino, emerge dalla risposta del ricorrente ai quesiti scritti del Tribunale che le società ad esso aderenti gli avevano dato mandato, all'epoca dei fatti, per effettuare il complesso delle loro vendite di cartoncino, con l'unica eccezione delle vendite interne al gruppo di ciascuna società aderente e delle vendite di modesta entità a clienti occasionali in Finlandia (v. altresì paragrafo 14 dello statuto). Inoltre, il ricorrente fissava e annunciava tariffe identiche per i produttori di cartoncino suoi aderenti.

277    Il ricorrente precisa del pari che, all'atto delle singole vendite, i clienti inviavano ad esso i loro ordinativi, indicando in genere il produttore preferito, e che tali preferenze si spiegavano in particolare con differenze di qualità tra i prodotti di ciascuna delle società aderenti al ricorrente. Nei casi in cui nessuna preferenza veniva espressa, gli ordinativi erano ripartiti tra i suoi aderenti, in conformità del paragrafo 15 dello statuto, ai cui termini:

    ”Gli ordini in arrivo vanno ripartiti in modo equo e paritario ai fini della produzione da parte dei membri, tenuto conto della capacità produttiva di ciascuno di essi nonché dei criteri di ripartizione stabiliti dal consiglio di amministrazione”.

278    Il ricorrente era autorizzato a trattare le condizioni di vendita, compreso il prezzo, con ciascun potenziale cliente, poiché le società ad esso aderenti avevano stabilito direttive generali relative a queste trattative individuali. Ciascun ordine andava tuttavia sottoposto al membro interessato, che decideva di accettarlo o no.

279    Lo svolgimento delle singole vendite e i relativi principi contabili sono descritti in una dichiarazione del 4 giugno 1997 del perito contabile del ricorrente:

    ”Il Finnboard agisce in veste di commissionario per i suoi committenti, fatturando 'a nome proprio e per conto di ciascun committente‘.

    1.    Ogni ordinativo è confermato dallo stabilimento del committente.

    2.    All'atto della spedizione, lo stabilimento invia una fattura iniziale al Finnboard ('Mill invoice‘). La fattura è iscritta nel conto committenti come credito e nel registro degli acquisti del Finnboard come debito verso lo stabilimento.

    3.    La fattura emessa dallo stabilimento (previa deduzione dei costi stimati di trasporto, magazzinaggio, consegna e finanziamento) è predisposta dal Finnboard entro il termine convenuto (10 giorni nel 1990/1991). Il Finnboard finanzia quindi le scorte straniere e i crediti clienti dello stabilimento senza divenire proprietario delle merci spedite.

    4.    All'atto della consegna al cliente, il Finnboard emette una fattura al cliente per conto dello stabilimento. La fattura è registrata come vendita nel conto committenti, come credito nel registro delle vendite del Finnboard.

    5.    I pagamenti effettuati dai clienti sono iscritti nei conti committenti e gli eventuali divari tra i prezzi e i costi stimati e i prezzi e i costi reali (v. punto 3) sono compensati dal conto committenti”.

280    Risulta quindi, in primo luogo, che nonostante il fatto che il ricorrente fosse tenuto a presentare ciascun singolo ordinativo al membro interessato per ottenere la sua approvazione definitiva, i contratti di vendita da esso stipulati per conto dei suoi membri potevano vincolare questi ultimi, dato che queste società erano responsabili, in conformità del paragrafo 20 dello statuto del ricorrente, per le obbligazioni da esso assunte.

281    In secondo luogo, il Tribunale constata che le commissioni riscosse dal ricorrente, le quali figurano come fatturato nei suoi conti annuali, riguardano solo le spese connesse alle vendite da esso effettuate per conto delle società ad esso aderenti, come le spese di trasporto o di finanziamento. Ne consegue che il ricorrente non aveva alcun interesse economico diretto a prender parte alla collusione sui prezzi, in quanto l'aumento dei prezzi annunciati e posti in atto dalle imprese riunite in seno agli organismi del PG Paperboard non poteva dar luogo ad alcun utile per esso. Per contro, la partecipazione del ricorrente a questa collusione rivestiva un interesse economico diretto per le società ad esso aderenti produttrici di cartoncino.

282    Conseguentemente, il fatturato contabile del ricorrente non è rivelatore né delle sue dimensioni né della sua potenza economica sul mercato. Esso non può, di conseguenza, costituire la base di calcolo del limite massimo di un'ammenda superiore a un milione di ECU, previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Ciò premesso, la Commissione ben poteva basarsi, per determinare tale limite massimo, sul valore totale delle vendite di cartoncino fatturate ai clienti, effettuate dal ricorrente a proprio nome e per conto delle società ad esso aderenti. Invero, il valore di tali vendite costituiva un'indicazione delle dimensioni e della potenza economica effettive del ricorrente (v., per analogia, sentenza CB e Europay/Commissione, citata, punti 136 e 137).

