Language of document : ECLI:EU:T:2008:437

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

15 ottobre 2008

Causa T‑66/04

Christos Gogos

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Concorso interno di passaggio di categoria – Nomina – Inquadramento nel grado – Art. 31, n. 2, dello Statuto»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione recante inquadramento del ricorrente nel grado A 7, terzo scatto, e della decisione del 24 novembre 2003 recante rigetto del reclamo amministrativo.

Decisione: Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà l’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera – Inapplicabilità a una nomina conseguente a un concorso interno di passaggio di categoria

(Statuto dei funzionari, artt. 5, 31, nn. 1 e 2, e 45, n. 2; allegato I)

2.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 2)

3.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera – Presa in considerazione delle qualificazioni eccezionali dell’interessato

(Statuto dei funzionari, artt. 5, n. 3, e 31, n. 2)

1.      Anche se un’interpretazione letterale dell’art. 31, nn. 1 e 2, e dell’art. 45, n. 2, dello Statuto non vieta che un funzionario sia nominato nel grado superiore della carriera, in applicazione dell’art. 31, n. 2, dello Statuto, qualora egli superi un concorso interno per il passaggio ad una categoria superiore, una siffatta interpretazione sarebbe tuttavia contraria all’economia e alla finalità di tali disposizioni. Infatti, da una parte, l’uso della facoltà riconosciuta all’art. 31, n. 2, dello Statuto dev’essere conciliato con le esigenze proprie della nozione di carriera risultante dall’art. 5 e dall’allegato I dello Statuto. Di conseguenza, è lecito assumere nel grado superiore di una carriera solo in via eccezionale, di modo che le condizioni che giustificano tale inquadramento devono essere interpretate restrittivamente. D’altra parte, lo scopo della deroga sancita all’art. 31, n. 2, dello Statuto è di consentire all’istituzione interessata, in qualità di datore di lavoro, di assicurarsi le prestazioni di una persona che, nel contesto del mercato del lavoro, rischia di essere oggetto di numerose sollecitazioni da parte di altri potenziali datori di lavoro e quindi di sfuggirle. Pertanto, l’art. 31, n. 2, dello Statuto offre alle istituzioni la facoltà di concedere, in via straordinaria, ad un candidato eccezionale, condizioni più attraenti al fine di assicurarsi le sue prestazioni. Qualora la nomina intervenga a seguito di un concorso interno di passaggio di categoria, aperto a funzionari o agenti già in servizio in seno all’istituzione, tale giustificazione della possibilità di inquadramento derogatorio dell’interessato viene meno. Inoltre, nell’ambito di un concorso di passaggio di categoria, l’esperienza acquisita in seno all’istituzione è già stata presa in considerazione al momento della definizione delle condizioni per l’ammissione al concorso, aperto ai funzionari precedentemente impiegati in una categoria inferiore, e non può costituire un merito eccezionale di cui tener conto per stabilire se un nuovo funzionario possa beneficiare di un inquadramento diverso dall’inquadramento nel grado di base della carriera per la quale è assunto, poiché ciò equivarrebbe a prendere in considerazione una seconda volta gli stessi dati. Ne consegue che l’art. 31, n. 2, dello Statuto non è applicabile alle nomine conseguenti ad un concorso interno di passaggio di categoria.

(v. punti 30-35)

Riferimento: Corte 1° luglio 1999, causa C‑155/98 P, Alexopoulou/Commissione (Racc. pag. I‑4069, punti 32 e 33); Tribunale 13 febbraio 1998, causa T‑195/96, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑117, punto 37); Tribunale 12 ottobre 1998, causa T‑235/97, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑577 e II‑1731, punto 32); Tribunale 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 44); Tribunale 16 febbraio 2005, causa T‑284/03, Aycinena/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑29 e II‑125, punto 71); Tribunale 15 novembre 2005, causa T‑145/04, Righini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1547, punto 49), e Tribunale 14 febbraio 2007, causa T‑65/05, Seldis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55)

2.      Spetta all’autorità che ha il potere di nomina esaminare in concreto se un funzionario o agente neoassunto che chiede di beneficiare dell’art. 31, n. 2, dello Statuto possieda qualificazioni eccezionali o se le esigenze specifiche di un servizio esigano l’assunzione di un funzionario particolarmente qualificato. Qualora riconosca che uno di questi criteri è soddisfatto, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta a procedere ad una valutazione concreta dell’eventuale applicazione dell’art. 31, n. 2, dello Statuto. Essa può inoltre decidere, in questa fase, tenendo conto dell’interesse del servizio in generale, se occorra o meno concedere ad un funzionario o agente neoassunto un inquadramento nel grado superiore. Infatti, l’impiego del termine «possibile», all’art. 31, n. 2, dello Statuto, implica che l’autorità che ha il potere di nomina non è obbligata ad applicare tale disposizione e che gli agenti o funzionari neoassunti non hanno un diritto soggettivo ad un tale inquadramento. Da quanto precede risulta che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, nell’ambito fissato dall’art. 31 dello Statuto, sia per esaminare se il posto da coprire esiga l’assunzione di un titolare particolarmente qualificato o se quest’ultimo possieda qualificazioni eccezionali, sia per esaminare le conseguenze di tali constatazioni.

In un siffatto contesto il giudice comunitario non può sostituire la sua valutazione a quella dell’autorità che ha il potere di nomina e deve quindi limitarsi a verificare se non vi sia stata una violazione delle forme sostanziali, se l’autorità che ha il potere di nomina non abbia fondato la sua decisione su fatti materiali inesatti o incompleti o se la decisione non sia viziata da sviamento di potere, da errore manifesto di valutazione o da carenza di motivazione.

(v. punti 39-42)

Riferimento: Corte Alexopoulou/Commissione, cit. (punto 43); Tribunale Alexopoulou/Commissione, cit. (punto 21); Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑133/02, Chawdhry/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1617, punto 44); Tribunale 26 ottobre 2004, causa T‑55/03, Brendel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1437, punto 61); Righini/Commissione, cit. (punto 52), e Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑411/03, Herbillon/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑45 e II‑A‑2‑193, punto 25)

3.      Poiché la valutazione del carattere eccezionale delle qualificazioni di un funzionario neoassunto, conformemente all’art. 31, n. 2, dello Statuto, non può avvenire in astratto, ma con riferimento al posto per il quale l’assunzione è stata effettuata, essa ha una natura casistica che osta a che l’interessato possa utilmente far valere una violazione del principio di parità di trattamento.

Ciò vale a maggior ragione per i funzionari nominati a seguito di un concorso interno di passaggio di categoria. Infatti, in un caso del genere, la specifica esperienza professionale è già stata presa in considerazione per la nomina del funzionario alla categoria superiore.

(v. punti 45 e 46)

Riferimento: Chawdhry/Commissione, cit. (punto 102)