Language of document : ECLI:EU:T:2002:270

    

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

7 novembre 2002 (1)

«Agricoltura - FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Artt. 23

e 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Principi di certezza del diritto

e di tutela del legittimo affidamento - Principio di proporzionalità»

Nelle cause riunite T-141/99, T-142/99, T-150/99 e T-151/99,

Vela Srl, con sede in Milano,

Tecnagrind SL, con sede in Barcellona (Spagna),

rappresentate dall'avv. G.M. Scarpellini, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agente, assistita dall'avv. M. Moretto, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

aventi ad oggetto, nella causa T-141/99 il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 marzo 1999, C (1999) 540, che sopprime il contributo concesso alla Vela Srl con la decisione della Commissione 30 giugno 1992, C (92) 1494, relativa alla concessione del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione «orientamento» (GU L 374, pag. 25), nel quadro del progetto n. 92.IT.06.001, intitolato «Azione sotto forma di un progetto dimostrativo per l'introduzione e promozione della Luffa cylindrica in zone svantaggiate europee», nella causa T-142/99 il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C (1999) 541, che sopprime il contributo concesso alla Sonda Srl con la decisione della Commissione 26 novembre 1993, C (93) 3401, relativa alla concessione del contributo del FEAOG, sezione «orientamento», ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4256/88, nel quadro del progetto n. 93.IT.06.057, intitolato «Progetto pilota dimostrativo tendente alla riduzione dei costi di produzione e dei fertilizzanti nella coltura del girasole», nella causa T-150/99 il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C (1999) 532, che sopprime il contributo concesso alla Tecnagrind SL con la decisione della Commissione 26 novembre 1993, C (93) 3395, relativa alla concessione del contributo del FEAOG, sezione «orientamento», ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4256/88, nel quadro del progetto n. 93.ES.06.031 intitolato «Progetto dimostrativo della valorizzazione multipla del vetiver (Vetiveria zizanoides) nella zona mediterranea», e nella causa T-151/99 il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C (1999) 533, che sopprime il contributo concesso alla Tecnagrind SL con la decisione della Commissione 13 settembre 1996, C (96) 2235, relativa alla concessione del contributo del FEAOG, sezione «orientamento», ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4256/88, nel quadro del progetto n. 95.ES.06.005, intitolato «Progetto di dimostrazione relativo alla trasformazione del ricino (Ricinus communis) nelle aziende agricole, per l'estrazione di aromi naturali»,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
    Per rafforzare la coesione economica e sociale ai sensi dell'art. 158 CE, il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), ha assegnato ai Fondi strutturali il compito, segnatamente, di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché di accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie e promuovere lo sviluppo delle zone rurali nella prospettiva della riforma della politica agricola comune [art. 1, punti 1 e 5, lett. a) e b)]. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5).

2.
    Nella sua versione iniziale, l'art. 5, n. 2, lett. e), del regolamento n. 2052/88 disponeva che l'intervento finanziario dei Fondi strutturali può assumere la forma di sussidi all'assistenza tecnica e agli studi preparatori all'apprestamento degli interventi. Nella sua versione modificata dal regolamento n. 2081/93, tale articolo dispone che l'intervento finanziario dei Fondi strutturali può assumere la forma di sussidi all'assistenza tecnica, comprese le misure di preparazione, di valutazione ex ante, di sorveglianza e di valutazione ex post degli interventi e i progetti pilota e di dimostrazione.

3.
    Il 19 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4256/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento» (GU L 374, pag. 25). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2085 (GU L 193, pag. 44).

4.
    Nella sua versione iniziale, l'art. 8 del regolamento n. 4256/88 disponeva che il contributo del FEAOG alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 5, n. 2, lett. e), del regolamento n. 2052/88 può riguardare, in particolare, la realizzazione di progetti pilota relativi alla promozione dello sviluppo delle zone rurali, ivi compresi lo sviluppo e la valorizzazione delle foreste (primo trattino), e di progetti dimostrativi destinati ad illustrare agli agricoltori le possibilità effettive dei sistemi, dei metodi e delle tecniche di produzione corrispondenti agli obiettivi della riforma della politica agricola comune (quarto trattino). Come modificato dal regolamento n. 2085/93, tale articolo dispone che, nello svolgimento delle sue missioni, il FEAOG può in particolare finanziare, entro il limite dell'1% della sua dotazione annuale, la realizzazione di progetti pilota riguardanti l'adeguamento delle strutture agrarie e forestali e la promozione dello sviluppo rurale, nonché la realizzazione di progetti dimostrativi, compresi i progetti riguardanti lo sviluppo e la valorizzazione delle foreste e quelli riguardanti la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, destinati ad illustrare le possibilità effettive dei sistemi, dei metodi e delle tecniche di produzione e di gestione corrispondenti agli obiettivi della politica agricola comune.

5.
    Il 19 dicembre 1988 il Consiglio ha del pari adottato il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20).

6.
    Dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 4253/88 risulta che l'intervento della Comunità nell'ambito dei Fondi strutturali deve assumere principalmente la forma del cofinanziamento di programmi operativi. Le modalità di tale intervento sono determinate all'art. 17 dello stesso regolamento, come modificato.

7.
    Il regolamento n. 4253/88, come modificato, contiene altresì le disposizioni relative al pagamento del contributo finanziario (art. 21), al controllo delle azioni finanziate (art. 23) ed alla riduzione, sospensione o soppressione del detto contributo (art. 24).

8.
    L'art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88, come modificato, dispone, per quanto riguarda il controllo finanziario:

«Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e senza pregiudizio dell'articolo 206 del Trattato e di qualsiasi ispezione svolta a titolo dell'articolo 209, lettera c) del Trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali e i sistemi di gestione e di controllo.

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione a eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario nel quadro della partnership. Possono partecipare ai controlli funzionari o agenti dello Stato membro.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della richiesta di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede.

La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato, onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e lo stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano vicendevolmente senza indugio tutte le opportune informazioni relative all'esito dei controlli effettuati».

9.
    L'art. 24 del regolamento n. 4253/88, come modificato, prevede, per quanto riguarda la riduzione, la sospensione e la soppressione del contributo:

«1.    Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

2.    In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

3.    Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito dev'essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite sono aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e in base alle modalità che saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII».

Fatti

10.
    Le cause in esame riguardano quattro dei cinque progetti presentati, sulla base dell'art. 8 del regolamento n. 4256/88, tra il gennaio 1992 e il marzo 1995 da una serie di società controllate da un piccolo gruppo di persone fisiche.

11.
    La causa T-141/99 riguarda il progetto presentato dalla società italiana Vela Srl (in prosieguo: la «Vela») per l'introduzione e la promozione della Luffa cylindrica in zone svantaggiate europee. La causa T-142/99 si riferisce al progetto presentato dalla società italiana Sonda Srl (in prosieguo: la «Sonda»), nei diritti della quale è subentrata la Vela, ed inteso a ridurre i costi di produzione e di fertilizzazione nella coltura del girasole. La causa T-150/99 fa riferimento al progetto presentato dalla società spagnola Tecnagrind SL (in prosieguo: la «Tecnagrind») per la valorizzazione del vetiver nella zona mediterranea. La causa T-151/99 riguarda il progetto presentato dalla Tecnagrind in merito alla trasformazione del ricino nelle aziende agricole per l'estrazione di aromi naturali. Durante il periodo citato al punto precedente è stato presentato, dalla società italiana Faretra Srl (in prosieguo: la «Faretra»), anche un progetto inteso a sviluppare il «pascolo arboreo».

Progetto Luffa

12.
    Il 17 gennaio 1992 la Vela presentava alla Commissione una domanda di contributo comunitario per un progetto di dimostrazione agronomica e di valorizzazione industriale relativo all'introduzione e alla promozione, in zone svantaggiate europee, della Luffa cylindrica, pianta della famiglia delle cucurbitacee il cui frutto maturo presenta al suo interno un ammasso fibroso particolarmente resistente (progetto n. 92.IT.06.001; in prosieguo: il «progetto Luffa»).

13.
    Da tale domanda risulta che il progetto Luffa avrebbe dovuto trovare realizzazione nell'azienda agricola del sig. Troglia, sita in Alghero, nella provincia di Sassari. Scopo del progetto era la sostituzione, in applicazioni non alimentari, di prodotti chimici e sintetici con prodotti biodegradabili. La Vela dichiarava di aver acquisito eccellenti competenze professionali nel campo dei materiali e di proseguire le sue ricerche in questo settore. Essa precisava di avere contatti con la facoltà di Agraria dell'Università di Sassari e con l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e delle Foreste di Sassari, i quali avrebbero entrambi manifestato interesse per il progetto.

14.
    Il progetto Luffa richiedeva, quanto alle risorse umane, un responsabile del progetto per un periodo di 26 mesi/uomo, un responsabile del prodotto per 28 mesi/uomo, un responsabile tecnico per un periodo identico, un agronomo per 24 mesi/uomo e operai agricoli per 140 mesi/uomo. Il costo totale preventivato del progetto Luffa era di ECU 2 310 000. La Vela chiedeva un finanziamento comunitario del 75%, vale a dire ECU 1 732 500. Essa prevedeva di coprire, con l'azienda agricola del sig. Troglia, il 10% del progetto, vale a dire ECU 231 000, e di ottenere un finanziamento tramite fondi regionali per il restante 15%. Essa precisava di avere ottenuto, a garanzia del cofinanziamento del progetto Luffa, la disponibilità della società italiana SoFIM (in prosieguo: la «SoFIM») ad erogare sino al 25% del totale sotto forma di apertura di credito in conto corrente in caso di ritardata erogazione dei contributi da parte degli enti regionali sardi.

15.
    Con la sua decisione 30 giugno 1992, C (92) 1494 (in prosieguo: la «decisione di concessione relativa al progetto Luffa»), la Commissione accordava alla Vela una sovvenzione del FEAOG, sezione «orientamento», per il progetto Luffa (art. 1).

16.
    Ai sensi dell'art. 2 di tale decisione, il periodo di realizzazione del progetto Luffa era di 45 mesi a decorrere dalla data della detta decisione, vale a dire dal 30 giugno 1992 al 31 marzo 1996.

17.
    A norma dell'art. 3 della stessa decisione, la spesa totale del progetto Luffa, stimata in ECU 2 310 000, era integralmente ammissibile e il contributo finanziario massimo della Comunità era stato fissato a ECU 1 470 000. Tale disposizione aggiungeva che, qualora i costi in definitiva sostenuti avessero determinato una riduzione della spesa ammissibile rispetto a quanto originariamente previsto, all'atto del saldo della sovvenzione l'ammontare di quest'ultima sarebbe stato ridotto proporzionalmente.

18.
    Dal piano finanziario di cui all'allegato I della decisione di concessione relativa al progetto Luffa risulta che il saldo del finanziamento del progetto Luffa andava ripartito nel modo seguente: ECU 350 000 a carico dell'Ispettorato Provinciale di Sassari e ECU 490 000 a carico della Vela.

19.
    Secondo le condizioni finanziarie stabilite nell'allegato II della stessa decisione, la Commissione, ai fini della verifica delle relazioni finanziarie concernenti i vari esborsi, poteva chiedere di esaminare qualsiasi documento probatorio originale o una sua copia certificata conforme e procedere a tale esame direttamente sul posto ovvero chiedendo l'invio dei documenti in questione (punto 5). Si rammentava, inoltre, che, qualora una delle condizioni menzionate in tale allegato non fosse stata rispettata o fossero state intraprese azioni non previste nell'allegato I, la Comunità avrebbe potuto sospendere, ridurre o annullare il proprio contributo ed esigere la restituzione di quanto da essa pagato (punto 10).

20.
    Il 24 settembre 1992 la Commissione versava alla Vela un anticipo di ECU 584 000.

21.
    Il 3 maggio 1993 la Vela chiedeva il versamento del secondo anticipo, per un importo di ECU 438 000. Dopo aver proceduto, tra il 19 ed il 23 luglio 1993, ad un controllo amministrativo e finanziario sul posto e ad una visita dei campi di dimostrazione, la Commissione, non avendo rilevato alcuna particolare anomalia, versava questo secondo anticipo.

22.
    Con lettere 11 e 23 marzo 1994, la Vela informava la Commissione del fatto che, poiché l'Ispettorato provinciale di Sassari non aveva accordato il finanziamento di ECU 350 000 previsto nella decisione di concessione relativa al progetto Luffa, l'importo del finanziamento messo a disposizione dalla SoFIM era stato aumentato da ECU 580 000 a ECU 840 000.

23.
    L'11 giugno 1996 la Commissione riceveva dalla Vela la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario, vale a dire ECU 438 000.

24.
    Tra il 22 e il 26 luglio 1996 la Commissione procedeva ad un nuovo controllo sul posto. Salvo la non ammissibilità di talune spese, in tale occasione non emergevano particolari anomalie.

25.
    Il 17 dicembre 1996 la Commissione versava alla Vela il saldo del contributo comunitario.

Progetto Girasole

26.
    L'8 settembre 1993 la Sonda presentava alla Commissione una domanda di contributo comunitario per un progetto pilota dimostrativo tendente alla riduzione dei costi di produzione e dei fertilizzanti nella coltura del girasole (progetto n. 93.IT.06.057; in prosieguo: il «progetto Girasole»).

27.
    Da tale domanda risulta che il progetto Girasole avrebbe dovuto trovare realizzazione nell'azienda agricola Santa Margherita, sita nella provincia di Sassari. Scopo del progetto era la riduzione dei costi tecnici ed energetici nella coltura del girasole grazie alla «pacciamatura», procedimento consistente nel coprire i campi con teloni impermeabili che consentono notevoli risparmi di acqua in sede di irrigazione e, nel contempo, impediscono la crescita delle erbacce. La realizzazione di tale progetto avrebbe comportato la partecipazione di almeno quattordici collaboratori.

28.
    Con la sua decisione 26 novembre 1993, C (93) 3401 (in prosieguo: la «decisione di concessione relativa al progetto Girasole»), la Commissione accordava alla Sonda una sovvenzione del FEAOG, sezione «orientamento», per il progetto Girasole (art. 1).

29.
    Ai sensi dell'art. 2 di tale decisione, il periodo di realizzazione del progetto Girasole era di 26 mesi, vale a dire dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1995.

30.
    La spesa totale del progetto Girasole era di ECU 1 235 000. A norma dell'art. 3 della stessa decisione, la spesa ammissibile era pari a ECU 1 036 000 e il contributo finanziario massimo della Comunità era stato fissato a ECU 777 000. Tale disposizione aggiungeva che, qualora i costi in definitiva sostenuti avessero determinato una riduzione della spesa ammissibile rispetto a quanto originariamente previsto, all'atto del saldo della sovvenzione l'ammontare di quest'ultima sarebbe stato ridotto proporzionalmente.

31.
    Dal piano finanziario di cui all'allegato I della decisione di concessione relativa al progetto Girasole risulta che il saldo del finanziamento del progetto Girasole, pari a ECU 458 000, era a carico della Sonda.

32.
    Secondo le condizioni finanziarie stabilite nell'allegato II della stessa decisione, la Commissione, ai fini della verifica delle relazioni finanziarie concernenti i vari esborsi, poteva chiedere di esaminare qualsiasi documento originale o una sua copia certificata conforme e procedere a tale esame direttamente sul posto ovvero chiedendo l'invio dei documenti in questione (punto 5). Si rammentava, inoltre, che, qualora una delle condizioni menzionate in tale allegato non fosse stata rispettata o fossero state intraprese azioni non previste nell'allegato I, la Comunità avrebbe potuto sospendere, ridurre o annullare il proprio contributo ed esigere la restituzione di quanto da essa pagato (punto 10).

33.
    L'11 gennaio 1994 la Commissione versava alla Sonda un primo anticipo pari a ECU 310 800, vale a dire il 40% del contributo comunitario. L'11 gennaio 1995 essa procedeva a versare alla Sonda un secondo anticipo, pari a ECU 233 100. Il 31 maggio 1996 le versava il saldo del contributo comunitario.

34.
    Nel 1997 la Sonda è stata incorporata dalla Vela nell'ambito di un'operazione di fusione.

Progetto Vetiver

35.
    Il 15 settembre 1993 la Tecnagrind presentava alla Commissione una domanda di contributo comunitario per un progetto dimostrativo delle possibilità di valorizzazione del vetiver, pianta dalle radici particolarmente resistenti e fibrose, nella zona mediterranea (progetto n. 93.ES.06.031; in prosieguo: il «progetto Vetiver»).

36.
    Da tale domanda risulta che l'obiettivo del progetto Vetiver era quello di sviluppare la coltivazione del vetiver al fine di lottare contro l'erosione del suolo, sulla base di una tecnica di autofinanziamento connessa alla vendita delle essenze estratte da tale pianta all'industria profumiera.

37.
    Il progetto Vetiver richiedeva l'affitto di un terreno di 10 ettari per 30 mesi, lavori di preparazione di tale terreno alla coltivazione del vetiver, spese di consulenza e controllo tecnico stimate in 10 mesi/uomo, la locazione di un'unità mobile di turbodistillazione per l'estrazione delle essenze, l'acquisto degli strumenti e delle attrezzature necessari per controllare le piante e il prodotto finito, spese di personale stimate in 10 mesi/uomo nonché vari costi relativi al coinvolgimento di laboratori esterni, alle certificazioni e ai servizi di tecnici e ricercatori specializzati.

38.
    Con la sua decisione 26 novembre 1993, C (93) 3395 (in prosieguo: la «decisione di concessione relativa al progetto Vetiver»), la Commissione accordava alla Tecnagrind una sovvenzione del FEAOG, sezione «orientamento», per il progetto Vetiver (art. 1).

39.
    Ai sensi dell'art. 2 di tale decisione, il periodo di realizzazione del progetto Vetiver era di 30 mesi, vale a dire dal gennaio 1994 al giugno 1996.

40.
    La spesa totale del progetto Vetiver era di ECU 1 261 131. A norma dell'art. 3 della stessa decisione, la spesa ammissibile era pari a ECU 1 237 125 e il contributo finanziario massimo della Comunità era stato fissato a ECU 927 843. Tale disposizione aggiungeva che, qualora i costi in definitiva sostenuti avessero determinato una riduzione della spesa ammissibile rispetto a quanto originariamente previsto, all'atto del saldo della sovvenzione l'ammontare di quest'ultima sarebbe stato ridotto proporzionalmente.

41.
    Il piano finanziario di cui all'allegato I della decisione di concessione relativa al progetto Vetiver prevedeva che il saldo del finanziamento del progetto Vetiver, pari a ECU 333 288, fosse a carico della Tecnagrind.

42.
    Secondo le condizioni finanziarie stabilite nell'allegato II della stessa decisione, la Commissione, ai fini della verifica delle relazioni finanziarie concernenti i vari esborsi, poteva chiedere di esaminare qualsiasi documento originale o una sua copia certificata conforme e procedere a tale esame direttamente sul posto ovvero chiedendo l'invio dei documenti in questione (punto 5). Si rammentava, inoltre, che, qualora una delle condizioni menzionate in tale allegato non fosse stata rispettata o fossero state intraprese azioni non previste nell'allegato I, la Comunità avrebbe potuto sospendere, ridurre o annullare il proprio contributo ed esigere la restituzione di quanto da essa pagato (punto 10).

43.
    Il 13 gennaio 1994 la Commissione versava alla Tecnagrind un primo anticipo di ECU 371 137, corrispondente al 40% dell'importo del contributo comunitario relativo al progetto Vetiver.

44.
    Il 19 gennaio 1995 essa procedeva al versamento del secondo anticipo pari a ECU 278 352, vale a dire il 30% dell'importo del contributo comunitario.

45.
    Il 24 dicembre 1996 la Tecnagrind indirizzava alla Commissione la sua relazione finale sul progetto Vetiver. Essa inviava documenti complementari al riguardo il 12 febbraio e il 27 marzo 1997.

46.
    Il 20 marzo 1997 essa chiedeva alla Commissione il pagamento del saldo del contributo, pari a ECU 278 353. Il 5 giugno 1997 essa presentava nuovamente tale richiesta alla Commissione.

47.
    Il 12 giugno 1997 la Commissione faceva sapere alla Tecnagrind che aveva intrapreso un'operazione generale di verifica tecnica e contabile di tutti i progetti finanziati ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 4256/88 e approvati dalla Commissione e che, tenuto conto della portata di tale operazione, il saldo avrebbe potuto essere versato all'incirca solo cinque mesi dopo.

Progetto Ricino

48.
    Il 31 marzo 1995 la Tecnagrind presentava alla Commissione una domanda di contributo comunitario per un progetto di dimostrazione relativo alla trasformazione del ricino nelle aziende agricole per l'estrazione di aromi naturali (progetto n. 95.ES.06.005; in prosieguo: il «progetto Ricino»).

49.
    Da tale domanda risulta che l'obiettivo del progetto Ricino era quello di coltivare il ricino e di trasformarlo per ottenere, grazie ad un processo di fermentazione naturale, un aroma di pesca, la cui produzione a partire dal frutto è assai costosa. Il progetto avrebbe dovuto dimostrare la redditività di tale coltivazione e comportare la creazione di posti di lavoro. La sua realizzazione era stata affidata alla società cooperativa andalusa Campo de Paterna. Altre due società spagnole, la Codema SA (in prosieguo: la «Codema») e la Genforsa SA (in prosieguo: la «Genforsa»), avrebbero dovuto partecipare al progetto Ricino, finanziandolo ciascuna al 5%.

50.
    Con la sua decisione 13 settembre 1996, C (96) 2235 (in prosieguo: la «decisione di concessione relativa al progetto Ricino»), la Commissione accordava alla Tecnagrind una sovvenzione del FEAOG, sezione «orientamento», per il progetto Ricino (art. 1).

51.
    Ai sensi dell'art. 2, il finanziamento comunitario era previsto per il periodo dal 1° settembre 1996 al 30 giugno 1999.

52.
    La realizzazione del progetto Ricino doveva estendersi su 28 mesi, vale a dire dal settembre 1996 al dicembre 1998. La spesa totale del progetto era stimata in ECU 1 264 674. A norma dell'art. 3 della stessa decisione, la spesa ammissibile era pari a ECU 1 262 674 e il contributo finanziario massimo della Comunità era stato fissato a ECU 947 005. Tale disposizione aggiungeva che, qualora i costi in definitiva sostenuti avessero determinato una riduzione della spesa ammissibile rispetto a quanto originariamente previsto, all'atto del saldo della sovvenzione l'ammontare di quest'ultima sarebbe stato ridotto proporzionalmente.

53.
    Dal piano finanziario di cui all'allegato I della decisione di concessione relativa al progetto Ricino risulta che il saldo del finanziamento del progetto Ricino era a carico della Tecnagrind per ECU 191 401, della Codema per ECU 63 134 e della Genforsa per ECU 63 134.

54.
    Secondo le condizioni finanziarie stabilite nell'allegato II della stessa decisione, la Commissione, ai fini della verifica delle relazioni finanziarie concernenti i vari esborsi, poteva chiedere di esaminare qualsiasi documento originale o una sua copia certificata conforme e procedere a tale esame direttamente sul posto ovvero chiedendo l'invio dei documenti in questione (punto 5). Si rammentava, inoltre, che, qualora una delle condizioni menzionate in tale allegato non fosse stata rispettata o fossero state intraprese azioni non previste nell'allegato I, la Comunità avrebbe potuto sospendere, ridurre o annullare il proprio contributo ed esigere la restituzione di quanto da essa pagato (punto 10).

55.
    Il 20 gennaio 1997 la Commissione versava alla Tecnagrind un primo anticipo di ECU 378 802, corrispondente al 40% del contributo comunitario relativo al progetto Ricino.

56.
    Il 15 maggio 1997 la Tecnagrind indirizzava alla Commissione la relazione tecnica intermedia relativa allo stato di realizzazione del progetto Ricino.

57.
    Il 7 luglio 1997 essa chiedeva alla Commissione il pagamento del secondo anticipo del contributo comunitario.

Progetto Pascolo Arboreo

58.
    L'8 settembre 1993 la Faretra presentava alla Commissione una domanda di contributo per la realizzazione di un progetto pilota e dimostrativo diretto a sviluppare una zootecnia mediterranea estensiva ecocompatibile denominata «pascolo arboreo» (progetto n. 93.IT.06.058; in prosieguo: il «progetto Pascolo Arboreo»). Con decisione 26 novembre 1993 la Commissione concedeva alla Faretra una sovvenzione del FEAOG pari a ECU 890 625. Tale sovvenzione veniva integralmente versata alla Faretra.

I controlli in loco del luglio e del novembre 1997

59.
    In seguito ad una verifica della Corte dei conti delle Comunità europee (in prosieguo: la «Corte dei conti»), condotta nel gennaio 1997 relativamente ad un progetto irlandese, la Commissione, sospettando l'esistenza di una rete organizzata allo scopo di ottenere in modo fraudolento sovvenzioni comunitarie, decideva di procedere ad una serie di controlli riguardanti un certo numero di progetti che beneficiavano di contributi finanziari in base all'art. 8 del regolamento n. 4256/88. I progetti Luffa, Girasole, Pascolo Arboreo, Vetiver e Ricino venivano sottoposti a tali controlli.

60.
    Con lettere 10 giugno 1997 la Commissione informava la Vela, la Sonda e la Tecnagrind della sua intenzione di procedere, a norma dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88, ad un controllo in loco del progetto o dei progetti rientranti nella loro responsabilità.

61.
    Il controllo in loco dei progetti Vetiver e Ricino aveva luogo dal 22 al 25 luglio 1997. Esso veniva effettuato da funzionari delle direzioni generali (DG) «Agricoltura» e «Controllo finanziario» della Commissione e dell'unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF). I funzionari della DG «Controllo finanziario» e dell'UCLAF hanno successivamente redatto rapporti in cui presentavano le loro conclusioni. Una dipendente della Intervención General del Estado (divisione del Ministero delle Finanze spagnolo) assisteva alle verifiche dei funzionari comunitari.

62.
    Sulla base delle conclusioni contenute nei rapporti di cui al punto precedente, la Commissione riteneva di disporre di elementi sufficienti per avviare il procedimento di sospensione dei contributi relativi ai progetti Vetiver e Ricino e decideva di effettuare un controllo sui progetti italiani.

63.
    Con lettere 23 settembre 1997 la Commissione informava la Vela e la Sonda della sua intenzione di procedere ad un controllo in loco del progetto Luffa e del progetto Girasole, in forza dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88. Un'identica lettera veniva inviata alla Faretra relativamente al progetto Pascolo Arboreo.

64.
    Tale verifica aveva luogo tra il 10 e il 14 novembre 1997, a Milano e poi a Sassari. Essa aveva lo scopo di controllare i progetti Luffa, Girasole e Pascolo Arboreo e di completare il controllo del luglio 1997 riguardante i progetti Vetiver e Ricino. Il controllo veniva effettuato da funzionari della DG «Agricoltura», della DG «Controllo finanziario» e dell'UCLAF. Funzionari della Ragioneria generale dello Stato italiano partecipavano a tale controllo. In seguito a quest'ultimo, il funzionario della DG «Controllo finanziario» redigeva un rapporto in cui raccomandava di avviare il procedimento di soppressione dei contributi relativi ai progetti in questione e di recuperare le somme indebitamente versate per tali progetti. Anche i funzionari dell'amministrazione italiana redigevano un verbale che riportava una serie di constatazioni mosse in occasione del controllo svoltosi dal 10 al 12 novembre 1997 nella sede della Vela in Milano.

Procedimento amministrativo

65.
    Con lettere 3 aprile 1998, la Commissione ha informato la Vela, la Sonda e la Tecnagrind che, a norma dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, essa procedeva ad un esame del contributo finanziario che era stato loro concesso per i progetti di cui erano responsabili e che, poiché tale esame faceva emergere elementi idonei a costituire irregolarità, essa aveva deciso di avviare il procedimento previsto dall'articolo sopra menzionato del regolamento n. 4253/88 e dal punto 10 dell'allegato II di ciascuna delle decisioni di concessione. In queste lettere erano precisati tali elementi.

66.
    La Commissione ha concesso alla Vela, alla Sonda ed alla Tecnagrind un termine di sei settimane per fornirle i chiarimenti e i documenti contabili ed amministrativi certificanti il rispetto completo degli obblighi che erano stati loro imposti al momento della concezione del contributo FEAOG.

67.
    Nel contempo, essa ha inviato una richiesta di osservazione alla Repubblica italiana in merito ai progetti Luffa e Girasole ed al Regno di Spagna in merito ai progetti Vetiver e Ricino.

68.
    Con lettere 19 giugno 1998, la Vela e la Tecnagrind hanno presentato, la prima per quanto riguarda i progetti Luffa e Girasole, e la seconda per quanto riguarda i progetti Vetiver e Ricino, le loro osservazioni in merito.