283    Nelle specifiche circostanze del caso di specie, questo ragionamento non può essere invalidato dalla semplice circostanza che la Commissione abbia formalmente considerato il ricorrente come impresa e non come associazione di imprese.

284    La prima parte del motivo va pertanto respinta.

285    Quanto alla seconda parte, è sufficiente prendere atto che la Commissione ha chiarito, nella sua lettera 6 ottobre 1995, che questa indicazione, contenuta nel suo controricorso, era errata. Essa si è basata sullo smercio, da parte del ricorrente, di 221 000 tonnellate di cartoncino nel corso del 1990, dato corrispondente a quello fornito dallo stesso ricorrente in una lettera del 27 settembre 1991. Questa spiegazione trova conferma in una lettera della Commissione in data 28 marzo 1994 indirizzata al ricorrente, nella quale viene esposto il metodo di calcolo del fatturato preso in considerazione ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda. L'ammontare del fatturato così calcolato si rinviene in una tabella relativa alla determinazione dell'importo delle singole ammende, che la Commissione ha prodotto in riscontro ad un quesito scritto del Tribunale.

286    Conseguentemente, la seconda parte del motivo non può essere accolta.

287    Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo dev'essere respinto nel suo complesso».

Sul difetto di motivazione relativa all'importo delle ammende

13.
    Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha contestato alla Commissione il fatto di non aver esposto nella sua decisione il modo in cui essa aveva concretamente applicato i criteri adottati ai fini del calcolo delle ammende.

14.
    Il Tribunale si è espresso nei termini seguenti:

«300    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza Van Megen Sports/Commissione, citata, punto 51).

301    Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata infunzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

302    Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

303    Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese ”capofila” dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di ”membri ordinari” dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui il ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

304    Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le ”capofila” dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

305    Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

306    Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come ”capofila” e a quelle considerate come ”membri ordinari” non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.

307    Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264). Del pari, il punto 168 del preambolo, che dev'essere inteso alla luce delle considerazioni generali sulle ammende figuranti al punto 167 del preambolo, contiene un'indicazione sufficiente degli elementi di valutazione presi in considerazione per determinare il livello generale delle ammende.

308    In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

309    La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).

310    Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, Tréfilunion/Commissione (citata, punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

311    Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

312    Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 310, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte».

Sull'erronea valutazione degli effetti dell'infrazione

15.
    Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, nulla consentiva di stabilire che l'intesa fosse stata coronata da successo.

16.
    Al riguardo, il Tribunale ha considerato quanto segue:

«313    A termini del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende, tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva ”riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi”. E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.

314    Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene che è sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi. Infatti, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi, gli unici contestati dal ricorrente, consente di valutare in termini generali il successo conseguito dall'intesa, poiché le collusioni sui tempi di arresto e sulle quote di mercato perseguivano l'obiettivo di garantire il successo delle iniziative concordate in materia di prezzi.

315    Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti complessivi. Di conseguenza, anche se i dati individuali forniti dal ricorrente dimostrassero, come essa sostiene, che la collusione sui prezzi ha prodotto nei suoi confronti soltanto effetti minori rispetto a quelli constatati sul mercato europeo del cartoncino, considerato nel suo complesso, dati individuali del genere, non sono sufficienti, da soli, per inficiare la valutazione della Commissione. Inoltre, l'affermazione del ricorrente, secondo cui la Commissione si sarebbe basata, al punto 16 del preambolo della decisione, su un'errata definizione del margine operativo medio dei produttori di cartoncino, è anch'essa priva di pertinenza. Infatti, nulla consente di ritenere che la Commissione abbia preso in considerazione il margine operativo, così definito, nella sua valutazione degli effetti sul mercato della collusione sui prezzi, né peraltro che il margine operativo realizzato avrebbe dovuto essere preso in considerazione ai fini di tale valutazione.

316    Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.

317    Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte del ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione).

318    Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che ”i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezzaal fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti” (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi e che ”l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato” (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti nella relazione LE, studio economico realizzato ai fini del procedimento dinanzi alla Commissione per conto di talune imprese destinatarie della decisione, essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, una ”stretta relazione lineare” tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: ”Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989” (punto 115, secondo comma, del preambolo).

319    Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.

320    Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori, tra cui il ricorrente.

321    Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una ”stretta relazione lineare”. Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: ”Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991” (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamenteconnesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).

322    Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione e, in particolare, ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della ”stretta relazione lineare” da essa addotta.

323    In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito, la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene ”inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun effetto sui livelli effettivi delle quotazioni” (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.

324    Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.

325    Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.

