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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 ottobre 2003 nelle cause riunite T-125/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd contro Commissione delle Comunità europee

("Procedimento sommario ( Concorrenza ( Poteri di accertamento della Commissione ( Tutela della riservatezza ( Corrispondenza tra avvocati e clienti ( Limiti")

    Lingua processuale: l'inglese

Nelle cause riunite T-125/03 R e T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd, con sede in Londra (Regno Unito) e Akcros Chemicals Ltd, con sede in Surrey (Regno Unito), rappresentate dai sigg. C. Swaak e M. Mollica, avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. R. Wainwright e sig.ra C. Ingen-Housz) aventi ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 10 febbraio 2003, recante modifica della decisione 30 gennaio 2003 che ordina alle società Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicals Ltd e Akcros Chemicals, nonché alle loro rispettive controllate, di acconsentire ad un accertamento ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), e, dall'altro lato, l'emanazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento T-125/03 R), e, in secondo luogo, una domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 8 maggio 2003, recante rigetto di un'istanza volta al riconoscimento della natura di atti coperti dal segreto professionale di cinque documenti fotocopiati in occasione di un accertamento, e, dall'altro lato, l'emanazione di ulteriori provvedimenti provvisori destinati a preservare gli interessi delle richiedenti (procedimento T-253/03 R), il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso, il 30 ottobre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    I procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R vengono riuniti ai fini della presente ordinanza.

2)    Gli interventi del Council of the Bars and Law Societies of the European Union, dell'Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten e dell'European Company Lawyers Association vengono ammessi nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R.

3)    Vengono accolte, nella fase del procedimento sommario, le domande di trattamento riservato presentate dalle richiedenti per taluni elementi contenuti negli atti dei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R e considerati di natura riservata nella lettera della cancelleria alle richiedenti in data 16 settembre 2003.

4)    La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T-125/03 R è respinta.

5)    Si prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui essa non consentirà a soggetti terzi di aver accesso ai documenti della serie B fino alla sentenza di merito nella causa T-253/03.

6)    Nel procedimento T-253/03 R, è sospesa l'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 8 maggio 2003, relativa ad una domanda di tutela in base al segreto professionale (pratica COMP/E-1/38.589), fino a che il Tribunale non avrà statuito sul ricorso di merito.

7)    La busta sigillata contenente i documenti della serie A sarà conservata dalla cancelleria del Tribunale fino a che quest'ultimo non avrà statuito sul ricorso di merito.

8)    La domanda di provvedimenti provvisori nel procedimento T-253/03 R è respinta per il resto.

9)    La decisione sulle spese nei procedimenti T-125/03 R e T-253/03 R è riservata.

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