La decisione impugnata nella causa T-141/99

69.
    Con decisione 9 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T-141/99») la Commissione ha soppresso, ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, il contributo finanziario concesso alla Vela ed ha chiesto a quest'ultima il rimborso della somma di EUR 1 470 000.

70.
    In tale decisione, la Commissione afferma, in particolare, quanto segue:

«1.    Ai sensi della decisione di concessione, la quota delle spese ammissibili a titolo del progetto [Luffa] non coperta dal contributo comunitario, pari a 840 000 ECU, dev'essere oggetto di un finanziamento la cui attuazione spetta al beneficiario. Le constatazioni effettuate nel corso della visita di controllo [del novembre 1997] hanno fatto sorgere seri dubbi in merito al cofinanziamento del progetto [Luffa].

2.    L'esame congiunto dei documenti contabili relativi al progetto in causa e ad altri quattro progetti, ugualmente beneficiari di contributi comunitari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 4256/88, ha permesso di evidenziare un sistema di flussi finanziari interni tra le società beneficiarie dei cinque progetti, taluni soci di queste società ed alcune imprese ad essi collegate.

    I progetti in questione (e le rispettive società beneficiarie) sono:

    - il progetto in oggetto (beneficiario: Vela S.r.l.),

    - il progetto n. 9[3].IT.06.057 (beneficiario: Sonda S.r.l.),

    - il progetto n. 93.IT.06.058 (beneficiario: Faretra S.r.l.),

    - il progetto n. 93.ES.06.031 (beneficiario: Tecnagrind S.l.),

    - il progetto n. 95.ES.06.005 (beneficiario: Tecnagrind S.l.).

    

    I soci in causa sono i sigg. Claudio Zarotti e Marco Troglia.

    Le imprese collegate ai soci delle società beneficiarie sono la A.I.T.E.C. S.r.l., la Noesi Sas e l'Azienda agricola Barrank.

    

    I flussi finanziari incrociati tra queste società, i soci e le imprese collegate ammontano complessivamente a circa 10 000 000 000 LIT, pari al 65% circa delle spese dichiarate alla Commissione (o previste per i progetti non ancora chiusi) per l'insieme dei cinque progetti.

    I servizi della Commissione hanno ricostruito l'insieme dei flussi finanziari interni, evidenziando che le società coinvolte appartengono per la maggior parte a uno stesso gruppo ristretto di persone fisiche.

    La sistematica cessione in subappalto tra le società beneficiarie dei cinque progetti e le imprese collegate ha avuto come effetto la creazione di un'entrata il cui fondamento economico non è stato dimostrato e che costituisce, in maniera ingiustificata, la parte di cofinanziamento del beneficiario.

3.    Le spese fatturate al beneficiario dalle società Faretra S.r.l., Sonda S.r.l., A.I.T.E.C. S.r.l., dal sig. Baldassarre, dall'Azienda agricola Barrank e dal sig. Claudio Zarotti, la cui somma (circa 3 000 000 000 LIT) rappresenta il 60% delle spese totali dichiarate a titolo del progetto, non sono state giustificate.

    L'intervento dei quattro subappaltatori (Faretra S.r.l., Sonda S.r.l., A.I.T.E.C. S.r.l., Baldassarre) è stato oggetto di contratti che implicano la disponibilità di personale, attrezzature e competenze specifiche. Dai controlli effettuati sulla base dei libri contabili e dei registri di inventario dei quattro subappaltatori è emerso che questi ultimi non dispongono né di personale né di attrezzature specifiche. Anche le competenze sono pertanto assenti e nessun elemento consente di giustificare l'intervento delle società nell'ambito del progetto [Luffa]. D'altra parte, queste diverse imprese non hanno intrapreso delle spese che possono giustificarne la fatturazione.

4.    Numerose fatture, emesse da altre società, non sono sufficientemente giustificate o presentano una sproporzione fra il prezzo pagato e il servizio prestato. Trattasi in particolare delle fatture seguenti:

    a) la fattura pagata alla società Magenta Finance per un importo di 61 882 002 LIT (circa 29 000 ECU), relativa a un “Manuale divulgativo per gli agricoltori”; detto manuale non ha potuto essere presentato agli ispettori della Commissione;

    b) la fattura pagata a Detentor per un importo di 20 939 ECU, relativa a “onorari connessi a uno studio di fattibilità, nonché a progetti e disegni riguardanti un prototipo di pressa per la compressione a bassa temperatura delle balle di ‘luffa’”;

    

    c) le fatture pagate a Cedarcliff per un importo totale di 133 057 ECU, relative, tra l'altro, ad un indirizzario di 160 indirizzi di imprese presso le quali il beneficiario doveva intraprendere azioni di divulgazione. Il beneficiario non è stato in grado di produrre la giustificazione del prezzo fatturato rispetto alla prestazione fornita».

La decisione impugnata nella causa T-142/99

71.
    Con decisione 4 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T-142/99»), la Commissione ha soppresso, ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, il contributo finanziario concesso alla Sonda ed ha chiesto a quest'ultima il rimborso della somma di EUR 770 000.

72.
    In tale decisione la Commissione afferma, in particolare, quanto segue:

«1.    Ai sensi della decisione di concessione, la quota delle spese totali previste a titolo del progetto [Girasole] non coperta dal contributo comunitario, pari a 458 000 ECU, dev'essere oggetto di un finanziamento da parte del beneficiario. Le constatazioni effettuate nel corso delle visite di controllo realizzate [nel] novembre 1997 (...) hanno fatto sorgere seri dubbi in merito al cofinanziamento del progetto [Girasole].

2.    L'esame congiunto dei documenti contabili relativi al progetto in causa e ad altri quattro progetti, ugualmente beneficiari di contributi comunitari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 4256/88, ha permesso di evidenziare un sistema di flussi finanziari interni tra le società beneficiarie dei cinque progetti, taluni soci di queste società ed alcune imprese ad essi collegate.

    I progetti in questione (e le rispettive società beneficiarie) sono:

    - il progetto in oggetto (beneficiario: Sonda S.r.l.),

    - il progetto n. 92.IT.06.001 (beneficiario: Vela S.r.l.),

    - il progetto n. 93.IT.06.058 (beneficiario: Faretra S.r.l.),

    - il progetto n. 93.ES.06.031 (beneficiario: Tecnagrind S.l.),

    - il progetto n. 95.ES.06.005 (beneficiario: Tecnagrind S.l.).

    I soci in causa sono i sigg. Claudio Zarotti e Marco Troglia.

    Le imprese collegate ai soci delle società beneficiarie sono la A.I.T.E.C. S.r.l., la Noesi S.a.s. e l'Azienda agricola Barrank.

    I flussi finanziari incrociati tra queste società, i soci e le imprese collegate ammontano complessivamente a circa 10 000 000 000 LIT, pari al 65% circa delle spese dichiarate alla Commissione (o previste per i progetti non ancora chiusi) per l'insieme dei cinque progetti.

    I servizi della Commissione hanno ricostruito l'insieme dei flussi finanziari interni, evidenziando che le società coinvolte appartengono per la maggior parte a uno stesso gruppo ristretto di persone fisiche.

    La sistematica cessione in subappalto tra le società beneficiarie dei cinque progetti e le imprese collegate ha avuto come effetto la creazione di un'entrata il cui fondamento economico non è stato dimostrato e che costituisce, in maniera ingiustificata, la parte di cofinanziamento del beneficiario.

3.    Le spese fatturate da due società (la Faretra S.r.l. per un importo di circa 1 155 000 000 LIT e la Noesi S.a.s. per un importo di circa 830 000 000 LIT), la cui somma rappresenta il 90% delle spese totali dichiarate a titolo del progetto (2 255 934 354 LIT), non risultato giustificate.

    L'intervento delle due società è stato oggetto di contratti che implicano la disponibilità di personale, attrezzature e competenze specifiche. Dai controlli effettuati sulla base dei libri contabili e dei registri di inventario delle due società è emerso che queste ultime non dispongono né di personale né di attrezzature specifiche. Anche le competenze sono pertanto assenti e nessun elemento consente di giustificare l'intervento delle due società nell'ambito del progetto in esame. D'altra parte, queste diverse imprese non hanno intrapreso delle spese che possono giustificarne la fatturazione».

La decisione impugnata nella causa T-150/99

73.
    Con decisione 4 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T-150/99»), la Commissione ha soppresso, ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, il contributo finanziario concesso alla Tecnagrind per il progetto Vetiver ed ha chiesto a quest'ultima il rimborso della somma di EUR 649 490.

74.
    In tale decisione la Commissione afferma, in particolare, quanto segue:

«1.    L'esame congiunto dei documenti contabili relativi al progetto in causa e ad altri quattro progetti, ugualmente beneficiari di contributi comunitari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 4256/88, ha permesso di evidenziare un sistema di flussi finanziari interni tra le società beneficiarie dei cinque progetti, taluni soci di queste società ed alcune imprese ad essi collegate.

    I progetti in questione (e le rispettive società beneficiarie) sono:

    - il progetto in oggetto (beneficiario: Tecnagrind S.l.),

    - il progetto n. 92.IT.06.001 (beneficiario: Vela S.r.l.),

    - il progetto n. 93.IT.06.057 (beneficiario: Sonda S.r.l.),

    - il progetto n. 9[5].ES.06.005 (beneficiario: Tecnagrind S.l.),

    - il progetto n. 93.IT.06.058 (beneficiario: Faretra S.r.l.).

    I soci in causa sono i sigg. Claudio Zarotti e Marco Troglia.

    Le imprese collegate ai soci delle società beneficiarie sono la A.I.T.E.C. S.r.l., la Noesi S.a.s. e l'Azienda agricola Barrank.

    I flussi finanziari incrociati tra queste società, i soci e le imprese collegate ammontano complessivamente a circa 10 000 000 000 LIT, pari al 65% circa delle spese dichiarate alla Commissione (o previste per i progetti non ancora chiusi) per l'insieme dei cinque progetti.

    I servizi della Commissione hanno ricostruito l'insieme dei flussi finanziari interni, evidenziando che le società coinvolte appartengono per la maggior parte a uno stesso gruppo ristretto di persone fisiche.

    La sistematica cessione in subappalto tra le società beneficiarie dei cinque progetti e le imprese collegate ha avuto come effetto la creazione di un'entrata il cui fondamento economico non è stato dimostrato e che costituisce, in maniera ingiustificata, la parte di cofinanziamento del beneficiario.

2.    Talune dichiarazioni fatte nella domanda di concessione non rispondono al vero:

    a) In tale domanda si indica che “[la Tecnagrind] opera nel settore della prestazione di servizi agricoli”. Ora, tale società è stata costituita il 25 gennaio 1993 e la domanda di concessione è stata inviata alla Commissione il 15 settembre 1993. Inoltre, tale società non ha svolto nessuna attività.

    b) D'altra parte, nella domanda si dichiarava che “nella regione è stata effettuata una serie di ricerche ed esperimenti in collaborazione con il dipartimento di Geografia fisica dell'Università di Murcia e con l'istituto La Alberca, appartenente al Servizio di Ricerca agraria della Regione di Murcia”. In occasione del controllo [del luglio 1997] il sig. Troglia, amministratore e responsabile del progetto, ha affermato che le ricerche e gli esperimenti erano stati realizzati esclusivamente da tali istituti, senza alcun intervento del beneficiario.

3.    In occasione della visita di controllo [la Tecnagrind] non ha potuto presentare nessun documento che dimostrasse il cofinanziamento del progetto sino alla concorrenza del 25%, come previsto nel punto 7 dell'allegato 1 della decisione di concessione del contributo.

4.    Nella relazione finale si indica che la superficie coltivata a vetiver per la produzione e la distillazione delle radici di tale pianta è di 2 ettari. In occasione del controllo sul posto, i servizi della Commissione hanno constatato che era stato coltivato solo mezzo ettaro.

5.    La fattura del proprietario del terreno affittato rivela che la superficie di tale terreno era di 4 ettari, e non di 10, come indicato nel progetto e nella relazione finale. D'altra parte, i costi di affitto, secondo le fatture presentate in occasione del controllo, ammontavano a 712 000 ESP, mentre la voce di bilancio riservata a tale parte di costo ammontava a 10 934 772 ESP. La differenza è stata utilizzata per sostenere altri costi, senza la preventiva autorizzazione della Commissione prevista nel punto 1 dell'allegato 2 della decisione.

6.    E' imputato al progetto il 50% di taluni costi corrispondenti a spese generali della società, quali gli onorari corrisposti alla società Asedem (consulente contabile e fiscale) e alcune fatture telefoniche (telefono cellulare italiano del sig. Troglia), senza che tale imputazione sia stata giustificata. Inoltre, sono state imputate al progetto fatture che corrispondono ad attività che, essendo posteriori alla conclusione del progetto, non hanno potuto essere considerate per il cofinanziamento».

La decisione impugnata nella causa T-151/99

75.
    Con decisione 4 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T-151/99») la Commissione ha soppresso, ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, il contributo finanziario concesso alla Tecnagrind per il progetto Ricino ed ha chiesto a quest'ultima il rimborso della somma di EUR 378 802.

76.
    In tale decisione la Commissione afferma, in particolare, quanto segue:

«1.    L'esame congiunto dei documenti contabili relativi al progetto in causa e ad altri quattro progetti, ugualmente beneficiari di contributi comunitari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 4256/88, ha permesso di evidenziare un sistema di flussi finanziari interni tra le società beneficiarie dei cinque progetti, taluni soci di queste società ed alcune imprese ad essi collegate.

    I progetti in questione (e le rispettive società beneficiarie) sono:

    - il progetto in oggetto (beneficiario: Tecnagrind S.l.),

    - il progetto n. 92.IT.06.001 (beneficiario: Vela S.r.l.),

    - il progetto n. 93.IT.06.057 (beneficiario: Sonda S.r.l.),

    - il progetto n. 93.ES.06.031 (beneficiario: Tecnagrind S.l.),

    - il progetto n. 93.IT.06.058 (beneficiario: Faretra S.r.l.).

    I soci in causa sono i sigg. Claudio Zarotti e Marco Troglia.

    Le imprese collegate ai soci delle società beneficiarie sono la A.I.T.E.C. S.r.l., la Noesi S.a.s. e l'Azienda agricola Barrank.

    I flussi finanziari incrociati tra queste società, i soci e le imprese collegate ammontano complessivamente a circa 10 000 000 000 LIT, pari al 65% circa delle spese dichiarate alla Commissione (o previste per i progetti non ancora chiusi) per l'insieme dei cinque progetti.

    I servizi della Commissione hanno ricostruito l'insieme dei flussi finanziari interni, evidenziando che le società coinvolte appartengono per la maggior parte a uno stesso gruppo ristretto di persone fisiche.

    La sistematica cessione in subappalto tra le società beneficiarie dei cinque progetti e le imprese collegate ha avuto come effetto la creazione di un'entrata il cui fondamento economico non è stato dimostrato e che costituisce, in maniera ingiustificata, la parte di cofinanziamento del beneficiario.

    In occasione del controllo [del luglio 1997] il sig. Troglia, amministratore [della Tecnagrind] e responsabile del progetto, ha dichiarato agli ispettori che [la Tecnagrind], non possedendo le conoscenze pratiche necessarie per realizzare un impianto di trasformazione ridotto corrispondente alle esigenze delle aziende agricole, aveva subappaltato alla Vela tale attività e, più in generale, tutta la fase industriale del progetto. In occasione del controllo che la Commissione ha effettuato dal 10 al 14 novembre 1997 presso la Vela, beneficiaria di un contributo concesso ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 4256/88, si è rilevato che tale società non ha né personale né attrezzature specifiche. Di conseguenza, non pare che essa possegga le conoscenze pratiche necessarie e [il suo] intervento come subappaltatore del progetto non si giustifica.

2.    Sono stati conclusi vari contratti con il sig. De Bartolomeis e con la società Cedarcliff, per un valore complessivo di 155 800 ECU, pari ad oltre il 12% del costo totale del progetto. Stando al sig. Troglia, le attività subappaltate alla Cedarcliff si riferiscono alla fase di divulgazione del progetto. Tali fatture non potevano essere imputate al progetto quando questo è iniziato perché la divulgazione avrebbe dovuto essere realizzata alla fine del progetto.

3.    In occasione della visita di controllo gli interessati non hanno potuto presentare nessun documento che consentisse di garantire che la società beneficiaria del progetto fosse in grado di cofinanziarlo sino alla concorrenza del 25%, come previsto nel punto 8.3 dell'allegato 1 della decisione di concessione del contributo.

4.    E' imputato al progetto il 50% di taluni costi corrispondenti a spese generali della società, quali gli onorari corrisposti alla società Asedem (consulente contabile e fiscale) e alcune fatture telefoniche (telefono cellulare italiano del sig. Troglia), senza che tale imputazione sia stata giustificata».

Procedimento

77.
    Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1999, la Vela ha proposto due ricorsi diretti rispettivamente all'annullamento della decisione impugnata nella causa T-141/99 ed all'annullamento della decisione impugnata nella causa T-142/99.

78.
    Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 21 giugno 1999, la Tecnagrind ha proposto due ricorsi diretti rispettivamente all'annullamento della decisione impugnata nella causa T-150/99 ed all'annullamento della decisione impugnata nella causa T-151/99.

79.
    Su istanza delle parti, il presidente della Terza Sezione del Tribunale, conformemente all'art. 77, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ha sospeso il procedimento nelle quattro cause, una prima volta, sino al 12 gennaio 2000 con ordinanze 12 novembre 1999 e, una seconda volta, sino al 12 aprile 2000 con ordinanze 10 gennaio 2000. La fase scritta del procedimento è stata chiusa il 14 marzo 2001.

80.
    Dopo aver sentito le parti su tale punto, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha riunito le cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza con ordinanze 29 novembre 2001, conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura.

81.
    Dietro relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato le parti a produrre taluni documenti ed a rispondere a taluni quesiti. Le parti hanno dato seguito a tali richieste entro i termini impartiti.

82.
    L'udienza, inizialmente fissata il 10 gennaio 2002, è stata rinviata al 20 febbraio 2002 in seguito alla domanda delle ricorrenti, le quali hanno fatto sapere che la comunicazione della cancelleria del Tribunale relativa ai quesiti scritti del Tribunale e l'indicazione della data dell'udienza erano state da loro ricevute in ritardo.

83.
    Durante l'udienza del 20 febbraio 2002, sono state sentite le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

Conclusioni delle parti

84.
    In ciascuno dei procedimenti, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata e, in via subordinata, ridurre l'importo della sovvenzione da restituire alla Commissione ad un livello da determinare in corso di causa;

-    accogliere le domande di misure istruttorie formulate nel ricorso;

-    condannare la Commissione alle spese.

85.
    In ciascuno dei procedimenti, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sul merito

86.
    In udienza le ricorrenti hanno confermato che, come risulta dalle loro memorie, l'oggetto dei ricorsi in esame consiste solo nel conseguire l'annullamento delle decisioni impugnate. Esse hanno aggiunto che le trattazioni sommarie dedicate al risarcimento del danno sono formulate a titolo puramente cautelativo e non corrispondono, nell'ambito delle cause in esame, a una domanda di risarcimento, ciò di cui il Tribunale ha preso atto.

87.
    D'altra parte, le ricorrenti, rappresentate dallo stesso avvocato, e la convenuta, anch'essa rappresentata dallo stesso avvocato nei quattro procedimenti, hanno avuto accesso, in seguito alla riunione dei detti procedimenti ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza, alla totalità degli elementi presenti nei fascicoli riguardanti tali cause, ciò di cui il Tribunale ha preso atto. Pertanto, tali elementi devono essere considerati come facenti parte di un unico fascicolo relativo alle quattro cause.

88.
    I ricorsi di annullamento sono fondati, nelle quattro cause, su quattro motivi identici. Il primo motivo attiene ad una violazione e ad un'erronea applicazione del Trattato e del diritto comunitario derivato, nonché ad uno sviamento di potere. Il secondo motivo riguarda un difetto di motivazione ed errori di valutazione. Il terzo motivo è relativo ad una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il quarto motivo è fondato su una violazione del principio di proporzionalità.

I - Sul primo motivo, attinente ad una violazione e ad un'erronea applicazione del Trattato e del diritto comunitario derivato, nonché ad uno sviamento di potere

89.
    Nelle quattro cause, tale motivo è suddiviso in due parti. Nell'ambito della prima parte, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente fondato i controlli di luglio e novembre 1997 sull'art. 23 del regolamento n. 4253/88, e le sue lettere del 3 aprile 1998 nonché le decisioni impugnate sull'art. 24 dello stesso regolamento, e che essa ha commesso uno sviamento di potere. Nell'ambito del secondo motivo, presentato in via subordinata, esse fanno valere che la Commissione non ha correttamente applicato le disposizioni del regolamento n. 4253/88 sopra menzionate.

Sulla prima parte del motivo

90.
    Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Commissione non poteva far valere gli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 quale base giuridica dei controlli effettuati nei mesi di luglio e novembre 1997 e delle decisioni impugnate. I punti 5 e 10 dell'allegato II delle decisioni di concessione avrebbero infatti escluso l'applicazione di tali disposizioni generali. Nella causa T-141/99 la Vela aggiunge che, considerati i controlli svolti nel luglio 1993 e nel luglio 1996, prima del versamento, rispettivamente, del secondo anticipo e del saldo del contributo relativo al progetto Luffa, la Commissione aveva esaurito le sue facoltà di controllo ai sensi del punto 5 dell'allegato II della decisione di concessione relativa al progetto Luffa.

91.
    Le ricorrenti considerano che, in realtà, i controlli di luglio e novembre 1997 non erano intesi ad accertare la corretta attuazione dei progetti ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 4256/88. Tali controlli sarebbero stati effettuati a seguito dell'apertura di un'inchiesta per frode. Essi sarebbero stati diretti a verificare le correlazioni finanziarie esistenti tra le società interessate dai diversi progetti e si sarebbero principalmente concentrati sugli aspetti amministrativi e contabili, in particolare sulle modalità del cofinanziamento. Di conseguenza, secondo le ricorrenti, essi avrebbero dovuto fondarsi sul regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), e sul regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 11 novembre 1996, n. 2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, pag. 2).

92.
    Al riguardo, il Tribunale rileva che tra le parti è pacifico che i controlli di luglio e di novembre 1997 sono stati fondati sull'art. 23 del regolamento n. 4253/88.

93.
    Dalle lettere della Commissione 10 giugno e 23 settembre 1997, di cui ai punti 60 e 63 supra, e dai rapporti versati al fascicolo della Commissione, redatti rispettivamente il 30 settembre 1997 dall'UCLAF in seguito al controllo del luglio 1997 (in prosieguo: il «rapporto dell'UCLAF 30 settembre 1997») e il 18 dicembre 1997 dalla DG «Controllo finanziario» in seguito al controllo del novembre 1997 (in prosieguo: il «rapporto della DG “controllo finanziario” 18 dicembre 1997»), risulta che tali controlli consistevano nel verificare la realizzazione materiale dei progetti di cui trattasi nonché la gestione amministrativa, finanziaria e contabile di tali progetti, in particolare la regolarità delle spese dichiarate e il rispetto da parte delle società beneficiarie dell'obbligo di cofinanziamento previsto dalle decisioni di concessione. Il rapporto della DG «Controllo finanziario» 18 dicembre 1997 riporta poi che, «partendo dalla constatazione che i controlli effettuati in passato su taluni progetti presi isolatamente non avevano consentito di raccogliere elementi di prova che attestassero l'esistenza di irregolarità o di frodi, l'équipe di controllo ha optato per un approccio globale, favorendo così i controlli incrociati tra i diversi progetti, i diversi beneficiari e gli altri interessati» (pag. 4 del rapporto).

94.
    Con le sue lettere 3 aprile 1998, di cui al punto 65 supra, la Commissione ha informato la Vela, la Sonda e la Tecnagrind che, ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, essa procedeva ad un esame del contributo che era stato loro accordato dal FEAOG. Essa ha aggiunto che tale esame faceva apparire elementi idonei a costituire irregolarità, per cui essa aveva deciso di aprire il procedimento previsto all'art. 24 del regolamento sopra menzionato ed al punto 10 dell'allegato II di ciascuna delle decisioni di concessione.

95.
    Considerando che l'esame dei fascicoli relativi ai progetti aveva confermato l'esistenza di irregolarità, la Commissione, sulla base dell'art. 24, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4253/88, ha adottato le decisioni impugnate, le quali recano soppressione dei contributi di cui alle decisioni di concessione ed esigono il rimborso delle somme percepite dalle società beneficiarie da parte del FEAOG.

96.
    Occorre verificare se la Commissione potesse far valere gli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 a sostegno delle misure di controllo e delle decisioni adottate nei casi di specie.

97.
    Ai sensi dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88, come modificato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali.

98.
    Dall'insieme dei termini impiegati risulta che l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88, come modificato, riconosce ai funzionari ed agli agenti della Commissione un fondamento normativo per il controllo dei progetti che beneficiano o hanno beneficiato del contributo di un fondo strutturale. In mancanza di indicazioni in senso contrario, si deve considerare che la detta disposizione riguardi le azioni finanziate da qualsiasi fondo strutturale, in particolare dal FEAOG, sezione «orientamento». Nessun elemento consente di sostenere, come sembrano fare le ricorrenti nelle loro memorie, che la disposizione in esame sia applicabile solo alle azioni che formano oggetto di un intervento finanziario deciso dallo Stato membro interessato, o dalle autorità da quest'ultimo designate, e sottoposte alla Commissione dal detto Stato membro, e non ai progetti come quelli oggetto delle decisioni impugnate, che beneficiano di un intervento finanziario deciso dalla Commissione.

99.
    In assenza di precisazioni in senso contrario, occorre inoltre considerare che un controllo in loco basato sull'art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88 può essere svolto da qualsiasi funzionario o agente della Commissione, aver luogo durante la fase di realizzazione del progetto di cui trattasi, per esempio in seguito a una domanda di versamento di una parte del contributo, o successivamente a tale fase, e riguardare tanto la conformità dell'esecuzione materiale del progetto agli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria e dalla decisione di concessione quanto la regolarità delle condizioni di realizzazione del progetto, in particolare della sua gestione finanziaria e contabile.

100.
    Nessun elemento consente di dedurre dall'art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88 che alla Commissione è vietato procedere nuovamente ad un controllo in loco, sulla base di tale disposizione, dopo il materiale compimento del progetto, quando quest'ultimo ha già formato oggetto di uno o più controlli di tale natura, ad esempio nell'ambito di domande di versamento del contributo. Allo stesso modo, nessun elemento consente di escludere la possibilità per i funzionari o agenti della Commissione di procedere, in forza della disposizione sopra menzionata, a controlli incrociati, relativi simultaneamente a diversi progetti sovvenzionati dal FEAOG.

101.
    Qualsiasi lettura dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88 diversa da quella esposta nei tre punti precedenti avrebbe la conseguenza di privare di effetto utile l'obbligo incombente alla Commissione, ai sensi del regolamento n. 2052/88, di contribuire all'efficacia dell'azione svolta dalla Comunità con l'aiuto dei Fondi strutturali per la realizzazione dell'obiettivo di coesione economica e sociale sancito dall'art. 158 CE.

102.
    Pertanto, si deve considerare che la Commissione era autorizzata, nel caso di specie, a basarsi sull'art. 23 del regolamento n. 4253/88 per procedere ai controlli in loco svolti nel luglio e nel novembre 1997 relativi ai progetti di cui alle decisioni impugnate.

103.
    Ai sensi dell'art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88, come modificato, se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione può procedere ad un esame appropriato del caso chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

104.
    Pertanto, occorre considerare che la Commissione, sospettando nel caso di specie l'esistenza di irregolarità in seguito a controlli in loco svolti nel luglio e nel novembre 1997, poteva far valere l'art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88 per avviare il procedimento di esame menzionato nelle sue lettere inviate alla Vela, alla Sonda ed alla Tecnagrind il 3 aprile 1998.

105.
    Ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, la Commissione può, in seguito all'esame previsto al n. 1 di tale articolo, ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se il detto esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione. Come è stato precisato dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. I-867, punti 85-91), tale disposizione conferisce alla Commissione anche la facoltà di sopprimere il contributo in caso di conferma dell'esistenza di un'irregolarità al termine dell'esame di cui all'art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88.

106.
    L'art. 24, n. 3, del regolamento n. 4253/88 dispone che qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito dev'essere restituita alla Commissione, maggiorata degli interessi di mora.

107.
    Alla luce di quanto esposto nei due punti precedenti, occorre considerare che, nei casi di specie, avendo ritenuto che il procedimento d'esame avesse confermato l'esistenza delle irregolarità sospettate in seguito ai controlli del luglio e del novembre 1997, la Commissione poteva far valere l'art. 24 del regolamento n. 4253/88 per adottare, al termine di tale esame, le decisioni impugnate.

108.
    La tesi delle ricorrenti secondo cui i punti 5 e 10 dell'allegato II delle decisioni di concessione avrebbero escluso, nei casi di specie, l'applicazione del regolamento n. 4253/88, non può essere accolta.