326    Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui il ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.

327    Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione del livello generale delle ammende preso in considerazione nel caso di specie (v. infra, punto 342)».

Sul livello generale delle ammende

17.
    Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha contestato il livello generale delle ammende e, in particolare, l'asserita gravità dell'intesa.

18.
    Al riguardo, il Tribunale ha giudicato come segue:

«336    In forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'art. 85, n. 1 del Trattato, ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

337    Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):

    ”-    la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;

    -    il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;

    -    il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;

    -    le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;

    -    il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;

    -    sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese 'seguivano‘ l'impresa leader, ecc.;

    -    il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi”.

338    Inoltre, il Tribunale ricorda che è assodato che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le ”capofila” dell'intesa e alle altre imprese.

339    Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 105-108, e ICI/Commissione, citata, punto 385).

340    In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/31.149 - Polipropilene; GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la ”decisione Polipropilene”), che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Peraltro, come già constatato dal Tribunale, le misure complesse adottate dalle imprese per dissimulare l'esistenza dell'infrazione costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.

341    In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene.

342    Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione».

Sul motivo relativo ad errori commessi dalla Commissione nel ridurre le ammende

19.
    Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che essa avrebbe dovuto fruire di una riduzione dell'importo dell'ammenda, per non aver contestato i principali elementi di fatto sui quali la Commissione basava i propri addebiti nei suoi confronti. Essa ha altresì contestato la fondatezza della riduzione dell'importo dell'ammendaaccordata alla Stora Kopparbergs Bergslags AB, le cui rivelazioni avrebbero mirato ad indebolire i suoi principali concorrenti. Tale riduzione avrebbe condotto, dato l'importo elevato delle ammende, a distorsioni della concorrenza.

20.
    Il Tribunale ha giudicato come segue:

«362    Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, il ricorrente ha contestato, così come ha fatto dinanzi al Tribunale, qualsiasi partecipazione ad una qualsiasi violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

363    Pertanto, la Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, il ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393).

364    Nei limiti in cui il ricorrente sostiene che la riduzione dell'ammenda accordata alla Stora è eccessiva, va rilevato che la Stora ha reso alla Commissione dichiarazioni che comportavano una descrizione esauriente della natura e dell'oggetto dell'infrazione, del funzionamento dei diversi organismi del PG Paperboard, nonché della partecipazione all'infrazione dei diversi produttori. Con tali dichiarazioni, la Stora ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17. Benché la Commissione affermi nella decisione di aver acquisito elementi probatori che avvalorano le informazioni contenute nelle dichiarazioni della Stora (punti 112 e 133 del preambolo), è indubbio che le dichiarazioni della Stora hanno rappresentato l'elemento di prova principale dell'esistenza dell'infrazione. Senza queste dichiarazioni, sarebbe stato quanto meno molto più arduo per la Commissione accertare l'infrazione che è oggetto della decisione ed, eventualmente, porvi fine.

365    Di conseguenza, riducendo di due terzi l'ammenda inflitta alla Stora, la Commissione non ha oltrepassato i limiti della discrezionalità di cui dispone ai fini della determinazione dell'importo delle ammende. Il ricorrente non può quindi fondatamente sostenere che l'ammenda inflittagli sia eccessiva rispetto a quella irrogata alla Stora.

366    Pertanto, non occorre invitare la Commissione a precisare se abbiano avuto o no luogo colloqui con la Stora in merito al livello dell'ammenda e/o alle possibili riduzioni delle ammende.

367    Questo motivo va quindi anch'esso respinto».

21.
    Il Tribunale ha ritenuto, in conclusione, che poiché nessuno dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo era stato accolto, l'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente non andasse ridotto.

Impugnazione

22.
    Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, fatta eccezione per la dichiarazione di nullità dell'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione nonché della detta decisione e, in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale.

23.
    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere cinque motivi attinenti rispettivamente :

-    all'insufficiente motivazione della decisione per quanto riguarda la fissazione dell'ammenda;

-    alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 riguardo all'uso fatto dalla Commissione del suo potere discrezionale per procedere alla riduzione delle ammende irrogate a determinati membri dell'associazione;

-    alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 riguardo alla determinazione del fatturato pertinente;

-    alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 per non aver preso in considerazione, ai fini della determinazione delle ammende, la mancanza di effetti dell'intesa sui prezzi;

-    all'abuso di potere ed alla violazione del principio di non discriminazione per il fatto di avere arrotondato l'importo delle ammende.

Sul primo motivo

24.
    Con il primo motivo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver commesso un errore di diritto astenendosi dall'annullare la decisione per insufficienza di motivazione, pur avendo esso dichiarato, al punto 306 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva tralasciato di menzionare nella decisione gli elementi di cui aveva sistematicamente tenuto conto in sede di fissazione del quantum delle ammende.

