Language of document : ECLI:EU:T:2014:682

Causa T‑572/11

Samir Hassan

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Adeguamento delle conclusioni – Tardività – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Domanda di risarcimento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Atti che abrogano e sostituiscono in corso di causa gli atti impugnati – Domanda di adeguamento delle conclusioni di annullamento formulata in corso di causa – Termine per la presentazione di una simile domanda – Dies a quo – Data di comunicazione del nuovo atto agli interessati

(Art. 263, comma 6, TFUE; decisioni del Consiglio 2011/515/PESC, 2011/782/PESC, 2012/739/PESC, 2013/185/PESC e 2013/255/PESC; regolamenti del Consiglio n. 843/2011, n. 36/2012 e n. 363/2013)

2.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto comportante misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato per mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Impossibilità per il Consiglio di procedere a notifica

(Art. 263, comma 6, TFUE; decisioni del Consiglio 2011/515/PESC, 2011/782/PESC, 2012/739/PESC, 2013/185/PESC e 2013/255/PESC; regolamenti del Consiglio n. 843/2011, n. 36/2012 e n. 363/2013)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di talune persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio 2011/515/PESC; regolamento del Consiglio n. 843/2011)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Diritto ad un ricorso equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di talune persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Mancata comunicazione degli elementi a carico e mancata audizione di dette persone ed entità – Ammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisioni del Consiglio 2011/515/PESC, 2011/782/PESC, 2012/739/PESC, 2013/185/PESC e 2013/255/PESC; 241 CE; regolamenti del Consiglio n. 843/2011, n. 36/2012 e n. 363/2013)

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di talune persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di comunicazione delle ragioni individuali e specifiche che giustificano siffatte misure – Portata – Modalità della comunicazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio 2011/782/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012)

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di talune persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

(Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/273/PESC, 2011/515/PESC, 2011/522/PESC, 2011/782/PESC, 2013/185/PESC e 2013/255/PESC; 241 CE; regolamenti del Consiglio n. 843/2011, n. 36/2012 e n. 363/2013)

7.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del sindacato giurisdizionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2011/515/PESC, 2011/782/PESC, 2013/185/PESC e 2013/255/PESC; 241 CE; regolamenti del Consiglio n. 843/2011, n. 36/2012 e n. 363/2013)

8.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Rischio di compromissione grave e irreparabile dell’efficacia di qualsiasi congelamento di beni che possa essere deciso in futuro dal Consiglio nei confronti delle persone interessate dall’atto annullato – Mantenimento degli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sino alla scadenza del termine per proporre l’impugnazione o fino al rigetto di questa

(Artt. 264, comma 2, TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisioni del Consiglio 2011/515/PESC, 2011/782/PESC, 2013/185/PESC e 2013/255/PESC; 241 CE; regolamenti del Consiglio n. 843/2011, n. 36/2012 e n. 363/2013)

9.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

10.    Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Onere della prova – Presupposto non soddisfatto

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31‑33, 37, 38)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33, 37, 38)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 48, 49, 52‑54, 57)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52, 53)

5.      Quando il Consiglio dispone dell’indirizzo di una persona destinataria di misure restrittive, esso è tenuto a comunicarle gli atti contenenti simili misure mediante una notifica individuale. Tuttavia, la mancanza di notifica individuale non implica necessariamente l’annullamento di un atto, qualora i diritti di detta persona, divenuta ricorrente, siano tutelati. Infatti, nel caso in cui il Consiglio sia venuto meno all’obbligo di notificare un atto individualmente, ma il ricorrente sia venuto a conoscenza dell’atto in questione e abbia proposto un ricorso nei suoi confronti entro i termini, i suoi diritti della difesa non vengono lesi, dato che esso ha avuto l’opportunità di difendersi.

(v. punti 59‑61)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 67‑73, 78, 79)

7.      Il controllo giurisdizionale della legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire o mantenere il nominativo di una determinata persona negli elenchi di persone cui siano inflitte sanzioni nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune esige che il controllo non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati. A tal fine, occorre che le informazioni o gli elementi prodotti dall’autorità competente dell’Unione suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata. Qualora detti elementi non consentano di accertare la fondatezza di un motivo, il giudice dell’Unione espunge quest’ultimo da quelli posti a fondamento della decisione di iscrizione o di mantenimento dell’iscrizione in oggetto.

(v. punti 88, 89, 94)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 96, 98, 99, 101)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 105, 106)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 107, 108)