109.
    Infatti, il punto 5 dell'allegato II delle decisioni di concessione dispone quanto segue: «Ai fini della verifica delle relazioni finanziarie concernenti i vari esborsi la Commissione può chiedere di esaminare qualsiasi documento probatorio originale o una sua copia certificata conforme. La Commissione può procedere a tale esame direttamente sul posto ovvero chiedendo l'invio dei documenti di cui trattasi (...)». Una disposizione siffatta non fa che evidenziare il potere di controllo in loco di cui gode la Commissione, ai sensi dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88, per verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione finanziaria e contabile del progetto di cui trattasi, compresa la fase successiva all'esecuzione materiale del detto progetto e anche se quest'ultimo ha già formato oggetto di controlli in loco precedenti.

110.
    Per quanto riguarda il punto 10 dell'allegato II delle decisioni di concessione, esso è redatto come segue:

«Qualora una delle condizioni [finanziarie] summenzionate non fosse rispettata, o fossero intraprese azioni non previste nell'allegato I, la Comunità potrebbe sospendere, ridurre o annullare il proprio contributo ed esigere la restituzione di quanto da essa pagato. Nel caso si renda necessaria la ripetizione dell'indebito, la Commissione può esigere il pagamento di adeguati interessi. In tali evenienze, al beneficiario sarà concesso di inviare i propri commenti entro un termine fissato dalla Commissione, prima che le sospensioni, riduzioni, annullamenti o richieste di ripetizione di cui trattasi siano attivate». Come rilevato dalle stesse ricorrenti nel loro ricorso, tale disposizione riprende il tenore letterale dell'art. 24, nn. 2 e 3, del regolamento 4253/88.

111.
    Ne consegue che le disposizioni contenute nei punti 5 e 10 dell'allegato II delle decisioni di concessione non devono essere considerate come costitutive di una base giuridica autonoma idonea a escludere l'applicazione delle disposizioni generali degli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88, bensì come norme che offrono alla Commissione un fondamento complementare per l'adozione delle misure e delle decisioni da essa adottate nei casi di specie. Così, la Commissione ha giustamente fatto valere, nelle sue lettere 3 aprile 1998, tanto l'art. 24 del regolamento n. 4253/88 quanto il punto 10 dell'allegato II delle decisioni di concessione come fondamento delle sue decisioni di avviare i procedimenti d'esame relativi ai progetti Luffa, Girasole, Vetiver e Ricino.

112.
    Non può essere accolta neanche la tesi delle ricorrenti secondo cui i controlli del luglio e del novembre 1997 avrebbero dovuto essere fondati sui regolamenti n. 2988/95 e n. 2185/96.

113.
    Infatti, a parte il fatto che questa tesi palesa il carattere contraddittorio dell'argomentazione delle ricorrenti, le quali sostengono, da un lato, che la Commissione poteva basarsi solo sui punti 5 e 10 dell'allegato II delle decisioni di concessione e, dall'altro, che essa avrebbe dovuto far valere le disposizioni dei regolamenti citati al punto precedente, si deve osservare che, ai sensi del tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2988/95, le disposizioni contenute da tale regolamento trovano applicazione «in via complementare rispetto alla normativa vigente». A norma dell'art. 9, n. 2, dello stesso regolamento, la Commissione «può effettuare controlli e verifiche sul posto alle condizioni previste dalle normative settoriali», mentre l'art. 10 di tale regolamento prescrive che «[s]aranno successivamente adottate disposizioni generali supplementari in materia di controlli e verifiche in loco».

114.
    Le dette disposizioni generali supplementari sono state adottate con il regolamento n. 2185/96. Dal sesto ‘considerando’ di tale regolamento risulta che tali disposizioni «lasci[a]no impregiudicata l'applicazione delle normative comunitarie settoriali di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del [regolamento n. 2988/95]». L'art. 1 dello stesso regolamento dispone che «[i]l presente regolamento stabilisce le disposizioni generali supplementari a norma dell'articolo 10 del regolamento (...) n. 2988/95» e che, «[f]atte salve le disposizioni delle normative comunitarie settoriali, [esso] si applica a tutti i settori di attività della Comunità».

115.
    Quanto esposto ai due punti precedenti dimostra che le disposizioni dedicate dai regolamenti n. 2988/95 e n. 2185/96 ai poteri di controllo e di verifica in loco della Commissione possono trovare applicazione in via complementare, lasciando impregiudicate le normative comunitarie settoriali. Esse non possono quindi escludere le basi giuridiche messe a disposizione della Commissione da tali normative per svolgere controlli in loco destinati a garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

116.
    Poiché, nel caso di specie, l'art. 23 del regolamento n. 4253/88 - regolamento del quale le ricorrenti non mettono in dubbio il carattere di normativa comunitaria settoriale ai sensi delle disposizioni sopra menzionate dei regolamenti n. 2988/95 e n. 2185/96 - metteva a disposizione della Commissione una base giuridica appropriata per procedere ai controlli in loco intervenuti nel luglio e nel novembre 1997, non era necessario che la detta istituzione facesse valere a tal fine queste ultime disposizioni.

117.
    Ai sensi dell'analisi che precede (punti 92-116), emerge che gli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 fornivano una base giuridica appropriata e sufficiente per le operazioni di controllo in loco svolte dalla Commissione nel luglio e nel novembre 1997 in merito ai progetti di cui trattasi nelle decisioni impugnate, per l'avvio di un procedimento di esame relativo a tali diversi progetti e per l'adozione delle decisioni impugnate. Di conseguenza, l'argomento delle ricorrenti esposto ai punti 90 e 91 supra dev'essere respinto.

118.
    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto informarle correttamente sul fondamento giuridico, i fini ed il contesto dei controlli del luglio e del novembre 1997, nonché sulla base giuridica sulla quale essa intendeva fondare le decisioni impugnate, in modo da consentire loro di controllare la legittimità delle misure prospettate dalla Commissione e di organizzare efficacemente la loro difesa. Esse osservano che, non avendo saputo che tali controlli avrebbero riguardato il metodo di cofinanziamento dei progetti, non sono state in grado di assicurarsi la collaborazione di esperti contabili e amministrativi e di consulenti giuridici che le avrebbero aiutate a fornire i chiarimenti richiesti.

119.
    Tuttavia, per quanto riguarda, innanzitutto, l'informazione della Vela, della Sonda e della Tecnagrind sul fondamento giuridico, i fini e il contesto dei controlli del luglio e del novembre 1997, il Tribunale rileva, quanto alle cause T-141/99 e T-142/99, che, nelle sue lettere inviate alla Vela ed alla Sonda il 10 giugno 1997 per avvertirle della sua intenzione di procedere ad un controllo in loco dei progetti Luffa e Girasole (v., supra, punto 60), la Commissione ha segnalato che il fondamento del controllo prospettato consisteva nell'art. 23 del regolamento n. 4253/88. Essa ha chiesto alla Vela e alla Sonda che, durante questo controllo, i suoi funzionari potessero accedere all'insieme della documentazione, in particolare quella contabile, e dei documenti giustificativi attinenti al loro progetto, nonché incontrare le persone in grado di fornire chiarimenti in tal senso.

120.
    Nelle sue lettere inviate a queste stesse società il 23 settembre 1997 (v., supra, punto 63), la Commissione le ha informate che, in applicazione dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88, i suoi servizi avrebbero proceduto ad un controllo in loco dei progetti Luffa e Girasole a partire dal 10 novembre 1997. Essa ha indicato che, in occasione del detto controllo, i suoi funzionari desideravano intrattenersi con i loro rappresentanti legali e i responsabili tecnici ed amministrativi dell'esecuzione del progetto. Ha chiesto, inoltre, che, durante tale visita, venissero messi a disposizione dei suoi funzionari gli originali di una serie di documenti menzionati in allegato, relativi alla società responsabile del progetto e al detto progetto, nonché qualsiasi altro documento relativo ai documenti sopra menzionati necessario per la verifica. Essa ha fatto loro sapere altresì che sarebbe stata rappresentata, in particolare, da funzionari della DG «Controllo finanziario» e dell'UCLAF e che era prevista la partecipazione al controllo di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato. Infine, essa ha chiesto loro di trasmetterle immediatamente una copia dei loro bilanci relativi agli anni 1992-1996, per quanto riguarda la Vela, e agli anni 1993-1996 per quanto riguarda la Sonda, una copia della lista dettagliata delle spese ripartite in conformità alla tabella finanziaria allegata alle decisioni di concessione relative, rispettivamente, al progetto Luffa ed al progetto Girasole, e una copia della lista delle spese relative ai contratti conclusi dalla Vela con la Tecnagrind, la Sonda e la Faretra, per quanto riguarda il progetto Luffa, e ai contratti conclusi dalla Sonda con la Tecnagrind, la Vela e la Faretra, per quanto riguarda il progetto Girasole.

121.
    Per quanto riguarda le cause T-150/99 e T-151/99, il Tribunale rileva che, nella sua lettera inviata alla Tecnagrind il 10 giugno 1997 per informarla della sua intenzione di procedere a un controllo in loco dei progetti Vetiver e Ricino (v., supra, punto 60), la Commissione ha comunicato a tale società che il detto controllo, previsto per il 22 e il 23 luglio 1997, sarebbe stato svolto in applicazione dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88. Essa ha indicato che, in occasione del controllo, desiderava incontrare i rappresentanti legali della società nonché i responsabili dell'esecuzione dei progetti ai livelli tecnico, amministrativo e finanziario. Essa ha chiesto che, durante tale visita, fossero messi a disposizione dei suoi funzionari gli originali di una serie di documenti menzionati in allegato, relativi alla società e ai progetti di cui trattasi, nonché qualsiasi altro documento relativo ai documenti sopra menzionati necessario per la verifica. Essa ha altresì informato la Tecnagrind che sarebbe stata rappresentata, in particolare, da funzionari della DG «Controllo finanziario» e dell'UCLAF e che era prevista la partecipazione al controllo di rappresentanti dell'Intervención General de la Administración del Estado.

122.
    Occorre aggiungere, per quanto riguarda la causa T-150/99, che la Tecnagrind ha versato al fascicolo la copia della lettera che le è stata inviata dalla Commissione il 12 giugno 1997, dalla quale risulta che quest'ultima, in risposta a una richiesta della Tecnagrind diretta ad ottenere il versamento del saldo del contributo FEAOG relativo al progetto Vetiver, ha confermato la realizzazione di un'operazione generale di verifica tecnica e contabile dei progetti finanziati sulla base dell'art. 8 del regolamento n. 4253/88 per giustificare la sua decisione di sospendere il detto versamento (v., supra, punto 47).

123.
    Dalle considerazioni contenute nei quattro punti precedenti risulta che la Vela, la Sonda e la Tecnagrind sono state informate in maniera sufficientemente chiara e precisa del fatto che i controlli in loco prospettati dalla Commissione erano fondati sull'art. 23 del regolamento n. 4253/88 e avrebbero avuto ad oggetto la verifica della gestione finanziaria e contabile dei progetti nel loro insieme, compreso il rispetto dell'obbligo di cofinanziamento prescritto dalle decisioni di concessione. Tali indicazioni hanno altresì consentito alle dette società di accorgersi che i funzionari della Commissione intendevano procedere a controlli incrociati sui diversi progetti di cui erano promotrici.

124.
    Il fatto che la Commissione abbia precisato le sue critiche relative al metodo di cofinanziamento adottato dalle società beneficiarie e abbia invitato dette società a far valere le loro osservazioni in merito solo dopo i controlli intervenuti nel luglio e nel novembre 1997, con lettera 3 aprile 1998, alla luce delle constatazioni fatte in occasione di tali controlli, non può essere considerato come elemento di insufficiente chiarezza delle lettere della Commissione 10 giugno e 23 settembre 1997, quanto all'obiettivo dei controlli annunciati in tali lettere.

125.
    Per quanto riguarda poi l'informazione della Vela, della Sonda e della Tecnagrind sulla base giuridica considerata dalla Commissione ai fini delle decisioni impugnate, il Tribunale rileva, per le cause T-141/99 e T-142/99, che, nelle due lettere inviate il 10 giugno 1997 alla Vela ed alla Sonda (v., supra, punto 60), la Commissione ha attirato l'attenzione di queste ultime sulle misure che possono essere adottate, in forza dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, al termine del procedimento d'esame.

126.
    Dalla lettera inviata il 3 aprile 1998 alla Vela, alla Sonda ed alla Tecnagrind (v., supra, punto 65) risulta inoltre che la Commissione ha indicato a queste ultime di voler procedere ad un esame ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88 e che essa aveva deciso, alla luce di elementi idonei a costituire irregolarità, di avviare il procedimento previsto da tale disposizione e dal punto 10 dell'allegato II della decisione di concessione di cui trattasi. Dopo aver esposto i suoi addebiti, essa ha sottolineato che questi ultimi avrebbero potuto rappresentare un'irregolarità o una modifica importante ai sensi della disposizione sopra menzionata del regolamento n. 4253/88. Essa ha altresì richiamato l'attenzione delle società beneficiarie sulle misure che essa avrebbe potuto essere indotta ad emanare sulla base dei nn. 2 e 3 di tale disposizione qualora tali irregolarità fossero state confermate al termine dell'esame avviato.

127.
    Le indicazioni riportate nei due punti precedenti erano sufficientemente chiare e precise da consentire alla Vela, alla Sonda e alla Tecnagrind di comprendere il fondamento giuridico del procedimento d'esame avviato dalla Commissione e delle decisioni che potevano essere adottate da quest'ultima al termine del detto procedimento. Occorre peraltro osservare che, nella loro lettera 19 giugno 1998, contenente le loro osservazioni su quanto formulato dalla Commissione nelle sue lettere 3 aprile 1998 (v., supra, punto 68), le ricorrenti già sostenevano che quest'ultima non poteva fondarsi sugli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88, il che ben dimostra come esse avessero chiaramente percepito le disposizioni fatte valere dalla Commissione a sostegno della sua azione.

128.
    Dall'analisi che precede (punti 119-127) risulta che l'argomentazione delle ricorrenti esposta al punto 118 supra dev'essere respinta.

129.
    In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che la divergenza tra il fondamento e l'obiettivo dichiarati dei controlli di luglio e di novembre 1997, da un lato, e il fondamento e l'obiettivo reali dei detti controlli, dall'altro, rivela uno sviamento di potere, che giustifica l'annullamento della decisione impugnata.

130.
    Al riguardo, il Tribunale rammenta che lo sviamento di potere ha una definizione precisa nel diritto comunitario e che esso riguarda l'adozione, da parte di un'istituzione comunitaria, di un atto allo scopo esclusivo o almeno determinante di perseguire finalità diverse da quelle indicate o di eludere un procedimento appositamente previsto per far fronte alle circostanze del caso di specie (v., in particolare, sentenze della Corte 20 giugno 1991, causa C-248/89, Cargil/Commissione, Racc. pag. I-2987, punto 26; 25 giugno 1997, causa C-285/94, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3519, punto 52; sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 68, e 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93 e da T-231/94 a T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 168).

131.
    Ora, nei casi di specie, sembra chiaro che i controlli in loco svolti dalla Commissione nel luglio e nel novembre 1997 sono stati fondati, come comunicato da quest'ultima alla Vela, alla Sonda ed alla Tecnagrind nelle sue lettere che informavano tali società della sua intenzione di procedere a tali controlli, sull'art. 23 del regolamento n. 4253/88 ed erano diretti a verificare la regolarità della gestione finanziaria e contabile dei progetti di cui trattasi, conformemente a quanto previsto da tale articolo.

132.
    L'argomentazione delle ricorrenti fondata sulla sussistenza di uno sviamento di potere deve pertanto essere respinta.

133.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la prima parte del primo motivo.

Sulla seconda parte del motivo

134.
    Le ricorrenti osservano che la Commissione non ha correttamente applicato le disposizioni degli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 nei casi di specie.

135.
    Innanzi tutto, la Vela sostiene, nelle cause T-141/99 e T-142/99, che, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 23 del regolamento n. 4253/88, la Commissione, in occasione del controllo del novembre 1997, non ha proceduto mediante sondaggio. Inoltre, detti controlli avrebbero costituito una ripetizione dei controlli del luglio 1993 e del luglio 1996.

136.
    Tuttavia, il Tribunale rileva, in primo luogo, che l'art. 23, n. 2, primo comma, del regolamento n. 4253/88 dispone che i funzionari o gli agenti della Commissione possono controllare in loco, «in particolare mediante sondaggio», le azioni finanziate dai Fondi strutturali. Tale disposizione cita la tecnica del controllo mediante sondaggio a titolo d'esempio e non esclude quindi che i funzionari o gli agenti della Commissione procedano, a seconda delle circostanze, a controlli in loco più approfonditi di un controllo mediante sondaggio.

137.
    In secondo luogo, occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 23, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 4253/88, la Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato, onde evitare la ripetizione dei controlli «per lo stesso oggetto e lo stesso periodo».

138.
    Ora, senza che sia necessario interrogarsi sul problema se un'eventuale ripetizione dei controlli della Commissione per lo stesso oggetto e lo stesso periodo sia idonea, in quanto tale, a pregiudicare la legittimità di tali controlli e della decisione adottata dalla Commissione in seguito a questi ultimi, occorre rilevare che, nel caso di specie, nessun elemento del fascicolo dimostra che i progetti Luffa e Girasole abbiano formato oggetto, nel novembre 1997, di controlli della Commissione diversi da quello svolto in loco da funzionari della DG «Agricoltura», della DG «Controllo finanziario» e dell'UCLAF.

139.
    Per quanto riguarda i controlli in loco svolti dalla Commissione nel luglio 1993 e nel luglio 1996 è giocoforza constatare, anzitutto, che tali controlli sono stati effettuati in un periodo diverso rispetto al controllo del novembre 1997.

140.
    Inoltre, come sottolineato dalla stessa Vela nel suo ricorso nella causa T-141/99, tali controlli erano diretti a verificare il rispetto delle condizioni fissate all'allegato II della decisione di concessione relativa al progetto Luffa, alle quali erano subordinati il versamento della seconda parte del contributo per tale progetto, per quanto riguarda il controllo del luglio 1993, ed il versamento del saldo di tale contributo, per quanto riguarda il controllo del luglio 1996. Al contrario, il controllo del novembre 1997 ha avuto ad oggetto la verifica della regolarità della gestione contabile e finanziaria dei progetti Luffa e Girasole alla luce di elementi nuovi, idonei a rivelare irregolarità nella detta gestione, elementi apparsi in occasione di un controllo svolto dalla Corte dei conti nel gennaio 1997 su un progetto irlandese e del controllo realizzato dalla Commissione presso la Tecnagrind nel luglio 1997 sui progetti Vetiver e Ricino.

141.
    Infine, i controlli del luglio 1993 e del luglio 1996 hanno riguardato esclusivamente il progetto Luffa, di modo che l'argomento della Vela attinente al carattere ripetitivo del controllo del novembre 1997 è insussistente, per quanto riguarda la causa T-142/99.

142.
    L'argomentazione della Vela esposta al punto 135 supra deve pertanto essere respinta.

143.
    Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione non ha indicato loro, all'epoca, se una copia delle lettere loro inviate il 3 aprile 1998 fosse stata comunicata alle autorità nazionali interessate e se a queste ultime fosse stato fissato un termine per presentare osservazioni in merito alle affermazioni formulate in tali lettere. Esse avrebbero appreso solo dalle decisioni impugnate che le autorità nazionali erano state invitate dalla Commissione a presentare tali osservazioni.

144.
    Sottolineando l'importanza fondamentale che ai sensi dell'art. 23, del regolamento n. 4353/88 e della giurisprudenza riveste l'obbligo di consultare lo Stato membro nella fase del procedimento amministrativo, le ricorrenti sostengono che, coinvolgendo le autorità nazionali solo nello stadio della formulazione di osservazioni sulle presunte irregolarità e non informando le ricorrenti, nel corso di tale procedimento, dell'invito rivolto alle dette autorità affinché queste presentassero osservazioni, la Commissione ha impedito l'instaurazione di un contraddittorio adeguato tra le ricorrenti e tali autorità.

145.
    Tuttavia, il Tribunale rileva, innanzi tutto, che dalle lettere inviate dalla Commissione, rispettivamente, il 10 giugno 1997 alla Tecnagrind (v., supra, punto 60) e il 23 settembre 1997 alla Vela ed alla Sonda (v., supra, punto 63), nonché dai rapporti dell'UCLAF 30 settembre 1997 e della DG «Controllo finanziario» 18 dicembre 1997, risulta in modo pacifico che rappresentanti delle autorità spagnole - funzionari dell'Intervención General de la Administración del Estado - e italiane - funzionari della Ragioneria Generale dello Stato - hanno partecipato, rispettivamente, al controllo del luglio 1997 e a quello del novembre 1997.

146.
    Tali circostanze dimostrano che, conformemente all'art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 4253/88, la Commissione ha informato, prima di effettuare i suoi controlli in loco, gli Stati membri interessati, i quali hanno così potuto essere rappresentati da funzionari delle loro amministrazioni in occasione di tali controlli, e conducono a respingere le affermazioni delle ricorrenti secondo cui i detti Stati membri sarebbero stati coinvolti nel procedimento che ha condotto all'adozione delle decisioni impugnate solo nello stadio della formulazione di osservazioni sulle presunte irregolarità rilevate dalla Commissione in seguito ai detti controlli.

147.
    Il Tribunale rileva poi che l'art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88 impone alla Commissione di chiedere allo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni in un lasso di tempo determinato sul caso che essa sottopone ad un esame appropriato qualora la realizzazione dell'azione o della misura di cui trattasi non le sembri giustificare il contributo accordato. Invece, l'art. 24 del regolamento menzionato non esige che la Commissione informi il beneficiario del contributo del rispetto di tale obbligo. Pertanto, l'argomentazione delle ricorrenti diretta a denunciare una violazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88 derivante dal fatto che la Commissione non le ha informate, nelle lettere loro inviate il 3 aprile 1998, del suo invito inoltrato alle autorità nazionali interessate a far conoscere entro un lasso di tempo determinato le loro osservazioni in merito alle affermazioni contenute in tali lettere è giuridicamente infondata e deve quindi essere respinta.

148.
    Per completezza, occorre rammentare che la Commissione aveva segnalato alla Vela, alla Sonda ed alla Tecnagrind, nelle sue lettere 3 aprile 1998, che essa stava procedendo ad un esame dei contributi ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88 (v., supra, punto 65). Nelle loro lettere 19 giugno 1998 (v., supra, punto 68), le ricorrenti hanno riportato letteralmente le disposizioni dell'art. 24, n. 1, del detto regolamento. Esse non ignoravano quindi l'esistenza dell'obbligo, a carico della Commissione, di invitare gli Stati membri interessati a far valere le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato. Pertanto, era loro possibile entrare in rapporto con le autorità competenti del loro Stato membro per verificare il rispetto di tale obbligo e dar luogo, se lo avessero ritenuto utile, ad un contraddittorio con tali autorità prima della scadenza del termine impartito dalla Commissione per formulare le osservazioni sulle affermazioni contenute nelle lettere di quest'ultima 3 aprile 1998.

149.
    Nella loro replica, le ricorrenti negano qualsiasi valore probatorio ai documenti allegati dalla Commissione ai suoi controricorsi per dimostrare che le autorità nazionali interessate erano state invitate, il 3 aprile 1998, a far conoscere le loro osservazioni sul contenuto delle lettere inviate lo stesso giorno alla Vela, alla Sonda ed alla Tecnagrind.

150.
    Nelle cause T-141/99 e T-142/99, la Vela fa osservare, in primo luogo, che il documento allegato dalla Commissione al suo controricorso depositato in tali due cause è privo di data e di sottoscrizione.

151.
    Il Tribunale rileva tuttavia che, in allegato alle sue controrepliche depositate nelle due cause di cui trattasi, la Commissione ha prodotto la copia di una lettera datata 3 aprile 1998, firmata dal sig. G. Legras, direttore generale della DG «Agricoltura», e indirizzata alla Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea, con cui la detta Rappresentanza è stata invitata a comunicare le sue osservazioni sulle presunte irregolarità relative ai progetti Luffa e Girasole. Pertanto, l'obiezione sollevata dalla Vela dev'essere respinta.

152.
    Nelle quattro cause, la ricorrente fa notare, in secondo luogo, che le copie, allegate alle memorie della Commissione, delle lettere di quest'ultima 3 aprile 1998 destinate alle Rappresentanze permanenti della Repubblica italiana e del Regno di Spagna non sono accompagnate da una ricevuta di ritorno che attesti la loro effettiva ricezione da parte delle dette Rappresentanze. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha quindi provato il rispetto dell'obbligo che grava su di essa ai sensi dell'art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88.

153.
    Tuttavia, nell'ambito di una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione ha versato al fascicolo una copia del fax inviatole il 18 febbraio 2002 dalla Rappresentanza permanente della Repubblica italiana, nel quale quest'ultima dichiara che la lettera della Commissione 3 aprile 1998, che la invitava a comunicare le sue osservazioni sulle presunte irregolarità in merito ai progetti Luffa e Girasole è pervenuta alla Rappresentanza il 9 aprile 1998 ed è stata registrata con il numero di protocollo 1781. La Commissione ha altresì prodotto una copia della lettera che le è stata inviata il 12 febbraio 2002 da parte della Rappresentanza permanente del Regno di Spagna, e con la quale quest'ultima dichiara, allegando il documento giustificativo, che la lettera della Commissione 3 aprile 1998, che la invitava a comunicare le sue osservazioni sulle presunte irregolarità in merito ai progetti Vetiver e Ricino, è stata ricevuta dalla Rappresentanza il 7 aprile 1998 ed è stata registrata con il n. A 14-13535.

154.
    Pertanto, l'argomentazione delle ricorrenti relativa alla mancanza di prova dell'effettiva ricezione delle lettere della Commissione 3 aprile 1998 da parte delle Rappresentanze permanenti interessate dev'essere respinta.

155.
    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate non precisano se e, eventualmente, in quale misura la Commissione abbia tenuto conto delle osservazioni delle autorità nazionali interessate.

156.
    Al riguardo il Tribunale rammenta, innanzi tutto, che l'art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88 esige che la Commissione, qualora la realizzazione di un'azione o di una misura non sembri giustificare né una parte né la totalità del contributo finanziario accordato e la conduca a procedere ad un esame appropriato del caso, richieda allo Stato membro interessato di presentare le sue osservazioni in un lasso di tempo determinato.

157.
    Tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che essa obbliga la Commissione a mettere lo Stato membro interessato in grado di far valere le sue osservazioni entro un termine prestabilito e ad astenersi dall'adottare qualsiasi decisione prima della scadenza di tale termine, in quanto, altrimenti, tale obbligo sarebbe privato del suo effetto utile. Invece, una volta scaduto tale termine, la Commissione, se l'esame al quale essa ha proceduto ha confermato l'esistenza di un'irregolarità, può adottare l'una o l'altra misura prevista dall'art. 24 dello stesso regolamento anche se lo Stato membro non ha fatto ricorso alla possibilità offertagli di presentare osservazioni entro un dato termine. Qualsiasi interpretazione in senso contrario condurrebbe a consentire ad uno Stato membro di bloccare indefinitamente l'adozione di una decisione della Commissione astenendosi dal reagire alla lettera di quest'ultima che l'invita a presentare le sue osservazioni.

158.
    Se è vero, poi, che l'obbligo di motivazione impone alla Commissione di rispondere, se del caso, nella decisione di sospensione, di riduzione o di soppressione del contributo alle eventuali osservazioni dello Stato membro interessato durante il procedimento amministrativo, d'altro canto né le disposizioni degli artt. 23 e 24 del regolamento n. 4253/88, la cui violazione è fatta valere dalle ricorrenti nella parte in esame del motivo, né l'obbligo di motivazione impongono alla Commissione di precisare che le autorità nazionali interessate non hanno comunicato osservazioni durante il detto procedimento.

159.
    Nei casi di specie, la Commissione ha dichiarato nei suoi controricorsi, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che né le autorità italiane né le autorità spagnole le avevano inviato osservazioni dopo aver preso conoscenza delle sue lettere 3 aprile 1998. Una siffatta circostanza consente di spiegare che le decisioni impugnate non contengono alcuna allusione all'atteggiamento delle autorità nazionali interessate.

160.
    Al termine dell'analisi che precede, la seconda parte del primo motivo dev'essere respinta. Il detto motivo deve quindi essere respinto nel suo insieme.

II - Sul secondo motivo, attinente ad un difetto di motivazione e ad errori di valutazione

161.
    Nelle quattro cause, tale secondo motivo è composto da due parti. Nell'ambito della prima parte, le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate sono viziate da un difetto di motivazione. Nell'ambito del secondo motivo, esse contestano le irregolarità constatate dalla Commissione nelle sue decisioni.