25.
    La ricorrente aggiunge che tali dati, secondo una giurisprudenza costante richiamata dal Tribunale al punto 309 della sentenza impugnata, dovevano figurare nel testo stesso della decisione, senza che spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione alla stampa o nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale potessero, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione. Il Tribunale ha per l'appunto affermato, allo stesso punto 309, che la Commissione aveva riconosciuto in udienzache nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi in questione. Ciò premesso, il Tribunale non avrebbe potuto tener conto del fatto «che la Commissione si [era] mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende» (punto 312 della sentenza impugnata).

26.
    La ricorrente contesta inoltre al Tribunale l'aver tenuto conto del fatto che la Commissione, quando ha preso la decisione, non era ancora a conoscenza dell'interpretazione da esso fornita in materia di fissazione delle ammende, relativamente alle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) nelle sue sentenze 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063), Société métallurgique de Normandie/Commissione e Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, prima citate (in prosieguo: le «sentenze reti elettrosaldate»), richiamate al punto 310 della sentenza impugnata, nonché del fatto che la motivazione della decisione era analoga a quella delle decisioni anteriori della Commissione (punto 310 della sentenza impugnata).

27.
    Questa posizione sarebbe altresì errata in diritto, in quanto, secondo la ricorrente, il controllo dei requisiti derivanti dall'obbligo di motivazione è un problema oggettivo di diritto, che non può quindi dipendere dalla conoscenza soggettiva che la Commissione aveva della situazione al momento in cui essa ha adottato la decisione. Il Tribunale non poteva oltretutto enunciare regole valevoli per l'avvenire senza applicarle immediatamente al caso sottoposto alla sua cognizione e mantenere in tal modo gli effetti della decisione della quale esso stesso aveva constatato l'insufficienza di motivazione.

28.
    Secondo la Commissione, considerata la competenza anche di merito del Tribunale, quest'ultimo non ha necessariamente bisogno di conoscere nel dettaglio il modo in cui la Commissione, che dispone anche di un margine discrezionale al riguardo, ha fissato l'importo dell'ammenda.

29.
    Essa aggiunge che il Tribunale, al punto 307 della sentenza impugnata, ha statuito che i punti 169-172 del preambolo della decisione contenevano «un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi».

30.
    I punti 308-312 della sentenza impugnata sarebbero, secondo la Commissione, superflui in quanto ricordano le conseguenze delle sentenze reti elettrosaldate. La Commissione ritiene oltretutto erronea la lettura che la ricorrente compie di queste sentenze. Nelle stesse il Tribunale avrebbe, così come nella sentenza impugnata, espresso l'auspicio di una maggiore trasparenza per quanto riguarda il metodo di calcolo applicato. Ciò facendo, il Tribunale non avrebbe fatto assurgere la mancanza di trasparenza a ipotesi di assenza di motivazione della decisione. Al massimo, la posizione espressa dal Tribunale sarebbe riconducibile al principio di buona amministrazione, senza che il disconoscimento di tale principio possa di per sé configurare un motivo di annullamento della decisione.

31.
    Infine, la Commissione osserva che la portata - testé posta in evidenza - delle sentenze reti elettrosaldate sia stata recentemente confermata dal Tribunale. A giudizio di quest'ultimo, le informazioni che è auspicabile che la Commissione trasmetta al destinatario di una decisione non vanno considerate come una motivazione supplementare, bensì solo come la traduzione in cifre dei criteri esposti nella decisione stessa, qualora questi ultimi possano di per sé essere quantificati (v., segnatamente, sentenza 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II-347, punto 610).

32.
    E' opportuno premettere un richiamo alle varie fasi del ragionamento svolto dal Tribunale nella sua presa di posizione in ordine al motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

33.
    Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 300 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., segnatamente, oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39).

34.
    Il Tribunale ha quindi precisato, al punto 301 della sentenza impugnata, che per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

35.
    Al riguardo, il Tribunale ha considerato, al punto 307 della sentenza impugnata,

«che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264). Del pari, il punto 168 del preambolo, che dev'essere inteso alla luce delle considerazioni generali sulle ammende figuranti al punto 167 delpreambolo, contiene un'indicazione sufficiente degli elementi di valutazione presi in considerazione per determinare il livello generale delle ammende».

36.
    Sennonché, ai punti 308-312 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, non senza ambiguità, attenuato la portata dell'affermazione contenuta nel punto 307.

