Language of document :

Sentenza del Tribunale del 22 aprile 2016 – Italia e Eurallumina / Commissione

(Cause riunite T-60/06 RENV e T-62/06 RENV II) 1

(«Aiuti di Stato – Direttiva 92/81/CEE – Accise sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione dall’accisa – Carattere selettivo del provvedimento – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente – Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio lex specialis derogat legi generali – Principio della presunzione di legittimità e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Aiello, avvocato dello Stato), e Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentanti: L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis et L. Philippou, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nei limiti in cui essa accerta l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna (Italia) e ordina alla Repubblica italiana il recupero di detto aiuto.

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La Repubblica italiana è condannata alle spese nelle cause T-60/06, T-60/06 RENV I e T-60/06 RENV II e a sopportare le proprie spese, nonché un quinto delle spese sostenute dalla Commissione europea nelle cause C-89/08 P e C-272/12 P.

L’Eurallumina SpA è condannata a sopportare le proprie spese, nonché tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause T-62/06, T-62/06 RENV I e T-62/06 RENV II e tre ventesimi delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause C-89/08 P e C-272/12 P.

La Commissione è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese nelle cause T-62/06, T-62/06 RENV I e T-62/06 RENV II, nonché un quinto delle proprie spese nelle cause C-89/08 P e C-272/12 P.

____________

1     GU C 96 del 22.4.2006.