Sulla prima parte del motivo

162.
    Le ricorrenti fanno valere che le decisioni impugnate sono essenzialmente fondate sull'esistenza di seri dubbi in merito all'obbligo di cofinanziamento o su elementi idonei a costituire irregolarità, ma non su certezze. Inoltre, la Commissione non preciserebbe il modo in cui essa ha stabilito l'esistenza dei presunti flussi finanziari incrociati, né le ragioni per cui essi sarebbero ingiustificati, né il nesso causale tra i detti flussi e la presunta mancanza di cofinanziamento. La lettura delle decisioni impugnate non consentirebbe neanche di comprendere il significato dell'espressione «entrata senza fondamento economico», in esse impiegata. Nelle cause T-141/99 e T-142/99 la Vela contesta alla Commissione il fatto che quest'ultima constata una sproporzione tra le spese dichiarate e le prestazioni effettuate nell'ambito dei progetti di cui trattasi, senza identificare le spese corrispondenti alle prestazioni asseritamente non realizzate.

163.
    Le ricorrenti sostengono altresì che le motivazioni delle decisioni impugnate sono contraddittorie perché in un passo di tali decisioni sarebbero indistintamente menzionati i collegamenti tra le società beneficiarie dei progetti di cui trattasi, tra taluni soci di queste società e tra questi soci e imprese ad essi collegate, mentre, in un altro passo, si farebbe riferimento alla circostanza che le società coinvolte appartengono per la maggior parte ad uno stesso gruppo ristretto di persone fisiche.

164.
    Nella causa T-150/99 la Tecnagrind aggiunge che, mentre nella lettera 3 aprile 1998 la Commissione menzionava flussi finanziari incrociati per ITL 10 783 284 972, corrispondenti al 71% del costo totale dei vari progetti in questione, la decisione impugnata in tale causa menziona invece un importo di ITL 10 000 000 000, rappresentante il 65% del detto costo. Tenuto conto di tali inesattezze, la ricorrente sarebbe impossibilitata a conoscere il metodo seguito dalla Commissione per quantificare l'importo del contributo da restituire e non potrebbe che nutrire dubbi in ordine alla correttezza di tale calcolo.

165.
    Nella causa T-151/99 la Tecnagrind sostiene che la Commissione si contraddice, nella decisione impugnata in tale causa, in quanto essa afferma, da un canto, che la sistematica cessione in subappalto tra le società beneficiarie dei progetti di cui trattasi e le imprese collegate ha avuto come effetto la creazione di un'entrata il cui fondamento economico non è stato dimostrato e che costituisce, in maniera ingiustificata, la parte di cofinanziamento del beneficiario e, dall'altro, che in occasione del controllo in loco la Tecnagrind non ha presentato nessun documento che dimostrasse che essa aveva cofinanziato il progetto Ricino sino alla concorrenza del 25%, come richiesto dalla decisione di concessione.

166.
    Per quanto riguarda, poi, le irregolarità proprie a ciascun progetto rilevate dalla Commissione nelle diverse decisioni impugnate, le ricorrenti segnalano di aver spiegato in maniera dettagliata alla Commissione che le fatture da essa contestate corrispondevano a prestazioni realizzate nell'ambito del progetto di cui trattasi. Tuttavia, nelle decisioni impugnate la Commissione non risponderebbe a tali spiegazioni. Essa si limiterebbe ad affermare che le società beneficiarie non hanno fornito argomenti tali da confutare le puntuali contestazioni da essa formulate nella sua lettera 3 aprile 1998. In tal modo, essa avrebbe violato il suo obbligo di motivazione.

167.
    Nella causa T-150/99, la Tecnagrind osserva ancora che, malgrado la richiesta di chiarimenti da essa formulata nella sua lettera 19 giugno 1998, la Commissione non fornisce nella decisione impugnata in tale causa alcuna indicazione che consenta di identificare le fatture oggetto delle formulazioni della Commissione in merito a prestazioni realizzate dopo la fase di conclusione di tale progetto.

168.
    Al riguardo, il Tribunale rammenta che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall'art. 253 CE va adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi (sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 71). Decisioni come quelle impugnate, che hanno gravi conseguenze per le ricorrenti (v., per analogia, sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 52), devono mettere in luce in modo chiaro e non equivoco l'iter logico seguito dall'istituzione da cui emanano, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni dei provvedimenti adottati per tutelare i loro diritti ed al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (sentenze Van der Kooy e a./Commissione, citata, e Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, citata al punto 130 supra, punto 140).

169.
    Inoltre, l'obbligo di motivazione dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, quali il contenuto dell'atto e la natura dei motivi invocati (sentenza della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19).

170.
    La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).

171.
    Alla luce di tale giurisprudenza, occorre esaminare se la Commissione abbia correttamente motivato le decisioni impugnate.

172.
    Al riguardo, si deve constatare che in ognuna delle decisioni impugnate la Commissione fa riferimento, innanzitutto, alla decisione di concessione relativa al progetto di cui trattasi ed alle differenti tappe del procedimento amministrativo, in particolare al fatto che il controllo in loco svolto dai suoi servizi, nel luglio o nel novembre 1997, a seconda del caso di specie, ha messo in luce elementi idonei a costituire irregolarità. Rammentando l'obbligo di cofinanziamento posto a carico dell'impresa beneficiaria dalla decisione di concessione di cui trattasi, essa sottolinea che, in occasione di tale controllo in loco, sono sorti seri dubbi in merito al rispetto di tale obbligo. Essa rileva che l'esame degli elementi citati e dell'insieme della pratica ha confermato l'esistenza di irregolarità ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88.

173.
    In seguito, essa espone in modo dettagliato tali irregolarità. Da un lato, nelle diverse decisioni impugnate, essa osserva che l'esame congiunto della contabilità dei progetti Luffa, Girasole, Pascolo Arboreo, Vetiver e Ricino ha permesso di evidenziare un sistema di flussi finanziari interni, per un importo approssimativo di ITL 10 000 000 000, tra le società beneficiarie di tali diversi progetti, vale a dire la Vela, la Sonda, la Faretra e la Tecnagrind, taluni soci di queste società, vale a dire i sigg. Zarotti e Troglia, ed altre società ad essi collegate, vale a dire la società AITEC Srl (in prosieguo: l'«AITEC»), la società Noesi Sas (in prosieguo: la «Noesi») e l'azienda agricola Barrank. Essa sostiene che, dopo aver ricostruito l'insieme dei flussi finanziari interni, i suoi servizi sono giunti alla constatazione che le società coinvolte appartenevano per la maggior parte a uno stesso gruppo ristretto di persone fisiche. Essa aggiunge che la sistematica cessione in subappalto tra le società beneficiarie e le imprese ad esse collegate ha avuto come effetto la creazione di un'entrata il cui fondamento economico non è stato dimostrato e che costituisce, in maniera ingiustificata, la parte di cofinanziamento del beneficiario del progetto.

174.
    Dall'altro, essa rileva in ciascuna decisione impugnata l'esistenza di una serie di irregolarità proprie del progetto di cui trattasi. Nella decisione impugnata nella causa T-141/99 essa cita una serie di spese fatturate alla Vela da parte della Faretra, della Sonda, dell'AITEC, dell'azienda agricola Barrank, dei sigg. Zarotti e Baldassarre, della società Magenta Finance (in prosieguo: la «Magenta Finance»), della società Detentor (in prosieguo: la «Detentor») e della società Cedarcliff (in prosieguo: la «Cedarcliff»), che non sono state giustificate, o non lo sono state sufficientemente, o che presentano una sproporzione fra il prezzo pagato e il servizio prestato. Nella decisione impugnata nella causa T-142/99, essa fa valere il carattere non giustificato delle fatture emesse nell'ambito del progetto Girasole dalla Faretra e dalla Noesi per un importo globale pari al 90% del costo totale del detto progetto. Nella decisione impugnata nella causa T-150/99, essa denuncia una serie di irregolarità relative all'inesattezza di dichiarazioni fatte dalla Tecnagrind nella domanda di concessione del contributo, all'incapacità di tale società di giustificare, in occasione del controllo del luglio 1997, il rispetto del suo obbligo di cofinanziamento, a divergenze fra le indicazioni fornite nella domanda sopra menzionata e/o nel rapporto finale sul progetto Vetiver, da un lato, e le constatazioni fatte dai funzionari della Commissione in occasione del controllo in loco o sulla base di talune fatture, dall'altro, al fatto che somme iscritte al bilancio del progetto sono state destinate, senza la previa autorizzazione della Commissione, a spese che non erano state inizialmente previste, nonché al carattere non ammissibile di talune spese imputate al bilancio del progetto. Nella decisione impugnata nella causa T-151/99, le irregolarità rilevate dalla Commissione attengono al carattere non giustificato delle spese dichiarate nell'ambito del progetto Ricino in merito alla creazione di un sistema di trasformazione ridotta corrispondente ai bisogni degli agricoltori, all'imputazione, all'inizio del progetto, di fatture relative alla fase di diffusione di quest'ultimo, all'incapacità della Tecnagrind di giustificare, in occasione del controllo del luglio 1997, il rispetto dell'obbligo di cofinanziamento ed all'imputazione di spese non ammissibili al bilancio del progetto.

175.
    Nelle diverse decisioni impugnate la Commissione conclude che le irregolarità constatate giustificano, conformemente all'art. 24, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4253/88, la soppressione dei contributi inizialmente accordati ed il recupero delle somme versate dal FEAOG per tali contributi.

176.
    Dall'analisi esposta ai punti 172-175 supra, risulta che la motivazione delle decisioni impugnate fa apparire in modo chiaro e non equivoco l'iter logico seguito dalla Commissione per adottare le dette decisioni.

177.
    L'argomentazione sviluppata dalle ricorrenti nell'ambito dei loro motivi mostra del resto che queste ultime hanno compreso il ragionamento della Commissione. In particolare, sembra che esse abbiano ben percepito che, constatando nelle decisioni impugnate entrate il cui fondamento economico non era stato dimostrato, la Commissione si riferisce ad introiti finanziari per i quali non è stata provata la corrispondenza a prestazioni effettivamente realizzate. Nelle loro memorie le ricorrenti fanno infatti valere che una cessione in subappalto, anche se riguarda due società collegate che beneficiano ciascuna di un finanziamento del FEAOG per i loro rispettivi progetti, genera necessariamente, per la società subappaltatrice, introiti economicamente giustificati, che possono essere impiegati per soddisfare il suo obbligo di cofinanziamento, dal momento che tali introiti sono la contropartita di prestazioni effettivamente fornite alla società responsabile del progetto di cui trattasi. Esse sviluppano a tal fine una serie di argomenti diretti a dimostrare che, nel caso di specie, i flussi finanziari incrociati constatati dalla Commissione tra le società responsabili dei progetti Luffa, Girasole, Pascolo Arboreo, Vetiver e Ricino non corrispondevano ad artifici contabili, bensì alla realizzazione concreta di prestazioni connesse all'esecuzione dei diversi progetti di cui trattasi.

178.
    Occorre inoltre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la motivazione delle decisioni impugnate fa chiaramente risultare che i dubbi sorti in occasione dei controlli del luglio e del novembre 1997 sulla regolarità della gestione dei progetti di cui trattasi sono stati sostituiti, al termine dell'esame svolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, in particolare in occasione dell'analisi congiunta della contabilità di detti progetti, dalla certezza, per la Commissione, che fossero state commesse dalle società beneficiarie irregolarità finanziarie e contabili, legate all'esistenza di un meccanismo di flussi finanziari incrociati, per eludere l'obbligo di cofinanziamento che era stato loro imposto dalle decisioni di concessione.

179.
    Al riguardo, il fatto che la Commissione abbia deciso di menzionare, nelle decisioni impugnate, l'ordine di grandezza dei flussi di cui trattasi, piuttosto che l'importo, più preciso, indicato nelle sue lettere 3 aprile 1998 non può condurre a concludere nel senso di un vizio di motivazione. Infatti, una siffatta circostanza non è affatto idonea a ostacolare la buona comprensione dell'iter logico soggiacente alle dette decisioni e l'esercizio da parte del Tribunale del suo sindacato giurisdizionale. Inoltre, da tali decisioni risulta in modo non equivoco che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tecnagrind nella causa T-150/99, l'importo che la Commissione ordina di restituire corrisponde alle somme che la Vela, la Sonda e la Tecnagrind hanno percepito dal FEAOG e non dipende in alcun modo dall'importanza quantitativa dei flussi denunciati.

180.
    D'altronde, il fatto di evocare, in un passo delle decisioni impugnate, i collegamenti esistenti tra le società beneficiarie dei progetti, taluni soci di tali società e società collegate a queste ultime non è affatto in contraddizione, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, con l'accento posto, in un altro passo delle dette decisioni, sull'appartenenza delle società coinvolte nei flussi finanziari interni portati alla luce dai servizi della Commissione allo stesso gruppo ristretto di persone fisiche.

181.
    Neanche per quanto riguarda la causa T-151/99 il Tribunale rileva una contraddizione nel fatto che la Commissione ritiene, da un lato, che l'esistenza di introiti attinenti ad attività il cui fondamento economico non è stato provata non consenta di considerare che la Tecnagrind abbia soddisfatto in modo regolare il suo obbligo di cofinanziare il progetto Ricino e afferma, dall'altro, che in occasione del controllo del luglio 1997 la Tecnagrind non ha presentato alcun documento che dimostrasse il suo adempimento di tale obbligo.

182.
    Quanto all'argomento della Tecnagrind attinente alla mancata identificazione, nella decisione impugnata nella causa T-150/99, delle fatture menzionate dalla contestazione della Commissione secondo cui al bilancio del progetto Vetiver sono state imputate fatture corrispondenti a prestazioni realizzate dopo la fase finale del progetto, si deve precisare che tra le parti è pacifico che la detta contestazione è fondata, come le altre contestazioni contenute in tale decisione, su un esame dei documenti contabili prodotti dalla Tecnagrind in occasione del controllo del luglio 1997, di modo che, alla luce delle date figuranti sui diversi documenti, quest'ultima è sicuramente stata in grado di verificare la fondatezza di tale contestazione.

183.
    Occorre aggiungere che, ai fini dell'esercizio del suo sindacato giurisdizionale, spetta al Tribunale, in applicazione degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura, se lo ritenga necessario per l'analisi di un argomento dedotto dalla ricorrente, chiedere alla Commissione indicazioni sui documenti sui quali è fondata la contestazione di quest'ultima, senza che una siffatta richiesta possa essere considerata come diretta a sanare un difetto di motivazione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-491, punti 4734-4737).

184.
    Nella causa di cui trattasi, il Tribunale ha chiesto alla Commissione, con un quesito scritto inviato a quest'ultima il 13 novembre 2001, di precisargli i documenti contabili citati dalla contestazione menzionata al punto 182 supra. Il 4 dicembre 2001 la Commissione ha fornito al Tribunale le precisazioni richieste, le quali attengono all'esame del merito che sarà svolto più avanti (v., in prosieguo, punti 355-357).

185.
    Infine, le ricorrenti non possono contestare alla Commissione la sua mancata presa di posizione, nelle decisioni impugnate, in merito ai diversi elementi da esse prodotti durante il procedimento amministrativo rispetto alle contestazioni della Commissione relative alle irregolarità di un certo numero di fatture dichiarate nell'ambito dei progetti di cui trattasi. Infatti, ai sensi della giurisprudenza, la Commissione non è tenuta a fornire, nella decisione impugnata, una risposta dettagliata a tutti gli argomenti formulati dalle parti durante il detto procedimento (v. sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata al punto 183 supra, punto 846, e la giurisprudenza ivi citata). Dato che l'esposizione dei motivi fornisce, nei casi di specie, le informazioni necessarie per consentire alle ricorrenti di valutare se le decisioni impugnate siano o no fondate e al giudice comunitario di svolgere il suo sindacato giurisdizionale, la Commissione poteva limitarsi ad indicare, nelle dette decisioni, che, nelle loro osservazioni sulle contestazioni contenute nelle sue lettere 3 aprile 1998, le società beneficiarie non hanno fatto valere alcun argomento di natura tale da consentire l'eliminazione di tali contestazioni.

186.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte del secondo motivo dev'essere respinta.

Sulla seconda parte del motivo

187.
    Le ricorrenti sviluppano un'argomentazione diretta a contestare l'esistenza delle irregolarità rilevate dalla Commissione per quanto riguarda il cofinanziamento dei progetti menzionati dalle decisioni impugnate. Inoltre, in ciascuna delle quattro cause, vengono formulati una serie di argomenti diretti a negare l'esistenza delle specifiche irregolarità constatate dalla Commissione in merito a ciascuno dei progetti.

Sull'argomentazione delle ricorrenti diretta a respingere le asserzioni di irregolarità relative al cofinanziamento dei progetti

188.
    Gli argomenti formulati dalle ricorrenti per contestare le irregolarità constatate dalla Commissione in merito al cofinanziamento dei progetti sono sostanzialmente quattro.

189.
    In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che nessuna disposizione vietava alle società responsabili dei progetti di affidare, in tutto o in parte, l'esecuzione di tali progetti a terzi, eventualmente ad esse collegati. Nessuna disposizione avrebbe ostato a che tali società cofinanziassero il progetto di cui esse erano responsabili con somme, percepite come corrispettivo di una prestazione effettuata a favore di una società eventualmente collegata, derivanti dai fondi comunitari messi a disposizione di quest'ultima nell'ambito di un altro progetto. La condizione necessaria e sufficiente perché l'esecuzione del progetto possa essere considerata regolare consisterebbe nella effettiva realizzazione, sotto la responsabilità della società identificata nella decisione di concessione, delle azioni previste dalla detta decisione. Ora, ciò è quanto sarebbe accaduto nel caso dei progetti di cui trattasi, i quali sarebbero stati eseguiti a regola d'arte e con grande professionalità. Alle somme pagate ai subappaltatori nell'ambito di tali progetti sarebbero corrisposte delle concrete prestazioni.

190.
    Nelle cause T-141/99, T-142/99 e T-150/99, le ricorrenti sostengono, fondandosi su cifre, che la Vela, la Sonda e la Tecnagrind disponevano di risorse proprie che consentivano loro di soddisfare i loro obblighi di cofinanziamento. Nella causa T-150/99, la Tecnagrind aggiunge che, in occasione del controllo del luglio 1997, essa ha presentato agli agenti della Commissione la documentazione contabile che attestava come tutti i pagamenti effettuati nell'ambito del progetto Vetiver erano stati conformi alla ripartizione delle voci di spesa prevista nella decisione di concessione relativa al detto progetto e che l'insieme delle spese attinenti a tale progetto era stato effettivamente sostenuto. Essa aggiunge che essa sola ha preso a carico, a titolo del suo obbligo di cofinanziamento, la differenza tra l'importo totale di tali spese e il contributo del FEAOG.

191.
    Nelle loro repliche, le ricorrenti fanno valere che le contestazioni della Commissione relative all'esistenza di una sproporzione fra le spese dichiarate per i progetti e le prestazioni effettuate nell'ambito di tali progetti devono essere considerate manifestamente infondate in quanto la Commissione non ha dimostrato una siffatta sproporzione. Esse sottolineano l'alto livello di qualificazione e di competenza professionale del sig. Zarotti e producono il curriculum vitae e le dichiarazioni scritte di una serie di persone che affermano di aver svolto un gran numero di ore di lavoro per i progetti.

192.
    Al riguardo, il Tribunale tiene a sottolineare che le ricorrenti non contestano che, ai sensi delle disposizioni di concessione relative ai progetti di cui trattasi e particolarmente del piano finanziario che figura nell'allegato I di tali decisioni, la Vela, la Sonda e la Tecnagrind erano obbligate al cofinanziamento dei progetti la cui realizzazione rientrava nelle loro rispettive responsabilità.

193.
    Dall'art. 17 del regolamento n. 4253/88, come modificato, risulta che il cofinanziamento dell'azione di cui trattasi da parte del beneficiario di un contributo comunitario è una delle condizioni essenziali della concessione di quest'ultimo. L'obbligo di rispettare le condizioni finanziarie dell'investimento come indicate nella decisione di concessione rappresenta, come l'obbligo di esecuzione materiale dell'investimento, uno degli impegni essenziali da parte del beneficiario e, pertanto, condiziona l'assegnazione del contributo comunitario (sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, citata al punto 130 supra, punto 160). Di conseguenza, se le contestazioni della Commissione relative al cofinanziamento dei progetti menzionati nelle decisioni impugnate dovessero risultare fondate, si dovrebbe concludere nel senso della sussistenza di irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88.

194.
    Dalle indicazioni riportate nelle decisioni impugnate risulta che le irregolarità denunciate dalla Commissione relative al cofinanziamento dei progetti menzionati nelle dette decisioni attengono al fatto che, grazie ad un meccanismo di flussi finanziari incrociati fondato sulla sistematica cessione in subappalto fra le società beneficiarie di un contributo del FEAOG, cioè la Vela, la Sonda, la Faretra e la Tecnagrind, taluni soci di tali società, cioè i sigg. Zarotti e Troglia e società collegate appartenenti allo stesso gruppo di persone fisiche, cioè l'AITEC, la Noesi e l'Azienda agricola Barrank, le società beneficiarie sopra citate, in particolare la Vela, la Sonda e la Tecnagrind, non hanno regolarmente soddisfatto i loro obblighi di cofinanziamento. Secondo le decisioni impugnate, il meccanismo sopra menzionato ha infatti avuto la conseguenza di generare un'entrata finanziaria priva di fondamento economico che ha rappresentato, in modo ingiustificato, la quota di finanziamento del progetto di cui trattasi del beneficiario.

195.
    Dall'esame delle memorie depositate dalle parti durante la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale risulta tra di esse pacifico che le contestazioni della Commissione assumono un doppio significato.

196.
    Da un lato, la Commissione denuncia il fatto che il meccanismo spiegato al punto 194 supra ha consentito alle società responsabili della realizzazione dei progetti di cofinanziare questi ultimi grazie ad entrate, percepite da altre società beneficiarie di un contributo FEAOG, prive di giustificazione economica in quanto non corrispondevano ad alcuna prestazione effettiva. Dall'altro, la Commissione sostiene che il detto meccanismo ha consentito alla Vela, alla Sonda ed alla Tecnagrind di gonfiare artificiosamente le spese dichiarate per il progetto in questione e di ottenere in tal modo un contributo del FEAOG che è stato superiore a quello corrispondente ai costi reali del progetto ed ha così coperto l'importo delle spese che, in linea di principio, spettava loro coprire con mezzi propri.

197.
    Nelle loro memorie, le ricorrenti, ponendosi prima dal punto di vista della società aggiudicatrice e poi da quello della società subappaltatrice, sviluppano una serie di argomenti diretti a dimostrare, da un lato, la regolarità delle operazioni con cui esse hanno affidato a terzi la realizzazione di lavori connessi all'esecuzione del progetto di cui erano responsabili e, dall'altro, la legittimità di un cofinanziamento assicurato grazie a fondi percepiti da altre società beneficiarie di un contributo comunitario come corrispettivo di prestazioni realizzate da queste ultime nell'ambito dei progetti sovvenzionati dal FEAOG.

198.
    Ai fini dell'esercizio del sindacato giurisdizionale, i due significati delle contestazioni della Commissione implicano la stessa analisi. Essi suppongono, sia l'uno che l'altro, che venga verificata la fondatezza della constatazione fatta dalla Commissione al termine dell'esame congiunto delle contabilità dei progetti di cui trattasi, secondo cui il sistema di cessione in subappalto posto in essere nell'ambito della realizzazione dei detti progetti tra le società beneficiarie di un contributo FEAOG e le persone fisiche e giuridiche collegate a queste ultime, identificate nelle decisioni impugnate, ha dato luogo all'emissione di fatture la cui contropartita economica non è stata dimostrata, che hanno indebitamente procurato alle società beneficiarie delle risorse corrispondenti a fondi comunitari, le quali hanno annullato l'onere del loro obbligo di cofinanziamento.

199.
    Occorre procedere a tale verifica alla luce degli argomenti sviluppati dalle ricorrenti.

200.
    Al riguardo, occorre precisare innanzitutto che l'argomentazione svolta dalle ricorrenti nelle repliche per sottolineare l'alto livello di competenza professionale del sig. Zarotti - fondatore della Vela, della Sonda e della Tecnagrind -, competenze che la Commissione non mette in dubbio, non consente di escludere l'esistenza di irregolarità rilevate dalla Commissione in relazione al cofinanziamento dei progetti.

201.
    Lo stesso dicasi per gli elementi fatti valere dalle ricorrenti per dimostrare la corretta esecuzione materiale dei progetti. Infatti, a parte il fatto che tale aspetto non è oggetto di critiche da parte della Commissione, occorre sottolineare che una parte delle spese dichiarate per l'uno o l'altro progetto può corrispondere a prestazioni effettivamente realizzate e sufficienti per consentire di concludere nel senso della conformità dell'esecuzione materiale del progetto in questione alle prescrizioni della decisione di concessione, e l'altra parte di tali spese non corrispondere ad alcuna prestazione effettiva.

202.
    Precisato ciò, si deve adesso esaminare la fondatezza delle contestazioni della Commissione.

203.
    E' pacifico tra le parti che il ricorso al subappalto non era vietato, in quanto tale, per condurre a buon fine la realizzazione dei progetti di cui trattasi.

204.
    La Commissione sostiene tuttavia che, nei casi di specie, l'attuazione di un sistema di subappalti tra la Vela, la Sonda, la Faretra, la Tecnagrind, l'AITEC, la Noesi e l'azienda agricola Barrank ha consentito alle società beneficiarie di un contributo FEAOG di eludere l'onere finanziario che incombeva loro ai sensi delle decisioni di concessione. In sostanza, la tesi della Commissione è fondata sulla constatazione secondo cui le diverse società sopra menzionate non avevano le risorse umane e materiali per realizzare le prestazioni che si erano viste affidare in subappalto e non hanno, inoltre, dimostrato di aver dovuto saldare fatture emesse da terzi ai quali esse si sarebbero, a loro volta, rivolte per la realizzazione delle prestazioni che si erano impegnate a effettuare nell'ambito del progetto in questione. Un tale sistema avrebbe dato luogo all'emissione di fatture prive di giustificazione economica, che avrebbero consentito alle società beneficiarie di un contributo FEAOG di eludere l'onere connesso al cofinanziamento dei progetti.

205.
    Al riguardo il Tribunale constata, in primo luogo, che dal verbale redatto dai funzionari italiani che hanno partecipato, dal 10 al 12 novembre 1997, al controllo svolto presso la sede della Vela a Milano (in prosieguo: il «verbale del controllo del novembre 1997»), in calce al quale figurano le firme del sig. Zarotti - amministratore unico e socio della Vela e della Sonda, nonché socio della Faretra e della Tecnagrind - e del sig. Baldassarre - amministratore della Noesi e socio della Faretra - risulta che, per la realizzazione del progetto Luffa, la Vela ha fatto ricorso alla Sonda ed alla Faretra, le quali le hanno inviato fatture relative ad un importo globale rispettivamente di ITL 395 659 500 e di ITL 623 431 050 (pagg. 4 e 5 del verbale). Ora, secondo lo stesso verbale (pag. 2), in occasione del controllo è emerso che la Sonda e la Faretra non disponevano di personale proprio.

206.
    Il verbale del controllo del novembre 1997 indica altresì che la Vela ha fatto ricorso, per l'esecuzione del progetto Luffa, all'AITEC, società costituita nel 1994 e sciolta nel 1996, i cui soci sono stati, secondo le stesse dichiarazioni del sig. Zarotti, il padre e lo zio di quest'ultimo (pag. 5 del verbale). L'AITEC ha inviato alla Vela fatture per un importo globale di ITL 1 188 197 920 (stessa pagina). Ora, secondo il verbale del controllo del novembre 1997 (stessa pagina), dai documenti presentati spontaneamente dal sig. Zarotti in occasione del controllo è risultato che, come attestato dal registro dei suoi beni ammortizzabili versato al fascicolo, l'AITEC non ha disposto, nel corso della sua esistenza, di alcun bene mobile o immobile, ad eccezione di un motocoltivatore.

207.
    Per quanto riguarda il progetto Girasole, il verbale del controllo del novembre 1997 indica (pag. 6) che la Sonda ha ceduto in subappalto la realizzazione delle prestazioni connesse a tale progetto alla Faretra ed alla Noesi, le quali le hanno inviato fatture per un importo globale, rispettivamente, di ITL 1 103 500 000 e di ITL 829 743 450. Ora, come già rilevato (v., supra, punto 205), dallo stesso verbale risulta che la Faretra non aveva dipendenti. Per quanto riguarda la Noesi, tale verbale indica (pag. 6) che quest'ultima ha presentato alla Sonda fatture per un importo globale di ITL 829 743 450, corrispondenti a prestazioni che comportavano la messa a disposizione di beni che non figurano nel registro dei suoi beni ammortizzabili, nel quale sono menzionati solo un computer ed altri articoli di cancelleria. Inoltre, dal verbale del controllo del novembre 1997 risulta che la Noesi non aveva personale dipendente (pag. 6). Nello stesso verbale è riportato altresì che l'analisi della contabilità della Noesi ha fatto risultare che quest'ultima aveva ricevuto dalla Vela due fatture corrispondenti a prestazioni che si era impegnata a realizzare per la Sonda, ma la cui esecuzione aveva affidato alla Vela. Ora, da tale verbale emerge (pag. 1) che la Vela non aveva i mezzi propri che le consentissero di realizzare tali prestazioni.