37.
    Invero, emerge dai punti 308 e 309 della sentenza impugnata che la decisione non reca l'indicazione di dati precisi di cui la Commissione ha sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle ammende, che pure essa era in grado di divulgare e che avrebbero consentito alle imprese di meglio valutare se la Commissione fosse incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e se l'importo in parola fosse giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Al punto 301 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, nelle sentenze reti elettrosaldate, si è sottolineata l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

38.
    Esso ha infine concluso, al punto 312 della sentenza impugnata, rilevando una «assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende», che era giustificata dalle circostanze particolari del caso di specie, vale a dire la divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa del procedimento e il carattere innovativo dell'interpretazione dell'art. 190 del Trattato contenuta nelle sentenze reti elettrosaldate.

39.
    Prima di esaminare, alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente, la correttezza delle valutazioni del Tribunale relative alle conseguenze sull'osservanza dell'obbligo di motivazione che potrebbero discendere dalla divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa e dal carattere innovativo delle sentenze reti elettrosaldate, occorre verificare se la Commissione fosse tenuta, per ottemperare all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato, a far figurare nella decisione, oltre agli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata dell'infrazione, un'esposizione più dettagliata circa le modalità di calcolo delle ammende.

40.
    Sul punto, va sottolineato come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, abbia competenza sotto un duplice profilo.

41.
    Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). In tale ambito, esso deve verificare l'osservanza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato, la cui violazione rende la decisione annullabile.

42.
    Per l'altro, il Tribunale ha competenza per valutare, nell'ambito della sua competenza anche di merito riconosciutale dagli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Quest'ultimavalutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato.

43.
    Per quanto riguarda il controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, va ricordato che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

44.
    Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 300 e 301 della sentenza impugnata, i requisiti di forma ad substantiam che configurano l'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

45.
    Orbene, il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 307 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ottemperato a tali requisiti. Si deve prendere atto, infatti, con il Tribunale, che i punti 167-172 del preambolo della decisione enunciano i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Ad esempio, il punto 167 riguarda in particolare la durata dell'infrazione; esso contiene del pari, come pure il punto 168, le considerazioni sulle quali la Commissione si è basata per valutare la gravità dell'infrazione e l'importo generale delle ammende; nel punto 169 sono contenuti gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa; il punto 170 individua le imprese da considerare «capofila» dell'intesa, sulle quali gravava una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese; infine, ai punti 171 e 172 sono tratte le conseguenze, in ordine all'importo delle ammende, della collaborazione dei vari produttori con la Commissione durante le verifiche di quest'ultima finalizzate all'accertamento dei fatti o in risposta alla comunicazione degli addebiti.

46.
    La circostanza che informazioni più precise, quali quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare la constatazione di cui al punto 307 della sentenza impugnata. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentano all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

47.
    La Commissione certo non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. Tuttavia, essa ben può accompagnare la sua decisione con una motivazione che vada oltre irequisiti ricordati nel punto 44 della presente sentenza, indicando tra l'altro i dati che, in particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l'esercizio del suo potere discrezionale nel fissare gli importi delle ammende irrogate ad una pluralità di imprese che hanno partecipato, con intensità variabile, all'infrazione.

48.
    Può, invero, essere auspicabile che la Commissione faccia uso di tale facoltà per consentire alle imprese di conoscere in maniera circostanziata le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda loro irrogata. In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell'azione amministrativa e agevolare l'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell'ammenda irrogata. Sennonché tale facoltà, come ha sottolineato la Commissione, non può modificare l'ampiezza delle prescrizioni che discendono dall'obbligo di motivazione.

49.
    Conseguentemente, il Tribunale non poteva, senza eccedere la portata dell'art. 190 del Trattato, dichiarare al punto 311 della sentenza impugnata che «la Commissione (...) deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione». Né poteva, senza contraddirsi nella motivazione, dopo aver constatato al punto 307 della sentenza impugnata che la decisione conteneva un'«indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi», menzionare, al punto 312 della stessa sentenza, «l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende».

50.
    Purtuttavia, l'errore di diritto così commesso dal Tribunale non è di natura tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata poiché, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente respinto, ad onta dei punti 308-312 della sentenza impugnata, il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

51.
    Dal momento che alla Commissione non incombeva, in virtù dell'obbligo di motivazione, d'indicare nella propria decisione i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende, non occorre esaminare le diverse censure della ricorrente che muovono da questa erronea premessa.

52.
    Il primo motivo va pertanto respinto.

Sul secondo motivo

53.
    Con il suo secondo motivo, la ricorrente oppone che il Tribunale non ha censurato l'uso fatto dalla Commissione del suo potere discrezionale in materia di fissazione dell'importo delle ammende in merito all'atteggiamento di collaborazione adottato durante il procedimento amministrativo da talune imprese che avevano partecipato all'intesa.

