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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad - Plovdiv - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di OM

(Causa C-393/19)1

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Normativa nazionale che prevede la confisca, a favore dello Stato, del bene utilizzato per commettere il reato di contrabbando doganale – Bene appartenente a un terzo in buona fede)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Apelativen sad - Plovdiv

Parte nel procedimento penale principale

OM

Con l’intervento di: Okrazhna prokuratura – Haskovo, Apelativna prokuratura – Plovdiv

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede.

L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.

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1 GU C 295 del 2.9.2019.