208.
    Dal verbale del controllo del novembre 1997 risulta ancora (pag. 7) che, per quanto riguarda il progetto Pascolo Arboreo, la Faretra ha fatto ricorso, in particolare, alla Tecnagrind, che le ha presentato fatture per un importo globale di ITL 450 000 000. Ora, secondo le dichiarazioni fatte dal sig. Zarotti in occasione del controllo, la Tecnagrind non sembra aver disposto di personale dipendente (stessa pagina).

209.
    Per quanto riguarda i progetti Vetiver e Ricino, il Tribunale constata che la Tecnagrind non contesta le osservazioni contenute nel rapporto dell'UCLAF 30 settembre 1997, secondo cui essa ha fatto ricorso alla Vela ed alla Sonda nell'ambito del progetto Vetiver, ed alla Vela nell'ambito del progetto Ricino. La stessa Tecnagrind afferma, nella replica depositata nella causa T-150/99, di aver affidato una parte dei lavori relativi al progetto Vetiver alla Vela e di averla compensata per tali lavori. Nella replica depositata nella causa T-151/99, essa afferma di aver ceduto in subappalto la realizzazione di taluni lavori legati al progetto Ricino alla Vela e di aver compensato quest'ultima con ECU 151 000. Ora, come già rilevato (v., supra, punti 205 e 207), dal verbale del controllo del novembre 1997 risulta che né la Vela né la Sonda avevano i mezzi necessari per tali lavori.

210.
    Risulta inoltre dalle sue lettere 19 giugno 1998, menzionate al punto 68 supra, che la Tecnagrind ha altresì fatto ricorso alla Noesi nell'ambito dei progetti Vetiver e Ricino. Ora, come già rilevato (v., supra, punto 207), la Noesi non aveva mezzi propri.

211.
    Confrontate alle contestazioni della Commissione contenute nelle sue lettere 3 aprile 1998, secondo cui il ricorso sistematico alla cessione in subappalto tra le società beneficiarie di un contributo FEAOG e le società collegate a queste ultime ha potuto dar luogo, alla luce delle constatazioni effettuate in occasione dei controlli del luglio e del novembre 1997, ad introiti finanziari privi di fondamento economico, le ricorrenti, nelle loro lettere 19 giugno 1998, hanno in sostanza sottolineato la corretta esecuzione materiale dei progetti, la mancanza di un divieto relativo al ricorso al subbapalto per la realizzazione di questi ultimi ed il fatto che le decisioni di concessione non implicavano che le società beneficiarie e le società subappaltatrici disponessero esse stesse dei mezzi umani e materiali necessari per la realizzazione delle prestazioni in oggetto e, pertanto, non ostavano a che tali società si rivolgessero a tal fine a collaboratori esterni. Esse hanno altresì fatto valere che i funzionari della Commissione avevano potuto accedere, durante i controlli del luglio e del novembre 1997, alla contabilità relativa ai progetti di cui trattasi.

212.
    Tuttavia, pur trovandosi nella situazione migliore, in quanto responsabili della gestione dei progetti, per fornire alla Commissione le precisazioni e i documenti giustificativi richiesti da quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 luglio 1997, causa T-81/95, Interhotel/Commissione, Racc. pag. II-1265, punto 47), esse non hanno prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che le società collegate alle quali esse avevano fatto ricorso nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui trattasi disponevano dei mezzi umani e materiali necessari o che tali società avevano dovuto far fronte a spese idonee a giustificare le fatture emesse, corrispondenti alla retribuzione di terzi ai quali esse avrebbero, a loro volta, affidato l'esecuzione delle prestazioni convenute.

213.
    Nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno riprodotto le loro argomentazioni svolte durante il procedimento amministrativo. Esse non hanno fornito elementi idonei a inficiare le affermazioni della Commissione, corroborate dalle indicazioni riportate nel verbale del novembre 1997, secondo cui le società collegate alle quali esse avevano fatto ricorso nell'ambito dei progetti di cui trattasi non avevano mezzi materiali ed umani propri. Esse non hanno inoltre prodotto alcun elemento che dimostri che dette società hanno sopportato spese collegate al fatto di aver fatto a loro volta ricorso a subappaltatori per la realizzazione delle prestazioni convenute con la società responsabile del progetto in questione.

214.
    Per quanto attiene ai documenti prodotti dalle ricorrenti nella fase della replica e relativi ai curriculum vitae ed alle dichiarazioni scritte di una serie di persone che dichiarano di aver effettuato un numero importante di ore di lavoro nell'ambito dei progetti di cui trattasi, è giocoforza constatare che i documenti prodotti sono tutt'al più idonei a dimostrare che un gran numero di ore di lavoro è stato fornito dagli autori di tali dichiarazioni nell'ambito dei progetti citati nelle decisioni impugnate. Invece, i detti documenti non contengono alcuna indicazione quanto agli importi ed ai destinatari eventuali delle fatture che sarebbero state emesse come contropartita delle prestazioni dichiarate. Pertanto, essi non provano che le dette prestazioni abbiano corrisposto alle prestazioni - contestate nelle decisioni impugnate - fatturate dall'una o dall'altra società collegata alla quale le società responsabili dei progetti di cui trattasi avevano affidato in subappalto la realizzazione delle prestazioni concrete attinenti a tali progetti. Ne consegue che i detti documenti non sanano la mancanza di giustificazione delle fatture emesse, in qualità di società subappaltatrici, dalle società collegate alle quali si sono rivolte le società beneficiarie di un contributo FEAOG nell'ambito dei progetti di cui trattasi.

215.
    Occorre ancora sottolineare che, nell'ambito di una misura di organizzazione del procedimento, le ricorrenti hanno indicato che la Vela, la Sonda e la Tecnagrind non disponevano di personale dipendente durante il periodo di realizzazione dei progetti, ma che esse si erano appoggiate a strutture costituite da lavoratori autonomi. A sostegno delle loro spiegazioni, esse hanno prodotto una serie di documenti contabili o di documenti inviati all'epoca alle autorità fiscali nazionali che attestano pagamenti effettuati dalla Vela, dalla Sonda e dalla Tecnagrind a terzi.

216.
    Tuttavia, nessuno di tali documenti contiene indicazioni idonee a dimostrare che i pagamenti che essi riflettono erano diretti a retribuire tali terzi per la fornitura di prestazioni che la Vela, la Sonda o la Tecnagrind, a seconda dei casi, si erano viste affidare in subappalto nell'ambito dell'uno o dell'altro dei progetti citati nelle decisioni impugnate. I documenti menzionati non provano quindi che la Vela, la Sonda e la Tecnagrind, che non disponevano di alcun mezzo proprio, abbiano effettuato spese, connesse al ricorso al subappalto presso terzi, che possano giustificare le fatture che esse hanno inviato alla società responsabile del progetto la cui realizzazione parziale era stata loro affidata in subappalto.

217.
    In udienza, le ricorrenti hanno ancora prodotto due decisioni rese dalla commissione tributaria provinciale di Milano rispettivamente il 17 maggio ed il 21 giugno 2001, che hanno accolto i ricorsi diretti dalla Vela contro le accuse di false fatturazioni formulate dalle autorità tributarie italiane in relazione al progetto Luffa.

218.
    Tuttavia, la produzione di tali documenti non esclude la conclusione che emerge dall'analisi che precede (punti 205-216), relativa alla fondatezza delle contestazioni della Commissione riguardanti l'emissione, in particolare nell'ambito del progetto Luffa, di fatture prive di giustificazione economica da parte di società connesse alle società beneficiarie di un contributo FEAOG.

219.
    In secondo luogo, il Tribunale constata che, ai sensi del verbale del controllo del novembre 1997, il detto controllo non ha consentito di determinare i mezzi finanziari con cui la Vela e la Sonda avevano fatto fronte al loro obbligo di cofinanziamento (pagg. 6 e 7).

220.
    Dal rapporto della DG «Controllo finanziario» 18 dicembre 1997 risulta altresì che, «per quanto riguarda il cofinanziamento privato, il sig. Zarotti ha dichiarato di non aver avuto, né al momento della presentazione dei diversi progetti, né durante la loro realizzazione, le risorse finanziarie necessarie per far fronte a tale obbligo regolamentare».

221.
    Nella replica depositata nella causa T-150/99, la Tecnagrind contesta l'esattezza dell'indicazione riprodotta al punto precedente e sfida la Commissione a produrre un documento firmato dal sig. Zarotti riportante la dichiarazione imputatagli nel rapporto in questione.

222.
    Tuttavia, è giocoforza constatare che l'indicazione menzionata al punto 220 supra è confermata, per quanto riguarda la Vela e la Sonda, dalle indicazioni contenute nel verbale del controllo del novembre 1997, firmato dal sig. Zarotti, secondo cui non è stato possibile, in occasione di tale controllo, determinare con quali mezzi finanziari tali due società avessero eseguito il loro obbligo relativo al cofinanziamento dei progetti Luffa e Girasole.

223.
    Occorre inoltre ricordare che, per valutare il valore probatorio di un documento, si deve verificare la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta, tener conto dell'origine del documento e delle circostanze in cui è stato elaborato e chiedersi se, in base al contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (v. sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata al punto 186 supra, punto 1838). Ora, nel caso di specie, il rapporto della DG «Controllo finanziario» 18 dicembre 1997 è stato redatto immediatamente dopo il controllo al quale è riferita la dichiarazione del sig. Zarotti. Pertanto, ed alla luce delle indicazioni contenute nel verbale del controllo del novembre 1997, secondo cui il detto controllo non ha consentito di determinare con quali mezzi finanziari la Vela e la Sonda, due altre società fondate dal sig. Zarotti, avessero fatto fronte al loro obbligo di cofinanziamento, il valore probatorio di tale rapporto e la verosimiglianza dell'indicazione di cui trattasi non possono ragionevolmente essere messi in dubbio.

224.
    Occorre poi sottolineare che, mentre nelle sue lettere inviate il 3 aprile 1998 alla Vela, alla Sonda ed alla Tecnagrind, la Commissione, alla luce delle constatazioni fatte in occasione dei controlli del luglio e del novembre 1997, aveva formulato seri dubbi sulla regolarità del cofinanziamento dei progetti Luffa e Girasole, sottolineato la mancanza di elementi che attestassero la capacità della Tecnagrind di cofinanziare i progetti Vetiver e Ricino ed invitato le società interessate a inviarle i documenti che consentissero di stabilire la corretta esecuzione dei loro obblighi, in particolare di quelli finanziari, prescritti dalle decisioni di concessione, le ricorrenti, pur trovandosi nella posizione migliore per fornire alla Commissione i documenti giustificativi richiesti da quest'ultima, e sulle quali gravava l'onere di provare che le condizioni finanziarie legate alla concessione del contributo erano state rispettate (v., in tal senso, sentenza Interhotel/Commissione, citata al punto 212 supra, punto 47), hanno osservato, nella loro lettera 19 giugno 1998, per quanto riguarda i progetti Luffa, Girasole e Vetiver, che, in occasione dei controlli sopra menzionati, i funzionari della Commissione avevano avuto accesso ai documenti giustificativi dei pagamenti effettuati dalla Vela, dalla Sonda e dalla Tecnagrind nell'ambito dei loro progetti rispettivi e che la differenza tra l'importo globale dei costi dichiarati ai sensi del loro progetto ed il contributo FEAOG ha potuto essere presa a carico solo dalla società beneficiaria del detto contributo per il suo obbligo di cofinanziamento. Per quanto riguarda il progetto Ricino, la Tecnagrind ha sostenuto che la decisione di concessione relativa al detto progetto esigeva solo che ella soddisfacesse il suo obbligo di cofinanziamento prima della finalizzazione di tale progetto e che non vi era alcun motivo di dubitare della sua capacità di soddisfare tale obbligo.

225.
    Le ricorrenti non hanno invece affatto dimostrato durante il procedimento amministrativo che, nel corso del periodo di realizzazione dei progetti, la Vela, la Sonda e la Tecnagrind hanno avuto la volontà e la capacità di imputare al detto cofinanziamento mezzi finanziari diversi dalle entrate derivanti dal subappalto, entrate giustamente escluse dalla Commissione in quanto prive di fondamento economico e quindi non idonee a dimostrare il rispetto dell'obbligo di cofinanziamento.

226.
    Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale la Tecnagrind non ha prodotto, nella causa T-151/99, elementi che dimostrino che essa disponeva all'epoca di fondi diversi dalle entrate menzionate al punto precedente, che le abbiano consentito di cofinanziare il progetto Ricino.

227.
    Per quanto riguarda i progetti Luffa e Girasole, la Vela ha fornito, nelle cause T-141/99 e T-142/99, una serie di dati relativi alle risorse proprie di cui essa stessa e la Sonda avrebbero disposto all'epoca. Per quanto riguarda il progetto Vetiver, la Tecnagrind dichiara, nella causa T-150/99, l'esistenza di entrate finanziarie relative alla vendita della tecnologia della coltura del Vetiver alla Faretra per un importo di ECU 700 000.

228.
    Tuttavia, tali dati, anche supponendoli esatti, possono al limite provare che la Vela, la Sonda e la Tecnagrind disponevano di risorse proprie in tale momento. Invece, essi non dimostrano che le dette risorse siano state assegnate al cofinanziamento dei progetti di cui trattasi. Comunque, anche ammettendo che tale sia stato il caso, una siffatta circostanza non inficia le constatazioni che emergono dall'analisi svolta ai punti 205-216 supra, secondo cui la Vela, la Sonda e la Tecnagrind hanno, da un lato, percepito da altre società beneficiarie di un concorso FEAOG entrate il cui fondamento economico non è stato provato e, dall'altro, imputato al bilancio del loro progetto fatture di società collegate prive di giustificazione economica e che hanno condotto ad una lievitazione artificiosa dei costi del progetto, di modo che l'onere del loro obbligo relativo al cofinanziamento dei detti progetti è stato, in ogni caso, annullato.

229.
    Dall'analisi svolta ai punti 192-228 supra risultano provate le irregolarità rilevate dalla Commissione nelle decisioni impugnate in merito al cofinanziamento dei progetti menzionati in tali decisioni.

230.
    In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che le modalità di cofinanziamento relative ai progetti erano ben note alla Commissione fin dal momento della presentazione dei detti progetti e sono state indirettamente approvate da quest'ultima in occasione dei controlli precedenti i pagamenti dei singoli anticipi del contributo. Esse aggiungono che anche i collegamenti esistenti tra la Vela, la Sonda e la Tecnagrind erano noti alla Commissione. Esse si avvalgono, in proposito, di una lettera 24 maggio 1995 con cui la Vela ha informato la Commissione della imminente conclusione dei diversi progetti. Nella causa T-150/99 la Tecnagrind sottolinea che, nella relazione del dicembre 1994 sullo stato di avanzamento del progetto Vetiver, essa avrebbe esplicitamente informato la Commissione di essersi avvalsa dei servizi della Vela.

231.
    Nella sua replica depositata nella causa T-141/99, la Vela sostiene di non comprendere come i servizi della Commissione, che in occasione dei controlli del luglio 1993 e del luglio 1996 avevano giudicato l'esecuzione del progetto Luffa corretta sotto tutti i profili ed autorizzato il pagamento degli anticipi successivi del contributo, abbiano potuto concludere, in occasione del controllo del novembre 1997, nel senso di una lievitazione artificiosa dei costi del detto progetto, dell'insufficienza dell'attività dimostrativa e della mancanza di ricadute positive per gli agricoltori.

232.
    Nella causa T-142/99 la Vela espone che la Commissione ha accolto le domande di pagamento dei diversi anticipi del contributo presentate dalla Sonda, il che dimostrerebbe che essa aveva acquisito la certezza che il detto contributo era stato speso in conformità degli obiettivi del progetto Girasole. Un controllo effettuato dalla Corte dei conti nel gennaio 1997 avrebbe confermato che il detto progetto era stato correttamente eseguito e gestito sul piano amministrativo e contabile. La Vela osserva che, conseguentemente, è difficile comprendere come, in occasione del controllo del novembre 1997, i funzionari della Commissione abbiano potuto rilevare una sproporzione tra le spese dichiarate per il progetto Girasole e le prestazioni fornite nell'ambito di tale progetto.

233.
    Nella causa T-150/99 la Tecnagrind fa valere che la pratica relativa al progetto Vetiver attesta la corretta esecuzione di tale progetto in tutti i suoi aspetti. Nella causa T-151/99, essa osserva che il rapporto intermedio da essa inviato alla Commissione nel maggio 1997 sullo stato di avanzamento del progetto Ricino faceva emergere che, fino all'interruzione del progetto dovuta all'adozione della decisione impugnata, quest'ultimo era stato realizzato con professionalità.

234.
    Al riguardo il Tribunale rammenta, innanzi tutto, che gli elementi fatti valere dalle ricorrenti per dimostrare la corretta esecuzione materiale dei progetti sono irrilevanti, per i motivi esposti al punto 201 supra, per contestare le osservazioni della Commissione relative ad irregolarità di ordine finanziario e contabile. Gli stessi motivi conducono a ritenere irrilevante l'argomento svolto dalla Vela, per quanto riguarda il progetto Luffa, attinente alla soddisfazione espressa dalla Commissione in merito alla realizzazione materiale di tale progetto in occasione dei suoi controlli in loco del luglio 1993 e del luglio 1996.

235.
    Per quanto riguarda poi l'argomentazione delle ricorrenti diretta a dimostrare che la Commissione era al corrente dei collegamenti esistenti tra la Vela, la Sonda e la Tecnagrind nonché delle modalità di cofinanziamento adottate nell'ambito dei progetti e che essa non aveva mai svolto critiche in occasione delle verifiche o dei controlli effettuati in loco prima dei controlli del luglio e del novembre 1997, una siffatta argomentazione non può inficiare la conclusione che emerge dall'analisi svolta ai punti 192-228 supra, secondo cui le irregolarità constatate nelle decisioni impugnate riguardanti il cofinanziamento dei progetti risultano provate.

236.
    Occorre aggiungere che, salvo pregiudicare l'effetto utile dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, non si può considerare che il fatto che le dette irregolarità non sono state rilevate dalla Commissione in occasione delle verifiche documentali o dei controlli in loco effettuati prima dei controlli del luglio e del novembre 1997 abbia implicato l'impossibilità per la Commissione di constatare tali irregolarità in occasione di questi ultimi controlli e di esporle nelle decisioni impugnate.

237.
    Del resto, si deve sottolineare che le verifiche e i controlli effettuati in loco prima del luglio 1997 riguardavano puntualmente, il che non è contestato dalle ricorrenti, un progetto considerato isolatamente, di modo che la Commissione non era in grado di accorgersi, durante tali verifiche e controlli, che le società collegate alle quali si era fatto riferimento nell'ambito di ciascun progetto non avevano i mezzi propri necessari alla realizzazione delle prestazioni fatturate e, inoltre, non avevano effettuato alcuna spesa idonea a giustificare le fatture emesse. Solo i controlli incrociati, come quelli del luglio e del novembre 1997, relativi simultaneamente ai diversi progetti ed implicanti un esame congiunto della contabilità riguardante questi ultimi, hanno consentito alla Commissione di scoprire il meccanismo di subappalto fittizio denunciato nelle decisioni impugnate.

238.
    L'analisi esposta ai tre punti precedenti vale altresì per quanto riguarda il controllo ricordato dalla Vela nella causa T-142/99 e svolto dalla Corte dei conti nel gennaio 1997 sul progetto Girasole. Pur ammettendo, conformemente alla tesi della Vela, che, in seguito a tale controllo, la Corte dei conti non ha rilevato irregolarità contabili e finanziarie, una siffatta circostanza non è comunque idonea ad inficiare la conclusione menzionata al punto 235 supra. Inoltre, come le verifiche effettuate dalla Commissione prima dei controlli del luglio e del novembre 1997, il controllo svolto dalla Corte dei conti, come risulta tanto dalle indicazioni fornite dalla Vela nella sua replica nella causa sopra menzionata quanto dal rapporto della DG «Controllo finanziario» 18 dicembre 1997, ha riguardato esclusivamente la Sonda ed il progetto Girasole. Un siffatto controllo isolato non era idoneo a consentire di scoprire l'esistenza di un sistema di subappalti fittizi nel quale erano coinvolti tale società e tale progetto.

239.
    Per quanto riguarda la lettera inviata alla Commissione il 24 maggio 1995 dal sig. Zarotti su carta intestata della Vela, essa certifica l'imminente finalizzazione dei progetti Luffa, Pascolo Arboreo, Girasole e Vetiver, nonché l'intenzione delle società responsabili di tali progetti di organizzare una conferenza comune su questi ultimi nei locali della DG «Agricoltura» a Bruxelles. Ne consegue che tale lettera, se attesta i collegamenti esistenti tra la Vela, la Sonda, la Faretra e la Tecnagrind, non era invece idonea a rendere edotta la Commissione dell'esistenza del sistema illecito instaurato, in particolare tra tali diverse società, per consentire a queste ultime di sfuggire al loro obbligo di cofinanziamento dei progetti. La stessa constatazione si impone per quanto riguarda l'indicazione, riportata nella relazione inviata dalla Tecnagrind alla Commissione nel dicembre 1994 sullo stato d'avanzamento del progetto Ricino, relativa al coinvolgimento della Vela nei lavori riguardanti l'esecuzione di tale progetto. Comunque, siffatti elementi non possono inficiare la conclusione menzionata al punto 235 supra.

240.
    In terzo luogo, la Vela sostiene, nelle cause T-141/99 e T-142/99, che la tesi della Commissione secondo cui il cofinanziamento dei progetti Luffa e Girasole è irregolare, in quanto le somme destinate a tale cofinanziamento provengono da altre società beneficiarie di fondi comunitari, è infondata in fatto. Nella causa T-141/99 essa osserva che i primi due versamenti effettuati dal FEAOG per il progetto Luffa hanno preceduto il versamento dei contributi relativi ai progetti della Sonda, della Faretra e della Tecnagrind. Nella causa T-142/99 essa rileva che la decisione di concessione ed il versamento del contributo relativi al progetto Girasole sono stati anteriori al versamento dei contributi collegati ai progetti della Faretra e della Tecnagrind.

241.
    Tuttavia, per quanto riguarda la causa T-141/99, il Tribunale rileva che, ai sensi della decisione di concessione relativa al progetto Luffa, il periodo di realizzazione del detto progetto è scaduto il 31 marzo 1996, di modo che l'obbligo di cofinanziamento posto a carico della Vela dalla detta decisione è durato fino a tale data. Tale elemento dev'essere messo in relazione con le indicazioni, contenute nella replica depositata nella causa T-150/99, secondo cui la Vela ha percepito dalla Tecnagrind somme corrispondenti a prestazioni fornite nell'ambito del progetto Vetiver, la cui realizzazione ha avuto luogo, ai sensi della decisione di concessione relativa al detto progetto, tra il gennaio 1994 e il giugno 1996. Ora, la Vela non disponeva dei mezzi richiesti a tal fine e non ha dimostrato di aver dovuto fronteggiare spese destinate alla retribuzione di collaboratori esterni ai quali essa avrebbe affidato la realizzazione di prestazioni riguardanti il progetto Vetiver idonee a giustificare le fatture che ha inviato alla Tecnagrind (v., supra, punti 207 e 211-216). Di conseguenza, la Commissione aveva titolo per constatare che la Vela, nell'ambito del sistema di subappalto censurato nelle decisioni impugnate, ha percepito da un'altra società beneficiaria di un contributo FEAOG entrate il cui fondamento economico non è stato dimostrato e che hanno costituito, in modo ingiustificato, la sua quota di finanziamento del progetto Luffa.

242.
    Inoltre, l'argomento fatto valere dalla Vela non consente di respingere la constatazione secondo cui tale società ha emesso, nell'ambito del progetto Ricino, fatture prive di giustificazione economica (v., supra, punti 209 e 211-216), il che ha condotto a una lievitazione artificiosa delle spese dichiarate dalla Tecnagrind ai sensi del detto progetto, che hanno consentito a tale società di eludere in tutto o in parte l'onere connesso al cofinanziamento di tale progetto.

243.
    Esso non può neanche condurre a respingere le indicazioni, contenute nel verbale del controllo del novembre 1997, secondo cui la Sonda, la Faretra e l'AITEC hanno inviato alla Vela, nell'ambito del progetto Luffa, fatture di cui non è stata provata la giustificazione economica (v., supra, punti 205, 206 e 211-216), il che ha portato ad una lievitazione artificiosa dei costi del progetto Luffa, che ha consentito alla Vela di eludere il suo obbligo di cofinanziamento.

244.
    In conclusione, l'argomento sviluppato dalla Vela nella causa T-141/99 non consente di confutare le critiche mosse dalla Commissione in merito alle irregolarità intervenute nel cofinanziamento dei progetti di cui trattasi nelle decisioni impugnate.

245.
    Per quanto riguarda la causa T-182/99, il Tribunale rileva che, ai sensi della decisione di concessione relativa al progetto Girasole, il periodo di realizzazione del detto progetto è scaduto il 31 dicembre 1995, di modo che l'obbligo di cofinanziamento posto a carico della Sonda dalla detta decisione è durato fino a tale data. Tale elemento dev'essere posto in relazione, da un lato, con le indicazioni, riportate nel verbale del controllo del novembre 1997, secondo cui la Sonda ha percepito dalla Vela, nel 1995, somme corrispondenti a prestazioni fornite nell'ambito del progetto Luffa e, dall'altro, con le indicazioni, non contestate dalla Vela, riportate nel rapporto dell'UCLAF 30 settembre 1997, secondo cui la Sonda si è vista affidare in subappalto la realizzazione di prestazioni collegate al progetto Vetiver, prestazioni effettuate tra il gennaio 1994 ed il giugno 1996. Ora, la Sonda non disponeva dei mezzi richiesti a tal fine e non è stato dimostrato che essa abbia dovuto far fronte a spese destinate alla retribuzione di collaboratori esterni ai quali essa avrebbe affidato la realizzazione delle prestazioni riguardanti i progetti Luffa e Vetiver idonee a giustificare le fatture da essa inviate, rispettivamente, alla Vela ed alla Tecnagrind (v., supra, punti 205, 209 e 211-216). Di conseguenza, la Commissione aveva titolo per constatare che la Sonda, nell'ambito del sistema di subappalto contestato nelle decisioni impugnate, ha percepito da altre società beneficiarie di un contributo FEAOG entrate il cui fondamento economico non è stato dimostrato e che hanno rappresentato, in modo ingiustificato, la sua quota di finanziamento del progetto Girasole.

246.
    Inoltre, la circostanza fatta valere dalla Vela non può inficiare le indicazioni contenute nel verbale del controllo del novembre 1997, secondo cui la Faretra e la Noesi hanno inviato alla Sonda, nell'ambito del progetto Girasole, fatture la cui giustificazione economica non è stata dimostrata (v., supra, punti 207 e 211-216), il che ha condotto ad una lievitazione artificiosa dei costi del progetto Girasole, che ha consentito alla Sonda di eludere il suo obbligo di cofinanziamento.

247.
    In conclusione, l'argomento sviluppato dalla Vela nella causa T-142/99 non consente di confutare le critiche mosse dalla Commissione in merito alle irregolarità intervenute nel cofinanziamento dei progetti di cui trattasi nelle decisioni impugnate.

248.
    In quarto luogo, la Tecnagrind osserva, nella causa T-151/99, che, ai sensi della decisione di concessione relativa al progetto Ricino, essa era obbligata solo a soddisfare l'obbligo di cofinanziamento prima della finalizzazione del progetto. L'esecuzione di quest'ultimo sarebbe tuttavia stato interrotto dalla decisione impugnata. Pertanto, la Commissione non potrebbe contestare alla Tecnagrind di non aver rispettato il suo obbligo di cofinanziamento.

249.
    Il Tribunale rileva tuttavia che nessuna disposizione della decisione di concessione relativa al progetto Ricino consente di sostenere la tesi della Tecnagrind per quanto riguarda la portata temporale del suo obbligo di cofinanziamento. Al contrario, il punto 5 dell'allegato II della detta decisione indica quanto segue: «Ai fini della verifica delle relazioni finanziarie concernenti i vari esborsi, la Commissione può chiedere di esaminare qualsiasi documento probatorio originale o una sua copia certificata conforme. A tal fine essa potrà inviare un rappresentante sul posto o chiedere l'invio di tali documenti». Inoltre, dal punto 7 del detto allegato risulta quanto segue: «La Commissione potrà esigere dal beneficiario la presentazione in qualsiasi momento delle informazioni sullo stato d'avanzamento delle operazioni e sui risultati tecnici ottenuti, nonché un'informazione finanziaria». Tali indicazioni fanno emergere che il beneficiario di un contributo comunitario al quale è stato imposto, come nel caso di specie, un obbligo di cofinanziamento del progetto sovvenzionato deve soddisfare tale obbligo secondo il ritmo di avanzamento della realizzazione materiale del progetto, come previsto per il finanziamento comunitario.