54.
    La ricorrente sostiene che le riduzioni di ammenda decise dalla Commissione in funzione di tale atteggiamento e sulla base di criteri precedentemente definiti in termini generali ed astratti sono privi di base legale e contrari ai diritti fondamentali. Infatti, da un lato, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, essa avrebbe facoltà di fare uso in tutti i casi del suo potere discrezionale. Dall'altro, la prassi in esame condurrebbe le imprese ad accusare se stesse, a mettersi in situazioni tali da non poter esercitare i propri diritti di difesa o, almeno, a ridurre in modo inammissibile tali diritti e, peraltro, a penalizzare le imprese che ricorrono a tali diritti.

55.
    Infine, la ricorrente oppone al Tribunale di non aver censurato l'insufficiente motivazione della riduzione dell'ammenda in favore di talune imprese.

56.
    Occorre, al riguardo, anzitutto ricordare che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non elenca in modo tassativo i criteri di cui la Commissione può tenere conto per fissare l'importo dell'ammenda (v. sentenza 17 luglio 1997, causa C-219/95, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punti 32 e 33) e che il comportamento dell'impresa nel corso del procedimento amministrativo può quindi fare parte degli elementi di cui si deve tenere conto in sede di tale fissazione (v. sentenza 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz Prodotti Farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45, pubblicazione sommaria).

57.
    Inoltre, non si può rimproverare alla Commissione di essersi dotata di linee direttrici destinate a guidarla nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di fissazione delle ammende e, così, di meglio garantire la parità di trattamento fra le imprese interessate.

58.
    La censura attinente alla violazione dei diritti della difesa, poi, non può essere accolta. Infatti, un'impresa che, contestando la posizione della Commissione, presta soltanto la collaborazione cui è tenuta in forza del regolamento n. 17 non vedrà infliggersi, per tale motivo, un'ammenda maggiorata. Se la Commissione ritiene di aver dimostrato l'esistenza di un'infrazione e l'imputabilità di tale infrazione all'impresa, quest'ultima sarà sanzionata in funzione dei criteri che possono legittimamente essere presi in considerazione e sotto il controllo del tribunale o della Corte. Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, la tesi della ricorrente riposerebbe sull'ipotesi puramente teorica di un'impresa che accusa se stessa di un'infrazione che non ha commesso, contrariamente a quanto sospettato dalla Commissione, nella speranza di beneficiare di una riduzione dell'ammenda che essa teme di vedersi infliggere. Un tale pronostico non può fondare un argomento attinente alla violazione dei diritti della difesa.

59.
    Infine, per quanto riguarda la presunta insufficienza di motivazione della decisione in merito alle riduzioni accordate, basti constatare che il Tribunale ha così giudicato, al punto 303 della sentenza impugnata:

«(...) ai punti 171 e 172 del preambolo, [la Commissione] precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui il ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure».

60.
    Questi punti della decisione implicano una motivazione sufficiente in merito alla concessione delle riduzione delle ammende.

61.
    Il secondo motivo deve, pertanto, essere respinto.

Sul terzo motivo

62.
    Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver dichiarato che, da un lato, avendo adottato come base di calcolo dell'importo dell'ammenda inflittale i fatturati di quattro imprese aderenti che commercializzano la loro produzione di cartoncino attraverso il suo intermediario, vale a dire la Metsä-Serla OY, la Tampella Corporation, la United Paper Mills e la Oy Kyro AB, dall'altro non avendo preso in considerazione i fatturati effettivamente realizzati nel 1990, esercizio di riferimento per il calcolo dell'ammenda, la Commissione aveva violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

Sulla presa in considerazione dei fatturati realizzati dalle società partecipanti all'associazione

63.
    La ricorrente fa valere che non risulta né dalla decisione né dalla sentenza impugnata che le quattro imprese partecipanti all'associazione siano state coinvolte nell'infrazione, per cui i loro fatturati non avrebbero potuto essere presi in considerazione per la determinazione dell'ammenda.

64.
    Inoltre, per giustificare l'imposizione di un'ammenda alla ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto, secondo quest'ultima, considerare, senza contraddirsi nella motivazione, che essa aveva agito autonomamente (v. punti 273-280 della sentenza impugnata) e, per giustificare la responsabilità in solido delle società aderenti per il pagamento dell'ammenda inflitta alla ricorrente, ritenere, nella sentenza 14 maggio 1998, cause riunite da T-339/94 a T-342/94 (Metsä-Serla e a./Commissione, Racc. pag. II-1727, segnatamente punti 55, 56 e 58), che essa aveva agito solo in qualità di «organo ausiliario» delle dette società.

65.
    Infine, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia erroneamente considerato che essa non avesse un interesse economico proprio ad aumenti di prezzo (punto 281 della sentenza impugnata), sebbene le commissioni che essa riceveva come contropartita del suo ruolo di intermediario delle imprese aderenti all'associazione corrispondeva a una percentuale del prezzo convenuto con il cliente.

