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Ricorso proposto il 25 luglio 2012 - Plantavis e NEM / Commissione e EFSA

(Causa T-334/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Plantavis (Berlino, Germania) e NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmittels & Gesundheitsprodukten e.V. (Laudert, Germania) (rappresentante: T. Büttner, avvocato)

Convenuta : Commissione europea e Autorità europea per la sicurezza alimentare

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare i divieti previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 2 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 432/2012 4 e con l'elenco EU della Commissione europea relativo alle indicazioni sulla salute consentite e non consentite.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono, in primo luogo, il difetto di competenza del legislatore europeo quanto all'emanazione del regolamento impugnato.

In secondo luogo, le ricorrenti deducono che i regolamenti nn. 1924/2006 e 432/2012 nonché l'elenco dell'Unione europea relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari inciderebbero illegittimamente nelle situazioni giuridiche dell'industria alimentare, tutelate quali diritti fondamentali, nonché sul diritto all'informazione dei consumatori e dei professionisti interessati. In tale contesto, le ricorrenti deducono il difetto di proporzionalità dei divieti di informazioni relative ai valori nutrizionali e alla salute previsti nei regolamenti impugnati. Ciò varrebbe soprattutto per quanto riguarda il divieto di utilizzazione di informazioni sostanziali concernenti i valori nutrizionali e la salute quali, ad esempio, l'indicazione "migliore disponibilità biologica". Inoltre, i regolamenti impugnati non sarebbero idonei al conseguimento degli scopi voluti, in quanto né l'EFSA né la Commissione avrebbero fissato orientamenti trasparenti, unitari e verificabili in ordine alla fissazione di standard scientifici.

Le ricorrenti contestano inoltre la disparità di trattamento indifferenziata di sostanze diverse e di imprese dell'industria alimentare. I divieti non sarebbero poi necessari, in quanto, per effetto della direttiva 2003/13/CE  e del regolamento (CE) n. 1169/2011 , sarebbe già vietato in tutti gli Stati membri pubblicizzare prodotti alimentari in modo fuorviante.

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1 - Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

2 - Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 136, pag. 1).

3 - Direttiva 2003/13/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 41, pag. 33).

4 - Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 8).