250.
    Occorre aggiungere che, nella sua domanda di concessione di un contributo presentata nel marzo 1995 per il progetto Ricino, la stessa Tecnagrind aveva previsto, al punto 8.3, dedicato al piano di finanziamento, uno scaglionamento della sua quota di finanziamento su tutto il periodo di realizzazione del progetto inizialmente previsto, vale a dire tra il settembre 1996 ed il dicembre 1997. Così, essa avrebbe finanziato il progetto fino a ESP 5 661 000 nel 1995, ESP 14 179 500 nel 1996 e ESP 11 449 500 nel 1997. Considerata l'indicazione riportata nella decisione di concessione relativa al progetto Ricino, secondo cui la realizzazione del detto progetto è stata fissata infine al periodo tra il settembre 1996 ed il dicembre 1998, la Tecnagrind, che aveva inviato alla Commissione il 15 maggio 1997 un rapporto tecnico provvisorio relativo allo stato di avanzamento del progetto, avrebbe dovuto, in occasione del controllo del luglio 1997, essere in grado di dimostrare il rispetto del suo obbligo di cofinanziamento, almeno per il periodo compreso fra il settembre 1996 ed il maggio 1997, ciò che essa non contesta di non aver potuto fare.

251.
    In ogni caso, l'argomentazione della Tecnagrind esposta al punto 248 supra non può inficiare la fondatezza delle constatazioni della Commissione secondo cui, nell'ambito del sistema di subappalto di cui trattasi nelle decisioni impugnate, la Tecnagrind ha percepito direttamente o da parte della Faretra, altra società beneficiaria di un contributo FEAOG, somme corrispondenti a fondi comunitari sulla base di fatture prive di giustificazione economica.

252.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, l'argomentazione delle ricorrenti diretta a contestare le constatazioni di irregolarità della Commissione riguardanti il cofinanziamento dei progetti di cui trattasi nelle decisioni impugnate dev'essere respinta.

Sull'argomentazione delle ricorrenti diretta a negare l'esistenza di irregolarità specifiche constatate dalla Commissione in merito a ciascuno dei progetti.

- Progetto Luffa

253.
    Per quanto riguarda il progetto Luffa, la Commissione fa valere l'assenza di giustificazione delle spese fatturate alla Vela da parte della Faretra, della Sonda e dell'AITEC, dell'azienda agricola Barrank e dei sigg. Baldassarre e Zarotti, fino a un importo globale di ITL 3 000 000 000, cioè il 60% delle spese totali dichiarate ai sensi del detto progetto. Essa osserva che l'intervento della Faretra, della Sonda, dell'AITEC e del sig. Baldassarre aveva formato oggetto di contratti che comportavano la messa a disposizione di personale, attrezzature e competenze specifiche. Ora, i controlli effettuati sulla base dei libri contabili e degli inventari di quattro subappaltatori avrebbero rivelato che questi ultimi non avevano né personale né attrezzature specifiche e, di conseguenza, alcuna competenza che potesse giustificare il loro intervento nell'esecuzione del progetto Luffa. Peraltro, tali diverse società non avrebbero effettuato alcuna spesa idonea a giustificare le fatture contestate.

254.
    La Commissione contesta altresì il fatto che una serie di fatture inviate alla Vela nell'ambito del progetto Luffa non sono sufficientemente giustificate o fanno apparire una sproporzione fra il prezzo pagato ed il servizio fornito. Essa cita la fattura di ITL 61 882 002 emessa dalla Magenta Finance per un manuale di divulgazione destinato agli agricoltori, la fattura di ECU 20 939 della Detentor relativa ad onorari corrispondenti ad uno studio di fattibilità nonché ai progetti ed ai disegni di un prototipo di pressa per la compressione a bassa temperatura delle balle di luffa, e la fattura di ECU 133 057 della Cedarcliff relativa, in particolare, ad un indirizzario di imprese agricole presso le quali la Vela avrebbe dovuto intraprendere azioni di divulgazione.

255.
    Dinanzi a tali contestazioni, la Vela sostiene che la Commissione non può fondarsi sul controllo del novembre 1997 per mettere in discussione la regolarità di fatture accettate senza la minima osservazione in occasione dei controlli del luglio 1993 e del luglio 1996.

256.
    Per quanto riguarda le spese fatturate dalla Faretra, dalla Sonda, dall'AITEC e dal sig. Baldassarre, essa osserva che è irrilevante la circostanza, allegata dalla Commissione, secondo cui tali quattro subappaltatori non disponevano né dell'attrezzatura né delle competenze specifiche necessarie, in quanto in nessuna disposizione contrattuale è stabilito che le società subappaltatrici debbano avvalersi di personale e di attrezzature proprie, anziché, ad esempio, di collaboratori occasionali.

257.
    Essa sostiene, rinviando ad una serie di documenti allegati alle sue memorie, che le fatture controverse corrispondono tutte a prestazioni effettivamente realizzate nell'ambito del progetto Luffa. Essa afferma di non comprendere come i funzionari della Commissione siano giunti nel novembre 1997, in occasione di una verifica di natura contabile, alla conclusione che l'importo di ITL 573 000 000 fatturato dalla Faretra e corrispondente al costo complessivo degli impianti per la trasformazione del raccolto della luffa fosse sopravvalutato, quando esiste un'offerta presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1993 per ITL 1 000 000 000. Essa aggiunge che tutti gli obiettivi citati nella detta decisione sono stati raggiunti, o addirittura superati, e che l'insieme delle azioni previste è stato eseguito a regola d'arte. Essa osserva ancora che i subappaltatori ai quali essa ha fatto ricorso per l'esecuzione del progetto Luffa sono terzi rispetto alla relazione che si è stabilita tra la ricorrente e la Commissione in occasione del finanziamento del detto progetto, sicché la maniera in cui tali subappaltatori hanno gestito l'equilibrio tra le loro spese ed i loro redditi non poteva essere controllato dalla Commissione nell'ambito di tale progetto.

258.
    Per quanto riguarda le somme versate al sig. Zarotti (ITL 60 000 000 all'anno), essa sottolinea, da un lato, che queste ultime corrispondono a quattro anni di attività dedicati da quest'ultimo alla realizzazione del progetto Luffa e che, dall'altro, la decisione di concessione relativa al detto progetto aveva previsto una somma globale di ECU 170 000 per la remunerazione del responsabile del progetto.

259.
    Per quanto riguarda le fatture emesse dalla Magenta Finance, dalla Detentor e dalla Cedarcliff, essa sostiene, rinviando alle indicazioni contenute nella sua lettera 19 giugno 1998, che tali diverse fatture corrispondono a prestazioni realmente eseguite. La fattura della Magenta Finance riguarderebbe la fornitura di un manuale divulgativo la cui versione finale è stata preceduta da numerose bozze e versioni intermedie. La fattura della Detentor corrisponderebbe ad uno studio tecnico sulla riduzione del volume della luffa al fine di renderne più agevole la conservazione ed il trasporto. La fattura della Cedarcliff farebbe riferimento ad un'analisi di mercato per l'individuazione, nell'ambito della diffusione del progetto Luffa, delle aziende che potrebbero essere interessate allo sfruttamento della luffa, analisi che ha richiesto, tra l'altro, l'elaborazione di banche dati.

260.
    Il Tribunale tiene a sottolineare, in via preliminare, che l'imputazione al bilancio di un progetto sovvenzionato dal FEAOG di spese integralmente giustificate fa parte dell'obbligo generale gravante sul beneficiario del contributo di rispettare le condizioni finanziarie prescritte dalla decisione di concessione, obbligo che costituisce un impegno essenziale del detto beneficiario (v., supra, punto 193). Di conseguenza, se le contestazioni della Commissione riportate ai punti 253 e 254 supra dovessero risultare fondate, si dovrebbe concludere nel senso dell'esistenza di irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88.

261.
    Occorre poi ricordare che, per i motivi esposti al punto 201 supra, gli elementi fatti valere dalla Vela per sottolineare la corretta esecuzione materiale del progetto Luffa sono irrilevanti rispetto a tali contestazioni, delle quali occorre ora esaminare la fondatezza alla luce degli argomenti sviluppati dalla Vela riguardanti le spese fatturate dalla Faretra, dalla Sonda, dall'AITEC, dai sigg. Baldassarre e Zarotti, dalla Magenta Finance, dalla Detentor e dalla Cedarcliff.

262.
    Per quanto riguarda le fatture della Faretra, della Sonda, dell'AITEC e del sig. Baldassarre, il Tribunale rileva che la Vela non nega che, nell'ambito del progetto Luffa, sono stati conclusi rapporti contrattuali tra essa, da un lato, e tali diverse persone fisiche o giuridiche, dall'altro, e che i detti rapporti contrattuali implicavano la messa a disposizione di mezzi umani e tecnici. Essa non contesta neanche la realtà delle spese che le sono state fatturate dalle persone sopra citate. Essa sostiene però che tali spese sono giustificate, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione.

263.
    Tuttavia, è già stato rilevato, per quanto riguarda le spese fatturate dalla Faretra e dalla Sonda, che tali due società non avevano mezzi propri idonei a consentire loro di fornire le prestazioni la cui realizzazione era stata loro subappaltata dalla Vela (v., supra, punto 205). Inoltre, tanto durante il procedimento amministrativo quanto durante il presente procedimento, la Vela, confrontata alle contestazioni della Commissione, ha rinviato in modo generale alla contabilità del progetto Luffa ed ha sottolineato che, in forza dei rapporti contrattuali citati al punto precedente, non era vietato ai subappaltatori fare ricorso a collaboratori esterni per eseguire gli impegni presi nei suoi confronti. Tuttavia, essa non ha, in alcun momento, fornito elementi idonei a dimostrare che la Faretra e la Sonda hanno dovuto far fronte a fatture emesse da collaboratori esterni ai quali esse avrebbero fatto ricorso per la realizzazione di prestazioni convenute con la Vela nell'ambito del progetto Luffa.

264.
    Pertanto, la Commissione aveva titolo per concludere nel senso della mancanza di giustificazione per le fatture emesse dalla Faretra e dalla Sonda nell'ambito del progetto Luffa. Il paragone fatto dalla Vela tra l'importo di un'offerta presentata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per il montaggio di un'installazione di trasformazione della luffa e l'importo fatturato dalla Faretra per una siffatta installazione nell'ambito del progetto Luffa non può, al riguardo, inficiare la constatazione secondo cui, nel caso di specie, non è stato dimostrato che la Faretra disponesse dei mezzi necessari per la realizzazione delle prestazioni che le erano state subappaltate dalla Vela o che essa abbia effettuato spese relative al ricorso a collaboratori esterni idonee a giustificare le fatture inviate alla Vela.

265.
    Per quanto riguarda le spese fatturate dall'AITEC, è già stato rilevato che, in occasione del controllo del novembre del 1997 è emerso che tale società non aveva attrezzature, infrastrutture e beni immobili, ad eccezione di un motocoltivatore (v., supra, punto 206). Inoltre, dal verbale del detto controllo (pag. 5) risulta che, in occasione di quest'ultimo, il sig. Zarotti, amministratore unico della Vela, il padre e lo zio del quale erano soci dell'AITEC, non ha potuto provare che i pagamenti, attestati dai documenti contabili relativi a tale società, effettuati da quest'ultimo nel corso della sua esistenza abbiano avuto un qualsiasi rapporto con la realizzazione del progetto Luffa.

266.
    Di conseguenza, e poiché la Vela non ha prodotto il minimo elemento idoneo a inficiare le constatazioni menzionate al punto precedente, la Commissione aveva il diritto di ritenere non giustificate le spese fatturate dall'AITEC nell'ambito del progetto Luffa.

267.
    Per quanto riguarda le spese fatturate dal sig. Baldassarre, dalle copie delle fatture di quest'ultimo versate al fascicolo da parte della Commissione risulta che le dette fatture riguardano attività di «responsabile tecnico» del progetto. Secondo la presentazione del progetto Luffa contenuta nella domanda di concessione di un contributo presentata dalla Vela, il responsabile tecnico doveva assumere la responsabilità delle «fasi industriali», le quali comprendevano in particolare lo sviluppo delle tecniche di trattamento preliminare del frutto, di separazione della polpa dal reticolo fibroso e di estrazione di proteine vegetali, l'analisi chimica, fisica e meccanica dei prodotti ottenuti, la preparazione di campioni per esperimenti industriali, l'analisi destinata all'identificazione di sistemi semplici di deposito, imballaggio e trasporto, la preparazione di piccole quantità di prodotti per la realizzazione di test di commercializzazione, la concezione e la costruzione di prototipi di installazione e di trasformazione sul posto del prodotto (pagg. 15 e 22 della domanda).

268.
    Ora, la Vela non ha contestato che il sig. Baldassarre fosse privo dei mezzi idonei a consentirgli di compiere essa stessa tali diverse attività. Inoltre, le fatture emesse da quest'ultimo non contengono alcuna indicazione che autorizzi a considerare che esse corrispondevano a spese collegate ad un impiego di collaboratori esterni ai fini della realizzazione delle attività che gli erano state affidate dalla Vela nell'ambito del progetto Luffa.

269.
    Pertanto, la Commissione ha giustamente concluso nel senso del carattere non giustificato delle spese fatturate nell'ambito del progetto Luffa dal sig. Baldassarre.

270.
    Quanto all'argomento della Vela secondo cui i subappaltatori ai quali essa ha fatto ricorso sono, rispetto alla sua relazione con la Commissione, terzi che non potevano essere controllati da quest'ultima nell'ambito del progetto Luffa, occorre sottolineare che, dal momento che un progetto come il progetto Luffa beneficia di un finanziamento comunitario, la Commissione ha il diritto di esaminare la regolarità di qualsiasi fattura dichiarata per tale progetto e, eventualmente, di rilevare l'esistenza di un'irregolarità, che la fattura sia stata emessa dal beneficiario del finanziamento o da una persona fisica o giuridica alla quale quest'ultimo ha fatto ricorso nell'ambito dell'esecuzione del progetto sovvenzionato. Privare la Commissione della possibilità di controllare la regolarità delle spese fatturate da subappaltatori al beneficiario di un contributo FEAOG potrebbe esporre quest'ultimo a pagamenti indebiti, relativi a dichiarazioni di spese il cui fondamento economico non potrebbe essere verificato.

271.
    Nel caso di specie, la Commissione poteva quindi legittimamente constatare, alla luce della mancanza di giustificazione, l'irregolarità delle fatture emesse dai subappaltatori ai quali la Vela aveva fatto ricorso nell'ambito della realizzazione del progetto Luffa.

272.
    Per quanto riguarda le spese fatturate dal sig. Zarotti, il Tribunale rileva che tanto dal verbale del controllo del novembre 1997 quanto dalle memorie della Vela risulta che quest'ultimo ha inviato a tale società, nella sua qualità di responsabile del progetto Luffa, fatture per un importo globale di circa di ITL 260 000 000 nel quadro del detto progetto.

273.
    Tuttavia, se è vero che all'allegato I della decisione di concessione relativa al progetto Luffa era prevista una somma di ECU 170 000, vale a dire circa ITL 340 000 000, per coprire le spese personali del responsabile del progetto, il Tribunale considera che, alla luce delle sue constatazioni, le quali risultano essere fondate, secondo cui l'attività svolta dal sig. Zarotti nell'ambito del progetto Luffa è consistita in particolare nell'attuazione di un sistema di subappalto che ha coinvolto una serie di società collegate e ha consentito alla Vela di percepire indebitamente fondi del FEAOG sulla base di fatture non giustificate che rappresentano circa il 60% delle spese totali dichiarate per il progetto sopra menzionato, la Commissione ha potuto ragionevolmente concludere nel senso del carattere non giustificato delle fatture inviate dal sig. Zarotti alla Vela.

274.
    Per quanto riguarda la fattura di ITL 61 882 002 pagata dalla Vela alla Magenta Finance, il Tribunale rileva che dal verbale del controllo del novembre 1997 risulta che, durante tale controllo, il sig. Zarotti non è stato in grado di presentare ai funzionari della Commissione la versione del manuale corrispondente alla fattura emessa dalla Magenta Finance nel marzo 1995. Risulta infatti da tale verbale che «la copia del manuale esibito dal Zarotti [era] un esemplare risultante da diverse modifiche apportate a quello fatturato dalla Magenta, di cui la Vela non ha conservato copie» (pag. 4).

275.
    Inoltre, nella sua lettera 19 giugno 1998, la Vela, confrontata alle contestazioni della Commissione relative alla fattura emessa dalla Magenta Finance, ha argomentato che le numerose versioni provvisorie erano state necessarie per pervenire alla versione finale del manuale e che tali versioni, che non soddisfacevano le esigenze tecniche ed estetiche richieste, erano state eliminate per non provocare un'accumulazione di documenti che può creare confusione. Invece, dalla lettera sopra menzionata non risulta che essa abbia inviato alla Commissione la versione del manuale corrispondente alla fattura contestata.

276.
    Pertanto, la Commissione poteva legittimamente constatare, nella decisione impugnata nella causa T-141/99, che la versione del manuale fornita dalla Magenta Finance e corrispondente alla fattura di ITL 61 882 002 emessa da tale società non le era stata presentata.

277.
    Occorre ancora sottolineare che, durante il presente procedimento, la Vela ha versato al fascicolo una serie di documenti in francese, in inglese ed in italiano, relativi ad un manuale intitolato «La luffa nelle regioni mediterranee - Manuale di coltura e di prima trasformazione», e contenente un'indicazione secondo cui tali documenti sono stati pubblicati dalla Magenta Finance. In udienza la Vela ha sostenuto che il contenuto di tali documenti era identico alla versione finale, altresì versata al fascicolo, del manuale di divulgazione del progetto Luffa pubblicato all'attenzione degli agricoltori.

278.
    Tuttavia, gli elementi prodotti in corso di giudizio dalla Vela non sono idonei a inficiare la constatazione che emerge dall'analisi operata ai punti 274-276 supra, secondo cui la Vela non è stata in grado, né in occasione del controllo del novembre 1997 né durante il procedimento amministrativo, di presentare alla Commissione il manuale corrispondente alla fattura emessa dalla Magenta Finance.

279.
    Inoltre, è giocoforza constatare che la versione finale del manuale citata al punto 277 supra non contiene alcuna indicazione che consenta di considerare che la Magenta Finance è stata coinvolta nei numerosi miglioramenti tecnici (inserimento di fotografie, di grafici e di tabelle a colori, modifica estetica della brochure) che distinguono tale versione finale dai documenti menzionati allo stesso punto della sentenza. Al contrario, tale versione indica quanto segue: «Pubblicato dalla Vela Srl» e «Design & Pre-press: Vela Srl». Essa non fa alcun riferimento alla Magenta Finance.

280.
    Gli elementi contenuti nel fascicolo consentono quindi al massimo di attribuire alla Magenta Finance la confezione dei documenti citati al punto 277 supra. Ora è giocoforza constatare, esaminando tali documenti, che la realizzazione di questi ultimi non giustifica evidentemente una fattura di quasi ITL 62 000 000.

281.
    Per quanto riguarda la fattura di ECU 20 939 della Detentor, il Tribunale rileva che, in allegato al suo ricorso, la Vela ha prodotto quattro documenti asseritamente relativi alla detta fattura. In seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione nel suo controricorso in merito all'assenza di relazione con il progetto Luffa di uno dei tali documenti, in gran parte costituiti da pagine estratte da siti Internet, ed il cui contenuto attesta in maniera inconfutabile che esso corrisponde ad una ricerca realizzata dopo l'esecuzione del progetto Luffa e senza alcun rapporto con quest'ultimo, la Vela ha dichiarato, nella sua replica, che tale documento era stato versato al fascicolo per errore.

282.
    Inoltre, dalle spiegazioni fornite dalla Vela nella sua replica risulta che, dei quattro documenti citati al punto precedente, solo uno di essi presenta un collegamento con la fattura della Detentor citata nella decisione impugnata nella causa T-141/99, cioè quella corrispondente ad uno studio intitolato «La pressatura dei frutti della Luffa cylindrica come soluzione dei problemi connessi al loro trasporto ed immagazzinamento - Valutazione e caratteristiche delle presse per le luffe». Gli altri tre documenti fanno infatti riferimento alla ricerca su Internet menzionata al punto precedente nonché a due documenti che nessun elemento consente di attribuire alla Detentor.

283.
    Ora, è giocoforza constatare che lo studio menzionato al punto precedente contiene una quarantina di pagine e qualche schema relativo ad una pressa per la luffa, che, evidentemente, non giustificano una fattura per un importo di ECU 20 939.

284.
    Nella sua lettera 19 giugno 1998 inviata alla Commissione, la Vela, confrontata alle contestazioni della Commissione in merito al carattere sproporzionato delle spese fatturate dalla Detentor, ha sostenuto che il prezzo era stato fissato prendendo in considerazione una serie di fattori come le incertezze connesse all'esistenza di una soluzione atta a ridurre il volume della luffa per la sua conservazione ed il suo trasporto, i tentativi infruttuosi svolti in tale settore da diverse società da essa precedentemente contattate ed il lasso di tempo molto ridotto a sua disposizione per risolvere tale problema.

285.
    Tuttavia, è giocoforza constatare che tale argomentazione, in particolare l'argomento relativo all'incidenza sul prezzo fatturato dalla Detentor delle asserite ricerche svolte senza successo da altre società precedentemente contattate dalla Vela, non è suffragata da alcun elemento concreto. Comunque, essa non è idonea ad inficiare il carattere sproporzionato di una fattura di onorari per ECU 20 939 alla luce del contenuto e dello studio fornito dalla Detentor nell'ambito del progetto Luffa.

286.
    Ne consegue che la Commissione ha potuto ragionevolmente concludere nel senso di una sproporzione tra la prestazione fornita dalla Detentor nell'ambito del progetto Luffa e l'importo degli onorari fatturati da tale società alla Vela.

287.
    Per quanto riguarda la fattura di ECU 133 057 pagata dalla Vela alla Cedarcliff, il Tribunale rileva che tra le parti è pacifico che tale società era detenuta dal sig. De Bartolomeis, lobbista a Bruxelles, e con sede in Dublino.

288.
    Il Tribunale osserva inoltre che la Vela ha versato al fascicolo, in relazione alla fattura citata al punto precedente, una serie di documenti che essa sostiene di aver presentato alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo.

289.
    Tali documenti corrispondono, da un lato, a una nota di sette pagine relativa alla metodologia seguita per selezionare una serie di coltivazioni agricole per la diffusione del progetto Luffa e, dall'altro, a diversi indirizzari che riuniscono, secondo diversi criteri, le coordinate di un certo numero di aziende agricole stabilite in diversi paesi d'Europa (Germania, Spagna, Francia e Regno Unito).

290.
    Tuttavia, è giocoforza constatare, esaminando tali documenti, che essi non giustificano evidentemente l'importo fatturato dalla Cedarcliff alla Vela.

291.
    Nella sua lettera 19 giugno 1998 inviata alla Commissione, la Vela, confrontata alle contestazioni della Commissione relative al carattere sproporzionato delle fatture emesse dalla Cedarcliff, ha posto l'accento, per giustificare il prezzo fatturato riguardo alla prestazione fornita, sull'estensione delle attività (definizione dei criteri di selezione, prese di contatto e visite in loco, ricerca ed analisi dei dati, creazione di una banca dati informatizzata) richieste per la costituzione di un indirizzario relativo alle aziende agricole che potevano essere interessate al progetto Luffa.

292.
    Tuttavia, né durante il procedimento amministrativo, né durante il presente procedimento, la Vela ha fornito indicazioni idonee ad inficiare la constatazione, riportata nella relazione dell'UCLAF 30 settembre 1997, secondo cui, in base alle informazioni ottenute dal Companies Registration Office (ufficio di registrazione delle società) di Dublino, la Cedarcliff non disponeva di personale all'epoca dei fatti.

293.
    Di conseguenza, non si può considerare che le diverse attività elencate dalla Vela nella sua lettera 19 giugno 1998 per giustificare l'importo della fattura della Cedarcliff siano state compiute da tale società. Inoltre, poiché la Vela non ha fornito alcun elemento che possa dimostrare che la Cedarcliff ha dovuto pagare fatture emesse da terzi ai quali essa si sarebbe rivolta per la realizzazione delle attività sopra menzionate, la Commissione aveva motivo per concludere nel senso della mancanza di giustificazione per la somma di ECU 133 057 fatturata dalla Cedarcliff alla Vela nell'ambito del progetto Luffa.

294.
    Infine, per quanto riguarda l'argomento della Vela attinente alla mancata contestazione, da parte della Commissione, della regolarità delle fatture controverse in occasione dei controlli del luglio 1993 e del luglio 1996, occorre rilevare che una siffatta circostanza non è idonea a inficiare la conclusione che emerge dall'analisi svolta ai punti 260-293 supra, in merito alla fondatezza delle constatazioni della Commissione riguardanti l'irregolarità delle fatture citate nella decisione impugnata nella causa T-141/99. Per i motivi esposti al punto 236 supra, la detta circostanza non può neanche essere considerata come implicante un divieto per la Commissione di rilevare le irregolarità di cui trattasi in occasione di un ulteriore controllo. Si deve al riguardo aggiungere che il controllo del novembre 1997, contrariamente a quanto sostenuto dalla Vela, si è svolto in modo regolare, di modo che la Commissione poteva legittimamente menzionarlo a sostegno delle sue constatazioni di irregolarità.

295.
    Del resto, il Tribunale tiene a precisare che tanto dal verbale del controllo del novembre 1997 quanto dalle copie delle fatture della Magenta Finance, della Detentor e della Cedarcliff versate al fascicolo dalla Commissione risulta che le dette fatture sono successive al controllo del luglio 1993, di modo che l'argomentazione della Vela diretta a sostenere che le fatture controverse erano state ammesse senza riserva dalla Commissione in occasione del detto controllo è infondata in fatto per quanto riguarda le fatture della Magenta Finance, della Detentor e della Cedarcliff.

296.
    Dall'analisi che precede risulta che l'argomentazione della Vela diretta a confutare le constatazioni di irregolarità relative alle fatture citate nella decisione impugnata nella causa T-141/99 dev'essere respinta.

- Progetto Girasole

297.
    Per quanto riguarda il progetto Girasole, la Commissione fa valere la mancanza di giustificazione delle spese fatturate alla Sonda da parte della Faretra e della Noesi per un importo, rispettivamente, di ITL 1 155 000 000 e di ITL 830 000 000, rappresentanti in totale il 90% delle spese dichiarate ai sensi del progetto Girasole. Essa sostiene che l'intervento della Faretra e della Noesi aveva formato oggetto di contratti che implicavano la messa a disposizione di personale, di attrezzature e di competenze specifiche. Ora, i controlli effettuati sulla base dei libri contabili e degli inventari di tali due subappaltatori avrebbero rivelato che questi ultimi non avevano né personale né attrezzature specifiche e, di conseguenza, alcuna competenza che potesse giustificare il loro intervento nell'esecuzione del progetto Girasole. D'altronde, tali società non avrebbero effettuato alcuna spesa idonea a giustificare le fatture contestate.

298.
    Rispetto a tali argomenti la Vela sostiene che la Commissione non può fondarsi sul controllo del novembre 1997 per rimettere in discussione la regolarità delle spese fatturate dalla Faretra e dalla Noesi.

299.
    Inoltre, essa osserva che la circostanza menzionata dalla Commissione, secondo cui la Faretra e la Noesi non disponevano né dell'attrezzatura né delle competenze specifiche necessarie, è irrilevante in quanto nessuna disposizione contrattuale esigeva che i subappaltatori disponessero di personale e di attrezzature proprie, né vietava che questi ultimi facessero ricorso a collaboratori occasionali.

300.
    Rinviando, da un lato, a una serie di documenti allegati alle sue memorie e, dall'altro, alle spiegazioni riportate nella sua lettera 19 giugno 1998 inviata alla Commissione, essa sostiene che le fatture controverse corrispondono tutte a prestazioni effettivamente realizzate nell'ambito del progetto Girasole. La fattura emessa dalla Faretra corrisponderebbe a un complesso lavoro di ricerca di dati nonché a lavori di messa a punto di macchine agricole specializzate, mentre la fattura emessa dalla Noesi sarebbe la contropartita dell'assistenza tecnica fornita da quest'ultima alla Sonda nell'ambito del progetto. La circostanza che la Noesi ha chiesto, a causa delle difficoltà incontrate nella gestione delle sue attività, l'intervento della Vela per realizzare le prestazioni subappaltate dalla Sonda sarebbe irrilevante, dato che l'esistenza di tali prestazioni ed il loro carattere proporzionato rispetto ai costi imputati al progetto non sarebbero stati messi in discussione.