66.
    Si deve al riguardo ammettere che, come indicato dalla Commissione, qualora si tratti di infliggere un'ammenda ad un'associazione di imprese il cui fatturato non è, il più delle volte, proporzionato alla sua entità o alla sua potenza sul mercato, solo la presa in considerazione del fatturato delle imprese aderenti a tale associazione consente di determinare una sanzione dissuasiva (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 120-121). Non è necessario, a tal fine, che i membri dell'associazione abbiano effettivamente partecipato all'infrazione, bensì che l'associazione possa, in forza delle sue regole interne, impegnare i suoi membri.

67.
    Ora, nel caso di specie, il Tribunale ha considerato, al punto 280 della sentenza impugnata, che i contratti di vendita da stipulati dalla ricorrente per conto dei suoi membri potevano vincolare questi ultimi. La ricorrente non ha allegato alcun elemento idoneo a mettere in discussione tale valutazione.

68.
    Per quanto riguarda la presunta contraddizione tra la sentenza impugnata e la sentenza Metsä-Serla e a./Commissione, citata, occorre considerare, come altresì indicato dalla Commissione, che la seconda sentenza, lungi dal contraddire la prima, fornisce un motivo supplementare per giustificare la presa in considerazione dei fatturati dei membri della ricorrente per determinare l'ammenda che le è stata inflitta, dato che risulta dai suoi punti 55 e 58 che la ricorrente è stata autorizzata a negoziare con i clienti i prezzi e le altre condizioni di vendita nel rispetto delle linee direttrici fissate dai suoi membri, il che era idoneo a far apparire l'esistenza di un'unità economica con ciascuna delle società aderenti.

69.
    Anche per quanto riguarda, infine, la constatazione del Tribunale al punto 281 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente non aveva alcun interesse economico diretto a prender parte alla collusione sui prezzi, si tratta di una constatazione di fatto non idonea ad essere rimessa in discussione nell'ambito di un'impugnazione.

Sull'importo dei fatturati presi in considerazione

70.
    La ricorrente rimprovera al Tribunale di non aver censurato il rifiuto della Commissione di prendere in considerazione i fatturati dei suoi membri che essa le aveva comunicato e, comunque, il fatto di non aver motivato il rigetto della sua argomentazione sul punto.

71.
    Così, contrariamente al modo in cui è stato fissato l'importo delle ammende inflitte a tutte le altre imprese coinvolte nell'infrazione, la Commissione non avrebbe preso in considerazione, nel caso della ricorrente, i dati numerici comunicatile dalla ricorrente, ma avrebbe proceduto ad una semplice stima. Il Tribunale non avrebbe applicato correttamente, al riguardo, le regole relative all'onere della prova ed avrebbe omesso di fornire spiegazioni sulle ragioni per cui ha inteso fondare la sua sentenza sui dati della Commissione.

72.
    A tal riguardo, risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente era informata delle ragioni per cui la Commissione aveva ritenuto di non poter considerare i dati che essa le aveva comunicato e giudicato necessario procedere ad una stima. Così, dal punto 267 della sentenza impugnata risulta che, secondo la Commissione, i dati comunicati presupponevano un prezzo di vendita inferiore di circa il 15 % all'importo dichiarato dalla ricorrente nelle sue proposte commerciali ai sui clienti più importanti nel Regno Unito, come risultava da una nota confidenziale reperita nei locali della sua controllata britannica, e che la ricorrente aveva continuato a non fornire spiegazioni circa tali discordanze, nonostante le richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione.

73.
    In mancanza di tali chiarimenti idonei a dissipare i dubbi della Commissione circa la credibilità da conferire agli attestati di revisori contabili prodotti dalla ricorrente, non si può censurare il Tribunale per aver preso in considerazione le stime di quest'ultima.

74.
    Da quanto precede risulta che il terzo motivo deve essere respinto.

Sul quarto motivo

75.
    Con il suo quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale la mancata riduzione dell'ammenda irrogata dalla Commissione, pur avendo esso accertato che la quest'ultima non aveva dimostrato tutti gli asseriti effetti dell'infrazione (punto 325 della sentenza impugnata).

76.
    Secondo la ricorrente, il Tribunale ha ritenuto a torto che la mancanza di qualsiasi effetto negativo sul livello dei prezzi di transazione non potesse influire in modo apprezzabile sulla sua valutazione circa la gravità dell'infrazione e, di conseguenza, comportare una riduzione dell'ammenda (punto 342 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha violato il principio in base al quale l'importo dell'ammenda deve essere proporzionato alla gravità dell'infrazione, nonché il principio della parità di trattamento.

