Language of document : ECLI:EU:T:2011:151





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 11 aprile 2011 – Département du Gers / Commissione

(causa T‑478/10)

«Ricorso di annullamento – Ambiente e protezione della salute umana – Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di alimenti e mangimi per animali contenenti granturco geneticamente modificato (OGM) – Ricorso proposto da un’autorità regionale di uno Stato membro e fondato sulle conseguenze dell’atto sul suo territorio – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003) (v. punti 16-17, 21, 25, 29, 37-38, 44)

2.                     Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso proposto da un ente regionale diretto all’annullamento di una decisione della Commissione nei confronti di uno Stato membro – Ricorrente sul quale l’atto non incide individualmente – Violazione di detto principio – Insussistenza (Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 40-42)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/419/UE, che rinnova l’autorizzazione a continuare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 e che abroga la decisione 2004/657/CE (GU L 197, pag. 11).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il Département du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Non occorre statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della Région Centre, della Région Picardie, del Département de la Haute-Garonne, della Région Bretagne, della Région Poitou-Charentes, della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, della Région Bourgogne, della Région Midi-Pyrénées, della Région Auvergne, della Région Pays de la Loire, della Région Rhône-Alpes, del Département des Côtes d’Armor, della Région Île de France e della Région Nord-Pas-de-Calais.