301.
    La Vela aggiunge che tutti gli obiettivi previsti nella decisione di concessione relativa al progetto Girasole sono stati raggiunti, o addirittura superati, e che l'insieme delle azioni indicate è stato eseguito a regola d'arte.

302.
    Essa osserva ancora che i subappaltatori ai quali la Sonda ha fatto ricorso per l'esecuzione del progetto Girasole sono terzi rispetto al rapporto che si è creato tra la Commissione e la Sonda in occasione del finanziamento del detto progetto, con la conseguenza che il modo in cui tali subappaltatori hanno gestito l'equilibrio tra le loro spese ed i loro redditi non poteva essere controllato dalla Commissione nell'ambito di tale progetto.

303.
    Il Tribunale tiene a sottolineare, in via preliminare, che, alla luce di quanto esposto al punto 260 supra, se le osservazioni della Commissione riprodotte al punto 297 supra dovessero risultare provate, si dovrebbe concludere nel senso dell'esistenza di irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88.

304.
    Occorre peraltro ricordare che, per i motivi esposti al punto 201 supra, gli elementi fatti valere dalla Vela per sottolineare la corretta esecuzione materiale del progetto Girasole sono irrilevanti rispetto a tali contestazioni, delle quali occorre ora esaminare la fondatezza alla luce degli argomenti sviluppati dalla Vela.

305.
    Al riguardo, il Tribunale rileva che la Vela non nega che siano sorti rapporti contrattuali tra la Sonda, da un lato, e la Noesi, dall'altro, nell'ambito del progetto Girasole e che tali rapporti contrattuali implicavano la messa a disposizione di mezzi umani e tecnici. La Vela non contesta neanche la sussistenza delle spese che sono state fatturate alla Sonda da tali due società. Essa sostiene tuttavia che tali spese sono giustificate, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione.

306.
    Tuttavia, è già stato rilevato, per quanto riguarda le spese fatturate dalla Faretra, che tale società non aveva i mezzi propri idonei a consentirle di fornire essa stessa le prestazioni la cui realizzazione le era stata affidata in subappalto dalla Sonda (v., supra, punto 207). Inoltre, tanto durante il procedimento amministrativo che durante il presente procedimento, la Vela, confrontata alle contestazioni della Commissione, ha rinviato in modo generale alla contabilità del progetto Girasole ed ha sottolineato che, in forza dei rapporti contrattuali citati al punto precedente, non era vietato ai subappaltatori fare ricorso a collaboratori esterni per soddisfare gli impegni presi nei confronti della Sonda. Tuttavia, essa non ha in alcun momento fornito elementi diretti a dimostrare che la Faretra ha dovuto far fronte a fatture emesse da collaboratori esterni ai quali essa avrebbe fatto ricorso per la realizzazione delle prestazioni convenute con la Sonda nell'ambito del progetto Girasole.

307.
    Pertanto, la Commissione poteva legittimamente concludere nel senso della mancanza di giustificazione delle fatture emesse dalla Faretra nell'ambito del progetto Girasole.

308.
    Per quanto riguarda le spese fatturate dalla Noesi, i documenti versati al fascicolo in merito dalla Commissione fanno apparire che le fatture di cui trattasi, emesse nel periodo compreso tra il giugno 1994 e l'ottobre 1995, fanno riferimento alla fornitura di materiale informatico e di servizi di assistenza tecnica (creazione di una centrale meteorologica, servizi informatici, analisi e test in laboratorio, costituzione di una documentazione tecnica, diffusione dei risultati del progetto, redazione di un manuale tecnico e di divulgazione, in particolare su CD ROM, attività di consulenza...).

309.
    Ora, è già stato rilevato che la Noesi non aveva né personale né attrezzature proprie idonee alla realizzazione delle prestazioni convenute con la Sonda (v., supra, punto 207).

310.
    La Commissione poteva quindi legittimamente constatare, nella decisione impugnata nella causa T-142/99, che la Noesi non aveva alcuna competenza né alcun mezzo materiale ed umano proprio idoneo a giustificare il suo intervento nell'esecuzione del progetto Girasole.

311.
    Occorre ancora verificare la fondatezza della constatazione della Commissione secondo cui la Noesi non ha effettuato spese che possano giustificare le fatture da essa inviate alla Sonda.

312.
    Su tale punto la Vela afferma, nella sua replica, di essere intervenuta nell'ambito del progetto Girasole per realizzare le prestazioni che la Noesi si era impegnata ad eseguire nei confronti della Sonda.

313.
    Al riguardo il Tribunale rileva che il verbale del controllo 1997 indica che, «dall'analisi della contabilità della Noesi (...), risulta che quest'ultima ha ricevuto due fatture dalla Vela (fatture n. 5 del 13 febbraio 1995 per ITL 291 550 000 e n. 8 del 27 febbraio 1995 per ITL 351 050 000) relative a prestazioni che essa si era impegnata a realizzare nei confronti della Sonda (...), e che essa ha poi fatto eseguire dalla Vela, come risulta dalla corrispondenza del 29 luglio 1994 e del 10 novembre 1994» (pag. 6).

314.
    Tuttavia, anche ammettendo, nonostante, da un lato, la mancanza di indicazioni, nelle fatture e nella corrispondenza citate nell'estratto riprodotto al punto precedente, che consentano di collegare le somme fatturate dalla Vela all'esecuzione del progetto Girasole e, dall'altro, l'assenza di indicazioni, nelle fatture inviate dalla Noesi alla Sonda, idonee a riferire tali fatture a prestazioni fornite dalla Vela per conto della Noesi, che quest'ultima abbia sollecitato l'intervento della Vela nell'ambito del progetto Girasole, si è già constatato che la Vela non aveva alcun mezzo proprio. Inoltre, la Vela non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver dovuto far fronte a spese che possano giustificare le fatture inviate alla Noesi, collegate al fatto che essa abbia a sua volta utilizzato collaboratori esterni per soddisfare gli impegni presi nei confronti di tale ultima società nell'ambito della realizzazione del progetto Girasole.

315.
    Ne consegue che la Commissione ha legittimamente considerato che le spese fatturate dalla Noesi alla Sonda nell'ambito del progetto Girasole non erano giustificate.

316.
    Quanto all'argomento della Vela secondo cui i subappaltatori ai quali ha fatto ricorso la Sonda sono, rispetto al rapporto tra tale società e la Commissione, terzi che non potevano essere controllati dalla Commissione nell'ambito del progetto Girasole, il Tribunale rinvia alla valutazione svolta al punto 270 supra.

317.
    Per quanto riguarda infine l'argomento della Vela attinente all'asserito divieto per la Commissione di invocare il controllo del novembre 1997 a sostegno delle sue constatazioni di irregolarità, si deve ricordare che il detto controllo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Vela, si è svolto in modo regolare, di modo che la Commissione lo poteva citare a sostegno delle sue constatazioni di irregolarità. Occorre aggiungere che il fatto che la regolarità delle fatture controverse non è stata messa in discussione dalla Commissione in occasione del versamento dei diversi anticipi del contributo relativo al progetto Girasole non è idoneo ad inficiare la conclusione che emerge dall'analisi svolta ai punti 303-315, supra, in merito alla fondatezza delle constatazioni della Commissione riguardanti l'irregolarità delle fatture citate nella decisione impugnata nella causa T-142/99. Per i motivi esposti al punto 236, supra, tale circostanza non può neanche essere considerata come implicante un divieto per la Commissione di rilevare le irregolarità di cui trattasi in occasione del controllo del novembre 1997.

318.
    Dall'analisi che precede risulta che l'argomentazione della Vela diretta a confutare le constatazioni di irregolarità fatte nella decisione impugnata nella causa T-142/99 relativamente alle fatture inviate dalla Faretra e dalla Noesi alla Sonda dev'essere respinta.

- Progetto Vetiver

319.
    Per quanto riguarda il progetto Vetiver, la Commissione contesta una serie di irregolarità attinenti all'inesattezza di dichiarazioni fatte dalla Tecnagrind nella domanda di concessione di un contributo per la realizzazione del detto progetto, alla sua incapacità di giustificare, in occasione del controllo in loco del luglio 1997, il rispetto del suo obbligo di cofinanziamento, a divergenze tra le indicazioni fornite nella domanda sopra menzionata e/o nel rapporto finale sul progetto Vetiver, da un lato, e le constatazioni fatte dai funzionari della Commissione in occasione del controllo in loco o le indicazioni risultanti da talune fatture, dall'altro, al fatto che somme iscritte nel bilancio del progetto sono state impiegate, senza previa autorizzazione della Commissione, per spese che non erano state inizialmente previste, nonché all'inammissibilità di talune spese imputate al bilancio del progetto.

320.
    In via preliminare, il Tribunale rinvia, per quanto riguarda la constatazione della Commissione relativa al cofinanziamento del progetto Vetiver, all'analisi esposta ai punti 192-228 supra, dalla quale risulta che tale constatazione si dimostra fondata e rappresenta un'irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88.

321.
    Il Tribunale tiene poi a sottolineare che le spese ammissibili in un'azione finanziata dalla Comunità sono solo quelle espressamente indicate nella decisione che concede il contributo finanziario. Pertanto, l'imputazione al bilancio del progetto, senza previa autorizzazione della Commissione, di spese che non erano state inizialmente previste e la dichiarazione ai sensi del progetto di spese non collegate a quest'ultimo devono essere considerate costitutive di gravi inadempienze agli obblighi essenziali che condizionano l'assegnazione del contributo FEAOG. Se tali inadempienze dovessero risultare provate nel caso di specie, si dovrebbe concludere nel senso dell'esistenza di irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88.

322.
    Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che i richiedenti e i beneficiari di contributi sono tenuti ad assicurarsi dell'attendibilità delle informazioni da essi fornite alla Commissione, nonché del fatto che tali informazioni non siano tali da indurla in errore; ove così non fosse, il sistema di controlli e di prove adottato per verificare l'adempimento delle condizioni di concessione del contributo non potrebbe efficacemente funzionare. Infatti, in mancanza di informazioni sicure, progetti che non soddisfano le condizioni prescritte potrebbero essere oggetto di contributo. Ne consegue che l'obbligo di informazione e di correttezza posto in capo ai richiedenti e ai beneficiari di contributi inerisce al sistema dei contributi FEAOG ed è essenziale per il suo corretto funzionamento (sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-216/96, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. II-3139, punto 71). Pertanto, se dovessero risultare provate le inesattezze contestate dalla Commissione per quanto riguarda le indicazioni fornite dalla Tecnagrind in merito al progetto Vetiver nella domanda di concessione e nel rapporto relativo all'esecuzione del detto progetto, anch'esse dovrebbero essere considerate irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88.

323.
    Occorre ora verificare la fondatezza delle contestazioni della Commissione alla luce degli argomenti sviluppati dalla Tecnagrind.

324.
    Le irregolarità specifiche rilevate dalla Commissione nella decisione impugnata nella causa T-150/99 riguardano, in primo luogo, l'inesattezza di dichiarazioni contenute nella domanda di concessione di un contributo presentata dalla Tecnagrind in merito al progetto Vetiver.

325.
    La Commissione constata, da un lato, che in tale domanda si indicava che la Tecnagrind «era attiva nella prestazione di servizi agricoli». Ora, tale società sarebbe stata costituita il 25 gennaio 1993, cioè qualche mese prima della presentazione della domanda. Inoltre, essa non avrebbe svolto alcuna attività.

326.
    La Tecnagrind fa valere in proposito l'esistenza di difficoltà tecniche ed amministrative all'origine del ritardo intervenuto nella sua costituzione. Essa sostiene che, una volta costituita, ha potuto disporre di tutte le conoscenze necessarie per portare a termine il progetto Vetiver, come attestato dalla perfetta esecuzione delle operazioni previste nell'ambito di tale progetto.

327.
    Al riguardo il Tribunale constata che la Tecnagrind, nella domanda da essa inviata alla Commissione nel settembre 1993 per ottenere un contributo per il progetto Vetiver, ha dichiarato di essere «attiva nella prestazione di servizi nell'agricoltura» (pag. 10).

328.
    Tuttavia, la Tecnagrind non contesta l'affermazione della Commissione secondo cui essa è stata costituita il 25 gennaio 1993, cioè qualche mese prima della presentazione della sua domanda di contributo, come ciò risulta del resto dall'atto costitutivo della Tecnagrind che è stato versato al fascicolo dalla Commissione. Essa non nega neanche di non aver svolto alcuna attività tra la data della sua costituzione e la presentazione della domanda sopra menzionata. Al contrario, essa sostiene, nel suo ricorso, che per motivi di ordine formale essa era ancora in via di costituzione quando ha presentato tale domanda.

329.
    Il fatto che, dopo la sua costituzione, la Tecnagrind ha potuto disporre di tutte le conoscenze necessarie per la realizzazione del progetto Vetiver, anche a supporlo esatto, non è comunque tale da inficiare il carattere inesatto delle sue dichiarazioni fatte nella domanda di contributo.

330.
    La Commissione rileva, d'altra parte, che nella domanda di concessione si menzionavano attività di ricerca e di sperimentazione svolte in collaborazione con il dipartimento di geografia fisica dell'Università di Murcia e l'ente La Alberca del Servizio di ricerche agrarie della regione della Murcia. Tuttavia, il sig. Troglia, amministratore della Tecnagrind e capo del progetto Vetiver, avrebbe affermato, in occasione del controllo del luglio 1997, che la Tecnagrind non era affatto intervenuta nella realizzazione di tali attività.

331.
    La Tecnagrind sostiene di aver avuto conoscenza dell'affermazione addebitata dalla Commissione al sig. Troglia solo al momento della ricezione della lettera della Commissione 3 aprile 1998, sicché essa non ha avuto la possibilità di confutarla in tempo utile. Essa aggiunge che, a sua conoscenza, il sig. Troglia non ha mai reso una siffatta dichiarazione e che, comunque, quest'ultima è inesatta e può essere confutata. Essa avrebbe infatti mantenuto una collaborazione continua e proficua con l'Università di Murcia e con il Servizio di ricerca agraria della regione della Murcia, il che avrebbe consentito di conferire al progetto Vetiver un'eco internazionale ed un radicamento locale, conformemente ai requisiti previsti dalla decisione di concessione relativa al detto progetto.

332.
    Al riguardo il Tribunale rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni attribuite al sig. Troglia si riferiscono al controllo del luglio 1997. Comunicando alla Tecnagrind tali dichiarazioni con la sua lettera 3 aprile 1998, la Commissione ha dato a tale società la possibilità di reagire a queste ultime in tempo utile prima dell'adozione della decisione impugnata nella causa T-150/99.

333.
    Il Tribunale constata poi che le indicazioni riprodotte dalla Commissione nella decisione impugnata nella causa T-150/99 relative alle attività di ricerca e sperimentazione svolte con i dipartimenti di geografia fisica dell'Università di Murcia e l'ente La Alberca figurano effettivamente nella domanda di contributo relativa al progetto Vetiver. Tali indicazioni devono essere lette nel senso che esse erano dirette a porre l'accento, a sostegno della domanda di contributo presentata dalla Tecnagrind, sulla partecipazione di tale società a lavori di ricerca e di sperimentazione con gli organismi sopra menzionati.

334.
    Ora, senza che occorra chiedersi se la finalità perseguita dalla Tecnagrind nel fornire le indicazioni citate al punto precedente fosse quella di valorizzare l'esperienza che essa aveva acquisito, prima della presentazione della domanda di contributo, in materia di ricerca e di sperimentazione nel settore agricolo attraverso la collaborazione sviluppata con gli organismi menzionati in tali indicazioni o di sottolineare la sua intenzione di sviluppare, nell'ambito del progetto Vetiver, siffatte ricerche e sperimentazioni con tali organismi, e senza che vi sia bisogno, inoltre, di pronunciarsi sull'argomento della Tecnagrind diretto a contestare il valore probatorio del documento dal quale la Commissione trae la dichiarazione da essa attribuita al sig. Troglia per quanto riguarda l'assenza di intervento della Tecnagrind nelle ricerche e nelle sperimentazioni sopra menzionate, occorre rammentare che la Tecnagrind è stata costituita qualche mese prima della presentazione del progetto Vetiver e che essa non contesta di non aver svolto alcuna attività prima di tale presentazione (v., supra, punto 328). E' dunque da escludere che la Tecnagrind abbia partecipato a lavori di siffatta natura prima dell'introduzione della domanda di contributo. Inoltre, è già stato rilevato che la Tecnagrind non disponeva di personale proprio durante il periodo di esecuzione del progetto Vetiver (v., supra, punto 208), di modo che non si può ragionevolmente sostenere che essa ha collaborato a lavori scientifici durante il detto periodo.

335.
    Del resto, la Tecnagrind, confrontata alle contestazioni della Commissione, non ha fornito, né durante il procedimento amministrativo né durante il presente procedimento, elementi diretti a dimostrare di essere stata coinvolta in lavori di ricerca e di sperimentazione. Essa ha fatto valere di aver svolto con gli organismi citati al punto 330 supra una collaborazione continua al termine della quale questi ultimi hanno certificato i risultati del progetto Vetiver, e che aveva consentito di conferire al detto progetto un'eco internazionale ed un radicamento locale. Tuttavia, siffatte affermazioni, anche a supporle fondate, non possono nascondere l'inesattezza delle dichiarazioni fatte dalla Tecnagrind nella domanda di contributo relativamente alla sua partecipazione personale nei lavori di ricerca e di sperimentazione svolti dagli organismi citati.

336.
    In secondo luogo, la Commissione rileva che, nel rapporto finale relativo al progetto Vetiver, è indicato che la superficie di coltura del vetiver per la produzione e la distillazione delle sue radici è di due ettari. Tuttavia, i suoi funzionari avrebbero constatato, in occasione del controllo del luglio 1997, che era stato coltivato solo un mezzo ettaro.

337.
    Rinviando alla sua lettera 19 giugno 1998 inviata alla Commissione, la Tecnagrind fa valere un errore di trascrizione e sostiene che la differenza tra la superficie inizialmente prevista per la coltura del vetiver e quella impiegata a tal fine non ha comunque potuto incidere in modo apprezzabile sui risultati del progetto, il quale sarebbe stato diretto, in particolare, a dimostrare il ruolo fondamentale del vetiver per la salvaguardia dell'ambiente.

338.
    Al riguardo, il Tribunale tiene innanzitutto a precisare che la censura formulata dalla Commissione non riguarda, come la Tecnagrind finge di comprendere nelle sue memorie, l'esistenza di una differenza tra la superficie globale della coltura del vetiver inizialmente prevista e la superficie globale effettivamente impiegata per tale coltura, bensì l'esistenza di una differenza, per quanto riguarda la coltura del vetiver per la produzione e la distillazione delle sue radici - che rappresentavano uno degli elementi della coltura del vetiver previsti nell'ambito del progetto Vetiver - tra le indicazioni riportate nel rapporto finale relativo al detto progetto e le constatazioni fatte dai funzionari della Commissione in occasione del loro controllo in loco del luglio 1997. Ne consegue che l'argomentazione della Tecnagrind sviluppata, tanto durante il procedimento scritto quanto in udienza, per minimizzare lo scarto tra la superficie totale di coltura del vetiver menzionato nella domanda di contributo e nella decisione di concessione relativa al progetto Vetiver, vale a dire 10 ettari, e la superficie totale coltivata nell'ambito del progetto Vetiver, cioè, secondo le indicazioni riportate nella lettera 19 giugno 1998 inviata dalla Tecnagrind alla Commissione, 9,28 ettari, è irrilevante al fine di confutare la censura della Commissione.

339.
    Ciò precisato, si deve constatare che la Tecnagrind non nega l'esistenza, per quanto riguarda la coltura del vetiver destinata alla produzione ed alla distillazione delle sue radici, di una differenza di 1,5 ettari tra la superficie indicata nel rapporto finale del progetto Vetiver, vale a dire 2 ettari, e la superficie effettivamente dedicata alla detta coltura, vale a dire 0,5 ettari.

340.
    Rinviando alla sua lettera 19 giugno 1998, essa fa valere tuttavia un errore di trascrizione. Nel rapporto citato al punto precedente sarebbe stata menzionata per errore la superficie di coltura inizialmente prevista e non la superficie effettivamente coltivata, che sarebbe stata inferiore alla prima a causa di difficoltà tecniche all'origine della morte di numerose piante di vetiver. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, essa ha precisato i passaggi del rapporto finale che attestavano tali difficoltà.

341.
    Tuttavia, è giocoforza constatare che le indicazioni fornite dalla Tecnagrind sono tutt'al più idonee a chiarire le ragioni per cui solo un mezzo ettaro di vetiver, e non due ettari come inizialmente previsto, è stato coltivato per la produzione e la distillazione delle sue radici. Le dette indicazioni non inficiano invece la constatazione secondo cui la Tecnagrind ha fornito alla Commissione, nel rapporto finale relativo al progetto Vetiver, un'indicazione erronea circa la superficie di tale coltura ed è così venuta meno al suo obbligo di garantire l'affidabilità delle informazioni trasmesse alla Commissione (v., supra, punto 322).

342.
    In terzo luogo, la Commissione osserva che dalla fattura emessa dal proprietario del terreno affittato dalla Tecnagrind nell'ambito del progetto Vetiver risulta che la superficie di tale terreno era di 4 ettari e non di 10 come indicato nella domanda di contributo e nel rapporto finale relativi al progetto. Inoltre, le fatture presentate ai funzionari della Commissione in occasione del controllo del luglio 1997 farebbero apparire che le spese di affitto ammontavano a ESP 712 000, mentre la voce di bilancio riservata alle spese di tale natura era di ESP 10 934 772. La Tecnagrind avrebbe impiegato la parte eccedente per far fronte ad altri costi, senza aver ottenuto la previa autorizzazione della Commissione, contrariamente a quanto previsto dal punto 1 dell'allegato II della decisione di concessione relativa al progetto Vetiver.

343.
    Dinanzi a tali osservazioni, la Tecnagrind riconosce di aver dovuto corrispondere solo il canone d'affitto relativo ad un terreno di 4 ettari. Essa aggiunge però di aver coltivato un altro appezzamento di 6 ettari, concesso gratuitamente, e di aver utilizzato il denaro in tal modo risparmiato per pagare l'affitto di vivai per piantine di vetiver, reso necessario dalla moria di molte piante a causa di condizioni climatiche avverse, e per svolgere attività connesse a tale affitto.

344.
    Una siffatta iniziativa avrebbe consentito un notevole miglioramento tecnico della coltivazione del vetiver. Essa non avrebbe, invece, modificato sostanzialmente il progetto Vetiver e non avrebbe di conseguenza richiesto una previa approvazione della Commissione.

345.
    Al riguardo il Tribunale osserva, anzitutto, che la Tecnagrind non contesta la dichiarazione della Commissione secondo cui, nella domanda di contributo relativa al progetto Vetiver, era stata prevista una voce di bilancio per l'affitto di un terreno di 10 ettari.

346.
    Ora, la Tecnagrind ammette, come è stato rilevato al punto 343 supra, che la superficie del terreno che ha dato luogo a spese di affitto era di 4 ettari, e non di 10. Inoltre, essa non ha contestato che il rapporto finale relativo al progetto Vetiver menzioni 10 ettari come superficie di terreno affittato nell'ambito del detto progetto.

347.
    E' quindi giocoforza constatare che la Tecnagrind è venuta meno al suo obbligo di informazione corretta per quanto riguarda tale elemento di realizzazione del progetto Vetiver.

348.
    Occorre poi rilevare che la Tecnagrind non contesta la constatazione della Commissione secondo cui le spese d'affitto del terreno nel progetto Vetiver ammontavano a ESP 712 000, mentre la voce di bilancio prevista a tal fine era di ESP 10 934 772. La Tecnagrind non nega neanche che la differenza fra tali due importi sia servita a coprire spese che non erano menzionate nella decisione di concessione. Per quanto riguarda gli argomenti della Tecnagrind riportati al punto 343 supra, questi ultimi, anche a supporli esatti, non sono tali da escludere il fatto che, destinando all'affitto di vivai la quasi totalità delle somme iscritte al bilancio del progetto Vetiver per l'affitto di un terreno di 10 ettari all'affitto di vivai, la Tecnagrind ha effettuato un'operazione non prevista nella decisione di concessione. Come giustamente sostenuto dalla Commissione, la Tecnagrind, così facendo, ha modificato in modo sostanziale le operazioni descritte all'allegato I della decisione di concessione relativa al progetto Vetiver. Ora, ai sensi del punto 1 dell'allegato II della stessa decisione, una siffatta modifica avrebbe richiesto la previa approvazione della Commissione, requisito che la Tecnagrind non contesta di non aver soddisfatto.

349.
    In quarto luogo, la Commissione rileva irregolarità connesse all'imputazione di spese non ammissibili al bilancio del progetto Vetiver.

350.
    Essa sostiene, in primo luogo, che al detto bilancio sono state imputate, fino al 50%, spese generali della Tecnagrind, come gli onorari di una società di consulenza contabile e fiscale e fatture connesse all'uso di un telefono cellulare, senza che tale imputazione sia stata giustificata.

351.
    La Tecnagrind risponde che una siffatta imputazione è conforme alle prescrizioni di bilancio riportate nella decisione di concessione relativa al progetto Vetiver, che prevedevano una voce per le spese generali.

352.
    Al riguardo il Tribunale rileva che l'argomentazione della Tecnagrind non consiste nel negare la realtà delle spese citate al punto 350 supra e della loro dichiarazione ai sensi del progetto Vetiver, bensì nel sostenere la liceità di una dichiarazione siffatta.

353.
    Tuttavia, se è vero che nella stima delle spese riportata all'allegato I della decisione di concessione relativa al progetto Vetiver si fa menzione di una voce di spese intitolata «Spese di viaggio e spese generali» (pag. 8), è giocoforza constatare che tale voce figura sotto la rubrica dedicata alla «fase di valorizzazione» (stessa pagina), che corrisponde, secondo la lettera di tale allegato, alla fase di «trasformazione del raccolto» (pag. 6). Ora, nessun elemento del fascicolo fa trasparire che le spese citate al punto 350 supra hanno avuto un rapporto con tale fase particolare del progetto Vetiver, né, del resto, con un'altra fase di quest'ultimo. La Commissione poteva quindi concludere nel senso del carattere non giustificato dell'imputazione delle spese sopra menzionate al bilancio del detto progetto.

354.
    In secondo luogo, la Commissione sostiene che al bilancio del progetto Vetiver sono state imputate fatture corrispondenti a prestazioni realizzate dopo la fase finale del detto progetto e che, di conseguenza, non hanno potuto essere prese in considerazione per il cofinanziamento.

355.
    Al riguardo il Tribunale rammenta che, nell'ambito di una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione ha precisato le fatture oggetto dell'affermazione riprodotta al punto precedente (v., supra, punto 184). Si tratta di fatture emesse dalla Codema tra il 15 luglio e il 10 dicembre 1996, di ricevute rilasciate dalle sig.re Bertolini e Berlusconi il 16 settembre 1996, di una ricevuta rilasciata dal sig. Mutti il 30 settembre 1996, di note relative a spese effettuate dal sig. Tafias dal 22 al 31 luglio 1996 e dal sig. Troglia dal 1° al 31 luglio, dal 1° agosto al 30 settembre e dal 13 al 16 ottobre 1996, di note di albergo datate 13 luglio e 7 settembre 1996, di fatture emesse dalla società Medur il 31 luglio 1996, dalla società Zyan il 31 luglio ed il 10 settembre 1996 e dalla società Elioprint il 30 luglio 1996.

356.
    E' giocoforza constatare, dopo la lettura delle copie di tali diverse fatture e note che sono state versate al fascicolo, che le dette fatture e note fanno riferimento senza eccezioni a prestazioni successive al termine del periodo di realizzazione del progetto Vetiver, fissato all'art. 2 della decisione di concessione relativa al detto progetto, cioè il giugno 1996.

357.
    Di conseguenza, e poiché la Tecnagrind non ha negato la realtà dell'imputazione delle fatture delle note citate al punto 355 supra al bilancio e al progetto Vetiver, né prodotto elementi diretti a contestare l'affermazione della Commissione secondo cui le dette fatture e note non hanno potuto essere prese in considerazione per il cofinanziamento, occorre concludere dichiarando la fondatezza della constatazione di irregolarità citata al punto 354 supra.

358.
    Dall'analisi che precede risulta che l'argomentazione della Tecnagrind diretta a confutare le constatazioni di irregolarità relative al progetto Vetiver dev'essere respinta.