77.
    La Commissione ritiene che il Tribunale aveva la facoltà, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, di farsi una propria opinione sull'importo adeguato dell'ammenda. Essa precisa che, nel caso di specie, un'infrazione è stata accertata e provata e che la sua gravità non è funzione esclusivamente degli effetti da essa prodotti, bensì anche delle intenzioni dei partecipanti di controllare i mercati e di mantenere i prezzi ad un livello elevato, pur essendo specificamente a conoscenza del fatto che le misure adottate erano illecite e che correvano il rischio di farsi irrogare pesanti ammende.

78.
    Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 336 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte secondo la quale la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante oesauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

79.
    Il Tribunale ha poi richiamato, al punto 337 della sentenza impugnata, le varie considerazioni espresse nella decisione per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, sulle quali esso ha infine esercitato il proprio sindacato giurisdizionale.

80.
    In proposito, il Tribunale ha statuito che la Commissione ben poteva elevare l'entità delle ammende rispetto alla sua prassi decisionale anteriore al fine di rafforzare il loro effetto di dissuasione (punto 339 della sentenza impugnata) e di tener conto dell'adozione, ad opera delle imprese interessate, di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione, circostanza che costituisce «un aspetto particolarmente grave [dell'infrazione], che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate» (punto 340 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha del pari sottolineato la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (punto 341 della sentenza impugnata).

81.
    Il Tribunale ha infine concluso, al punto 342 della sentenza impugnata, nel senso che, alla luce delle precedenti considerazioni, il fatto che la Commissione avesse provato soltanto in parte gli effetti della collusione sui prezzi «non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata». Sul punto, esso ha osservato che «il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza».

82.
    Discende da quanto precede che il Tribunale ha ritenuto, nell'ambito della sua competenza anche di merito, che le sue constatazioni relative agli effetti dell'infrazione non fossero idonee ad alterare la valutazione della gravità di quest'ultima, effettuata dalla Commissione stessa, o più esattamente a circoscrivere la gravità della detta infrazione così valutata. Il Tribunale ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie e del contesto nel quale l'infrazione è intervenuta, quali sono stati presi in considerazione dalla decisione e ricordati ai punti 74 e 75 della presente sentenza, nonché della portata dissuasiva delle ammende irrogate - elementi che possono anch'essi intervenire, conformemente alla giurisprudenza della Corte, nella valutazione della gravità dell'infrazione (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 106; ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54, e sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata, punto 33) - che l'importo dell'ammenda non andasse ridotto.

83.
    Occorre, di conseguenza, dichiarare infondato il quarto motivo.

Sul quinto motivo

84.
    Con il suo quinto motivo, la ricorrente oppone al Tribunale di non aver giudicato che la prassi della Commissione diretta ad arrotondare, verso l'alto o verso il basso, l'importo delle ammende al quale essa perviene in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 costituisce un abuso di potere discriminatorio e sprovvisto di qualsiasi motivazione.

85.
    La Commissione, la quale non nega di avere arrotondato l'importo delle ammende, ritiene che il motivo sia irricevibile in quanto l'argomentazione che si contesta al Tribunale di non aver accolto sarebbe stata proposta solo durante l'udienza dinanzi a quest'ultimo. Nel merito, la Commissione sostiene che, arrotondando l'importo dell'ammenda, essa l'avrebbe modificata soltanto in misura poco significativa, vale a dire dell'1 %, e che altre imprese sanzionate hanno subito un'aggravamento paragonabile.

86.
    Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il motivo deve essere considerato ricevibile in quanto, come giustamente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, la ricorrente, al momento della presentazione del suo ricorso dinanzi al tribunale non conosceva precisamente il modo in cui l'ammenda era stata calcolata, di modo che essa aveva il diritto di contestare tale modo di calcolo, per la prima volta, in occasione dell'udienza dinanzi al Tribunale.

87.
    Per quanto riguarda il merito, il Tribunale ha giustamente ricordato, al punto 302 della sentenza impugnata, che, in sede di fissazione dell'ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica. Alla luce dei punti 336-342 della sentenza impugnata precedentemente esposti, relativi al livello generale dell'ammenda, il Tribunale ha potuto validamente concludere, nell'ambito della sua competenza anche di merito, che l'importo dell'ammenda di 20 000 000 ECU inflitta alla ricorrente era congruo.

88.
    Discende da quanto sopra che l'impugnazione dev'essere respinta nel suo complesso.

Sulle spese

89.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese e la ricorrente è rimasta soccombente in toto, quest'ultima va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La Metsä-Serla Sales Oy è condannata alle spese.

La Pergola
Wathelet
Edward

Jann

Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

A. La Pergola


1: Lingua processuale: il tedesco.