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Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 - SGL Carbon / Commissione

(Causa T-68/04) 

("Concorrenza - Intese - Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Gravità e durata dell'infrazione - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento - Limite massimo del 10% del fatturato - Interessi di mora")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SGL Carbon AG (Wiesbaden, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e A. von Bonin)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e W. Mölls, agenti, assistiti dall'avv. H.-J. Freund)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso n. C.38.359 - Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La SGL Carbon è condannata alle spese.

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1 - GU C 106 del 30.4.2004.