- Progetto Ricino

359.
    Per quanto riguarda il progetto Ricino, le irregolarità rilevate dalla Commissione attengono al carattere ingiustificato di spese dichiarate ai sensi del progetto relative alla creazione di un'installazione di trasformazione ridotta corrispondente ai bisogni di coltivazione degli agricoltori, all'imputazione, all'inizio di tale progetto, di fatture attinenti alla fase di diffusione di quest'ultimo, all'incapacità della Tecnagrind di giustificare, in occasione del controllo del luglio 1997, il rispetto del suo obbligo di cofinanziamento ed all'imputazione di spese non ammissibili al bilancio del detto progetto.

360.
    In via preliminare, il Tribunale, per quanto riguarda la constatazione della Commissione relativa al cofinanziamento del progetto Ricino, rinvia all'analisi esposta ai punti 192-228 e 248-251 supra, dalla quale risulta che tale constatazione si rivela fondata e rappresenta un'irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88.

361.
    Il Tribunale tiene peraltro a sottolineare che, alla luce di quanto esposto ai punti 260 e 321 supra, gli altri inadempimenti contestati dalla Commissione, se dovessero risultare provati, sarebbero da considerare come irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88.

362.
    Occorre adesso verificare la fondatezza delle asserzioni della Commissione alla luce degli argomenti sviluppati dalla Tecnagrind.

363.
    In primo luogo, la Commissione rileva che il sig. Troglia, amministratore della Tecnagrind e responsabile del progetto Ricino, ha dichiarato, in occasione del controllo del luglio 1997, che la Tecnagrind non aveva le conoscenze pratiche necessarie per creare un'installazione di trasformazione ridotta corrispondente ai bisogni degli agricoltori e che essa aveva, per tale ragione, subappaltato alla Vela tali attività e, in modo più generale, tutta la fase industriale del progetto Ricino. Ora, in occasione del controllo del novembre 1997 sarebbe apparso che la Vela non aveva né personale né attrezzature specifiche e che essa non possedeva quindi le conoscenze pratiche richieste, di modo che il suo intervento nel progetto Ricino non si giustificava.

364.
    La Tecnagrind risponde, in primo luogo, che, a sua conoscenza, il sig. Troglia non ha mai rilasciato le dichiarazioni attribuitegli dalla Commissione. Essa fa poi valere che, anche supponendo che esse siano state rilasciate, siffatte dichiarazioni possono essere confutate con una perizia riguardante la realizzazione del progetto Ricino. Essa rinvia altresì al rapporto intermedio da essa inviato alla Commissione nel maggio 1997, nonché alla documentazione relativa al progetto Ricino comunicata a quest'ultima nel luglio 1997. Tali documenti attesterebbero che il progetto Ricino è stato realizzato conformemente ai requisiti fissati dalla decisione di concessione e che le società che hanno partecipato alla sua realizzazione disponevano delle capacità e delle conoscenze necessarie.

365.
    Al riguardo il Tribunale constata che la stessa Tecnagrind sostiene nelle sue memorie di aver fatto ricorso alla Vela per la realizzazione della fase industriale del progetto Ricino e di averle versato ECU 151 000 a tale titolo. Ora, è già stato rilevato che la Vela non aveva le risorse umane e tecniche tali da consentirle di realizzare essa stessa le prestazioni che le erano state subappaltate dalla Tecnagrind (v., supra, punti 207 e 209). Inoltre, la Tecnagrind non ha fornito alcun elemento che dimostri che la Vela ha fatto ricorso ai servizi di collaboratori esterni per la realizzazione delle prestazioni convenute con la Tecnagrind nell'ambito del progetto Ricino e che essa ha effettuato a tale titolo spese tali da giustificare le fatture emesse nell'ambito del detto progetto.

366.
    Pertanto, la Commissione poteva legittimamente concludere nel senso della mancanza di giustificazione dell'intervento della Vela nella realizzazione del progetto Ricino. La circostanza fatta valere dalla Tecnagrind secondo cui il progetto Ricino è stato correttamente eseguito fino alla sua interruzione conseguente al controllo del luglio 1997, anche a supporla provata, non consente di inficiare la conclusione che precede.

367.
    In secondo luogo, la Commissione constata che diversi contratti sono stati conclusi con il sig. De Bartolomeis e con la Cedarcliff per un valore totale di ECU 155 800, cioè più del 12% del costo totale del progetto Ricino. Essa afferma che, secondo il sig. Troglia, le attività subappaltate alla Cedarcliff si riferivano alla fase di divulgazione del detto progetto. Essa osserva che le fatture di cui trattasi non potevano essere imputate al progetto Ricino quando quest'ultimo è iniziato, dato che la fase di divulgazione doveva intervenire solo alla fine di tale progetto.

368.
    La Tecnagrind risponde che la circostanza che le fatture controverse sono state redatte mentre il progetto Ricino era appena iniziato si spiega tenendo conto del notevole lasso di tempo necessario per potere assicurare in tempo utile la promozione del progetto. Essa sostiene che, nella decisione di concessione relativa al progetto Ricino, era previsto che la divulgazione dei risultati del progetto avvenisse nei vari stadi di realizzazione dei lavori, durante l'intera durata del progetto. Essa aggiunge che, poiché l'inizio delle azioni di divulgazione era stato fissato al mese di aprile 1997, era indispensabile che si cominciasse a preparare tale azione prima di quella data. Essa indica una serie di elementi del fascicolo che illustrano il notevole lavoro di raccolta, classificazione e informatizzazione di dati tecnici (varietà di ricino, tecniche e impianti di estrazione degli aromi, ecc.) e di dati di mercato riguardanti il progetto Ricino.

369.
    Al riguardo il Tribunale tiene a sottolineare che le contestazioni della Commissione riportate al punto 367 supra sono dirette a censurare l'imputazione al bilancio del progetto Ricino di fatture connesse, secondo le dichiarazioni del sig. Troglia, ad attività di divulgazione, mentre il detto progetto era appena ai suoi inizi.

370.
    A sostegno delle sue contestazioni la Commissione ha versato al fascicolo la copia di una serie di fatture inviate, rispettivamente, dal sig. De Bartolomeis e dalla Cedarcliff a Tecnagrind, e delle quali quest'ultima non contesta la corrispondenza alle fatture contestate nella decisione impugnata. Tali documenti fanno emergere che le dette fatture sono state predisposte tra il 7 gennaio e il 18 febbraio 1997. Inoltre, la Tecnagrind non contesta le indicazioni fornite dal sig. Troglia alla Commissione secondo cui tali fatture attengono ad attività connesse alla fase di divulgazione del progetto Ricino.

371.
    Ora, occorre osservare che, ai sensi del punto 4.1 dell'allegato I della decisione di concessione relativa al progetto Ricino, l'esecuzione del detto progetto si componeva di quattro fasi d'azione. La quarta ed ultima di tali fasi riguardava la documentazione e la diffusione (pag. 8 della decisione sopra menzionata).

372.
    Nell'ambito di tale fase erano previste le seguenti operazioni (stessa pagina):

-    il raggruppamento e l'elaborazione dei dati, la preparazione e l'organizzazione dei rapporti per la Commissione e per la divulgazione dei risultati;

-    la divulgazione dei risultati ottenuti ai diversi livelli d'avanzamento dei lavori durante tutto il periodo del progetto;

-    l'elaborazione dei risultati definitivi e la divulgazione di questi ultimi agli organismi pubblici locali, alle associazioni professionali ed ai centri di ricerca e di sviluppo tecnologico mediante pubblicazioni specializzate, organizzazione di seminari ed elaborazione di un cortometraggio d'informazione;

-    la redazione di un manuale di divulgazione in diverse lingue destinato alle regioni dell'Unione europea che potrebbero essere interessate.

373.
    Ai sensi del punto 4.2 di tale allegato, relativo al calendario delle azioni, era previsto che l'azione di documentazione e di diffusione iniziasse nell'aprile 1997 (pag. 9). Pertanto, senza che sia necessario interrogarsi sull'effettività delle prestazioni fatturate dalla Cedarcliff e dal sig. De Bartolomeis, si deve concludere che la Commissione aveva titolo per rilevare che le fatture inviate nel gennaio e nel febbraio 1997 da questi ultimi alla Tecnagrind non potevano essere imputate al progetto Ricino, dato che la fase di diffusione non era ancora iniziata secondo il calendario delle azioni previsto nella decisione di concessione.

374.
    L'analisi che precede non può essere inficiata dall'argomentazione della Tecnagrind attinente ad un asserito obbligo di garantire la diffusione dei risultati ai diversi stadi d'avanzamento del progetto Ricino ed all'importanza delle attività preliminari necessarie alla fase di diffusione.

375.
    Infatti, anche ammettendo, secondo l'interpretazione propugnata dalla Tecnagrind, che l'allusione, alla pag. 8 dell'allegato I della decisione di concessione relativa al progetto Ricino, alla «diffusione dei risultati ottenuti ai diversi stadi dei lavori durante tutta la durata del progetto» debba essere letta come riguardante l'adozione, durante tutta la durata del progetto, di azioni di diffusione dei risultati di volta in volta raggiunti da quest'ultimo, è giocoforza constatare che, nel calendario delle azioni, era previsto che la fase di documentazione e di diffusione iniziasse solo nell'aprile 1997, e non dal settembre 1996, il che è chiaramente giustificato dall'impossibilità materiale di ottenere nei primi mesi del progetto Ricino risultati idonei ad essere diffusi.

376.
    Inoltre, dalle indicazioni riprodotte al punto 372 supra risulta che il calendario delle azioni connesse all'esecuzione del progetto Ricino, in particolare il punto di partenza della fase di documentazione e di diffusione, era stato fissato tenendo conto del fatto che la diffusione dei risultati del progetto presupponeva un lavoro di raccolta e di elaborazione dei dati.

377.
    In terzo luogo, la Commissione constata che al bilancio del progetto Ricino sono state imputate, a concorrenza del 50%, spese generali della Tecnagrind, come gli onorari di una società di consulenza contabile e fiscale e talune fatture connesse all'uso di un telefono cellulare, senza che tale imputazione sia stata giustificata.

378.
    La Tecnagrind risponde che una siffatta imputazione è conforme alle prescrizioni di bilancio che figurano nella decisione di concessione relativa al progetto Ricino, le quali prevedevano una voce per le spese generali.

379.
    A tal riguardo il Tribunale sottolinea che l'argomentazione della Tecnagrind non consiste nel negare l'effettività delle spese citate al punto 377 supra e della loro dichiarazione nell'ambito del progetto Ricino, bensì nel difendere la liceità di tale dichiarazione.

380.
    Occorre tuttavia sottolineare che, se è vero che dall'allegato I della decisione di concessione relativa al progetto Ricino risulta l'iscrizione al bilancio di una voce di spese intitolata «Spese generali» (punto 7.1.2, pag. 11), una siffatta voce deve necessariamente essere compresa come riguardante le spese generali connesse all'esecuzione del progetto Ricino. L'azione svolta dalla Comunità attraverso i Fondi strutturali non può infatti condurre all'assunzione a carico di spese prive di rapporto con il progetto sovvenzionato. Si deve poi sottolineare, per analogia, che, per quanto riguarda le spese del personale e di viaggio, al punto 2 dell'allegato II della decisione sopra menzionata era richiesto che le dette spese fossero «direttamente connesse all'esecuzione delle misure» di realizzazione del progetto.

381.
    Ora, nessun elemento del fascicolo lascia trasparire che le spese citate al punto 377 supra abbiano avuto un qualsiasi rapporto con l'esecuzione del progetto Ricino. La Commissione aveva quindi motivo di concludere nel senso del carattere ingiustificato dell'imputazione delle spese sopra menzionate al bilancio del detto progetto.

382.
    Dall'analisi che precede risulta che l'argomentazione della Tecnagrind diretta a confutare le constatazioni di irregolarità proprie al progetto Ricino dev'essere respinta.

383.
    Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo. Il detto motivo deve quindi essere respinto nel suo insieme.

III - Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

384.
    Nell'ambito del terzo motivo le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata violi i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

385.
    Esse fanno valere di aver posto in essere tutte le misure previste nella decisione di concessione, sostenendo tutte le spese ivi previste. Esse sostengono che le valutazioni positive formulate dalla Commissione in occasione dei controlli del luglio 1993 e del luglio 1996 per quanto riguarda il progetto Luffa, e dalla Corte dei conti in occasione del suo controllo del gennaio 1997 per quanto riguarda il progetto Girasole, nonché il pagamento integrale dei contributi relativi ai progetti Luffa e Girasole, avrebbero ingenerato nei beneficiari di tali contributi un legittimo affidamento quanto alla correttezza del proprio operato. Nelle cause T-141/99 e T-142/99 la Vela sottolinea che, ai sensi del secondo e del terzo trattino del punto 4 dell'allegato II delle decisioni di concessione relative ai progetti Luffa e Girasole, il versamento del secondo anticipo e del saldo del contributo presupponevano la convinzione, da parte della Commissione, della corretta esecuzione del progetto in esame e del rispetto delle condizioni, segnatamente finanziarie, fissate da tali decisioni.

386.
    Le ricorrenti asseriscono altresì che la Commissione sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere all'epoca dei fatti, che i beneficiari avevano ceduto in subappalto a società collegate l'esecuzione dei progetti. Inoltre, la Commissione sarebbe stata al corrente del metodo di cofinanziamento adottato nell'ambito dei progetti di cui trattasi. Tanto il ricorso al subappalto quanto il metodo di cofinanziamento attuato sarebbero stati giudicati dalla Commissione conformi alle condizioni previste dalle decisioni di concessione. Fingendo di scoprire ciò che ha sempre saputo, o che avrebbe dovuto sapere, la Commissione violerebbe il principio della certezza del diritto.

387.
    Al riguardo il Tribunale rammenta che, ai sensi della giurisprudenza, possono appellarsi al principio della tutela del legittimo affidamento tutti gli operatori economici nei quali un'istituzione ha ingenerato speranze fondate (sentenze del Tribunale Interhotel/Commissione, citata al punto 212 supra, punto 45, e 29 settembre 1999, causa T-126/97, Sonasa/Commissione, Racc. pag. II-2793, punto 33).

388.
    Tuttavia, per giurisprudenza costante il principio del legittimo affidamento non può essere invocato da un'impresa che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente (sentenza della Corte 12 dicembre 1985, causa 67/84, Sideradria/Commissione, Racc. pag. 3983, punto 21; sentenze Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, citata al punto 130 supra, punto 76, e Sonasa/Commissione, citata al punto 387 supra, punto 34).

389.
    Ora, nel caso di specie, risulta provato, in forza dell'analisi del secondo motivo, che la Vela, la Sonda e la Tecnagrind, per quanto riguarda i progetti Luffa, Girasole, Vetiver e Ricino, hanno commesso una serie di irregolarità ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88. Mediante un meccanismo di subappalto fittizio e di false fatturazioni, esse hanno evitato di assumere l'obbligo di cofinanziamento che era stato loro imposto nelle decisioni di concessione ed hanno imputato al bilancio dei progetti spese non giustificate o non ammissibili, con ciò commettendo violazioni gravi delle condizioni di concessione dei contributi finanziari di cui trattasi e, di conseguenza, della normativa applicabile. Inoltre, per quanto riguarda la causa T-150/99, la Tecnagrind non ha correttamente informato la Commissione in occasione della domanda di contributo e nel rapporto finale relativi al progetto Vetiver, mentre l'obbligo di informazione e di correttezza che grava sui richiedenti e sui beneficiari dei contributi inerisce al sistema di controllo del FEAOG ed è essenziale per il suo buon funzionamento. Essa ha altresì apportato, senza previa autorizzazione della Commissione, un'importante modifica alle condizioni di realizzazione del progetto Vetiver, contravvenendo così alle disposizioni della decisione di concessione relativa al detto progetto.

390.
    Ne consegue che la Vela, la Sonda e la Tecnagrind si sono rese colpevoli di violazioni manifeste della normativa applicabile. Di conseguenza, senza che sia necessario prendere posizione sugli argomenti delle ricorrenti relativi all'atteggiamento adottato dalla Commissione prima dei controlli del luglio e del novembre 1997, si deve concludere che queste ultime non possono invocare, nel caso di specie, il principio di tutela del legittimo affidamento per ottenere l'annullamento delle decisioni impugnate.

391.
    Le ricorrenti non possono neanche avvalersi del principio della certezza del diritto. Infatti, tale principio, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario (sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. pag. I-569, punto 20), non può essere considerato violato nel caso di specie, dato che la normativa applicabile prevede la possibilità per la Commissione, in caso di irregolarità accertate, di sopprimere il contributo finanziario e di esigere la restituzione delle somme indebitamente versate dal FEAOG (v. sentenze Interhotel/Commissione, citata al punto 212 supra, punto 61, e Sonasa/Commissione, citata al punto 387 supra, punto 47). Occorre, al riguardo, sottolineare che, al punto 10 dell'allegato II delle decisioni di concessione, l'attenzione della Vela, della Sonda e della Tecnagrind era stata attirata sulle conseguenze di un inadempimento delle condizioni prescritte dalle dette decisioni (v., supra, punti 19, 32, 42 e 54).

392.
    Secondo l'analisi che precede, il terzo motivo dev'essere respinto.

IV - Sul quarto motivo, attinente ad una violazione del principio di proporzionalità

393.
    Nell'ambito del quarto motivo, le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate violano il principio di proporzionalità.

394.
    Esse argomentano che la soppressione dell'intero contributo rappresenta una sanzione eccessiva se si considera che le irregolarità contestate sono di carattere meramente amministrativo e non derivano da dolo o negligenza. Inoltre, tale sanzione non sarebbe giustificata dalla normativa applicabile, secondo la quale la Commissione può sopprimere il contributo soltanto in presenza di una violazione di gravità tale da vanificare la realizzazione del progetto oppure da comportare una modifica sostanziale riguardante la natura e l'esistenza stessa del progetto. Ora, secondo le ricorrenti, ciò non sarebbe accaduto nel caso dei progetti in esame, dato che la loro esecuzione si è svolta nel rispetto totale delle condizioni fissate dalle decisioni di concessione ed ha condotto a risultati superiori a quelli inizialmente previsti, e dato che la Commissione ha sempre avuto conoscenza completa delle modalità contabili e amministrative seguite dalla ricorrente, in particolare per quanto riguarda il cofinanziamento, e le ha accettate senza riserve.

395.
    Nella causa T-141/99 la Vela aggiunge che, se risultassero provate le irregolarità relative alle fatture della Magenta Finance, della Detentor e della Cedarcliff, non si dovrebbe sopprimere il contributo, bensì ridurlo fino alla differenza tra l'importo delle spese imputate al progetto ed un importo da determinare in corso di causa, conformemente alla giurisprudenza che opera una graduazione delle sanzioni a seconda che siano collegate alla inosservanza di obblighi principali o secondari [sentenze della Corte 24 settembre 1985, causa 181/84, Man (Sugar), Racc. pag. 2889, e 27 novembre 1986, causa 21/85, Maas, Racc. pag. 3537]. Tale giurisprudenza è evidenziata dalla Vela anche nella causa T-142/99 e dalla Tecnagrind nelle cause T-150/99 e T-151/99.

396.
    A tal riguardo il Tribunale rammenta che il principio di proporzionalità, secondo una giurisprudenza costante, esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (v., in particolare, sentenze della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 25, e del Tribunale 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. pag. II-997, punto 144).

397.
    Dalla giurisprudenza risulta altresì che la violazione di obblighi la cui osservanza sia di fondamentale importanza per il buon funzionamento di un sistema comunitario può essere sanzionata con la perdita di un diritto conferito dalla normativa comunitaria, come il diritto a un aiuto (sentenza della Corte 12 ottobre 1995, causa C-104/94, Cereol Italia, Racc. pag. I-2983, punto 24, e la giurisprudenza ivi citata).

398.
    Per quanto riguarda le presenti cause, occorre sottolineare che il regolamento n. 2052/88 ed i regolamenti n. 4253/88 e n. 4256/88, recanti applicazione di quest'ultimo, hanno l'obiettivo di promuovere, mediante il FEAOG, nell'ambito del sostegno alla coesione economica e sociale e nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, l'adeguamento delle strutture agrarie e lo sviluppo delle zone rurali. In tale contesto, il legislatore, come risulta dal ventesimo ‘considerando’ del regolamento n. 4253/88 e dall'art. 23 dello stesso regolamento, ha inteso instaurare una procedura di controllo efficace per garantire il rispetto, da parte dei beneficiari, delle condizioni fissate al momento della concessione del contributo FEAOG, al fine di realizzare in modo corretto gli obiettivi sopra menzionati.

399.
    Si deve altresì rammentare che, nella sua sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, citata al punto 130 supra, il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto della natura stessa dei contributi accordati dalla Comunità, l'obbligo di rispettare le condizioni finanziarie indicate nella decisione di concessione, così come l'obbligo di esecuzione materiale del progetto di cui trattasi, costituisce uno degli impegni essenziali da parte del beneficiario e, pertanto, condiziona l'assegnazione del contributo comunitario (punto 160).

400.
    Infine, come già sottolineato (v., supra, punto 322), la comunicazione, da parte dei richiedenti e dei beneficiari di contributi comunitari, di informazioni affidabili e tali da non indurre in errore la Commissione è indispensabile per il buon funzionamento del sistema di controllo e di prove instaurato per verificare l'adempimento delle condizioni di concessione.

401.
    Ora, nel caso di specie, dall'analisi esposta nell'ambito dell'esame del secondo motivo risulta che le ricorrenti hanno commesso irregolarità ai fini del cofinanziamento dei progetti ed hanno imputato a questi ultimi spese non giustificate o inammissibili. Per quanto riguarda la causa T-150/99, inoltre, la Tecnagrind ha fornito alla Commissione informazioni erronee al momento della domanda di contributo nonché nel rapporto finale relativi al progetto Vetiver. Essa ha poi apportato, senza previa autorizzazione della Commissione, un'importante modifica alle condizioni di esecuzione del progetto Vetiver, contravvenendo così alle disposizioni della decisione di concessione relativa al detto progetto. Siffatti comportamenti, lungi dal costituire mere irregolarità amministrative, come sostenuto dalle ricorrenti, rivelano gravi violazioni di obblighi essenziali dei beneficiari, che possono giustificare la soppressione dei contributi di cui trattasi.

402.
    In presenza di siffatte violazioni, la Commissione ha potuto ragionevolmente considerare che qualsiasi sanzione diversa dalla soppressione totale dei contributi e dalla ripetizione delle somme versate dal FEAOG rischiava di costituire un invito alla frode, in quanto i candidati beneficiari sarebbero tentati di gonfiare artificiosamente l'importo delle spese imputate al progetto per sfuggire al loro obbligo di cofinanziamento ed ottenere l'intervento massimo del FEAOG previsto nella decisione di concessione, ovvero di fornire false informazioni o di occultare taluni dati per ottenere un contributo o per aumentare l'entità del contributo richiesto, con l'unico rischio di vedere tale contributo ridotto al livello che avrebbe dovuto essergli proprio considerata la realtà delle spese effettuate dal beneficiario e/o l'esattezza delle informazioni fornite da quest'ultimo alla Commissione (v., in tal senso, sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, citata al punto 130 supra, punto 163).

403.
    Occorre ancora precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, nessun elemento consente di sostenere che le misure di soppressione del contributo e di ripetizione dell'indebito previste dall'art. 24 del regolamento n. 4253/88 sono riservate agli inadempimenti che compromettono la realizzazione del progetto di cui trattasi o implicano una modifica importante che incide sulla natura e sull'esistenza stessa di tale progetto. Al contrario, alla luce di quanto ricordato ai punti 398-400, supra, e conformemente allo stesso tenore letterale dell'art. 24, n. 2, del regolamento sopra menzionato, tali misure sono applicabili a qualsiasi caso di irregolarità, come quelli constatati dalla Commissione nelle decisioni impugnate.

404.
    Dall'analisi che precede emerge che le asserite violazioni del principio di proporzionalità non sono provate. Di conseguenza, il quarto motivo dev'essere respinto.

Sulle misure istruttorie richieste dalle ricorrenti

405.
    Le ricorrenti chiedono al Tribunale di ordinare alla Commissione la produzione di una serie di documenti relativi ai progetti in esame.

406.
    Esse chiedono altresì l'esperimento di una perizia tecnica e contabile diretta, da un lato, a verificare che i progetti in esame siano stati correttamente eseguiti e, dall'altra, a far constatare che i beneficiari hanno adempiuto il loro obbligo di cofinanziamento.

407.
    Esse chiedono infine che siano sentite come testimoni una serie di persone (funzionari della Commissione che hanno partecipato ai controlli del luglio 1993, del luglio 1996, del luglio e del novembre 1997; persone coinvolte nella realizzazione dei progetti) su un certo numero di quesiti precisi. Per il progetto Luffa, tali quesiti riguardano le constatazioni e le valutazioni positive che avrebbero fatto i funzionari della Commissione in occasione dei controlli del luglio 1993 e del luglio 1996, per quanto riguarda l'esecuzione materiale del progetto, in particolare le prestazioni asseritamente fornite dalla Faretra, dall'AITEC, dalla Sonda e dalla Magenta Finance, e la gestione amministrativa e contabile del detto progetto. Per il progetto Girasole, esse riguardano le valutazioni favorevoli che sarebbero state riportate dai funzionari della Corte dei conti, in occasione del controllo del gennaio 1997, a proposito della gestione amministrativa e contabile e dei risultati del progetto. Per il progetto Vetiver, essi riguardano la superficie del terreno coltivato, la quantità di essenza estratta dalle piantagioni di vetiver, l'esecuzione delle azioni previste nella decisione di concessione relativa a tale progetto e le ragioni per cui la Tecnagrind ha fatto ricorso alla tecnica della coltivazione in vivaio. Per il progetto Ricino, essi riguardano il carattere dettagliato dei chiarimenti forniti dalla Tecnagrind ai funzionari della Commissione in occasione del controllo del luglio 1997 sulla banca dati su CD ROM relativa al detto progetto e le constatazioni operate dalla Commissione, in occasione di tale controllo, per quanto attiene all'estensione della coltivazione del ricino e alla cura ad essa dedicata nell'ambito di tale progetto.

408.
    Al riguardo, il Tribunale tiene a sottolineare che ad esso spetta la valutazione dell'utilità e della pertinenza delle misure istruttorie richieste in relazione, in particolare, all'oggetto della controversia (v. sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 70; v., altresì, sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, citata al punto 130 supra, punto 47).

409.
    Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di produzione di documenti, il Tribunale constata che taluni documenti citati dalle ricorrenti sono stati allegati dalla Commissione alle sue memorie di propria iniziativa. Inoltre, la Commissione ha prodotto una serie di documenti nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale, conformemente all'art. 64, n. 2, del regolamento di procedura, per facilitare la produzione della prova e valutare la fondatezza del ricorso in esame. Per il resto, al termine dell'analisi dei diversi motivi di annullamento sviluppati dalle ricorrenti, il Tribunale perviene alla conclusione che la produzione degli altri documenti menzionati da queste ultime non è affatto necessaria per la soluzione delle controversie.

410.
    Per quanto riguarda poi la richiesta di perizia destinata a verificare la corretta esecuzione materiale dei progetti, il Tribunale tiene a ricordare che le critiche della Commissione non attengono all'esecuzione materiale dei progetti e che una perizia che attestasse la conformità di tale esecuzione alle prescrizioni delle decisioni di concessione sarebbe, per i motivi esposti al punto 201 supra, irrilevante per confutare le contestazioni di irregolarità, essenzialmente di ordine contabile e finanziario, contenute nelle decisioni impugnate. Per quanto attiene alla domanda di perizia contabile, una tale perizia non sarebbe tale da inficiare le contestazioni precise e materialmente suffragate della Commissione, relative alle irregolarità delle spese specificamente menzionate nelle decisioni impugnate, contestazioni la cui fondatezza non è stata confutata da nessuno degli argomenti fatti valere dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo e durante la presente causa.

411.
    Infine, per quanto riguarda le proposte di escussione di testimoni, il Tribunale rileva che alcune di tali offerte di prova mirano a dimostrare la corretta esecuzione materiale dei progetti in esame. Ora, offerte di prova con un siffatto obiettivo sono, per i motivi esposti al punto 201 supra, irrilevanti per respingere le constatazioni di irregolarità contenute nelle decisioni impugnate. Le altre offerte di prova testimoniale mirano a sottolineare le valutazioni favorevoli rilasciate dalla Commissione e dalla Corte dei conti prima dei controlli del luglio e del novembre 1997 sulla gestione contabile dei progetti. Ora, siffatti elementi, anche a supporli provati, non possono, comunque, escludere l'esistenza delle irregolarità constatate, giustamente, nelle decisioni impugnate, né consentire di concludere che era vietato alla Commissione rilevare tali irregolarità in seguito ai controlli sopra menzionati.

412.
    Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere i ricorsi nel loro insieme.

Sulle spese

413.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    I ricorsi sono respinti.

2)    Le ricorrenti sopporteranno, in ciascuna causa, le proprie spese e quelle della Commissione.

Jaeger

Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 novembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: l'italiano.